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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 14124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14124 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 17/10/2024 EL Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione sentite le conclusioni EL PG, in persona EL Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha concluso per l'inammissibilita'. udito il difensore Avv. GI NO che ha chiesto l'accoglimento dei motivi EL ricorso;
l'Avv. Fabrizio AL si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 17 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Catanzaro con la quale è stata, tra gli altri, applicata a FR NO la misura cautelare ELla custodia in carcere in ordine al ELitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo, cod. pen., per aver fatto parte, con il ruolo di partecipe, all'articolazione territoriale ELla ‘ndrangheta operante nel territorio EL Comune di Cutro, con compiti nell'attività estorsiva, nell'eseguire le direttive EL padre TO e nell'intrattenere rapporti con le consorterie criminali limitrofe (capo 1) e per aver commesso i reati fine di estorsione, contestati ai capi 2), 4) e 5) ELl'imputazione provvisoria, aggravati dall'essere state commesse da persone appartenenti al gruppo 'ndranghetistico, ,) Penale Sent. Sez. 3 Num. 14124 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 05/03/2025 nonché con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo EL metodo e ELl'agevolazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza i difensori di fiducia EL NO, avv.ti Fabrizio AL e GI NO, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 273, 273, comma 1-bis e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione dei motivi nuovi. Si lamenta apparenza ELla motivazione, travisamento per omissione, anche rispetto alla prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, nonché omesso confronto con i molteplici rilievi posti a fondamento dei motivi nuovi. In particolare, richiamando i presupposti oggettivi che dettano le basi per l'esistenza di una associazione mafiose, si assume che l'ordinanza impugnata non spiega l'esistenza di una nuova cellula di 'ndrangheta sotto l'egida ELla famiglia NO e la partecipazione, in qualità di mero aderente, di FR NO, che non è stato destinatario di alcun provvedimento definitivo tra quelli enucleati nell'ordinanza, così come non individua, con riferimento a tale nuova cellula, i connotati tipici ELl'associazione ‘ndranghetistica. Mancano in tale "nuova" cellula il requisito ELl'organizzazione efficiente;
quello ELla forza di intimidazione nonché quello ELl'assoggettamento e ELl'omertà; in una parola, la presunta cosca difetterebbe ELla capacità intimidatoria esteriorizzata nell'ambito territoriale di operatività. Manca una unità strutturale ed organizzativa come si evidenza dal fatto che non c'è una cassa comune o un contabile;
non esiste uno schema direttivo;
non vi è qualsivoglia tipo di riconoscimento da parte ELle alte cosche. Anche l'incendio doloso ELl'auto EL ricorrente, avvenuto il 28 dicembre 2021, per il quale la famiglia si è rivolta alla giustizia e non ha regolato la vicenda secondo logiche interne criminali, è espressione di estraneità alla consorteria mafiosa. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche da una serie di conversazioni a discarico, non considerate nell'ordinanza genetica, si ricava che non esiste alcuna struttura capeggiata dai NO e che le motivazioni EL tribunale EL riesame a sostegno ELla configurabilità di tale associazione non assumono rilievo. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 629, comma primo e secondo, in concorso con l'art. 416-bis.1 cod. pen. Si afferma che vi sia anche in questo caso omessa motivazione sui temi posti a fondamento dei motivi nuovi, limitandosi il Tribunale ad un richiamo per relationem. 2 Si osserva che in relazione al ELitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di RE OS, di cui al capo 2) ELl'imputazione provvisoria, difetterebbe il presupposto EL metodo mafioso, stante la carenza di una struttura organizzativa idonea (si cita a tal proposito Sez. 2, n. 19245 EL 30/03/2017) e non opererebbe neanche il metodo EL "messaggio intimidatorio silente", per la mancanza di forza intimidatrice. Quanto al capo 4) - estorsione con metodo mafioso ai danni ELla OR EL Marchesanto S.r.l., azienda appartenente alla famiglia Rotondo di Cutro - fa difetto il cosiddetto "metodo mafioso". In relazione al ELitto di estorsione ai danni di AN Di NO capo 5) ELl'imputazione provvisoria - va esclusa l'aggravante, in quanto i fatti oggetto ELla conversazione captata, che si svolge in modo colloquiale, non presentano i requisiti idonei a qualificarli come fatti di stampo mafioso e mancano gli elementi che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione criminale ben strutturata. 2.3 II terzo motivo di gravame denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si assume che il Tribunale recepisce acriticamente l'ordinanza cautelare e la richiesta EL Pubblico ministero, omettendo ogni considerazione rispetto alle argomentazioni poste a fondamento dei motivi nuovi, non considerando il tempo trascorso dai fatti;
il fatto che FR NO era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per ELitti ontologicamente connessi e collegati;
l'offerta reale, che denota una forma di resipiscenza, di recesso e rappresenta l'equipollente ELla confessione. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo di ricorso, premessi gli orientamenti di questa Corte in relazione alla "nuove" mafie che si contrappongano o nascano in continuità con le "mafie storiche" e in relazione alla figura EL partecipe, evidenzia come il Tribunale EL riesame abbia illustrato i plurimi elementi indicativi ELla sussistenza ELl'associazione e di come i Marino si siano affrancati dal gruppo in declino dì AN AC fino a divenire entità autonoma. 3.1 Si afferma che la difesa non si confronta con l'ampio ed articolato apparato argomentativo ELl'ordinanza impugnata, attestante la progressiva affermazione dei NO sul territorio di operatività, i contrasti con gli altri clan locali per il predominio e l'impegno costante nei settori ELla droga, ELle armi e ELle estorsioni nonché la posizione rilevante di NO FR, impegnato in ELicate attività di collaborazione o di contrasto con altri clan allo scopo di rafforzare la propria organizzazione di riferimento. Il ricorso, secondo la Procura Generale, risulta unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione _ --, ./7---- „_„..------\ 3 e/o alternativa rilettura ELle fonti indiziarie, al di fuori ELl'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 EL 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 EL 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 EL 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2 Quanto all'analisi dei reati estorsivi ed al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che nelle tre vicende in esame si evincono agevolmente i presupposti ELla contestata aggravante, risultando impiegati metodi attinenti alla forza intimidatrice ELla 'ndrangheta per la loro idoneità a coartare psicologicamente le vittime e costringerle ad una dazione ripetuta nel tempo, come emerso tra l'altro dai riferimenti ai soggetti EL sodalizio presenti in carcere e dalla collaborazione di altri familiari nella perpetrazione dei propositi criminosi. 3.3 In relazione al terzo motivo si evidenzia che il Tribunale EL riesame ha illustrato in modo esauriente ed analitico che non sussistevano elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha sottolineato l'inidoneità EL mero decorso EL tempo a ritenere diminuite le esigenze cautelari, occorrendo quindi una prova positiva ELl'effettivo recesso ELl'indagato dall'associazione de qua. I giudici ELla cautela hanno poi evidenziato il coinvolgimento EL NO in ulteriori procedimenti penali per gravi reati. 4. Con memoria di replica gli avvocati GI NO e Fabrizio AL, in relazione al punto 1) ELla requisitoria EL Procuratore generale evidenziano che la stessa non si confronta con il contenuto EL ricorso principale e, reiterando i motivi di ricorso, insistono nel loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso va rigettato in quanto infondato. Rileva questa Corte che, diversamente da quanto affermato dalla difesa laddove sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato i motivi nuovi contenuti nella memoria depositata in sede di riesame, gli stessi risultano essere stati oggetto di disanima da parte dei giudici ELla cautela. 1.1 Giova fornire una premessa in diritto, al fine di dare conto EL criterio di valutazione che ha guidato il Collegio nel reputare le censure infondate. Si ritiene infatti condivisibile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica ELla motivazione EL provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 EL 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01 quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte EL Tribunale EL riesame;
Sez. 2, n. 14975 EL 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 EL 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 4031 EL 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 EL 28/02/2012, AT e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione). Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. — in base alla quale l'ordinanza di applicazione ELla custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore ELl'imputato — non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 EL 13/06/2018, M. Rv. 274119 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 EL 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 EL 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale ELla mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità EL dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità EL percorso argomentativo EL provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca ELla memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti ELla capacità di incidere sulla regiudicanda. 1.2 Tanto chiarito in diritto, va rilevato, nello specifico, che sui connotati tipici ELl'associazione 'ndranghetistica, che, secondo la difesa, non sarebbero stati individuati dal giudice ELla cautela, nonostante venisse in rilievo una nuova cellula, non solo il Tribunale si dilunga da pag 2 ELl'ordinanza, ma espressamente dà conto ELla necessità di operare una breve ricostruzione degli elementi 5 essenziali ELla associazione, avendo la difesa avanzato contestazioni in ordine all'esistenza ELla stessa. Su quanto afferma il giudice ELla cautela la parte non si confronta, obliterando EL tutto la ricostruzione, contenuta nell'ordinanza impugnata, in ordine all'ascesa criminale EL gruppo capeggiato da IN AN AC, dopo la violenta distruzione ELla cosca contrapposta "Dragone"; all'inserimento EL padre EL ricorrente, TO NO e ELla moglie di costui, VE EN, nella cosca cutrese AN AC;
ELla partecipazione dei figli dei componenti ELla cosca alla vita ELla stessa, quando i rispettivi genitori venivano arrestati, come è accaduto per il ricorrente allorchè il padre TO è stato condannato alla pena di sedici anni di reclusione;
alla nascita ELla cosca NO, originatasi da una costola ELla cosca "AN AC", contrapposta a quella dei Ciampà, all'esito ed in conseguenza ELle operazioni di polizia che hanno inferto un duro colpo ai gruppi "storici", con il pentimento proprio EL capo IN AN AC;
all'indebolimento EL gruppo storico con l'inevitabile creazione di vuoti di potere, di cui ha approfittato proprio la cosca NO, affrancatasi dal gruppo, ormai in declino, dei AN AC;
all'ascesa ELla cosca NO, capeggiata dal padre TO, costantemente informato dai figli durante la detenzione in carcere;
al mantenimento ELl'influenza e ELla supremazia sul territorio di Cutro da parte dei NO, evitando che all'indebolimento ELla cosca AN AC seguisse il predominio ELla contrapposta cosca Ciampà, servendosi ELla mediazione dei Megna, una famiglia autorevole e terza rispetto al territorio di Cutro. Di tale ricostruzione, emergente dalle plurime convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per altro intranei alla cosca, la difesa non tiene conto, censurando il provvedimento impugnato sull'assunto che non abbia valutato i motivi di cui alla memoria prodotta, che vertevano proprio su questi aspetti, ossia sulla nascita e sulla esistenza di questa nuova cosca, di cui il giudice ELla cautela non solo ha tenuto conto ma ha fornito una valutazione che non presenta profili di illogicità o vizi di diritto, sia quanto alla ascesa criminale ELla famiglia, sia in ordine all'affrancamento ELla stessa. 1.3 Anche con riferimento alla capacità intimidatoria esteriorizzata nell'ambito territoriale di operatività ELla nuova cosca NO, che costituiva oggetto dei motivi nuovi rassegnati in sede di riesame, che, in tesi, non sarebbero stati vagliati dai giudici ELla cautela, nessun rilievo può essere mosso a questi ultimi, che risultano aver vagliato, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, anche questo aspetto. 1.4 Va sul punto premesso che, in base all'orientamento espresso da questa Corte, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato 6 nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto ELla commissione di reati- fine e ELla esteriorizzazione ELla forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento ELla nuova struttura territoriale con quella "madre" EL sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi EL predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 2, n. 24850 EL 28/03/2017, AT, Rv. 270290 - 01); che nel caso di un'articolazione territoriale di una mafia storica, è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorché la stessa, per effetto EL collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato EL carattere ELla riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano ELl'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione EL metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, ELl'impiego ELla forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 EL 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01) e che, mentre per le mafie "storiche" l'esistenza EL sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza ELla condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso ELle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il thema probandum involge, in primo luogo, in carattere mafioso ELl'associazione e dunque, principalmente, l'avvalimento EL metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 2159 EL 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 02). Si è anche, da ultimo, affermato, che la figura EL "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità ELla formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il ELitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti ELla collettività derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici ELl'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio. (Sez. 2, n. 24901 EL 17/05/2024, De, Rv. 286689 - 02). 1.5 Di tali principi i giudici ELla cautela hanno fatto corretta applicazione, evidenziando che nel caso di specie la cosca NO nasce da appartenenti alla cosca "storica" e la sua ascesa coincide con il declino di quest'ultima, falcidiata dalle operazioni di polizia ed indebolita dal pentimento EL capo IN AN 7 AC, fattori, questi, che consentono alla nuova articolazione di approfittare EL vuoto di potere e subentrare negli affari illeciti, contestati come reati fine nel presente procedimento. Non viene, dunque, in rilievo una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ma una nuova articolazione collegata a quella madre, il cui modulo organizzativo presenta i tratti distintivi EL predetto sodalizio. Con motivazione immune da censure i giudici hanno analizzato i requisiti ELla "nuova" cellula, quali l'efficiente organizzazione, la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà, ricostruendone le caratteristiche alla luce ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IP, che aveva fatto parte proprio ELla cosca NO, riscontrate da quelle degli altri collaboratori, MU, ES, IO e OE e dal contenuto ELle conversazioni captate e alla luce, altresì, EL materiale indiziario acquisito, che danno conto ELl'unità strutturale ed organizzativa e ELlo schema direttivo ELla nuova cosca NO. 1.6 Anche con riferimento alla partecipazione EL ricorrente alla cosca NO, il provvedimento impugnato (da pag. 14), con motivazione congrua e priva di vizi di illogicità o di diritto, individua gli elementi indiziari specifici, emergenti dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OE e dal contenuto ELle conversazioni, da cui risulta che FR NO, oltre ad essere attivo negli affari EL gruppo, prendeva anche il posto dei fratelli RE e UI, durante le rispettive carcerazioni. Il ricorrente risultava infatti impegnato in plurime attività estorsive per conto EL clan;
informava costantemente il padre ELle principali questioni riguardanti il comportamento dei rivali, le condotte degli altri sodali e riceveva indicazioni sulle attività da porre in essere al fine di preservare l'egemonia ELla famiglia, mantenendo i rapporti coi sodali e con le famiglie limitrofe (Diletto e Megna), in contrapposizione con la famiglia Ciampà; curava gli affari durante la detenzione dei fratelli;
apportava un fattivo contributo causale al perseguimento degli scopi ELl'associazione. Anche su questi specifici aspetti, la difesa non si confronta, censurando il provvedimento impugnato negli elementi di fatto indicati e nella ricostruzione che ne dà il giudice ELla cautela, chiedendo a questa Corte una rivalutazione diversa EL fatto, non suffragata da alcun elemento che sia idoneo a neutralizzare il grave quadro indiziario. 2 n secondo motivo di doglianza risulta manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità EL motivo di censura. 2.1 Valgono per esso le stesse considerazioni fatte con riferimento al primo motivo di doglianza: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici ELla cautela hanno ampiamente motivato su quanto lamentato nei motivi aggiunti -------', , 8 prodotti innanzi al Tribunale in sede di riesame, relativi, nello specifico, alle aggravanti nei reati di fine di cui ai capi 2, 4 e 5 ELl'imputazione provvisoria. 2.2 Va sul punto premesso che in tema di estorsione, l'aggravante ELl'utilizzo EL metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza ELla violenza o ELla minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento ELle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo ELla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. (Sez. 2, n. 20320 EL 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 - 01). Si è anche sul punto affermato, sempre in tema di estorsione, che nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa ELla capacità criminale EL sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo ELl'utilizzo EL metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria ELla condotta, realizzabile anche da chi non è associato. (Sez. 2, n. 21616 EL 18/04/2024, Armenio, Rv. 286433 - 01). 2.3 I giudici EL riesame hanno fatto corretta applicazione dei suindicati principi, valorizzando, con riferimento al capo 2) ELl'imputazione provvisoria - la tentata estorsione aggravata ai danni di RE OS -le dichiarazioni ELla persona offesa e il contenuto ELla minaccia posta in essere, con la pretesa di un posto di lavoro e quindi di un regalo, che danno contezza tanto ELla forza intimidatrice ELla minaccia stessa, quanto ELla struttura organizzativa che c'è dietro quella condotta;
con riferimento ai capi 4) e 5) - relativi rispettivamente all'estorsione ai danni di OR EL ES e di Di NO - il contenuto ELle intercettazioni telefoniche. 2.4 Con il grave compendio indiziario che connota le estorsioni ascritte al ricorrente la difesa non si confronta, né fornisce una chiave interpretativa diversa ELle conversazioni captate, che ne dimostri la manifesta illogicità o la irragionevolezza limitandosi a ribadire l'assenza di carattere intimidatorio ELle pretese e la mancanza di una struttura organizzativa, senza tuttavia fornire 9 spiegazioni alternative di tali comportamenti idonee a porre in dubbio l'impianto accusatorio. 3. Infondato è infine il terzo motivo di doglianza. 3.1 Premesso che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza ELle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce ELla riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata ELla stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte ELl'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, EL codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 EL 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02), va rimarcato che nel caso in esame non viene in rilievo un arco temporale rilevante, trattandosi di reati con condotte tuttora perduranti e, nello specifico, di una associazione criminale egemone sul territorio di competenza. Correttamente, dunque, i giudici ELla cautela hanno ritenuto la sussistenza ELle esigenze cautelari e l'adeguatezza EL presidio cautelare apprestato, così applicando i principi espressi da questa Corte secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza ELle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso ELl'indagato dall'associazione o con l'esaurimento ELl'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione ELla misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova ELl'irreversibile allontanamento ELl'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa ELl'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 38848 EL 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01). A fronte di tali valutazioni, la difesa, oltre a valorizzare il fattore tempo - che in applicazione di quanto appena detto non assume rilevanza - indica, in modo assolutamente generico, alcuni elementi - dalla sottoposizione per fatti ontologicamente commessi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ad una non meglio precisata offerta reale, all'essere padre di figli piccoli - omettendo qualunque argomentazione sulla capacità degli stessi ad incidere sulla adeguatezza ELle esigenze cautelari, con conseguente infondatezza anche di questo motivo di doglianza. 10 4. Per tutte le indicate ragioni il ricorso va rigettato, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/03/2025.
udita la relazione sentite le conclusioni EL PG, in persona EL Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha concluso per l'inammissibilita'. udito il difensore Avv. GI NO che ha chiesto l'accoglimento dei motivi EL ricorso;
l'Avv. Fabrizio AL si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 17 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Catanzaro con la quale è stata, tra gli altri, applicata a FR NO la misura cautelare ELla custodia in carcere in ordine al ELitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo, cod. pen., per aver fatto parte, con il ruolo di partecipe, all'articolazione territoriale ELla ‘ndrangheta operante nel territorio EL Comune di Cutro, con compiti nell'attività estorsiva, nell'eseguire le direttive EL padre TO e nell'intrattenere rapporti con le consorterie criminali limitrofe (capo 1) e per aver commesso i reati fine di estorsione, contestati ai capi 2), 4) e 5) ELl'imputazione provvisoria, aggravati dall'essere state commesse da persone appartenenti al gruppo 'ndranghetistico, ,) Penale Sent. Sez. 3 Num. 14124 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 05/03/2025 nonché con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo EL metodo e ELl'agevolazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza i difensori di fiducia EL NO, avv.ti Fabrizio AL e GI NO, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 273, 273, comma 1-bis e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione dei motivi nuovi. Si lamenta apparenza ELla motivazione, travisamento per omissione, anche rispetto alla prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, nonché omesso confronto con i molteplici rilievi posti a fondamento dei motivi nuovi. In particolare, richiamando i presupposti oggettivi che dettano le basi per l'esistenza di una associazione mafiose, si assume che l'ordinanza impugnata non spiega l'esistenza di una nuova cellula di 'ndrangheta sotto l'egida ELla famiglia NO e la partecipazione, in qualità di mero aderente, di FR NO, che non è stato destinatario di alcun provvedimento definitivo tra quelli enucleati nell'ordinanza, così come non individua, con riferimento a tale nuova cellula, i connotati tipici ELl'associazione ‘ndranghetistica. Mancano in tale "nuova" cellula il requisito ELl'organizzazione efficiente;
quello ELla forza di intimidazione nonché quello ELl'assoggettamento e ELl'omertà; in una parola, la presunta cosca difetterebbe ELla capacità intimidatoria esteriorizzata nell'ambito territoriale di operatività. Manca una unità strutturale ed organizzativa come si evidenza dal fatto che non c'è una cassa comune o un contabile;
non esiste uno schema direttivo;
non vi è qualsivoglia tipo di riconoscimento da parte ELle alte cosche. Anche l'incendio doloso ELl'auto EL ricorrente, avvenuto il 28 dicembre 2021, per il quale la famiglia si è rivolta alla giustizia e non ha regolato la vicenda secondo logiche interne criminali, è espressione di estraneità alla consorteria mafiosa. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche da una serie di conversazioni a discarico, non considerate nell'ordinanza genetica, si ricava che non esiste alcuna struttura capeggiata dai NO e che le motivazioni EL tribunale EL riesame a sostegno ELla configurabilità di tale associazione non assumono rilievo. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 629, comma primo e secondo, in concorso con l'art. 416-bis.1 cod. pen. Si afferma che vi sia anche in questo caso omessa motivazione sui temi posti a fondamento dei motivi nuovi, limitandosi il Tribunale ad un richiamo per relationem. 2 Si osserva che in relazione al ELitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di RE OS, di cui al capo 2) ELl'imputazione provvisoria, difetterebbe il presupposto EL metodo mafioso, stante la carenza di una struttura organizzativa idonea (si cita a tal proposito Sez. 2, n. 19245 EL 30/03/2017) e non opererebbe neanche il metodo EL "messaggio intimidatorio silente", per la mancanza di forza intimidatrice. Quanto al capo 4) - estorsione con metodo mafioso ai danni ELla OR EL Marchesanto S.r.l., azienda appartenente alla famiglia Rotondo di Cutro - fa difetto il cosiddetto "metodo mafioso". In relazione al ELitto di estorsione ai danni di AN Di NO capo 5) ELl'imputazione provvisoria - va esclusa l'aggravante, in quanto i fatti oggetto ELla conversazione captata, che si svolge in modo colloquiale, non presentano i requisiti idonei a qualificarli come fatti di stampo mafioso e mancano gli elementi che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione criminale ben strutturata. 2.3 II terzo motivo di gravame denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si assume che il Tribunale recepisce acriticamente l'ordinanza cautelare e la richiesta EL Pubblico ministero, omettendo ogni considerazione rispetto alle argomentazioni poste a fondamento dei motivi nuovi, non considerando il tempo trascorso dai fatti;
il fatto che FR NO era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per ELitti ontologicamente connessi e collegati;
l'offerta reale, che denota una forma di resipiscenza, di recesso e rappresenta l'equipollente ELla confessione. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo di ricorso, premessi gli orientamenti di questa Corte in relazione alla "nuove" mafie che si contrappongano o nascano in continuità con le "mafie storiche" e in relazione alla figura EL partecipe, evidenzia come il Tribunale EL riesame abbia illustrato i plurimi elementi indicativi ELla sussistenza ELl'associazione e di come i Marino si siano affrancati dal gruppo in declino dì AN AC fino a divenire entità autonoma. 3.1 Si afferma che la difesa non si confronta con l'ampio ed articolato apparato argomentativo ELl'ordinanza impugnata, attestante la progressiva affermazione dei NO sul territorio di operatività, i contrasti con gli altri clan locali per il predominio e l'impegno costante nei settori ELla droga, ELle armi e ELle estorsioni nonché la posizione rilevante di NO FR, impegnato in ELicate attività di collaborazione o di contrasto con altri clan allo scopo di rafforzare la propria organizzazione di riferimento. Il ricorso, secondo la Procura Generale, risulta unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione _ --, ./7---- „_„..------\ 3 e/o alternativa rilettura ELle fonti indiziarie, al di fuori ELl'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 EL 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 EL 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 EL 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2 Quanto all'analisi dei reati estorsivi ed al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che nelle tre vicende in esame si evincono agevolmente i presupposti ELla contestata aggravante, risultando impiegati metodi attinenti alla forza intimidatrice ELla 'ndrangheta per la loro idoneità a coartare psicologicamente le vittime e costringerle ad una dazione ripetuta nel tempo, come emerso tra l'altro dai riferimenti ai soggetti EL sodalizio presenti in carcere e dalla collaborazione di altri familiari nella perpetrazione dei propositi criminosi. 3.3 In relazione al terzo motivo si evidenzia che il Tribunale EL riesame ha illustrato in modo esauriente ed analitico che non sussistevano elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha sottolineato l'inidoneità EL mero decorso EL tempo a ritenere diminuite le esigenze cautelari, occorrendo quindi una prova positiva ELl'effettivo recesso ELl'indagato dall'associazione de qua. I giudici ELla cautela hanno poi evidenziato il coinvolgimento EL NO in ulteriori procedimenti penali per gravi reati. 4. Con memoria di replica gli avvocati GI NO e Fabrizio AL, in relazione al punto 1) ELla requisitoria EL Procuratore generale evidenziano che la stessa non si confronta con il contenuto EL ricorso principale e, reiterando i motivi di ricorso, insistono nel loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso va rigettato in quanto infondato. Rileva questa Corte che, diversamente da quanto affermato dalla difesa laddove sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato i motivi nuovi contenuti nella memoria depositata in sede di riesame, gli stessi risultano essere stati oggetto di disanima da parte dei giudici ELla cautela. 1.1 Giova fornire una premessa in diritto, al fine di dare conto EL criterio di valutazione che ha guidato il Collegio nel reputare le censure infondate. Si ritiene infatti condivisibile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica ELla motivazione EL provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 EL 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01 quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte EL Tribunale EL riesame;
Sez. 2, n. 14975 EL 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 EL 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 4031 EL 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 EL 28/02/2012, AT e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione). Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. — in base alla quale l'ordinanza di applicazione ELla custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore ELl'imputato — non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 EL 13/06/2018, M. Rv. 274119 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 EL 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 EL 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale ELla mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità EL dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità EL percorso argomentativo EL provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca ELla memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti ELla capacità di incidere sulla regiudicanda. 1.2 Tanto chiarito in diritto, va rilevato, nello specifico, che sui connotati tipici ELl'associazione 'ndranghetistica, che, secondo la difesa, non sarebbero stati individuati dal giudice ELla cautela, nonostante venisse in rilievo una nuova cellula, non solo il Tribunale si dilunga da pag 2 ELl'ordinanza, ma espressamente dà conto ELla necessità di operare una breve ricostruzione degli elementi 5 essenziali ELla associazione, avendo la difesa avanzato contestazioni in ordine all'esistenza ELla stessa. Su quanto afferma il giudice ELla cautela la parte non si confronta, obliterando EL tutto la ricostruzione, contenuta nell'ordinanza impugnata, in ordine all'ascesa criminale EL gruppo capeggiato da IN AN AC, dopo la violenta distruzione ELla cosca contrapposta "Dragone"; all'inserimento EL padre EL ricorrente, TO NO e ELla moglie di costui, VE EN, nella cosca cutrese AN AC;
ELla partecipazione dei figli dei componenti ELla cosca alla vita ELla stessa, quando i rispettivi genitori venivano arrestati, come è accaduto per il ricorrente allorchè il padre TO è stato condannato alla pena di sedici anni di reclusione;
alla nascita ELla cosca NO, originatasi da una costola ELla cosca "AN AC", contrapposta a quella dei Ciampà, all'esito ed in conseguenza ELle operazioni di polizia che hanno inferto un duro colpo ai gruppi "storici", con il pentimento proprio EL capo IN AN AC;
all'indebolimento EL gruppo storico con l'inevitabile creazione di vuoti di potere, di cui ha approfittato proprio la cosca NO, affrancatasi dal gruppo, ormai in declino, dei AN AC;
all'ascesa ELla cosca NO, capeggiata dal padre TO, costantemente informato dai figli durante la detenzione in carcere;
al mantenimento ELl'influenza e ELla supremazia sul territorio di Cutro da parte dei NO, evitando che all'indebolimento ELla cosca AN AC seguisse il predominio ELla contrapposta cosca Ciampà, servendosi ELla mediazione dei Megna, una famiglia autorevole e terza rispetto al territorio di Cutro. Di tale ricostruzione, emergente dalle plurime convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per altro intranei alla cosca, la difesa non tiene conto, censurando il provvedimento impugnato sull'assunto che non abbia valutato i motivi di cui alla memoria prodotta, che vertevano proprio su questi aspetti, ossia sulla nascita e sulla esistenza di questa nuova cosca, di cui il giudice ELla cautela non solo ha tenuto conto ma ha fornito una valutazione che non presenta profili di illogicità o vizi di diritto, sia quanto alla ascesa criminale ELla famiglia, sia in ordine all'affrancamento ELla stessa. 1.3 Anche con riferimento alla capacità intimidatoria esteriorizzata nell'ambito territoriale di operatività ELla nuova cosca NO, che costituiva oggetto dei motivi nuovi rassegnati in sede di riesame, che, in tesi, non sarebbero stati vagliati dai giudici ELla cautela, nessun rilievo può essere mosso a questi ultimi, che risultano aver vagliato, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, anche questo aspetto. 1.4 Va sul punto premesso che, in base all'orientamento espresso da questa Corte, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato 6 nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto ELla commissione di reati- fine e ELla esteriorizzazione ELla forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento ELla nuova struttura territoriale con quella "madre" EL sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi EL predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 2, n. 24850 EL 28/03/2017, AT, Rv. 270290 - 01); che nel caso di un'articolazione territoriale di una mafia storica, è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorché la stessa, per effetto EL collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato EL carattere ELla riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano ELl'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione EL metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, ELl'impiego ELla forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 EL 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01) e che, mentre per le mafie "storiche" l'esistenza EL sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza ELla condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso ELle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il thema probandum involge, in primo luogo, in carattere mafioso ELl'associazione e dunque, principalmente, l'avvalimento EL metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 2159 EL 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 02). Si è anche, da ultimo, affermato, che la figura EL "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità ELla formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il ELitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti ELla collettività derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici ELl'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio. (Sez. 2, n. 24901 EL 17/05/2024, De, Rv. 286689 - 02). 1.5 Di tali principi i giudici ELla cautela hanno fatto corretta applicazione, evidenziando che nel caso di specie la cosca NO nasce da appartenenti alla cosca "storica" e la sua ascesa coincide con il declino di quest'ultima, falcidiata dalle operazioni di polizia ed indebolita dal pentimento EL capo IN AN 7 AC, fattori, questi, che consentono alla nuova articolazione di approfittare EL vuoto di potere e subentrare negli affari illeciti, contestati come reati fine nel presente procedimento. Non viene, dunque, in rilievo una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ma una nuova articolazione collegata a quella madre, il cui modulo organizzativo presenta i tratti distintivi EL predetto sodalizio. Con motivazione immune da censure i giudici hanno analizzato i requisiti ELla "nuova" cellula, quali l'efficiente organizzazione, la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà, ricostruendone le caratteristiche alla luce ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IP, che aveva fatto parte proprio ELla cosca NO, riscontrate da quelle degli altri collaboratori, MU, ES, IO e OE e dal contenuto ELle conversazioni captate e alla luce, altresì, EL materiale indiziario acquisito, che danno conto ELl'unità strutturale ed organizzativa e ELlo schema direttivo ELla nuova cosca NO. 1.6 Anche con riferimento alla partecipazione EL ricorrente alla cosca NO, il provvedimento impugnato (da pag. 14), con motivazione congrua e priva di vizi di illogicità o di diritto, individua gli elementi indiziari specifici, emergenti dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OE e dal contenuto ELle conversazioni, da cui risulta che FR NO, oltre ad essere attivo negli affari EL gruppo, prendeva anche il posto dei fratelli RE e UI, durante le rispettive carcerazioni. Il ricorrente risultava infatti impegnato in plurime attività estorsive per conto EL clan;
informava costantemente il padre ELle principali questioni riguardanti il comportamento dei rivali, le condotte degli altri sodali e riceveva indicazioni sulle attività da porre in essere al fine di preservare l'egemonia ELla famiglia, mantenendo i rapporti coi sodali e con le famiglie limitrofe (Diletto e Megna), in contrapposizione con la famiglia Ciampà; curava gli affari durante la detenzione dei fratelli;
apportava un fattivo contributo causale al perseguimento degli scopi ELl'associazione. Anche su questi specifici aspetti, la difesa non si confronta, censurando il provvedimento impugnato negli elementi di fatto indicati e nella ricostruzione che ne dà il giudice ELla cautela, chiedendo a questa Corte una rivalutazione diversa EL fatto, non suffragata da alcun elemento che sia idoneo a neutralizzare il grave quadro indiziario. 2 n secondo motivo di doglianza risulta manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità EL motivo di censura. 2.1 Valgono per esso le stesse considerazioni fatte con riferimento al primo motivo di doglianza: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici ELla cautela hanno ampiamente motivato su quanto lamentato nei motivi aggiunti -------', , 8 prodotti innanzi al Tribunale in sede di riesame, relativi, nello specifico, alle aggravanti nei reati di fine di cui ai capi 2, 4 e 5 ELl'imputazione provvisoria. 2.2 Va sul punto premesso che in tema di estorsione, l'aggravante ELl'utilizzo EL metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza ELla violenza o ELla minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento ELle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo ELla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. (Sez. 2, n. 20320 EL 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 - 01). Si è anche sul punto affermato, sempre in tema di estorsione, che nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa ELla capacità criminale EL sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo ELl'utilizzo EL metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria ELla condotta, realizzabile anche da chi non è associato. (Sez. 2, n. 21616 EL 18/04/2024, Armenio, Rv. 286433 - 01). 2.3 I giudici EL riesame hanno fatto corretta applicazione dei suindicati principi, valorizzando, con riferimento al capo 2) ELl'imputazione provvisoria - la tentata estorsione aggravata ai danni di RE OS -le dichiarazioni ELla persona offesa e il contenuto ELla minaccia posta in essere, con la pretesa di un posto di lavoro e quindi di un regalo, che danno contezza tanto ELla forza intimidatrice ELla minaccia stessa, quanto ELla struttura organizzativa che c'è dietro quella condotta;
con riferimento ai capi 4) e 5) - relativi rispettivamente all'estorsione ai danni di OR EL ES e di Di NO - il contenuto ELle intercettazioni telefoniche. 2.4 Con il grave compendio indiziario che connota le estorsioni ascritte al ricorrente la difesa non si confronta, né fornisce una chiave interpretativa diversa ELle conversazioni captate, che ne dimostri la manifesta illogicità o la irragionevolezza limitandosi a ribadire l'assenza di carattere intimidatorio ELle pretese e la mancanza di una struttura organizzativa, senza tuttavia fornire 9 spiegazioni alternative di tali comportamenti idonee a porre in dubbio l'impianto accusatorio. 3. Infondato è infine il terzo motivo di doglianza. 3.1 Premesso che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza ELle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce ELla riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata ELla stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte ELl'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, EL codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 EL 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02), va rimarcato che nel caso in esame non viene in rilievo un arco temporale rilevante, trattandosi di reati con condotte tuttora perduranti e, nello specifico, di una associazione criminale egemone sul territorio di competenza. Correttamente, dunque, i giudici ELla cautela hanno ritenuto la sussistenza ELle esigenze cautelari e l'adeguatezza EL presidio cautelare apprestato, così applicando i principi espressi da questa Corte secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza ELle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso ELl'indagato dall'associazione o con l'esaurimento ELl'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione ELla misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova ELl'irreversibile allontanamento ELl'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa ELl'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 38848 EL 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01). A fronte di tali valutazioni, la difesa, oltre a valorizzare il fattore tempo - che in applicazione di quanto appena detto non assume rilevanza - indica, in modo assolutamente generico, alcuni elementi - dalla sottoposizione per fatti ontologicamente commessi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ad una non meglio precisata offerta reale, all'essere padre di figli piccoli - omettendo qualunque argomentazione sulla capacità degli stessi ad incidere sulla adeguatezza ELle esigenze cautelari, con conseguente infondatezza anche di questo motivo di doglianza. 10 4. Per tutte le indicate ragioni il ricorso va rigettato, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/03/2025.