Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 3668/2019
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, Partita Iva n. P.IVA 1 (C.F. Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARA PIERO, elettivamente e P.I. P.IVA 1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Coraggio, presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di appello;
parte appellante e
nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte 1
residente in [...]; C.F. 1
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2 C.F. 2
,
residente in [...]de' Tirreni (Sa), alla Via Onofrio di Giordano;
CP 3 nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 3
,
residente in Corbara (Sa), alla Via Esterna Chiunzi, quali eredi del sig. Persona 1 nato a rappresentati e difesi dall'Avv. Vibonati (Sa) il 07 giugno 1927, cod. fisc. C.F. 4
ANTONIO STOIA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2048/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 16.04.2019, notificata il 21.05.2019.
n° J0201111088770 del 21 novembre 2012, pari ad euro 84,00; n° J000001401163888 del 31 luglio 2014, pari ad euro 172,00; n° J000001401866004 del 29 ottobre 2014, pari ad euro
118,00; n° J000001500649318 del 24 aprile 2015, pari ad euro 127,00; n° J000001501545337 del 23 luglio 2015, pari ad euro 131,00; n° J000001502133881 del 30 ottobre 2015, pari ad euro 398,00; n° J000001600083554 del 22 gennaio 2016, pari ad euro 135,00; n°
J000001600618746 del 26 aprile 2016, pari ad euro 181,00; n° J000001601160514 del 18 luglio 2016, pari ad euro 164,00; n° 4681134-2 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 50,97; n°
4681134-3 dell'08 gennaio 2017, pari ad 210,00; n° 4681134-4 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 210,00; n° 4681134-5 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 210,00; n° 9517011000235337
del 23 febbraio 2017, pari ad euro 251,33; n° 9517011000922659 del 21 giugno 2017, pari ad euro 163,88; n° 9517011001296557 del 21 agosto 2017, pari ad euro 148,18; n°
9517011001666990 del 20 ottobre 2017, pari ad euro 147,45 ed, infine, n°
9517011002033702 del 21 dicembre 2017, pari ad euro 164,68.
La domanda proposta, in primo grado dall'attuale appellato era basata essenzialmente sulla carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva del preteso diritto), giacché:
- non risultava essere mai stato sottoscritto nessun contratto e, pertanto, non risultava essere mi stato ceduto nessun contratto;
non poteva ravvisarsi la sussistenza di un contratto per facta concludentia, tenuto conto che, ab origine, il contratto era stato stipulato dalla pubblica amministrazione (nel caso di specie, il Comune di Pagani), con connessa obbligatorietà della forma scritta ad substantiam, mancando la quale nessuno contratto poteva dirsi validamente concluso
(e, poi, ritualmente ceduto); la legittimità e correttezza delle tariffe applicate, con vittoria di spese.
La Parte 1 ontestava l'assunto ex adverso dedotto, sostenendo: l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale per facta concludentia (essendo la Pt_1 subentrata nella gestione del servizio idrico in luogo del Comune di Pagani); Parte 2 fatto che nonil subentro ex lege nei rapporti prima facenti capo al richiedeva alcuna forma scritta ad substantiam per la ritenuta esistenza e validità del contratto successivamente intercorso tra la Pt 1 gli utenti finali;
la correttezza e la legittimità delle tariffe applicate;
il tutto con vittoria di spese. La Parte 1 ha interposto il gravame, riproponendo le difese di primo grado e, pertanto, ritenendo valido ed efficace il contratto intercorso tra costei e l'odierna appellata, sostenendo, altresì, la legittimità delle tariffe applicate;
con vittoria di spese.
Si è costituita l'appellante che ha, di fatto, riproposto le difese di primo grado, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., e, comunque, il rigetto nel merito dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 07.11.2024, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
***
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla Parte 1 giacché il valore della domanda, come proposta in primo grado, è superiore ad euro 1.100,00, soglia al di sotto della quale, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le sentenze sono decise secondo equità e, pertanto, non si sottraggono alla censura di inappellabilità.
Lo stesso, peraltro, è ammissibile, essendo stati indicati, con sufficiente dettaglio, i motivi di gravame.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appello è infondato.
Nel caso di specie, infatti, la circostanza che sotto il profilo pubblicistico la Pt 1 sia stata individuata come soggetto gestore del servizio idrico non esclude che il gestore debba regolamentare i propri rapporti con l'utenza secondo le regole privatistiche.
Non è stato prodotto l'originario contratto di fornitura né le tariffe vigenti (secondo le scansioni temporali meglio indicate in ricorso), anni cui risalgono le fatture oggetto di causa. Pertanto, neanche in astratto - e pur volendo ipotizzare l'esistenza di un contratto - è possibile verificare se gli importi richiesti siano rispettosi delle modalità di fatturazione previste, risultando la pretesa creditoria già spiegata dalla Pt 1 uantificata in maniera apodittica.
Infatti, l'appellato ha rappresentato che in primo grado ha agito per fare accertare l'assenza di contratto con la convenuta.
L'oggetto del giudizio, conseguentemente, è l'accertamento dell'esistenza di un contratto, non l'accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza, logicamente, avrebbe dovuto essere indiscussa e comprovata.
D'altronde, nel caso di specie si discorre di contratto di somministrazione di fornitura idrica, civilisticamente rilevante, intercorrente tra soggetti che, all'evidenza, operano iure privatorum
(ex plurimis, Cass. Civ., S.U n. 8103/2004) e, pertanto, sottoposto alle regole civilistiche relative, tra cui anche e soprattutto quella che prevede l'obbligo di comunicazione della cessione del contratto al soggetto debitore ex art. 1406 e 1407 c.c. che, nel caso di specie, non è stato affatto assolto.
A tale riguardo, il contratto di somministrazione di fornitura idrica è, infatti, disciplinato secondo le norme del codice civile e, per quanto concerne l'istituto della cessione, dagli art. 1406 e ss. c.C.
Inoltre, va ribadito che è pacifico in giurisprudenza, che la fornitura di acqua potabile abbia natura negoziale, necessitando appunto della formazione del consenso da parte dell'utente in base alle sue particolare esigenze di vita.
Pertanto, il contratto di somministrazione idrica, deve rivestire forma scritta, anche e soprattutto se il somministrante sia una società e non un ente pubblico, come nel caso de quo, fermo restando, tuttavia, come l'Ente cessionario era dotato di personalità giuridica pubblicistica.
Conseguentemente, fermo restando l'accordo intercorso tra il Parte 2 la Pt 1 nonché
la Legge regionale di riferimento, va comunque rilevato che secondo il principio formalistico, i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A, e in generale dagli enti pubblici, richiedono la forma scritta ad substantiam e non possono, pertanto, essere conclusi per facta concludentia.
Tale principio, naturalmente, vige anche nelle ipotesi di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacché la forma scritta è necessaria anche con riferimento alle eventuali e successive modificazioni che le parti intendono apportare al contratto stipulato in precedenza, dovendosi sempre escludere che la cessione del contratto possa desumersi da fatti concludenti. Per cui non essendo stato stabilito - né prodotto alcuno documento contrattuale a sostegno - nulla tra il Comune di Pagani e la Pt_1 n merito alla cessione dei contratti con gli utenti privati (in particolare, con Persona_1 ) e non avendo la Pt 1 prodotto contratto alcuno siglato con l'utenza finale, costei non può limitarsi a dedurre di essere subentrata ex lege ai contratti originariamente stipulati dall'Ente pubblico e, per l'effetto, invocare l'esistenza dei contratti per facta concludentia, visto che gli stessi avrebbero dovuti essere ceduti e ritualmente comunicati all'utente finale, con atto scritto (e, a monte, stipulati per iscritto).
La circostanza, poi, relativa alla successione ex lege nel rapporto di utenza, fermo restando la verificazione del fenomeno successorio, non fa, invero, venir meno l'operatività del disposto codicistico di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., atteso come occorre distinguere tra la successione nei rapporti attivi e passivi tra Ente pubblico e/o Ente privato e gli effetti che da detta successione derivano nei confronti del contraente ceduto che, in certo senso, subisce il fenomeno successorio. A tale riguardo, infatti, l'art. 1407 c.c. fa espresso riferimento all'ipotesi in cui una parte acconsente affinché l'altra subentri nel contratto, subordinandone gli effetti nei confronti del ceduto da momento della notifica.
Orbene, nel caso di specie tale tipologia di "accordo” preventivo è avvenuto proprio con la disposizione normativa di riferimento in virtù del quale si è verificato il fenomeno successorio ex lege.
Sennonché lo stesso avrebbe dovuto essere ritualmente notificato al contraente ceduto, giusto il precitato disposto codicistico, atteso come il rapporto giuridico, come derivante dalla successione ex lege, può produrre gli effetti suoi propri e tutti i diritti/obblighi che ne discendono solo allorché lo stesso sia notificato all'utente finale, parte attiva e quindi
-
contrattuale dal momento dell'intervenuta notifica, essendo il destinatario finale dei obblighi di pagamento.
In assenza di ciò, nessuna pretesa può avanzarsi nei confronti dell'utente, trattandosi, pertanto,
di pretesa sine titulo. Pertanto, la Pt 1 già in primo grado, non ha prodotto alcun contratto, né quello originariamente stipulato dall'utente con l'Ente pubblico, né quantomeno il contratto ex novo che asseriva aver stipulato con l'utente, invero supposto solo per facta concludentia.
L'assenza, peraltro, di criteri adeguatamente dettagliati e predeterminati - peraltro mai contestati dall'appellato in primo grado il quale, a ben vedere, ne contesta l'an, giacché sostiene come mai nessun contratto sia stato concluso con la Pt 1 - costituisce, ad abundantiam, unitamente a quanto precedentemente rilevato (già di per sé assorbente), ulteriore motivo per il rigetto dell'appello e la conferma del decisum di primo grado. ,Le spese di lite vanno poste a carico della Parte 1 d in favore degli eredi di Persona 1 come sopra indicati, nonché liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 - come modificato dal DM 147/2022 – avuto riguardo al grado di appello, al valore della controversia, alla sua complessità bassa nonché all'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate, nonché tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, fase, pertanto, non valutata ai fini della liquidazione.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'appello, nel merito, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna Parte 1 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, che si liquidano in euro 1923,00 oltre 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ANTONIO STOIA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da porre a carico dello stesso opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata a mente della quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone