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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12663 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 09/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 17680 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PERI DANIELA, giusta Parte_1
delega in calce del ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle CP_1 liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 15/05/2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001858653, notificatagli dall' CP_1
il 23/04/2025, nella sua qualità di legale responsabile della società EDELWEISS società cooperativa a r.l. in liquidazione, in relazione all'accertamento n.
.7002.18/09/2019.0127773 del 18/09/2019, avente ad oggetto la sanzione CP_1 amministrativa di €1.726,50 applicata a fronte del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018. 1 A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dell'atto di accertamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione o, in subordine, per la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale che la vede imputata per reati fiscali connessi alla gestione della società, pur non avendo ella mai svolto di fatto le mansioni di amministratore, invero svolte da altro soggetto già condannato per altri reati.
Si è costituito l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
avendo - con disposizione n. 700200-25-7508 del 25/09/2025 comunicata con lettera
Prot. N. . 7002.25/09/2025.0175467 datata 25/09/2025 - disposto in autotutela CP_1
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto la relativa notifica si è perfezionata oltre i termini prescrizionali.
All'odierna udienza, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa è stata quindi decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'Ordinanza-
Ingiunzione opposta, come da concorde richiesta delle parti, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo comunque venuta meno ogni ragione di contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, ammessa l'intervenuta prescrizione del credito e considerato che l'annullamento del provvedimento di accertamento è intervenuto soltanto in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso in opposizione, esse non possono che essere poste a carico dell' , con concreta CP_1
liquidazione degli importi, come in dispositivo, tenendo conto del comportamento della convenuta e del ridotto impegno del difensore nella fase decisionale, dacché limitato alla sola regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 15/05/2025, così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore di dell'avv. PERI DANIELA, CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1310,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 09/12/2025
Il Giudice
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