TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Federica Laino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 857 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Angelo Di Novi e Anna Di Novi;
attore
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, CP_9
convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento di usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2025 l'attore ha precisato le conclusioni come nei propri atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato ex art. 150 c.p.c. per pubblici proclami e depositato il
30.05.2019, ha evocato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
1 e , al fine di ottenere l'accertamento Controparte_7 CP_8 Controparte_9 dell'avvenuto acquisto, in suo favore, per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. dei seguenti beni immobili siti in San LU (Cs) alla Località Acquabianca: 1) fabbricato di are 04.10 censito in catasto al foglio 10, particella 47sub 1; 2) porzione di fabbricato censito in catasto al foglio 10, particella 47 sub 2 in ditta a coniugata Controparte_9
di ; 3) ficheto di are 28.40 censito in catasto al foglio 10, particella 158 CP_1 Per_1
in ditta a , , e tutti fu Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_7
e ved. fu 4) ficheto di are 18.40 censito in Per_2 CP_8 CP_1 Per_3
catasto al foglio 10, particella 159 in ditta ad coniugata Controparte_9 CP_10
; 5) ficheto di are 00.71 censito in catasto al foglio 10, particella 391 in ditta a Per_1
, e fu 6) ficheto di are 05.500 censito Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
in catasto al foglio 10, particella 442 in ditta a , Controparte_1 CP_2 CP_3
, tutti fu 7) fabbricato censito in catasto al foglio 10 CP_4 CP_5 Per_2
particella 846 sub 1 di are 19.20 scaturito dalla particella 443 del foglio 10 in ditta a
, , e . Controparte_1 CP_11 CP_7 Per_4 Per_5 CP_5 CP_6
L'attore ha, infatti, dedotto di possedere, da oltre trent'anni, in modo pacifico, continuo, ininterrotto ed uti dominus gli immobili sopraindicati.
Parte attrice, inoltre, ha rappresentato la difficoltà di identificare e di individuare la residenza, la dimora o il domicilio dei soggetti da citare nel presente giudizio quali intestatari degli immobili suddetti, documentando a tal fine l'esito negativo delle ricerche effettuate sia presso il Comune di San LU (Cs) che presso l'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero istituita presso il Ministero degli Interni, per cui ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale di Paola a procedere alla notifica dell'atto di citazione mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.(v. provvedimento presidenziale del 15.05.2018 in atti).
Ritenuta, dunque, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., ha richiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà dei sopraindicati immobili per intervenuta usucapione, con ordine rivolto all'Agenzia dell'Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) di Cosenza di trascrivere l'emananda sentenza e di provvedere agli adempimenti di voltura, con esonero da ogni responsabilità.
2 Nel corso del giudizio sono state ammesse le prove orali richieste dall'attore e all'udienza del 21.02.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti ed ai documenti depositati, insistendo, quindi, nell'accoglimento della propria domanda. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica effettuata, a seguito dell'intervenuta autorizzazione presidenziale, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per pubblici proclami, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti, stante la loro mancata costituzione in giudizio.
La domanda di usucapione spiegata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi gli si sostituisce nell'utilizzazione di essa: la pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva.
Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, infatti, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.
Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede.
3 Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova rigorosa, che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, considerato che, con la sentenza di accoglimento della domanda, l'autorità giudiziaria adita finisce per accertare due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine al rigoroso onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01).
Requisiti fondamentali per l'accertamento del possesso utile all'usucapione sono l'“animus possidendi” cioè la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
“animus rem sibi habendi” cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale e il “corpus possessionis” che è lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Pertanto, venendo meno il requisito dell'animus, è escluso che si possa riconoscere il possesso ad usucapionem.
Il principio ripetutamente sostenuto dalla Corte di cassazione, ribadito anche nell'ordinanza n. 22667 del 2017, stabilisce che: “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'animus"; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi si ha infatti soltanto nel caso in cui si esercitano le facoltà del proprietario ed occorre che l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sia accompagnata da univoci indizi.
È infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
4 Anche la condivisibile giurisprudenza di merito afferma che “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.” (Tribunale Vicenza sez. II,
12/09/2024, n.1573).
Preliminarmente, deve osservarsi che il possesso utile ai fini dell'usucapione, per come sopra ricostruito, non risulta specificamente dedotto nell'atto introduttivo, nel quale l'istante si limita ad allegare di essere nel possesso pacifico, continuo, ininterrotto, uti dominus da oltre trenta anni, senza neppure specificare in quali attività tale possesso si sarebbe estrinsecato, salvo poi fare riferimento, nei soli capitoli di prova articolati, al generico utilizzo dei terreni, alla costruzione di un fabbricato non meglio caratterizzato neppure quanto all'epoca di realizzazione, alla coltivazione del terreno e al godimento dei frutti.
Sul piano strettamente documentale, poi, del possesso degli immobili non si rinviene traccia.
In assenza di riscontro documentale relativo alla invocata usucapione, l'unica risultanza istruttoria è costituita dalle prove orali raccolte in corso di causa che, tuttavia, sono state articolate mediante capitoli formulati in maniera generica e le cui risultanze appaiono risentire della genericità che caratterizza a sua volta l'articolazione delle circostanze, nelle quali compaiono espressioni valutative (quali coltivazione, utilizzo, assenza di contestazioni). Segnatamente, sono stati escussi due soli testimoni su due circostanze.
5 Gli stessi hanno confermato i capitoli di prova dichiarando di essere a conoscenza dei fatti poiché abiterebbero nelle vicinanze del terreno in esame, senza specificare a quale distanza effettivamente gli stessi risiedano. I testimoni hanno anche confermato che l'attore avrebbe costruito sui terreni un fabbricato poi adibito ad abitazione della famiglia, senza fornire alcun riscontro in relazione all'epoca di realizzazione del suddetto fabbricato ovvero ai componenti della famiglia dell'istante e alla presenza degli stessi nel fabbricato.
La genericità delle affermazioni dalle parti e dei testimoni nel corso del giudizio rende l'istruttoria inidonea ad essere valutata positivamente ai fini dell'accertamento dell'acquisto della proprietà dei beni summenzionati per intervenuta usucapione. Di contro, la prova orale nell'usucapione ordinaria deve fornire una collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello Potenza, 18/05/2023, n.297: “Nell'usucapione ordinaria di immobili il possesso continuato, interrotto e non deve essere fornita prova della sussistenza dei relativi requisiti si rigorosa, assumendo la cronologia dei fatti, tanto che
è necessario che i capitoli dei testi e la collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria così condotta, non essendo sufficienti affermazioni generiche, ellittiche o ambigue.”).
Altro aspetto che giova precisare riguarda la presunta coltivazione del fondo asserita dall'attore e confermata in maniera molto succinta dai testi escussi.
Va, sul punto, ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non
è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo
6 conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121).
Non essendo stata in giudizio raggiunta alcuna prova circa il possesso utile all'accertamento dell'acquisto per usucapione dei predetti beni immobili, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 857/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dei convenuti;
2. Rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
3. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Paola, 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Laino
7