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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Feoli in Civitavecchia, largo del Plebiscito n. 23, con l'avv. LO CANE PASQUALE ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO MAGNO 94 00192 ROMA con l'avv.
MUNGO PAOLO ( ) e l'avv. CHINDEMI LUCA, dai quali C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo di esclusiva convenuto nel contratto di subappalto del 20 febbraio 2015 (sostitutivo di quello precedentemente stipulato il 21 giugno
2011) relativo al trasporto di slurry (polvere di calcare in sospensione acquosa) dal sito di produzione alla centrale termoelettrica di Torrevaldiga Nord in Civitavecchia, per avere affidato i trasporti, quanto meno a decorrere dal mese di gennaio 2019, alla società e per Controparte_2
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
aver integralmente escluso la società attrice dal servizio in questione dal 13 ottobre 2019; ha dedotto di essere divenuta l'unica titolare del diritto di esclusiva a seguito della cessione in suo favore del ramo d'azienda relativo al trasporto de quo da parte della ditta Felli Sestilio s.r.l., con cui condivideva il diritto di esclusiva in base al contratto di subappalto;
la società attrice ha conseguentemente domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e il risarcimento del danno, costituito dal mancato guadagno derivato dalla CP_1 violazione del diritto di esclusiva e quantificato in € 12,30 per ciascuna tonnellata di materiale trasportato dalla società terza.
Si è costituito il sostenendo che i trasporti in questione sono stati Controparte_1 legittimamente eseguiti dalla quale consorziata e che il contratto di subappalto del Controparte_2
20 febbraio 2015 deve ritenersi cessato con la cessazione dell'appalto principale n. 8400066149, sostituito dal nuovo appalto n. 8400146623; ha poi contestato i danni allegati, sostenendo che nulla può essere preteso a titolo di mancato corrispettivo dei trasporti che sarebbero stati affidati alla ditta Felli Sestilio s.r.l., atteso che la cessione del ramo d'azienda di cui ha beneficiato l'odierna attrice si riferisce al subappalto del 26 giugno 2011, il quale aveva ad oggetto il diverso appalto contraddistinto con il n. 8400018591.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di esclusiva contenuto nel contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20 febbraio 2015 ed avente ad oggetto “l'esecuzione del servizio di trasporto dello slurry (polvere di calcare in sospensione acquosa) da caricare presso l'impianto di produzione … e da scaricare presso la centrale termoelettrica…” (doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
L'art. 2 del menzionato contratto, all'ultimo capoverso, così recita: “Il servizio di trasporto oggetto del presente contratto si intende concesso con diritto di esclusiva, da dividere e condividere con la ditta Felli
Sestilio”.
Orbene, tale disposizione contrattuale deve essere certamente interpretata, alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., nel senso che le parti hanno voluto escludere la facoltà del di affidare a terzi soggetti, diversi dalla Controparte_1 subappaltatrice e dalla , lo svolgimento del servizio di trasporto de quo. Parte_2
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dall'istruttoria espletata è emerso che, durante il periodo di vigenza del contratto, taluni traporti sono stati svolti dalla la quale tuttavia non può considerarsi soggetto terzo Controparte_2 rispetto al , essendo essa stessa impresa consorziata. CP_1
Peraltro, dalla lettura del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto in data
11.12.2017 tra la Felli Sestilio s.r.l. e l'odierna attrice, emerge una dichiarazione di carattere confessorio che smentisce la ricostruzione attorea in termini di inadempimento contrattuale. Al punto 4) delle premesse, che costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto, si legge infatti: “che la predetta società FELLI SESTILIO s.r.l. intende cedere alla società
[...] il ramo di azienda relativo alle attività esercitate in forza del citato contratto in data Parte_1
21.6.2011, stipulato con il rispetto al quale nel relativo addendum i subappaltatori, pur Controparte_1 conservando integralmente il diritto di esclusiva per lo svolgimento delle attività indicate nel contratto di subappalto sopra menzionato, hanno riconosciuto al il diritto di consentire lo svolgimento ad un proprio consorziato, CP_1 con un solo automezzo, unitamente ai subappaltatori, del citato servizio di trasporto giornaliero del tipo di quelli menzionati nel contratto di subappalto” (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, deve ritenersi che la condotta del non si sia posto in Controparte_1 violazione della clausola contrattuale di esclusiva.
L'insussistenza dell'inadempimento lamentato determina il rigetto integrale della domanda attorea.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Feoli in Civitavecchia, largo del Plebiscito n. 23, con l'avv. LO CANE PASQUALE ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in VIA POMPEO MAGNO 94 00192 ROMA con l'avv.
MUNGO PAOLO ( ) e l'avv. CHINDEMI LUCA, dai quali C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo di esclusiva convenuto nel contratto di subappalto del 20 febbraio 2015 (sostitutivo di quello precedentemente stipulato il 21 giugno
2011) relativo al trasporto di slurry (polvere di calcare in sospensione acquosa) dal sito di produzione alla centrale termoelettrica di Torrevaldiga Nord in Civitavecchia, per avere affidato i trasporti, quanto meno a decorrere dal mese di gennaio 2019, alla società e per Controparte_2
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
aver integralmente escluso la società attrice dal servizio in questione dal 13 ottobre 2019; ha dedotto di essere divenuta l'unica titolare del diritto di esclusiva a seguito della cessione in suo favore del ramo d'azienda relativo al trasporto de quo da parte della ditta Felli Sestilio s.r.l., con cui condivideva il diritto di esclusiva in base al contratto di subappalto;
la società attrice ha conseguentemente domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e il risarcimento del danno, costituito dal mancato guadagno derivato dalla CP_1 violazione del diritto di esclusiva e quantificato in € 12,30 per ciascuna tonnellata di materiale trasportato dalla società terza.
Si è costituito il sostenendo che i trasporti in questione sono stati Controparte_1 legittimamente eseguiti dalla quale consorziata e che il contratto di subappalto del Controparte_2
20 febbraio 2015 deve ritenersi cessato con la cessazione dell'appalto principale n. 8400066149, sostituito dal nuovo appalto n. 8400146623; ha poi contestato i danni allegati, sostenendo che nulla può essere preteso a titolo di mancato corrispettivo dei trasporti che sarebbero stati affidati alla ditta Felli Sestilio s.r.l., atteso che la cessione del ramo d'azienda di cui ha beneficiato l'odierna attrice si riferisce al subappalto del 26 giugno 2011, il quale aveva ad oggetto il diverso appalto contraddistinto con il n. 8400018591.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di esclusiva contenuto nel contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20 febbraio 2015 ed avente ad oggetto “l'esecuzione del servizio di trasporto dello slurry (polvere di calcare in sospensione acquosa) da caricare presso l'impianto di produzione … e da scaricare presso la centrale termoelettrica…” (doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
L'art. 2 del menzionato contratto, all'ultimo capoverso, così recita: “Il servizio di trasporto oggetto del presente contratto si intende concesso con diritto di esclusiva, da dividere e condividere con la ditta Felli
Sestilio”.
Orbene, tale disposizione contrattuale deve essere certamente interpretata, alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., nel senso che le parti hanno voluto escludere la facoltà del di affidare a terzi soggetti, diversi dalla Controparte_1 subappaltatrice e dalla , lo svolgimento del servizio di trasporto de quo. Parte_2
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dall'istruttoria espletata è emerso che, durante il periodo di vigenza del contratto, taluni traporti sono stati svolti dalla la quale tuttavia non può considerarsi soggetto terzo Controparte_2 rispetto al , essendo essa stessa impresa consorziata. CP_1
Peraltro, dalla lettura del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto in data
11.12.2017 tra la Felli Sestilio s.r.l. e l'odierna attrice, emerge una dichiarazione di carattere confessorio che smentisce la ricostruzione attorea in termini di inadempimento contrattuale. Al punto 4) delle premesse, che costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto, si legge infatti: “che la predetta società FELLI SESTILIO s.r.l. intende cedere alla società
[...] il ramo di azienda relativo alle attività esercitate in forza del citato contratto in data Parte_1
21.6.2011, stipulato con il rispetto al quale nel relativo addendum i subappaltatori, pur Controparte_1 conservando integralmente il diritto di esclusiva per lo svolgimento delle attività indicate nel contratto di subappalto sopra menzionato, hanno riconosciuto al il diritto di consentire lo svolgimento ad un proprio consorziato, CP_1 con un solo automezzo, unitamente ai subappaltatori, del citato servizio di trasporto giornaliero del tipo di quelli menzionati nel contratto di subappalto” (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, deve ritenersi che la condotta del non si sia posto in Controparte_1 violazione della clausola contrattuale di esclusiva.
L'insussistenza dell'inadempimento lamentato determina il rigetto integrale della domanda attorea.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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