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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 252/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANU MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: indebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 9/5/2024 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l per chiedere:” 1) previa CP_1
sospensione dei solleciti di pagamento n. 66507186237-4 del 05.03.2024
emessa dall notificato il 19.03.2024 e la rateizzazione n. CP_1 66507189477-1 del 06.03.2024; 2) annullare sollecito di pagamento n.
66507186237-4 del 05.03.2024 emessa dall e notificato il 19.03.2024 CP_1
e la rateizzazione n. 66507189477-1 del 06.03.2024 relativi al pagamento
di somme indebitamente percepite su pensione per € 30.232,94 e per €
517,84 e tutti gli atti presupposti e pregressi;
3) Dichiarare l'illegittimità
della ripetizione di indebito e pertanto non dovuta dal la somma di Pt_1
€ 30.232,94 e la somma di € 517,84, richieste dall 4) dichiarare non CP_1
dovute le somme portate dal sollecito di pagamento n. 66507186237-4 del
05.03.2024 emessa dall e la rateizzazione n. 66507189477-1 del CP_1
06.03.2024; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ha dedotto di avere presentato in data 17/06/2014, domanda all per CP_1
il riconoscimento dell'invalidità civile, indennità di accompagnamento, e relativi benefici ai sensi della L. 30/03/71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e l con nota del 30/10/2014, gli aveva comunicato CP_1
che “la richiesta presentata in data 17/06/2014 è stata accolta e che le è
stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale,
categoria INCV numero 07062480, con decorrenza 1° luglio 2014”.
Ha affermato che solo in data 11/02/2022, Il Comitato Provinciale CP_1
aveva precisato che l'indebito oggetto della contestazione era conseguente
“alla revoca dell'indennità di accompagnamento liquidata erroneamente
Pag. 2 di 7 con provvedimento del 30/10/2014 in quanto in occasione della visita del
25/07/2014 l'interessato era stato riconosciuto invalido al 100% ma non impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di cui trattasi
è stata indebitamente percepita dal pensionato sino alla data della visita di verifica straordinaria del 22/05/2019 a seguito della quale lo stesso viene riconosciuto dalla commissione medica non invalido e, conseguentemente la prestazione revocata dal 06/2019 con provvedimento del 24/05/2019. in occasione di tale revisione, rilevata l'erronea liquidazione del 30/10/2014,
con provvedimento del 18/06/2019 l'indennità di accompagnamento è stata revocata ab origine in quanto non dovuta per mancato riconoscimento del requisito sanitario come da verbale del 2014.”;
Ha affermato di essere, solo in quella data, stato messo nelle condizioni di conoscere un provvedimento di indebito riferito a somme percepite senza interruzione da quasi 10 anni, per le quali gli era stata richiesta la restituzione ora per allora e ciò per un errore unicamente commesso dall'Istituto erogante e riconosciuto dallo stesso.
Si è costituito in giudizio l e ha contestato la domanda del ricorrente, CP_1
sostenendo che , nel caso di specie sussiste il diritto di ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di accompagnamento, in
Pag. 3 di 7 quanto i presupposti e le ragioni giuridiche che lo avevano determinato erano ben noti al ricorrente a seguito di comunicazione del verbale sanitario con il quale veniva informato circa gli esiti della visita sanitaria.
Ha esposto che l'indennità di accompagnamento era stata indebitamente percepita dal ricorrente sino alla data della visita di verifica straordinaria del 22/05/2019 a seguito della quale lo stesso era stato riconosciuto dalla
Commissione medica non invalido ed il verbale era stato inoltrato con comunicazione notificata in data 08.07.2019
Ha dedotto che con provvedimento del 18/06/2019, notificato al Pt_1
aveva revocato l'indennità d'accompagnamento ab origine in quanto non dovuta per mancato riconoscimento del requisito sanitario come da verbale del 2014.
Per l , quindi, nessuna buona fede era riscontrabile da parte del CP_1
ricorrente.
Ha chiesto:” rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e
per l'effetto dichiarare che il ricorrente è tenuto a restituire all' la CP_1
somma di € 30.232,94 e la somma di € 517,84 e condannare il ricorrente al
pagamento della somma medesima, oltre agli accessori di legge. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari”
Pag. 4 di 7 La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di accompagnamento) dopo il 25/7/2014 data di accertamento del requisito sanitario alla prestazione richiesta.
La materia è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi diversi di ripetibilità a seconda della ragione
(mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale)
che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione,
quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 07/09/2021, n. 24133).
Nel caso che ci occupa, il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento lo si evince chiaramente dal verbale
Pag. 5 di 7 della visita (doc. verbale n. 1 allegato , secondo cui "La Commissione CP_1
Medica riconosce l'interessato: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71-Data decorrenza: 17/6/2014.
Tale verbale non da atto del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, prestazione che, infatti, non è menzionata nelle conclusioni del predetto verbale (non riportando la dicitura "con necessità
di assistenza continua (L. n. 18 del 1980)".
Il ricorrente, quindi era stato posto nelle condizioni di apprendere il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per carenza del requisito sanitario” e quindi anche eventualmente di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito dell'accertamento sanitario che aveva riconosciuto solamente “ lo status di invalido civile con totale inabilità lavorativa in misura pari al 100%.
Ma vi è di più, la prestazione dell'indennità di accompagnamento, non risulta sia stata chiesta dal ricorrente, in quanto nella domanda presentata in data 17/6/2014, viene barrata esclusivamente la casella per il riconoscimento di ”invalido civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118, ed ancora, il suo medico curante, nel certificato, non barra la casella con la dicitura “impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
Pag. 6 di 7 accompagnatore;
non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada riconosciuta legittima la ripetizione ad opera dell dell'indebito assistenziale . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia appare giustificata la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte dell delle somme indebitamente CP_1
riscosse dal ricorrente e per l'effetto
Dichiara dovuta dal ricorrente la somma di € 30.232,94 e la somma di € 517,84, richieste dall . CP_1
Compensa interamente le spese del presente giudizio.
04/02/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 252/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANU MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: indebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 9/5/2024 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l per chiedere:” 1) previa CP_1
sospensione dei solleciti di pagamento n. 66507186237-4 del 05.03.2024
emessa dall notificato il 19.03.2024 e la rateizzazione n. CP_1 66507189477-1 del 06.03.2024; 2) annullare sollecito di pagamento n.
66507186237-4 del 05.03.2024 emessa dall e notificato il 19.03.2024 CP_1
e la rateizzazione n. 66507189477-1 del 06.03.2024 relativi al pagamento
di somme indebitamente percepite su pensione per € 30.232,94 e per €
517,84 e tutti gli atti presupposti e pregressi;
3) Dichiarare l'illegittimità
della ripetizione di indebito e pertanto non dovuta dal la somma di Pt_1
€ 30.232,94 e la somma di € 517,84, richieste dall 4) dichiarare non CP_1
dovute le somme portate dal sollecito di pagamento n. 66507186237-4 del
05.03.2024 emessa dall e la rateizzazione n. 66507189477-1 del CP_1
06.03.2024; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ha dedotto di avere presentato in data 17/06/2014, domanda all per CP_1
il riconoscimento dell'invalidità civile, indennità di accompagnamento, e relativi benefici ai sensi della L. 30/03/71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e l con nota del 30/10/2014, gli aveva comunicato CP_1
che “la richiesta presentata in data 17/06/2014 è stata accolta e che le è
stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale,
categoria INCV numero 07062480, con decorrenza 1° luglio 2014”.
Ha affermato che solo in data 11/02/2022, Il Comitato Provinciale CP_1
aveva precisato che l'indebito oggetto della contestazione era conseguente
“alla revoca dell'indennità di accompagnamento liquidata erroneamente
Pag. 2 di 7 con provvedimento del 30/10/2014 in quanto in occasione della visita del
25/07/2014 l'interessato era stato riconosciuto invalido al 100% ma non impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di cui trattasi
è stata indebitamente percepita dal pensionato sino alla data della visita di verifica straordinaria del 22/05/2019 a seguito della quale lo stesso viene riconosciuto dalla commissione medica non invalido e, conseguentemente la prestazione revocata dal 06/2019 con provvedimento del 24/05/2019. in occasione di tale revisione, rilevata l'erronea liquidazione del 30/10/2014,
con provvedimento del 18/06/2019 l'indennità di accompagnamento è stata revocata ab origine in quanto non dovuta per mancato riconoscimento del requisito sanitario come da verbale del 2014.”;
Ha affermato di essere, solo in quella data, stato messo nelle condizioni di conoscere un provvedimento di indebito riferito a somme percepite senza interruzione da quasi 10 anni, per le quali gli era stata richiesta la restituzione ora per allora e ciò per un errore unicamente commesso dall'Istituto erogante e riconosciuto dallo stesso.
Si è costituito in giudizio l e ha contestato la domanda del ricorrente, CP_1
sostenendo che , nel caso di specie sussiste il diritto di ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di accompagnamento, in
Pag. 3 di 7 quanto i presupposti e le ragioni giuridiche che lo avevano determinato erano ben noti al ricorrente a seguito di comunicazione del verbale sanitario con il quale veniva informato circa gli esiti della visita sanitaria.
Ha esposto che l'indennità di accompagnamento era stata indebitamente percepita dal ricorrente sino alla data della visita di verifica straordinaria del 22/05/2019 a seguito della quale lo stesso era stato riconosciuto dalla
Commissione medica non invalido ed il verbale era stato inoltrato con comunicazione notificata in data 08.07.2019
Ha dedotto che con provvedimento del 18/06/2019, notificato al Pt_1
aveva revocato l'indennità d'accompagnamento ab origine in quanto non dovuta per mancato riconoscimento del requisito sanitario come da verbale del 2014.
Per l , quindi, nessuna buona fede era riscontrabile da parte del CP_1
ricorrente.
Ha chiesto:” rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e
per l'effetto dichiarare che il ricorrente è tenuto a restituire all' la CP_1
somma di € 30.232,94 e la somma di € 517,84 e condannare il ricorrente al
pagamento della somma medesima, oltre agli accessori di legge. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari”
Pag. 4 di 7 La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di accompagnamento) dopo il 25/7/2014 data di accertamento del requisito sanitario alla prestazione richiesta.
La materia è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi diversi di ripetibilità a seconda della ragione
(mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale)
che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione,
quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 07/09/2021, n. 24133).
Nel caso che ci occupa, il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento lo si evince chiaramente dal verbale
Pag. 5 di 7 della visita (doc. verbale n. 1 allegato , secondo cui "La Commissione CP_1
Medica riconosce l'interessato: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71-Data decorrenza: 17/6/2014.
Tale verbale non da atto del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, prestazione che, infatti, non è menzionata nelle conclusioni del predetto verbale (non riportando la dicitura "con necessità
di assistenza continua (L. n. 18 del 1980)".
Il ricorrente, quindi era stato posto nelle condizioni di apprendere il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per carenza del requisito sanitario” e quindi anche eventualmente di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito dell'accertamento sanitario che aveva riconosciuto solamente “ lo status di invalido civile con totale inabilità lavorativa in misura pari al 100%.
Ma vi è di più, la prestazione dell'indennità di accompagnamento, non risulta sia stata chiesta dal ricorrente, in quanto nella domanda presentata in data 17/6/2014, viene barrata esclusivamente la casella per il riconoscimento di ”invalido civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118, ed ancora, il suo medico curante, nel certificato, non barra la casella con la dicitura “impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
Pag. 6 di 7 accompagnatore;
non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada riconosciuta legittima la ripetizione ad opera dell dell'indebito assistenziale . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia appare giustificata la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte dell delle somme indebitamente CP_1
riscosse dal ricorrente e per l'effetto
Dichiara dovuta dal ricorrente la somma di € 30.232,94 e la somma di € 517,84, richieste dall . CP_1
Compensa interamente le spese del presente giudizio.
04/02/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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