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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 861/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casale Monferrato (AL) con l'avv. Brignone Nadia Carmen
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato in [...] in data [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Monferrato (AL) con l'avv. Tedesco Giovanna
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c. con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa;
2. frequentazione con il padre (prelievo e riconsegna a cura del padre, salvo diverso accordo) sarà così articolato:
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 15:00 al lunedì alle ore 08:00;
- settimane in cui il week-end è del padre si conviene anche un giorno infrasettimanale, che verrà concordato tra i genitori;
- quanto, invece, alle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi eventualmente con pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre il giorno seguente;
- Per il Natale: a turni annuali (22–29/12 oppure 30/12–06/01);
- per la Pasqua: tre giorni consecutivi a turni annuali;
- per le ulteriori ricorrenze si seguirà il criterio dell'alternanza.
3. Quanto alla collocazione e organizzazione quotidiana dei figli, quest'ultimi avranno collocazione prevalente presso la madre, che percepirà i relativi assegni familiari. I genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extralavorativi accompagneranno e preleveranno i figli da scuola e dalle attività extrascolastiche, organizzandosi in accordo tra loro. I figli potranno trascorrere periodi con il padre ogni volta che lo desiderino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
4. per il mantenimento dei figli, il padre contribuirà al loro mantenimento con la somma mensile di euro
400,00, caudauno da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate. L'assegno unico universale spettante per i figli minori sarà interamente corrisposto alla madre, quale genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori;
pagina 2 di 9
5. quanto alla sistemazione abitativa della madre e dei figli, le parti convengono che il Sig. , CP_1 provvederà ad acquistare e a ristrutturare (entro il 2026) tramite la propria impresa edile e con provviste proprie un appartamento con riscaldamento autonomo (e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della Sig.ra
e dei minori. Nel frattempo, il signor provvederà temporaneamente a condurre in locazione Pt_1 CP_1 un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale (termine 2026 come sopra indicato);
6. quanto all' assegno per la moglie, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a far data dal CP_1 Pt_1 mese di novembre 2025 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, decorso un anno dall'insorgere dell'obbligo in oggetto, verrà meno l'obbligo di versamento di contributo al mantenimento a favore della moglie.
7. Trasferimento delle quote societarie e della quota degli immobili.
La Sig.ra , in occasione della separazione consensuale, si impegna a trasferire al Sig. Parte_1
la propria quota degli immobili (tutti quelli comproprietà tra i coniugi) e quella di CP_1 partecipazione nella società C.R.T. di Cera Spiro S.a.s., della quale è attualmente socia accomandante, pari al 49% con le seguenti modalità: quanto al 25% della propria quota di immobili e partecipazione
(25% del totale) nel momento in cui il signor avrà reperito la casa di cui sopra in Casale CP_1
Monferrato di gradimento della signora e dei minori, cosicché il signor possa fornire con il CP_1 pagamento del corrispettivo delle quote degli immobili e della società, la provvista per l'acquisto della casa in capo alla signora;
quanto alla quota restante verrà trasferito a seguito della ristrutturazione a cura e spese del signor della casa di gradimento della signora CP_1 Pt_1
L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la fine del 2026 o, meglio, con la procurata disponibilità dell'immobile di cui al punto che precede
7 bis) la sottoscrizione della presente clausola costituisce per le parti impegno definitivo e inderogabile, avente natura transattiva e solutoria della crisi familiare, e comporta la riconoscibilità delle agevolazioni fiscali previste per gli atti posti in essere in esecuzione di separazioni personali omologate
o convenzioni di negoziazione assistita (art. 19 L. 74/1987).
8. Casa familiare e beni mobili
pagina 3 di 9 La casa familiare è assegnata alla madre, quale genitore collocatario, ex art. 337-sexies c.c. fino a quando non sarà pronta la nuova casa nel centro di Casale Monferrato di cui sopra (ovvero termine
2026)
La vettura BMW, attualmente in uso alla Sig.ra verrà trasferita alla medesima in piena proprietà. Pt_1
Gli altri mezzi di trasporto rimarranno di pertinenza dell'impresa del Sig. . Le parti dichiarano che CP_1
i conti correnti sono già stati suddivisi e che non sussistono ulteriori pretese in merito. La signora Pt_1 per fornire e arredare la nuova abitazione individuata potrà scegliere il mobilio e arredi presenti nella casa coniugale, così da garantire continuità di ambiente e comfort familiare;
9. Obblighi informativi e decisioni di maggiore interesse
Ciascun genitore informa l'altro su salute, istruzione e attività dei figli;
le decisioni di maggiore interesse sono assunte congiuntamente;
10. Mediazione familiare
In caso di contrasti sull'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in Paskuqan (Albania), non trascritto presso Parte_1 CP_1 lo Stato Civile italiano.
Dall'unione nascevano i figli e rispettivamente in data 13/11/2012 e 26/06/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Con ricorso depositato in data 18/06/2025 la sig.ra domandava: la separazione personale dal Pt_1 marito;
l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i coniugi e incontri padre-figli secondo apposito calendario;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del padre e in favore dei figli pari a euro 500,00 a ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie pari a euro 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili.
pagina 4 di 9 In data 04/11/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale dichiarava che nelle more della prima CP_1 udienza di comparizione delle parti, le stesse avevano raggiunto un accordo per addivenire a una risoluzione consensuale della controversia.
Il Giudice relatore disponeva quindi la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte;
le parti hanno quindi depositato note contenenti le conclusioni conformi qui riportate in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa. Ciascun genitore informerà l'altro su salute, istruzione e attività dei figli;
le decisioni di maggiore interesse saranno assunte congiuntamente.
La frequentazione dei figli minori con il padre (prelievo e riconsegna a cura del padre, salvo diverso accordo) sarà così articolata:
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 15:00 al lunedì alle ore 08:00;
- settimane in cui il week-end è del padre si conviene anche un giorno infrasettimanale, che verrà concordato tra i genitori;
- quanto, invece, alle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé
i figli due pomeriggi eventualmente con pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre il giorno seguente;
- per il Natale: a turni annuali (22–29/12 oppure 30/12–06/01);
pagina 5 di 9 - per la Pasqua: tre giorni consecutivi a turni annuali;
- per le ulteriori ricorrenze si seguirà il criterio dell'alternanza.
I genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extralavorativi accompagneranno e preleveranno i figli da scuola e dalle attività extrascolastiche, organizzandosi in accordo tra loro. I figli potranno trascorrere periodi con il padre ogni volta che lo desiderino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre per il mantenimento dei figli, contribuisca con la somma mensile di euro 400,00, cadauno da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate. L'assegno unico universale spettante per i figli minori sarà interamente corrisposto alla madre, quale genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori.
SULLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare è assegnata alla madre, quale genitore collocatario, ex art. 337-sexies c.c.; le parti convengono che il sig. provvederà ad acquistare e a ristrutturare (auspicabilmente entro il 2026), CP_1
tramite la propria impresa edile e con provviste proprie, un appartamento con riscaldamento autonomo
(e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della sig.ra e dei minori. Nel frattempo, il sig. provvederà Pt_1 CP_1
temporaneamente a condurre in locazione un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale.
pagina 6 di 9 L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la procurata disponibilità dell'immobile di cui sopra alla madre ed ai minori.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Il Collegio dà atto che la sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria quota degli Pt_1 CP_1
immobili (tutti quelli in comproprietà tra i coniugi) e quella di partecipazione nella società C.R.T. di Cera
Spiro S.a.s., della quale è attualmente socia accomandante, pari al 49% con le seguenti modalità: quanto al 25% della propria quota di immobili e partecipazione (25% del totale) nel momento in cui il sig. CP_1
avrà reperito la casa di cui sopra in Casale Monferrato, di gradimento della signora e dei minori,
[...]
cosicché il sig. possa fornire con il pagamento del corrispettivo delle quote degli immobili e della CP_1 società, la provvista per l'acquisto della casa in capo alla signora;
quanto alla quota restante verrà trasferito a seguito della ristrutturazione a cura e spese del signor della casa di gradimento della CP_1
signora Pt_1
Il Collegio dà atto che la vettura BMW, attualmente in uso alla sig.ra verrà trasferita alla Pt_1 medesima in piena proprietà. Gli altri mezzi di trasporto rimarranno di pertinenza dell'impresa del sig.
Le parti dichiarano che i conti correnti sono già stati suddivisi e che non sussistono ulteriori pretese CP_1
in merito. La signora per fornire e arredare la nuova abitazione individuata potrà scegliere il Pt_1
mobilio e arredi presenti nella casa coniugale, così da garantire continuità di ambiente e comfort familiare.
I coniugi dichiarano che in caso di contrasti sull'attuazione del presente accordo, si impegnano a esperire un tentativo di mediazione familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 315/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 7 di 9 1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Paskuqan (Albania), non trascritto presso lo Stato
[...]
Civile italiano;
2) AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre e residenza anagrafica presso la stessa;
3) ASSEGNA la casa familiare alla madre genitore collocatario;
le parti convengono che il sig. CP_1
provvederà ad acquistare e a ristrutturare (auspicabilmente entro il 2026), tramite la propria impresa edile e con provviste proprie, un appartamento con riscaldamento autonomo (e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della sig.ra e dei minori. Nel frattempo, il sig. provvederà Pt_1 CP_1
temporaneamente a condurre in locazione un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile già adibito a casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la procurata disponibilità dell'immobile edificando;
4) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo il calendario riportato in parte motiva;
5) DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei figli versando alla madre euro 400,00, cadauno entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico universale spettante per i figli minori, in quanto genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori;
6) DÀ ATTO che le parti hanno definito le restanti questioni economiche come da conclusioni in epigrafe;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 8 di 9 Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 861/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casale Monferrato (AL) con l'avv. Brignone Nadia Carmen
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato in [...] in data [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Monferrato (AL) con l'avv. Tedesco Giovanna
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c. con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa;
2. frequentazione con il padre (prelievo e riconsegna a cura del padre, salvo diverso accordo) sarà così articolato:
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 15:00 al lunedì alle ore 08:00;
- settimane in cui il week-end è del padre si conviene anche un giorno infrasettimanale, che verrà concordato tra i genitori;
- quanto, invece, alle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi eventualmente con pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre il giorno seguente;
- Per il Natale: a turni annuali (22–29/12 oppure 30/12–06/01);
- per la Pasqua: tre giorni consecutivi a turni annuali;
- per le ulteriori ricorrenze si seguirà il criterio dell'alternanza.
3. Quanto alla collocazione e organizzazione quotidiana dei figli, quest'ultimi avranno collocazione prevalente presso la madre, che percepirà i relativi assegni familiari. I genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extralavorativi accompagneranno e preleveranno i figli da scuola e dalle attività extrascolastiche, organizzandosi in accordo tra loro. I figli potranno trascorrere periodi con il padre ogni volta che lo desiderino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
4. per il mantenimento dei figli, il padre contribuirà al loro mantenimento con la somma mensile di euro
400,00, caudauno da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate. L'assegno unico universale spettante per i figli minori sarà interamente corrisposto alla madre, quale genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori;
pagina 2 di 9
5. quanto alla sistemazione abitativa della madre e dei figli, le parti convengono che il Sig. , CP_1 provvederà ad acquistare e a ristrutturare (entro il 2026) tramite la propria impresa edile e con provviste proprie un appartamento con riscaldamento autonomo (e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della Sig.ra
e dei minori. Nel frattempo, il signor provvederà temporaneamente a condurre in locazione Pt_1 CP_1 un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale (termine 2026 come sopra indicato);
6. quanto all' assegno per la moglie, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a far data dal CP_1 Pt_1 mese di novembre 2025 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, decorso un anno dall'insorgere dell'obbligo in oggetto, verrà meno l'obbligo di versamento di contributo al mantenimento a favore della moglie.
7. Trasferimento delle quote societarie e della quota degli immobili.
La Sig.ra , in occasione della separazione consensuale, si impegna a trasferire al Sig. Parte_1
la propria quota degli immobili (tutti quelli comproprietà tra i coniugi) e quella di CP_1 partecipazione nella società C.R.T. di Cera Spiro S.a.s., della quale è attualmente socia accomandante, pari al 49% con le seguenti modalità: quanto al 25% della propria quota di immobili e partecipazione
(25% del totale) nel momento in cui il signor avrà reperito la casa di cui sopra in Casale CP_1
Monferrato di gradimento della signora e dei minori, cosicché il signor possa fornire con il CP_1 pagamento del corrispettivo delle quote degli immobili e della società, la provvista per l'acquisto della casa in capo alla signora;
quanto alla quota restante verrà trasferito a seguito della ristrutturazione a cura e spese del signor della casa di gradimento della signora CP_1 Pt_1
L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la fine del 2026 o, meglio, con la procurata disponibilità dell'immobile di cui al punto che precede
7 bis) la sottoscrizione della presente clausola costituisce per le parti impegno definitivo e inderogabile, avente natura transattiva e solutoria della crisi familiare, e comporta la riconoscibilità delle agevolazioni fiscali previste per gli atti posti in essere in esecuzione di separazioni personali omologate
o convenzioni di negoziazione assistita (art. 19 L. 74/1987).
8. Casa familiare e beni mobili
pagina 3 di 9 La casa familiare è assegnata alla madre, quale genitore collocatario, ex art. 337-sexies c.c. fino a quando non sarà pronta la nuova casa nel centro di Casale Monferrato di cui sopra (ovvero termine
2026)
La vettura BMW, attualmente in uso alla Sig.ra verrà trasferita alla medesima in piena proprietà. Pt_1
Gli altri mezzi di trasporto rimarranno di pertinenza dell'impresa del Sig. . Le parti dichiarano che CP_1
i conti correnti sono già stati suddivisi e che non sussistono ulteriori pretese in merito. La signora Pt_1 per fornire e arredare la nuova abitazione individuata potrà scegliere il mobilio e arredi presenti nella casa coniugale, così da garantire continuità di ambiente e comfort familiare;
9. Obblighi informativi e decisioni di maggiore interesse
Ciascun genitore informa l'altro su salute, istruzione e attività dei figli;
le decisioni di maggiore interesse sono assunte congiuntamente;
10. Mediazione familiare
In caso di contrasti sull'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in Paskuqan (Albania), non trascritto presso Parte_1 CP_1 lo Stato Civile italiano.
Dall'unione nascevano i figli e rispettivamente in data 13/11/2012 e 26/06/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Con ricorso depositato in data 18/06/2025 la sig.ra domandava: la separazione personale dal Pt_1 marito;
l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i coniugi e incontri padre-figli secondo apposito calendario;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del padre e in favore dei figli pari a euro 500,00 a ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie pari a euro 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili.
pagina 4 di 9 In data 04/11/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale dichiarava che nelle more della prima CP_1 udienza di comparizione delle parti, le stesse avevano raggiunto un accordo per addivenire a una risoluzione consensuale della controversia.
Il Giudice relatore disponeva quindi la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte;
le parti hanno quindi depositato note contenenti le conclusioni conformi qui riportate in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa. Ciascun genitore informerà l'altro su salute, istruzione e attività dei figli;
le decisioni di maggiore interesse saranno assunte congiuntamente.
La frequentazione dei figli minori con il padre (prelievo e riconsegna a cura del padre, salvo diverso accordo) sarà così articolata:
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 15:00 al lunedì alle ore 08:00;
- settimane in cui il week-end è del padre si conviene anche un giorno infrasettimanale, che verrà concordato tra i genitori;
- quanto, invece, alle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé
i figli due pomeriggi eventualmente con pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre il giorno seguente;
- per il Natale: a turni annuali (22–29/12 oppure 30/12–06/01);
pagina 5 di 9 - per la Pasqua: tre giorni consecutivi a turni annuali;
- per le ulteriori ricorrenze si seguirà il criterio dell'alternanza.
I genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extralavorativi accompagneranno e preleveranno i figli da scuola e dalle attività extrascolastiche, organizzandosi in accordo tra loro. I figli potranno trascorrere periodi con il padre ogni volta che lo desiderino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre per il mantenimento dei figli, contribuisca con la somma mensile di euro 400,00, cadauno da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate. L'assegno unico universale spettante per i figli minori sarà interamente corrisposto alla madre, quale genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori.
SULLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare è assegnata alla madre, quale genitore collocatario, ex art. 337-sexies c.c.; le parti convengono che il sig. provvederà ad acquistare e a ristrutturare (auspicabilmente entro il 2026), CP_1
tramite la propria impresa edile e con provviste proprie, un appartamento con riscaldamento autonomo
(e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della sig.ra e dei minori. Nel frattempo, il sig. provvederà Pt_1 CP_1
temporaneamente a condurre in locazione un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale.
pagina 6 di 9 L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la procurata disponibilità dell'immobile di cui sopra alla madre ed ai minori.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Il Collegio dà atto che la sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria quota degli Pt_1 CP_1
immobili (tutti quelli in comproprietà tra i coniugi) e quella di partecipazione nella società C.R.T. di Cera
Spiro S.a.s., della quale è attualmente socia accomandante, pari al 49% con le seguenti modalità: quanto al 25% della propria quota di immobili e partecipazione (25% del totale) nel momento in cui il sig. CP_1
avrà reperito la casa di cui sopra in Casale Monferrato, di gradimento della signora e dei minori,
[...]
cosicché il sig. possa fornire con il pagamento del corrispettivo delle quote degli immobili e della CP_1 società, la provvista per l'acquisto della casa in capo alla signora;
quanto alla quota restante verrà trasferito a seguito della ristrutturazione a cura e spese del signor della casa di gradimento della CP_1
signora Pt_1
Il Collegio dà atto che la vettura BMW, attualmente in uso alla sig.ra verrà trasferita alla Pt_1 medesima in piena proprietà. Gli altri mezzi di trasporto rimarranno di pertinenza dell'impresa del sig.
Le parti dichiarano che i conti correnti sono già stati suddivisi e che non sussistono ulteriori pretese CP_1
in merito. La signora per fornire e arredare la nuova abitazione individuata potrà scegliere il Pt_1
mobilio e arredi presenti nella casa coniugale, così da garantire continuità di ambiente e comfort familiare.
I coniugi dichiarano che in caso di contrasti sull'attuazione del presente accordo, si impegnano a esperire un tentativo di mediazione familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 315/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 7 di 9 1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Paskuqan (Albania), non trascritto presso lo Stato
[...]
Civile italiano;
2) AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre e residenza anagrafica presso la stessa;
3) ASSEGNA la casa familiare alla madre genitore collocatario;
le parti convengono che il sig. CP_1
provvederà ad acquistare e a ristrutturare (auspicabilmente entro il 2026), tramite la propria impresa edile e con provviste proprie, un appartamento con riscaldamento autonomo (e che all'esito della ristrutturazione abbia almeno tre camere e due bagni oltre living e cucina ed eventuale posto auto) sito in Casale Monferrato, in zona non periferica comoda alle scuole e alle attività frequentate dai figli, di gradimento della sig.ra e dei minori. Nel frattempo, il sig. provvederà Pt_1 CP_1
temporaneamente a condurre in locazione un appartamento nel comprensorio di Casale che abiterà fino a quando non riotterrà la piena disponibilità dell'immobile già adibito a casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale alla madre avrà termine con la procurata disponibilità dell'immobile edificando;
4) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo il calendario riportato in parte motiva;
5) DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei figli versando alla madre euro 400,00, cadauno entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mediante bonifico sul conto intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
spese straordinarie (mediche dentistiche scolastiche e ludico-sportive): 65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
salvo urgenze, le spese saranno previamente concordate e documentate;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico universale spettante per i figli minori, in quanto genitore collocatario e percettore del reddito prevalente riferito ai minori;
6) DÀ ATTO che le parti hanno definito le restanti questioni economiche come da conclusioni in epigrafe;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 8 di 9 Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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