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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1551/2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale della banca promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Rivellini, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), e (C.F. ), quali eredi C.F._2 Controparte_5 C.F._3 legittimi di (C.F. ), elettivamente domiciliati in Saluzzo, Persona_1 C.F._4
Corso Roma n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Brunetti, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gianmaria Soldano per procure in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, in riforma della sentenza n. 829/2023, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 9/11/2023 a conclusione del giudizio n. 2882/2021 R.G., in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame, respingere integralmente le domande di parte attrice, perché inammissibili e/o infondate e/o non provate o come meglio, mandando per l'effetto completamente assolta Controparte_1 in via di gradato subordine, nel caso in cui il primo motivo di impugnazione non venisse accolto, visto l'art. 1227 co. 2 c.c., tenuto conto che il de cuius usando l'ordinaria diligenza Persona_1 avrebbe potuto evitare i danni lamentati da parte attrice, accertare e dichiarare che non è dovuto alcun risarcimento da parte della appellante;
CP_6 in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui la domanda principale e la prima subordinata non venissero accolte, visto l'art. 1227 co. 1 c.c., accertare e dichiarare che il fatto colposo del sig. Per_1 ha concorso a cagionare il danno ex adverso lamentato e, per l'effetto, ridurre l'entità del
[...] preteso risarcimento tenendo conto della gravità della colpa di quest'ultimo, secondo la ponderata valutazione di codesta Corte;
in ogni caso, condannare gli appellati a ripetere a favore della appellante la somma complessiva CP_6 di € 61.401,532, pagata in forza della sentenza impugnata come sopra precisato, oltre interessi e rivalutazione dal 6/1/2024 sino al saldo.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e s.m.i..
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex artt. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da con atto di citazione in appello notificato in data 13.12.2023 contro la sentenza n. Controparte_1
829/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 9.11.2023; nel merito: dato atto che vengono riproposte ex art. 346 c.p.c. i) la domanda di accertamento di responsabilità e condanna al risarcimento danni di (già nella risoluzione Controparte_1 Controparte_7 anticipata della polizza DA TA n. 344399 stipulata in data 1.10.2009 dal de cuius Per_1
avente come causa petendi l'inadempimento agli obblighi di bratellaggio assunti da
[...] CP_7 pagina 2 di 14 per assicurare che i pagamenti ricevuti sull'IBAN del conto corrente di presso CP_1 Persona_1 la venissero domiciliati sul nuovo IBAN del correntista presso Controparte_8 [...] in seguito alla fusione con la ii) l'eccezione di nullità della CP_7 Controparte_8 clausola di esonero di responsabilità di cui all'art.
3.10 delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 33907 del de cuius presso la filiale di Persona_1 Controparte_8
Dronero, sia ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 d.lgs. n. 206/2005, sia per violazione dell'art. 1229 cod. civile;
iii) le eccezioni di inammissibilità delle nuove circostanze di fatto dedotte per la prima volta da
[...] nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. in data 25.5.2022; Controparte_1 rigettare l'appello proposto da contro la sentenza n. 829/2023 del Tribunale di Controparte_1
Cuneo, confermandola in ogni sua parte;
in ogni caso: condannare al rimborso a favore degli appellati delle spese del presente giudizio Controparte_1 di appello, comprensive di spese generali (15%), IVA e CPA;
condannare altresì al pagamento, a favore degli appellati di una somma Controparte_1 equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e – eredi legittimi Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 quali moglie e figli di - hanno evocato in giudizio deducendo Persona_1 Controparte_1 che:
-in data 1.10.2009 la collocava a la polizza n. Controparte_8 Persona_1
344399 della DA TA s.p.a., dallo stesso sottoscritta in pari data, con scadenza 5.10.2019, per un capitale assicurato di € 50.000,00 e beneficiari in caso di morte gli eredi legittimi;
la polizza prevedeva il pagamento di una rata annuale di premio dell'importo di € 470,50;
per il pagamento delle rate di premio, disponeva l'attivazione di un R.I.D. Persona_1 permanente sul conto corrente allo stesso intestato presso BRE s.p.a., come da modulo di autorizzazione permanente di addebito diretto in c/c allegato alla polizza;
-dopo il decesso di avvenuto il 12.12.2018, con lettera Persona_1 Controparte_3
10.2.2020 chiedeva, quale erede, a DA TA la liquidazione dell'importo di € 50.000,00, pari al capitale assicurato;
-DA TA respingeva la richiesta comunicando che la polizza era stata risolta per insolvenza, essendo pervenuto l'ultimo pagamento del premio in data 5.10.2016; pagina 3 di 14 -dalla documentazione relativa al conto corrente del de cuius, richiesta alla banca e da essa ottenuta, si accertava che in data 21.11.2016 BRE s.p.a. veniva fusa per incorporazione in e che, a Controparte_7 seguito di tale operazione societaria, la banca mutava le coordinate bancarie del conto corrente di a cui era stato attribuito il nuovo IBAN (da [...] a Persona_1
[...]); in seguito al mutamento dell'IBAN non erano stati più addebitati sul conto corrente i premi annuali della polizza di DA TA;
con pec 19.5.2020 affermava di avere inviato in data 17.10.2016 una lettera a CP_7 [...] con cui “si comunicava la fusione per incorporazione di Persona_1 Controparte_8 in a decorrere dalla data del 21.11.2016; in tale comunicazione si invitava il signor
[...] Controparte_7
a comunicare il Suo IBAN alla compagnia assicuratrice DA TA s.p.a.”, Persona_1 precisando che “in ogni caso la nostra Banca, proprio al fine di evitare eventuali disservizi alla clientela, ha attivato, per tempo, una procedura automatica comunemente definita “di bretellaggio”, grazie alla quale eventuali addebiti a mezzo SSD ricevuti a valere su IBAN della ex Controparte_8 vengono correttamente domiciliati sui corrispondenti IBAN di precisiamo che detta CP_7 procedura è ancora attualmente attiva”;
-tuttavia tale missiva non era mai stata ricevuta da Persona_1
-e in data 15.12.2020 DA TA comunicava di avere inviato le richieste di pagamento del 2017 sul sistema SSD per l'addebito diretto della rata di polizza sul c/c, ma che tali richieste non avevano buon fine in quanto “in sede di migrazione UBI non ha fornito le indicazioni del nuovo IBAN quindi la Società scrivente ha continuato ad inviare gli addebiti sull'iban che era noto”;
-dal 12.4.2021 veniva fusa per incorporazione in CP_7 Controparte_1
Gli attori hanno chiesto di accertare il grave inadempimento e la responsabilità di Controparte_1 nella risoluzione anticipata della polizza DA TA, per non aver trasferito la domiciliazione del pagamento automatico dei premi assicurativi dal vecchio IBAN di BRE Banca s.p.a. al nuovo IBAN di e di condannare al risarcimento della somma di € 50.000,00, Controparte_7 Controparte_1 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda, esponendo che: aveva informato Controparte_1 il correntista, successivamente alla fusione per incorporazione di BRE s.p.a. in delle Controparte_7 nuove coordinate bancarie, con apposita missiva del 17.10.2016, allegata agli estratti conto periodicamente trasmessigli dalla banca;
conseguentemente, il medesimo aveva avuto piena consapevolezza della modifica effettuata, come era possibile evincere dagli estratti conto ex adverso prodotti;
con la medesima missiva aveva invitato il correntista a comunicare tempestivamente alla pagina 4 di 14 compagnia assicuratrice il nuovo IBAN;
il correntista aveva omesso di effettuare tale attività per oltre un anno, non consentendo la corretta canalizzazione della richiesta di pagamento;
in subordine chiedeva di applicare l'art. 1227 comma 2 c.c., tenuto conto che avrebbe potuto evitare i danni Persona_1 lamentati dagli attori usando l'ordinaria diligenza, e in ulteriore subordine, di applicare l'art. 1227 comma
1 c.c. per avere il fatto colposo di concorso a cagionare il danno lamentato, riducendo Persona_1
l'entità del risarcimento.
Con sentenza n. 829/2023 pubblicata il 9.11.2023, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto fondata la domanda attorea, rilevando che:
-la domanda doveva qualificarsi in termini di azione volta all'accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.; parte attrice aveva provato il titolo posto a fondamento della pretesa, producendo la documentazione bancaria afferente ai rapporti di conto corrente intrattenuti dal de cuius con BRE s.p.a., successivamente fusa per Persona_1 incorporazione in e il conferimento a BRE, in relazione alla polizza stipulata con Controparte_7
DA TA, di autorizzazione permanente di addebito diretto in conto corrente (c.d. R.I.D.) mediante sottoscrizione di apposito modulo alla stessa allegato;
-il “R.I.D.-Autorizzazione permanente di addebiti in c/c” era senz'altro sussumibile nella fattispecie del contratto di mandato, con cui il mandante autorizzava la banca mandataria a pagare i premi Per_1 della polizza assicurativa in favore della DA TA mediante addebito sul conto corrente del medesimo ogni volta che la compagnia assicuratrice ne faceva richiesta;
ai sensi degli artt. 1710, 1176 comma 2 e 1856 c.c. la diligenza della banca nell'espletamento dei suoi doveri di mandataria doveva essere valutata secondo il grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, inerendo la prestazione all'esercizio di attività professionale;
incombeva pertanto sulla banca, quale mandataria mai revocata, il dovere di informare correttamente e compiutamente il correntista della variazione riguardante l'IBAN - dovuta peraltro a vicende modificative e successorie proprie dell'istituto di credito medesimo - e della eventuale necessità di comunicazione della stessa al creditore beneficiario, circostanze sopravvenute che avrebbero potuto comportare una modifica dell'incarico affidato alla banca e rimasto invariato;
-parte convenuta non aveva fornito prova di aver adempiuto agli obblighi informativi del cliente su di essa gravanti;
ed invero, a fronte dell'espressa contestazione da parte degli attori di aver ricevuto la missiva del 17.10.2016 con cui il correntista sarebbe stato invitato a comunicare tempestivamente alla compagnia assicuratrice la variazione dell'IBAN (a seguito della fusione di BRE in a Controparte_7 far tempo dal 21.11.2016), incombeva sulla banca l'onere di dimostrare di avere assolto i propri obblighi pagina 5 di 14 informativi, mediante l'effettivo invio della menzionata comunicazione;
in mancanza di documentazione attestante l'avvenuta ricezione della missiva da parte del correntista – con conseguente sua conoscenza/conoscibilità del relativo contenuto – non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione da parte della banca;
-non ridimensionava la portata delle argomentazioni esposte, quanto dedotto dalla banca in relazione alla conoscibilità da parte del correntista dell'intervenuto mutamento dell'IBAN per il tramite degli estratti conto trimestrali allo stesso regolarmente inviati;
da un lato non vi era prova dell'invio nei confronti di degli estratti conto trimestrali del c/c in seguito alla fusione di BRE in Persona_1 CP_7 dall'altro, la conoscenza/conoscibilità delle modifiche dell'IBAN da parte del correntista – soggetto privo di una specifica qualifica in materia bancaria – non poteva ragionevolmente inferirsi dalla lettura degli estratti conto, atteso che, in seguito alla intervenuta fusione tra gli istituti di credito, il numero di conto corrente era rimasto invariato, come immutata era risultata altresì la carta bancomat dallo stesso utilizzata;
-appariva innegabile la sussistenza di un apporto causale imputabile alla banca in ordine alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione e, dunque, alla verificazione del danno subito dagli attori;
-non potevano addebitarsi agli attori, quali eredi di profili di colpa rilevanti ai sensi Persona_1 dell'art. 1227 c.c.; sotto il profilo della causalità materiale era evidente che, avendo Persona_1 già provveduto ad autorizzare il pagamento con addebito diretto sul proprio conto corrente e a corrispondere, mediante tali modalità di pagamento, la quasi totalità delle rate di premio relative alla polizza, lo stesso avrebbe senz'altro posto in essere tutto quanto possibile per provvedere al pagamento del debito residuo, qualora fosse stato tempestivamente e correttamente avvisato dall'istituto di credito delle modifiche intervenute;
né poteva ritenersi esigibile dal medesimo uno sforzo di diligenza maggiore, atteso che il privato non aveva normalmente ragione di dubitare della operatività di una autorizzazione di pagamento già concessa e che aveva continuato ad operare automaticamente anche in seguito alle modifiche del conto ad istanza del correntista;
per quanto atteneva alla causalità giuridica, non era possibile ritenere che, per il solo fatto di aver continuato ad operare sul conto senza accorgersi del mancato versamento degli importi dovuti alla compagnia assicuratrice, il de cuius avesse per ciò accresciuto il danno derivante dall'estinzione anticipata della polizza;
sarebbe stato piuttosto onere della banca dimostrare di aver assolto all'onere di informazione sulla stessa gravante, ossia di aver illustrato all'attore che la modifica dell'IBAN in seguito alla fusione per incorporazione avrebbe dovuto essere comunicato al creditore beneficiario per consentire il corretto esplicarsi dell'addebito di pagamento diretto su conto corrente già previamente autorizzato dal correntista.
pagina 6 di 14 Ha pertanto accolto la domanda attorea, dichiarato la responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento dannoso indicato nell'atto di citazione, condannato a pagare agli attori, Controparte_1 quali eredi di la somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre accessori, Persona_2
e le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale, Controparte_1 chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
e costituendosi, hanno eccepito Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza di primo grado e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. In via preliminare si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in due motivi di gravame;
il primo attiene alla responsabilità della banca quale mandataria, il secondo al comportamento colposo del danneggiato rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c..
Con il primo motivo – “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1710 c.c. in tema di mandato: insussistenza della responsabilità della banca quale mandataria del de cuius” – l'appellante allega che: la missiva del 17.10.2016 (doc.4), con cui la banca riportava il nuovo IBAN che il conto corrente avrebbe assunto a causa della fusione di BRE in a far data dal 21.11.2016, invitando il correntista a CP_7 darne comunicazione ai creditori in favore dei quali erano in essere mandati di pagamento, tra i quali
DA TA s.p.a., era allo stesso indirizzo del de cuius cui venivano recapitati Parte_1 periodicamente gli estratti conto, indicato nel contratto di c/c; prova dell'avvenuta ricezione degli estratti conto e della corrispondenza a lui indirizzata (inclusa la citata missiva) è ricavabile dal fatto che solo alcuni degli estratti prodotti da controparte recano la dicitura “copia ad uso interno”, essendo stati rilasciati su richiesta degli eredi ex art. 119 comma 4 TUB, a differenza della stragrande maggioranza degli stessi, che non presenta tale dicitura e quindi non è altro che la “copia cliente” regolarmente spedita al de cuius al suo indirizzo;
se dunque quest'ultimo aveva ricevuto la maggior parte degli e/c recapitati al suo domicilio, non v'è motivo per cui lo stesso non dovesse aver ricevuto anche la restante parte degli estratti conto, recapitata sempre allo stesso indirizzo;
tale argomentazione, al contrario di quanto statuito pagina 7 di 14 dal Giudice di prime cure, è stata ritualmente svolta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., a fronte della contestazione formulata da controparte nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. circa la mancata ricezione di tutti indistintamente gli estratti conto e della suddetta lettera;
non si tratta, infatti, dell'allegazione di un cd. “fatto principale” – quale fatto estintivo o impeditivo delle pretese di parte attrice (id est, l'avvenuta trasmissione al correntista degli e/c e della succitata missiva) - oltre la barriera dell'attività assertiva, ma di un cd. “fatto secondario”, ossia di un fatto da cui può inferirsi l'esistenza del predetto fatto principale secondo lo schema delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; il
Tribunale, pur avendo riconosciuto la costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente, non ha ritenuto che tale operatività presupponesse necessariamente una specifica conoscenza degli estratti conto e, di conseguenza, un'effettiva ricezione degli stessi, al pari della corrispondenza allo stesso indirizzata, tra cui proprio la lettera del 17.10.2016; esaminando gli estratti conto, è agevole rendersi conto che l' manteneva sempre un saldo attivo di pochissime migliaia di euro o in qualche trimestre Per_1 addirittura di poche centinaia di euro;
a fronte di una sola entrata fissa (accredito dello stipendio di €
1.500 circa da insegnante), effettuava correntemente innumerevoli operazioni in uscita, soprattutto prelievi dal bancomat, pagamenti elettronici e talvolta anche bonifici, senza mai andare a debito;
in tale quadro è evidente che il de cuius doveva essere pienamente a conoscenza dei saldi periodici del suo conto e dunque avesse contezza dei relativi estratti conto;
si deve quindi ritenere, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, che avesse ricevuto tutti gli estratti conto inviati al suo indirizzo di Persona_1 residenza e altresì la ricordata missiva del 17.10.2016.
Parte appellata rileva l'infondatezza del motivo, richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in accoglimento delle proprie tesi difensive, e aggiunge che: tutti gli estratti conto prodotti
(docc. 7 e 8) sono stati ricevuti per la prima volta a seguito della richiesta ex art. 119 TUB formulata dagli eredi del sig. la deduzione dell'appellante secondo cui dalla movimentazione del conto Per_1 corrente - da cui risulterebbero molteplici operazioni in uscita a fronte di una sola entrata mensile costituita dallo stipendio e saldi periodici attivi esigui - si desumerebbe un monitoraggio degli estratti conto da parte del correntista, la ricezione degli estratti conto e della missiva 17.10.2016 e persino la conoscenza dell'intervenuta variazione dell'IBAN, sono inammissibili perché formulate per la prima volta in appello;
e in ogni caso sono infondate;
né corrisponde al vero che il Tribunale avrebbe riconosciuto una costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 14 L'appellante non ha provato l'invio a né la ricezione da parte del medesimo, della Persona_1 lettera 17.10.2016 prodotta come doc. 4 (con cui la banca riporta il nuovo IBAN che il conto corrente avrebbe assunto a causa della fusione di BRE s.p.a. in a far data dal 21.11.2016, Controparte_7 invitando il correntista a darne comunicazione ai creditori in favore dei quali erano in essere mandati di pagamento, tra i quali DA TA s.p.a.).
Che tale lettera sia stata spedita all'indirizzo indicato nel contratto di conto corrente, a cui venivano inviati gli estratti conto, è mera affermazione non provata in alcun modo;
nel presente giudizio non è in discussione l'indirizzo del destinatario, ma l'invio/ricezione della missiva.
Tutte le ulteriori considerazioni svolte nel motivo di appello riguardano la ricezione degli estratti conto e appaiono irrilevanti al fine di provare invio/ricezione della lettera doc. 4 (infatti, anche ove fosse eventualmente provato l'invio/ricezione degli estratti conto successivi alla fusione societaria, mancherebbe comunque la prova di invio/ricezione della missiva in questione).
Come accertato dal Tribunale in via definitiva, in assenza di specifica argomentata censura in appello:
-mediante la sottoscrizione del R.I.D.-Autorizzazione permanente di addebito in c/c” allegato alla polizza
DA TA s.p.a. (collocata da BRE s.p.a.), tra e BRE s.p.a. è stato stipulato un Persona_1 contratto di mandato, con cui il mandante ha autorizzato la banca mandataria a pagare i premi della polizza assicurativa in favore del creditore beneficiario DA TA s.p.a. mediante addebito sul proprio conto corrente;
-il contratto di mandato era ancora in essere al momento della modifica dell'IBAN del sig. a Per_1 seguito della fusione per incorporazione di BRE s.p.a. in Controparte_7
-tenuto conto degli artt. 1710, 1176 comma 2 e 1856 c.c., nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sussisteva l'obbligo della banca mandataria di informare correttamente e compiutamente il correntista della variazione dell'IBAN (connessa ad una modifica soggettiva della banca stessa) e dell'eventuale necessità di comunicazione di tale variazione al creditore beneficiario, circostanze sopravvenute che avrebbero potuto determinare la modificazione dell'incarico;
-a fronte dell'espressa contestazione da parte dei signori di aver ricevuto la missiva Parte_2 del 17.10.2016, incombeva sulla banca l'onere di dimostrare di avere correttamente assolto ai propri obblighi informativi mediante l'invio della medesima.
Tali punti della motivazione della sentenza di primo grado, pur inclusi nella parte di sentenza riportata nel motivo di appello, non sono stati oggetto di specifiche argomentate censure e devono pertanto considerarsi definitivamente accertati;
l'appellante non ha infatti svolto argomenti in ordine ai punti sopra riportati e non li ha specificamente censurati;
non ha affermato che il mandato non era più in essere, che non rientrava tra gli obblighi della banca informare correttamente e compiutamente il correntista della pagina 9 di 14 variazione dell'IBAN e della necessità di comunicare tale variazione al creditore beneficiario, che non incombeva sulla banca l'onere di provare l'invio della lettera, illustrando le ragioni e il diverso percorso logico-giuridico da seguire rispetto a quello seguito dal Tribunale per addivenire ad una diversa decisione.
La banca, non avendo provato l'invio/ricezione della lettera 17.10.2016, non ha dimostrato di avere correttamente assolto ai propri obblighi informativi e il motivo di appello deve essere rigettato.
In ordine alle ulteriori deduzioni dell'appellante relative alla ricezione degli estratti conto da parte del correntista, si osserva comunque quanto segue.
Sono inammissibili, in quanto svolte per la prima volta in appello, come correttamente eccepito da parte appellata:
-le allegazioni relative all'operatività sul conto corrente contenute in atto di citazione in appello, secondo cui esaminando gli estratti conto sarebbe agevole rendersi conto che l' manteneva sempre un Per_1 saldo attivo di pochissime migliaia di euro o in qualche trimestre addirittura di poche centinaia di euro;
a fronte di una sola entrata fissa (accredito dello stipendio di € 1.500 circa da insegnante), effettuava correntemente innumerevoli operazioni in uscita, soprattutto prelievi dal bancomat, pagamenti elettronici e talvolta anche bonifici, senza mai andare a debito;
in tale quadro sarebbe evidente che il de cuius doveva essere pienamente a conoscenza dei saldi periodici del suo conto e dunque avesse contezza dei relativi estratti conto;
-le allegazioni svolte per la prima volta in comparsa conclusionale nel giudizio di appello, secondo cui dall'esame degli estratti conto si evincerebbe che lo stipendio mensile di insegnante risultava sempre regolarmente accreditato sul conto già a partire da dicembre 2016 (mese successivo alla data di efficacia della fusione bancaria) e che pertanto aveva evidentemente comunicato il nuovo Persona_1
IBAN al proprio datore di lavoro (Pubblica Amministrazione).
Si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha riconosciuto “la costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente” a pag. 19 della sentenza (riconoscimento da cui parte appellante trae lo spunto per svolgere le nuove e inammissibili allegazioni in appello); il Giudice di prime cure si è limitato ad osservare che “non sia possibile ritenere che, per il sol fatto di aver continuato ad operare sul conto senza accorgersi del mancato versamento degli importi dovuti alla compagnia assicuratrice, il de cuius avesse per ciò accresciuto il danno derivante dall'estinzione anticipata della polizza”), non svolgendo alcun accertamento in ordine alla “costante operatività” del de cuius sul conto e al tipo di operatività.
Non è dimostrato dall'appellante che solo gli estratti conto con la dicitura “copia ad uso interno”, e non gli altri prodotti da controparte, siano stati rilasciati dalla banca in virtù della richiesta ex art. 119 TUB, pagina 10 di 14 sicché risulta superfluo valutare la tempestività o meno della deduzione svolta in primo grado nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c..
In ogni caso si condivide l'argomento assorbente del Tribunale, secondo cui la conoscenza/conoscibilità delle modifiche dell'IBAN da parte del correntista, soggetto privo di specifica qualifica in materia bancaria, non può ragionevolmente desumersi dalla lettura degli estratti conto, atteso che in seguito alla intervenuta fusione di BRE in il numero di conto corrente intestato a è CP_7 Persona_1 rimasto invariato e immutata è rimasta la carta bancomat dallo stesso utilizzata.
Sono poi irrilevanti le considerazioni, peraltro generiche, di parte appellante concernenti la precedente modifica dell'IBAN, dovuta alla chiusura del conto corrente presso la filiale BRE di Alba e all'apertura di nuovo conto presso la filiale BRE di Dronero, per iniziativa del correntista;
tale modifica (avvenuta nel febbraio 2015) non ha creato alcun problema circa la prosecuzione del rapporto di mandato e il pagamento mediante addebito diretto (RID) del premio assicurativo sul nuovo conto corrente per le annualità ottobre 2015 e ottobre 2016 (circostanza definitivamente accertata dal Tribunale e risultata pacifica già in primo grado). L'unica modifica di IBAN oggetto di causa è quella del novembre 2016 a seguito di fusione per incorporazione di BRE in CP_7
Il motivo viene quindi rigettato.
Con il secondo motivo - “In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, c.1 e c. 2 c.c. circa il quantum debeatur” - l'appellante, per l'ipotesi in cui non dovesse essere esclusa la responsabilità della banca in accoglimento del primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui esclude profili di colpa del danneggiato rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c.; allega che: in linea generale è il cliente della banca che deve aver cura di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni periodiche dovute ai propri creditori e, nel caso in cui esso avvenga tramite addebito diretto sul proprio c/c, attivarsi prontamente qualora il relativo addebito, per qualsivoglia ragione, non sia avvenuto;
è infatti il correntista il debitore della prestazione e un suo eventuale inadempimento nei confronti del creditore non può certo essere imputabile alla banca;
per altro verso, nella fattispecie concreta, considerata la sempre accorta ed oculata operatività del de cuius sul proprio c/c come evidenziata nel primo motivo di appello, lo stesso non poteva non essersi avveduto del mancato pagamento del premio assicurativo ad ottobre 2017, pertanto avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in modo da porvi rimedio ed evitare l'estinzione della polizza vita per insolvenza;
da ciò consegue che ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., non è dovuto alcun risarcimento da parte della banca;
in ulteriore subordine, il danno lamentato dagli eredi di Per_1 non potrebbe essere pari all'intero capitale assicurato liquidabile da DA TA, ma ad un
[...] importo certamente inferiore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. pagina 11 di 14 Parte appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiama la sentenza impugnata e le tesi difensive svolte in primo grado, aggiungendo che: sono inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni relative all'asserito monitoraggio degli estratti conto da parte del correntista e al preteso dovere del cliente di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni periodiche dovute ai propri creditori;
nel mese di maggio 2017 era stato diagnosticato al sig. un grave cancro ai polmoni, malattia che lo aveva Per_1 costretto a vari ricoveri e terapie, fino all'ultima degenza presso l'Hospice di Busca ove è deceduto;
la sua salute era quindi estremamente compromessa proprio nel periodo (2017/2018) in cui si sono verificate le problematiche sul RID di pagamento dei premi della polizza vita;
ciò esclude ulteriormente che egli avrebbe potuto accorgersi da solo del mancato pagamento del premio a partire dall'ottobre 2017.
Il motivo è infondato.
Come esposto con riferimento al primo motivo, le allegazioni relative all'operatività sul conto corrente e al monitoraggio degli estratti conto (replicate con il secondo motivo in esame) sono inammissibili in quanto nuove e non svolte tempestivamente in primo grado.
Sono quindi infondate le considerazioni che l'appellante trae da tali inammissibili premesse, ovvero che il sig. “non poteva non essersi avveduto del mancato addebito, ad ottobre 2017, del Persona_1 premio annuale della polizza vita” e avrebbe quindi dovuto attivarsi con la compagnia di assicurazione pagando il premio con altra modalità.
Le osservazioni svolte nel motivo in esame “in linea generale” sono invece, per l'appunto, generali, non sono specificamente sviluppate con riferimento alle caratteristiche del caso concreto in esame e non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata riportate nel trattare il primo motivo.
Nella fattispecie oggetto di causa non è in discussione che il debitore del premio nei confronti della
Compagnia di assicurazione fosse il sig. ma che la banca mandataria sia stata Persona_1 inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del correntista mandate, e che detto inadempimento abbia cagionato, agli eredi del correntista, il danno consistito nella perdita del capitale assicurato di € 50.000,00 (a causa dell'estinzione anticipata della polizza per insolvenza del contraente).
Accertata la responsabilità contrattuale della banca nel cagionare il danno, oggetto del primo motivo di appello, non sono provati comportamenti colposi del danneggiato che possano rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o comma 2, c.c..
Si osserva in particolare che:
pagina 12 di 14 -il correntista non ha normalmente ragione di dubitare dell'operatività di un'autorizzazione di pagamento concessa alla banca, che oltretutto ha continuato ad operare automaticamente anche in seguito alle modifiche del conto ad istanza del correntista (come nel caso di specie);
-il sig. non aveva motivo di ritenere che sorgessero problemi in ordine all'addebito diretto, Per_1 considerato che il numero di conto corrente era rimasto invariato e che era rimasta invariata la carta bancomat;
-egli era privo di specifica competenza in materia bancaria (come accertato dal Tribunale senza specifiche censure in appello);
-appare evidente che, avendo il sig. già provveduto ad autorizzare il pagamento con addebito Per_1 diretto sul proprio conto corrente e a corrispondere, mediante tali modalità di pagamento, la quasi totalità delle rate di premio relative alla polizza, lo stesso avrebbe senz'altro fatto tutto quanto possibile per provvedere al pagamento del debito residuo, se fosse stato informato delle modifiche intervenute;
-nel mese di maggio 2017 era stato diagnosticato al sig. un grave cancro ai polmoni, malattia Per_1 che lo aveva costretto a vari ricoveri e terapie (tra cui chemioterapia e radioterapia), fino all'ultima degenza presso l'Hospice di Busca ove è poi deceduto il 12.12.2018 (docc. da 19 a 39 di parte appellata); la sua salute era quindi estremamente compromessa proprio nel periodo (2017/2018) in cui si sono verificate le problematiche sul RID di pagamento dei premi della polizza vita;
ciò esclude ulteriormente che egli avrebbe potuto accorgersi da solo del mancato pagamento del premio a partire dall'ottobre 2017.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non viene accolta la domanda di condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 829/2023 del Tribunale di Cuneo, Controparte_1 pubblicata il 9.11.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1551/2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale della banca promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Rivellini, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), e (C.F. ), quali eredi C.F._2 Controparte_5 C.F._3 legittimi di (C.F. ), elettivamente domiciliati in Saluzzo, Persona_1 C.F._4
Corso Roma n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Brunetti, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gianmaria Soldano per procure in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, in riforma della sentenza n. 829/2023, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 9/11/2023 a conclusione del giudizio n. 2882/2021 R.G., in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame, respingere integralmente le domande di parte attrice, perché inammissibili e/o infondate e/o non provate o come meglio, mandando per l'effetto completamente assolta Controparte_1 in via di gradato subordine, nel caso in cui il primo motivo di impugnazione non venisse accolto, visto l'art. 1227 co. 2 c.c., tenuto conto che il de cuius usando l'ordinaria diligenza Persona_1 avrebbe potuto evitare i danni lamentati da parte attrice, accertare e dichiarare che non è dovuto alcun risarcimento da parte della appellante;
CP_6 in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui la domanda principale e la prima subordinata non venissero accolte, visto l'art. 1227 co. 1 c.c., accertare e dichiarare che il fatto colposo del sig. Per_1 ha concorso a cagionare il danno ex adverso lamentato e, per l'effetto, ridurre l'entità del
[...] preteso risarcimento tenendo conto della gravità della colpa di quest'ultimo, secondo la ponderata valutazione di codesta Corte;
in ogni caso, condannare gli appellati a ripetere a favore della appellante la somma complessiva CP_6 di € 61.401,532, pagata in forza della sentenza impugnata come sopra precisato, oltre interessi e rivalutazione dal 6/1/2024 sino al saldo.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e s.m.i..
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex artt. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da con atto di citazione in appello notificato in data 13.12.2023 contro la sentenza n. Controparte_1
829/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 9.11.2023; nel merito: dato atto che vengono riproposte ex art. 346 c.p.c. i) la domanda di accertamento di responsabilità e condanna al risarcimento danni di (già nella risoluzione Controparte_1 Controparte_7 anticipata della polizza DA TA n. 344399 stipulata in data 1.10.2009 dal de cuius Per_1
avente come causa petendi l'inadempimento agli obblighi di bratellaggio assunti da
[...] CP_7 pagina 2 di 14 per assicurare che i pagamenti ricevuti sull'IBAN del conto corrente di presso CP_1 Persona_1 la venissero domiciliati sul nuovo IBAN del correntista presso Controparte_8 [...] in seguito alla fusione con la ii) l'eccezione di nullità della CP_7 Controparte_8 clausola di esonero di responsabilità di cui all'art.
3.10 delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 33907 del de cuius presso la filiale di Persona_1 Controparte_8
Dronero, sia ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 d.lgs. n. 206/2005, sia per violazione dell'art. 1229 cod. civile;
iii) le eccezioni di inammissibilità delle nuove circostanze di fatto dedotte per la prima volta da
[...] nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. in data 25.5.2022; Controparte_1 rigettare l'appello proposto da contro la sentenza n. 829/2023 del Tribunale di Controparte_1
Cuneo, confermandola in ogni sua parte;
in ogni caso: condannare al rimborso a favore degli appellati delle spese del presente giudizio Controparte_1 di appello, comprensive di spese generali (15%), IVA e CPA;
condannare altresì al pagamento, a favore degli appellati di una somma Controparte_1 equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e – eredi legittimi Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 quali moglie e figli di - hanno evocato in giudizio deducendo Persona_1 Controparte_1 che:
-in data 1.10.2009 la collocava a la polizza n. Controparte_8 Persona_1
344399 della DA TA s.p.a., dallo stesso sottoscritta in pari data, con scadenza 5.10.2019, per un capitale assicurato di € 50.000,00 e beneficiari in caso di morte gli eredi legittimi;
la polizza prevedeva il pagamento di una rata annuale di premio dell'importo di € 470,50;
per il pagamento delle rate di premio, disponeva l'attivazione di un R.I.D. Persona_1 permanente sul conto corrente allo stesso intestato presso BRE s.p.a., come da modulo di autorizzazione permanente di addebito diretto in c/c allegato alla polizza;
-dopo il decesso di avvenuto il 12.12.2018, con lettera Persona_1 Controparte_3
10.2.2020 chiedeva, quale erede, a DA TA la liquidazione dell'importo di € 50.000,00, pari al capitale assicurato;
-DA TA respingeva la richiesta comunicando che la polizza era stata risolta per insolvenza, essendo pervenuto l'ultimo pagamento del premio in data 5.10.2016; pagina 3 di 14 -dalla documentazione relativa al conto corrente del de cuius, richiesta alla banca e da essa ottenuta, si accertava che in data 21.11.2016 BRE s.p.a. veniva fusa per incorporazione in e che, a Controparte_7 seguito di tale operazione societaria, la banca mutava le coordinate bancarie del conto corrente di a cui era stato attribuito il nuovo IBAN (da [...] a Persona_1
[...]); in seguito al mutamento dell'IBAN non erano stati più addebitati sul conto corrente i premi annuali della polizza di DA TA;
con pec 19.5.2020 affermava di avere inviato in data 17.10.2016 una lettera a CP_7 [...] con cui “si comunicava la fusione per incorporazione di Persona_1 Controparte_8 in a decorrere dalla data del 21.11.2016; in tale comunicazione si invitava il signor
[...] Controparte_7
a comunicare il Suo IBAN alla compagnia assicuratrice DA TA s.p.a.”, Persona_1 precisando che “in ogni caso la nostra Banca, proprio al fine di evitare eventuali disservizi alla clientela, ha attivato, per tempo, una procedura automatica comunemente definita “di bretellaggio”, grazie alla quale eventuali addebiti a mezzo SSD ricevuti a valere su IBAN della ex Controparte_8 vengono correttamente domiciliati sui corrispondenti IBAN di precisiamo che detta CP_7 procedura è ancora attualmente attiva”;
-tuttavia tale missiva non era mai stata ricevuta da Persona_1
-e in data 15.12.2020 DA TA comunicava di avere inviato le richieste di pagamento del 2017 sul sistema SSD per l'addebito diretto della rata di polizza sul c/c, ma che tali richieste non avevano buon fine in quanto “in sede di migrazione UBI non ha fornito le indicazioni del nuovo IBAN quindi la Società scrivente ha continuato ad inviare gli addebiti sull'iban che era noto”;
-dal 12.4.2021 veniva fusa per incorporazione in CP_7 Controparte_1
Gli attori hanno chiesto di accertare il grave inadempimento e la responsabilità di Controparte_1 nella risoluzione anticipata della polizza DA TA, per non aver trasferito la domiciliazione del pagamento automatico dei premi assicurativi dal vecchio IBAN di BRE Banca s.p.a. al nuovo IBAN di e di condannare al risarcimento della somma di € 50.000,00, Controparte_7 Controparte_1 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda, esponendo che: aveva informato Controparte_1 il correntista, successivamente alla fusione per incorporazione di BRE s.p.a. in delle Controparte_7 nuove coordinate bancarie, con apposita missiva del 17.10.2016, allegata agli estratti conto periodicamente trasmessigli dalla banca;
conseguentemente, il medesimo aveva avuto piena consapevolezza della modifica effettuata, come era possibile evincere dagli estratti conto ex adverso prodotti;
con la medesima missiva aveva invitato il correntista a comunicare tempestivamente alla pagina 4 di 14 compagnia assicuratrice il nuovo IBAN;
il correntista aveva omesso di effettuare tale attività per oltre un anno, non consentendo la corretta canalizzazione della richiesta di pagamento;
in subordine chiedeva di applicare l'art. 1227 comma 2 c.c., tenuto conto che avrebbe potuto evitare i danni Persona_1 lamentati dagli attori usando l'ordinaria diligenza, e in ulteriore subordine, di applicare l'art. 1227 comma
1 c.c. per avere il fatto colposo di concorso a cagionare il danno lamentato, riducendo Persona_1
l'entità del risarcimento.
Con sentenza n. 829/2023 pubblicata il 9.11.2023, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto fondata la domanda attorea, rilevando che:
-la domanda doveva qualificarsi in termini di azione volta all'accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.; parte attrice aveva provato il titolo posto a fondamento della pretesa, producendo la documentazione bancaria afferente ai rapporti di conto corrente intrattenuti dal de cuius con BRE s.p.a., successivamente fusa per Persona_1 incorporazione in e il conferimento a BRE, in relazione alla polizza stipulata con Controparte_7
DA TA, di autorizzazione permanente di addebito diretto in conto corrente (c.d. R.I.D.) mediante sottoscrizione di apposito modulo alla stessa allegato;
-il “R.I.D.-Autorizzazione permanente di addebiti in c/c” era senz'altro sussumibile nella fattispecie del contratto di mandato, con cui il mandante autorizzava la banca mandataria a pagare i premi Per_1 della polizza assicurativa in favore della DA TA mediante addebito sul conto corrente del medesimo ogni volta che la compagnia assicuratrice ne faceva richiesta;
ai sensi degli artt. 1710, 1176 comma 2 e 1856 c.c. la diligenza della banca nell'espletamento dei suoi doveri di mandataria doveva essere valutata secondo il grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, inerendo la prestazione all'esercizio di attività professionale;
incombeva pertanto sulla banca, quale mandataria mai revocata, il dovere di informare correttamente e compiutamente il correntista della variazione riguardante l'IBAN - dovuta peraltro a vicende modificative e successorie proprie dell'istituto di credito medesimo - e della eventuale necessità di comunicazione della stessa al creditore beneficiario, circostanze sopravvenute che avrebbero potuto comportare una modifica dell'incarico affidato alla banca e rimasto invariato;
-parte convenuta non aveva fornito prova di aver adempiuto agli obblighi informativi del cliente su di essa gravanti;
ed invero, a fronte dell'espressa contestazione da parte degli attori di aver ricevuto la missiva del 17.10.2016 con cui il correntista sarebbe stato invitato a comunicare tempestivamente alla compagnia assicuratrice la variazione dell'IBAN (a seguito della fusione di BRE in a Controparte_7 far tempo dal 21.11.2016), incombeva sulla banca l'onere di dimostrare di avere assolto i propri obblighi pagina 5 di 14 informativi, mediante l'effettivo invio della menzionata comunicazione;
in mancanza di documentazione attestante l'avvenuta ricezione della missiva da parte del correntista – con conseguente sua conoscenza/conoscibilità del relativo contenuto – non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione da parte della banca;
-non ridimensionava la portata delle argomentazioni esposte, quanto dedotto dalla banca in relazione alla conoscibilità da parte del correntista dell'intervenuto mutamento dell'IBAN per il tramite degli estratti conto trimestrali allo stesso regolarmente inviati;
da un lato non vi era prova dell'invio nei confronti di degli estratti conto trimestrali del c/c in seguito alla fusione di BRE in Persona_1 CP_7 dall'altro, la conoscenza/conoscibilità delle modifiche dell'IBAN da parte del correntista – soggetto privo di una specifica qualifica in materia bancaria – non poteva ragionevolmente inferirsi dalla lettura degli estratti conto, atteso che, in seguito alla intervenuta fusione tra gli istituti di credito, il numero di conto corrente era rimasto invariato, come immutata era risultata altresì la carta bancomat dallo stesso utilizzata;
-appariva innegabile la sussistenza di un apporto causale imputabile alla banca in ordine alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione e, dunque, alla verificazione del danno subito dagli attori;
-non potevano addebitarsi agli attori, quali eredi di profili di colpa rilevanti ai sensi Persona_1 dell'art. 1227 c.c.; sotto il profilo della causalità materiale era evidente che, avendo Persona_1 già provveduto ad autorizzare il pagamento con addebito diretto sul proprio conto corrente e a corrispondere, mediante tali modalità di pagamento, la quasi totalità delle rate di premio relative alla polizza, lo stesso avrebbe senz'altro posto in essere tutto quanto possibile per provvedere al pagamento del debito residuo, qualora fosse stato tempestivamente e correttamente avvisato dall'istituto di credito delle modifiche intervenute;
né poteva ritenersi esigibile dal medesimo uno sforzo di diligenza maggiore, atteso che il privato non aveva normalmente ragione di dubitare della operatività di una autorizzazione di pagamento già concessa e che aveva continuato ad operare automaticamente anche in seguito alle modifiche del conto ad istanza del correntista;
per quanto atteneva alla causalità giuridica, non era possibile ritenere che, per il solo fatto di aver continuato ad operare sul conto senza accorgersi del mancato versamento degli importi dovuti alla compagnia assicuratrice, il de cuius avesse per ciò accresciuto il danno derivante dall'estinzione anticipata della polizza;
sarebbe stato piuttosto onere della banca dimostrare di aver assolto all'onere di informazione sulla stessa gravante, ossia di aver illustrato all'attore che la modifica dell'IBAN in seguito alla fusione per incorporazione avrebbe dovuto essere comunicato al creditore beneficiario per consentire il corretto esplicarsi dell'addebito di pagamento diretto su conto corrente già previamente autorizzato dal correntista.
pagina 6 di 14 Ha pertanto accolto la domanda attorea, dichiarato la responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento dannoso indicato nell'atto di citazione, condannato a pagare agli attori, Controparte_1 quali eredi di la somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre accessori, Persona_2
e le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale, Controparte_1 chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
e costituendosi, hanno eccepito Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza di primo grado e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. In via preliminare si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in due motivi di gravame;
il primo attiene alla responsabilità della banca quale mandataria, il secondo al comportamento colposo del danneggiato rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c..
Con il primo motivo – “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1710 c.c. in tema di mandato: insussistenza della responsabilità della banca quale mandataria del de cuius” – l'appellante allega che: la missiva del 17.10.2016 (doc.4), con cui la banca riportava il nuovo IBAN che il conto corrente avrebbe assunto a causa della fusione di BRE in a far data dal 21.11.2016, invitando il correntista a CP_7 darne comunicazione ai creditori in favore dei quali erano in essere mandati di pagamento, tra i quali
DA TA s.p.a., era allo stesso indirizzo del de cuius cui venivano recapitati Parte_1 periodicamente gli estratti conto, indicato nel contratto di c/c; prova dell'avvenuta ricezione degli estratti conto e della corrispondenza a lui indirizzata (inclusa la citata missiva) è ricavabile dal fatto che solo alcuni degli estratti prodotti da controparte recano la dicitura “copia ad uso interno”, essendo stati rilasciati su richiesta degli eredi ex art. 119 comma 4 TUB, a differenza della stragrande maggioranza degli stessi, che non presenta tale dicitura e quindi non è altro che la “copia cliente” regolarmente spedita al de cuius al suo indirizzo;
se dunque quest'ultimo aveva ricevuto la maggior parte degli e/c recapitati al suo domicilio, non v'è motivo per cui lo stesso non dovesse aver ricevuto anche la restante parte degli estratti conto, recapitata sempre allo stesso indirizzo;
tale argomentazione, al contrario di quanto statuito pagina 7 di 14 dal Giudice di prime cure, è stata ritualmente svolta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., a fronte della contestazione formulata da controparte nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. circa la mancata ricezione di tutti indistintamente gli estratti conto e della suddetta lettera;
non si tratta, infatti, dell'allegazione di un cd. “fatto principale” – quale fatto estintivo o impeditivo delle pretese di parte attrice (id est, l'avvenuta trasmissione al correntista degli e/c e della succitata missiva) - oltre la barriera dell'attività assertiva, ma di un cd. “fatto secondario”, ossia di un fatto da cui può inferirsi l'esistenza del predetto fatto principale secondo lo schema delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; il
Tribunale, pur avendo riconosciuto la costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente, non ha ritenuto che tale operatività presupponesse necessariamente una specifica conoscenza degli estratti conto e, di conseguenza, un'effettiva ricezione degli stessi, al pari della corrispondenza allo stesso indirizzata, tra cui proprio la lettera del 17.10.2016; esaminando gli estratti conto, è agevole rendersi conto che l' manteneva sempre un saldo attivo di pochissime migliaia di euro o in qualche trimestre Per_1 addirittura di poche centinaia di euro;
a fronte di una sola entrata fissa (accredito dello stipendio di €
1.500 circa da insegnante), effettuava correntemente innumerevoli operazioni in uscita, soprattutto prelievi dal bancomat, pagamenti elettronici e talvolta anche bonifici, senza mai andare a debito;
in tale quadro è evidente che il de cuius doveva essere pienamente a conoscenza dei saldi periodici del suo conto e dunque avesse contezza dei relativi estratti conto;
si deve quindi ritenere, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, che avesse ricevuto tutti gli estratti conto inviati al suo indirizzo di Persona_1 residenza e altresì la ricordata missiva del 17.10.2016.
Parte appellata rileva l'infondatezza del motivo, richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in accoglimento delle proprie tesi difensive, e aggiunge che: tutti gli estratti conto prodotti
(docc. 7 e 8) sono stati ricevuti per la prima volta a seguito della richiesta ex art. 119 TUB formulata dagli eredi del sig. la deduzione dell'appellante secondo cui dalla movimentazione del conto Per_1 corrente - da cui risulterebbero molteplici operazioni in uscita a fronte di una sola entrata mensile costituita dallo stipendio e saldi periodici attivi esigui - si desumerebbe un monitoraggio degli estratti conto da parte del correntista, la ricezione degli estratti conto e della missiva 17.10.2016 e persino la conoscenza dell'intervenuta variazione dell'IBAN, sono inammissibili perché formulate per la prima volta in appello;
e in ogni caso sono infondate;
né corrisponde al vero che il Tribunale avrebbe riconosciuto una costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 14 L'appellante non ha provato l'invio a né la ricezione da parte del medesimo, della Persona_1 lettera 17.10.2016 prodotta come doc. 4 (con cui la banca riporta il nuovo IBAN che il conto corrente avrebbe assunto a causa della fusione di BRE s.p.a. in a far data dal 21.11.2016, Controparte_7 invitando il correntista a darne comunicazione ai creditori in favore dei quali erano in essere mandati di pagamento, tra i quali DA TA s.p.a.).
Che tale lettera sia stata spedita all'indirizzo indicato nel contratto di conto corrente, a cui venivano inviati gli estratti conto, è mera affermazione non provata in alcun modo;
nel presente giudizio non è in discussione l'indirizzo del destinatario, ma l'invio/ricezione della missiva.
Tutte le ulteriori considerazioni svolte nel motivo di appello riguardano la ricezione degli estratti conto e appaiono irrilevanti al fine di provare invio/ricezione della lettera doc. 4 (infatti, anche ove fosse eventualmente provato l'invio/ricezione degli estratti conto successivi alla fusione societaria, mancherebbe comunque la prova di invio/ricezione della missiva in questione).
Come accertato dal Tribunale in via definitiva, in assenza di specifica argomentata censura in appello:
-mediante la sottoscrizione del R.I.D.-Autorizzazione permanente di addebito in c/c” allegato alla polizza
DA TA s.p.a. (collocata da BRE s.p.a.), tra e BRE s.p.a. è stato stipulato un Persona_1 contratto di mandato, con cui il mandante ha autorizzato la banca mandataria a pagare i premi della polizza assicurativa in favore del creditore beneficiario DA TA s.p.a. mediante addebito sul proprio conto corrente;
-il contratto di mandato era ancora in essere al momento della modifica dell'IBAN del sig. a Per_1 seguito della fusione per incorporazione di BRE s.p.a. in Controparte_7
-tenuto conto degli artt. 1710, 1176 comma 2 e 1856 c.c., nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sussisteva l'obbligo della banca mandataria di informare correttamente e compiutamente il correntista della variazione dell'IBAN (connessa ad una modifica soggettiva della banca stessa) e dell'eventuale necessità di comunicazione di tale variazione al creditore beneficiario, circostanze sopravvenute che avrebbero potuto determinare la modificazione dell'incarico;
-a fronte dell'espressa contestazione da parte dei signori di aver ricevuto la missiva Parte_2 del 17.10.2016, incombeva sulla banca l'onere di dimostrare di avere correttamente assolto ai propri obblighi informativi mediante l'invio della medesima.
Tali punti della motivazione della sentenza di primo grado, pur inclusi nella parte di sentenza riportata nel motivo di appello, non sono stati oggetto di specifiche argomentate censure e devono pertanto considerarsi definitivamente accertati;
l'appellante non ha infatti svolto argomenti in ordine ai punti sopra riportati e non li ha specificamente censurati;
non ha affermato che il mandato non era più in essere, che non rientrava tra gli obblighi della banca informare correttamente e compiutamente il correntista della pagina 9 di 14 variazione dell'IBAN e della necessità di comunicare tale variazione al creditore beneficiario, che non incombeva sulla banca l'onere di provare l'invio della lettera, illustrando le ragioni e il diverso percorso logico-giuridico da seguire rispetto a quello seguito dal Tribunale per addivenire ad una diversa decisione.
La banca, non avendo provato l'invio/ricezione della lettera 17.10.2016, non ha dimostrato di avere correttamente assolto ai propri obblighi informativi e il motivo di appello deve essere rigettato.
In ordine alle ulteriori deduzioni dell'appellante relative alla ricezione degli estratti conto da parte del correntista, si osserva comunque quanto segue.
Sono inammissibili, in quanto svolte per la prima volta in appello, come correttamente eccepito da parte appellata:
-le allegazioni relative all'operatività sul conto corrente contenute in atto di citazione in appello, secondo cui esaminando gli estratti conto sarebbe agevole rendersi conto che l' manteneva sempre un Per_1 saldo attivo di pochissime migliaia di euro o in qualche trimestre addirittura di poche centinaia di euro;
a fronte di una sola entrata fissa (accredito dello stipendio di € 1.500 circa da insegnante), effettuava correntemente innumerevoli operazioni in uscita, soprattutto prelievi dal bancomat, pagamenti elettronici e talvolta anche bonifici, senza mai andare a debito;
in tale quadro sarebbe evidente che il de cuius doveva essere pienamente a conoscenza dei saldi periodici del suo conto e dunque avesse contezza dei relativi estratti conto;
-le allegazioni svolte per la prima volta in comparsa conclusionale nel giudizio di appello, secondo cui dall'esame degli estratti conto si evincerebbe che lo stipendio mensile di insegnante risultava sempre regolarmente accreditato sul conto già a partire da dicembre 2016 (mese successivo alla data di efficacia della fusione bancaria) e che pertanto aveva evidentemente comunicato il nuovo Persona_1
IBAN al proprio datore di lavoro (Pubblica Amministrazione).
Si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha riconosciuto “la costante operatività del de cuius sul proprio conto corrente” a pag. 19 della sentenza (riconoscimento da cui parte appellante trae lo spunto per svolgere le nuove e inammissibili allegazioni in appello); il Giudice di prime cure si è limitato ad osservare che “non sia possibile ritenere che, per il sol fatto di aver continuato ad operare sul conto senza accorgersi del mancato versamento degli importi dovuti alla compagnia assicuratrice, il de cuius avesse per ciò accresciuto il danno derivante dall'estinzione anticipata della polizza”), non svolgendo alcun accertamento in ordine alla “costante operatività” del de cuius sul conto e al tipo di operatività.
Non è dimostrato dall'appellante che solo gli estratti conto con la dicitura “copia ad uso interno”, e non gli altri prodotti da controparte, siano stati rilasciati dalla banca in virtù della richiesta ex art. 119 TUB, pagina 10 di 14 sicché risulta superfluo valutare la tempestività o meno della deduzione svolta in primo grado nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c..
In ogni caso si condivide l'argomento assorbente del Tribunale, secondo cui la conoscenza/conoscibilità delle modifiche dell'IBAN da parte del correntista, soggetto privo di specifica qualifica in materia bancaria, non può ragionevolmente desumersi dalla lettura degli estratti conto, atteso che in seguito alla intervenuta fusione di BRE in il numero di conto corrente intestato a è CP_7 Persona_1 rimasto invariato e immutata è rimasta la carta bancomat dallo stesso utilizzata.
Sono poi irrilevanti le considerazioni, peraltro generiche, di parte appellante concernenti la precedente modifica dell'IBAN, dovuta alla chiusura del conto corrente presso la filiale BRE di Alba e all'apertura di nuovo conto presso la filiale BRE di Dronero, per iniziativa del correntista;
tale modifica (avvenuta nel febbraio 2015) non ha creato alcun problema circa la prosecuzione del rapporto di mandato e il pagamento mediante addebito diretto (RID) del premio assicurativo sul nuovo conto corrente per le annualità ottobre 2015 e ottobre 2016 (circostanza definitivamente accertata dal Tribunale e risultata pacifica già in primo grado). L'unica modifica di IBAN oggetto di causa è quella del novembre 2016 a seguito di fusione per incorporazione di BRE in CP_7
Il motivo viene quindi rigettato.
Con il secondo motivo - “In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, c.1 e c. 2 c.c. circa il quantum debeatur” - l'appellante, per l'ipotesi in cui non dovesse essere esclusa la responsabilità della banca in accoglimento del primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui esclude profili di colpa del danneggiato rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c.; allega che: in linea generale è il cliente della banca che deve aver cura di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni periodiche dovute ai propri creditori e, nel caso in cui esso avvenga tramite addebito diretto sul proprio c/c, attivarsi prontamente qualora il relativo addebito, per qualsivoglia ragione, non sia avvenuto;
è infatti il correntista il debitore della prestazione e un suo eventuale inadempimento nei confronti del creditore non può certo essere imputabile alla banca;
per altro verso, nella fattispecie concreta, considerata la sempre accorta ed oculata operatività del de cuius sul proprio c/c come evidenziata nel primo motivo di appello, lo stesso non poteva non essersi avveduto del mancato pagamento del premio assicurativo ad ottobre 2017, pertanto avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in modo da porvi rimedio ed evitare l'estinzione della polizza vita per insolvenza;
da ciò consegue che ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., non è dovuto alcun risarcimento da parte della banca;
in ulteriore subordine, il danno lamentato dagli eredi di Per_1 non potrebbe essere pari all'intero capitale assicurato liquidabile da DA TA, ma ad un
[...] importo certamente inferiore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. pagina 11 di 14 Parte appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiama la sentenza impugnata e le tesi difensive svolte in primo grado, aggiungendo che: sono inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni relative all'asserito monitoraggio degli estratti conto da parte del correntista e al preteso dovere del cliente di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni periodiche dovute ai propri creditori;
nel mese di maggio 2017 era stato diagnosticato al sig. un grave cancro ai polmoni, malattia che lo aveva Per_1 costretto a vari ricoveri e terapie, fino all'ultima degenza presso l'Hospice di Busca ove è deceduto;
la sua salute era quindi estremamente compromessa proprio nel periodo (2017/2018) in cui si sono verificate le problematiche sul RID di pagamento dei premi della polizza vita;
ciò esclude ulteriormente che egli avrebbe potuto accorgersi da solo del mancato pagamento del premio a partire dall'ottobre 2017.
Il motivo è infondato.
Come esposto con riferimento al primo motivo, le allegazioni relative all'operatività sul conto corrente e al monitoraggio degli estratti conto (replicate con il secondo motivo in esame) sono inammissibili in quanto nuove e non svolte tempestivamente in primo grado.
Sono quindi infondate le considerazioni che l'appellante trae da tali inammissibili premesse, ovvero che il sig. “non poteva non essersi avveduto del mancato addebito, ad ottobre 2017, del Persona_1 premio annuale della polizza vita” e avrebbe quindi dovuto attivarsi con la compagnia di assicurazione pagando il premio con altra modalità.
Le osservazioni svolte nel motivo in esame “in linea generale” sono invece, per l'appunto, generali, non sono specificamente sviluppate con riferimento alle caratteristiche del caso concreto in esame e non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata riportate nel trattare il primo motivo.
Nella fattispecie oggetto di causa non è in discussione che il debitore del premio nei confronti della
Compagnia di assicurazione fosse il sig. ma che la banca mandataria sia stata Persona_1 inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del correntista mandate, e che detto inadempimento abbia cagionato, agli eredi del correntista, il danno consistito nella perdita del capitale assicurato di € 50.000,00 (a causa dell'estinzione anticipata della polizza per insolvenza del contraente).
Accertata la responsabilità contrattuale della banca nel cagionare il danno, oggetto del primo motivo di appello, non sono provati comportamenti colposi del danneggiato che possano rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o comma 2, c.c..
Si osserva in particolare che:
pagina 12 di 14 -il correntista non ha normalmente ragione di dubitare dell'operatività di un'autorizzazione di pagamento concessa alla banca, che oltretutto ha continuato ad operare automaticamente anche in seguito alle modifiche del conto ad istanza del correntista (come nel caso di specie);
-il sig. non aveva motivo di ritenere che sorgessero problemi in ordine all'addebito diretto, Per_1 considerato che il numero di conto corrente era rimasto invariato e che era rimasta invariata la carta bancomat;
-egli era privo di specifica competenza in materia bancaria (come accertato dal Tribunale senza specifiche censure in appello);
-appare evidente che, avendo il sig. già provveduto ad autorizzare il pagamento con addebito Per_1 diretto sul proprio conto corrente e a corrispondere, mediante tali modalità di pagamento, la quasi totalità delle rate di premio relative alla polizza, lo stesso avrebbe senz'altro fatto tutto quanto possibile per provvedere al pagamento del debito residuo, se fosse stato informato delle modifiche intervenute;
-nel mese di maggio 2017 era stato diagnosticato al sig. un grave cancro ai polmoni, malattia Per_1 che lo aveva costretto a vari ricoveri e terapie (tra cui chemioterapia e radioterapia), fino all'ultima degenza presso l'Hospice di Busca ove è poi deceduto il 12.12.2018 (docc. da 19 a 39 di parte appellata); la sua salute era quindi estremamente compromessa proprio nel periodo (2017/2018) in cui si sono verificate le problematiche sul RID di pagamento dei premi della polizza vita;
ciò esclude ulteriormente che egli avrebbe potuto accorgersi da solo del mancato pagamento del premio a partire dall'ottobre 2017.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non viene accolta la domanda di condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 829/2023 del Tribunale di Cuneo, Controparte_1 pubblicata il 9.11.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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