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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PADULA Parte_1 C.F._1 FA
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 VAIRA CARLO
COMUNE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REPICE CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Torino, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1447/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di , Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.Alberto Maria Novarese CP_1 R.G. n. 4290/2020, pubblicata il 20/04/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. “accogliere la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità del , nella persona del Controparte_3 Sindaco p.t. e del , nella persona dell'Amministratore p.t., Controparte_4 solidalmente ovvero ognuno per quanto di ragione, ex art.2051 c.c. ed art 42 c.d.s, nonchè ex art. 2043 c.c. per il sinistro di cui vi è causa;
condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura di proprietà del signor nell'incidente sopra descritto, così come quantificati e Parte_1 specificati in narrativa e quindi per l'importo complessivo di € 11.674,09, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace di per tutti i motivi meglio esposti nel CP_1
pagina 1 di 8 presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova testi sulle seguenti circostanze: “Vero è che in data 3 marzo 2019, alle ore 13.30 circa, in , l'autovettura, modello Ferrari di colore Rosso, mod GTC4 Lusso- targata FL 165 TG, CP_1 condotta dal sig. , proveniente da Corso Cernaia direzione Corso XVIII Dicembre Parte_1 all'altezza del civico , nello svoltare verso Corso Palestro veniva in collisione con uno dei CP_1 paracarri presenti all'ingresso del porticato”; “Vero è che a seguito del sinistro l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG riportava il danneggiamento sia della minigonna in fibra di carbonio lato destro che del cerchione diamantato della ruota anteriore destra”; “Vero è che all'ingresso del porticato di Corso Palestro era presente ed è ancora tutt'oggi presente solamente un cartello verticale che indica la direzione per il “parcheggio Palestro” e per il “ Polo del 900 nonchè all'interno del porticato un divieto di sosta e di fermata”; “Vero è che non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, nè tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita”; Vero è che non vi era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato” “Vero è che per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt di larghezza e 5,00 di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non CP_1 possono allargarsi invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta”; “ Vero è che l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG è stata riparata presso la carrozzeria con sede in Controparte_5 via - IC”; “Vero è che la carrozzeria con sede in - CP_1 Controparte_5 CP_1 IC aveva preventivato in € 11.674,09, il costo totale per la sostituzione della minigonna in carbonio e per la riparazione del cerchione danneggiato” “Vero è che la carrozzeria Controparte_5 ha sostituito la minigonna destra danneggiata con una non in fibra di carbonio e conseguente riparazione del cerchione destro e verniciatura della minigonna sinistra di colore nero, così da nascondere la fibra di carbonio, della minigonna del lato sinistro” “ vero è che la riparazione della l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG è stata pagata con bonifico dal sig. a Pt_1 seguito di preventivo e sua conseguente accettazione, per un totale pari ad € 3.200,00” Si indicano a testi i signori: 1) da Salerno, da Salerno, da Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per le circostanze di cui ai capi nn. 1,2,3,4,5,6; 2) domiciliato presso la CP_1 Testimone_1 [...]
- IC (TO) per le circostanze di cui ai capi nn. 7,8,9,10. All'esito della richiesta CP_6 prova testi, ed in caso di contestazione della documentazione allegata agli atti di causa in merito ai danni riportati, si chiede di ammettere idonea CTU per l'eventuale nuova valutazione del danno da effettuarsi sulla autovettura Ferrari tg. FL 165 TG;
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che in dichiara di non accettare il Controparte_4 CP_1 contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie tutte di parte appellante, siccome irrilevanti ed inconferenti
pagina 2 di 8 Solo per il caso di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, dell'appello, disporre ctu tecnica atta a determinare il costo di riparazione dei soli danni riportati dal veicolo tg. FL165TG, se provati, nel sinistro per cui è causa
Nel merito
In via principale
Respingere l'appello interposto da con conferma integrale della sentenza di prime Parte_1 cure
Respingere, in ogni caso, le domande tutte di parte appellante verso il Controparte_4 in siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
[...] CP_1
Assolvere il in da ogni avversaria pretesa Controparte_4 CP_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e delle domande svolte
Contenere l'eventuale condanna di in , entro i limiti Controparte_4 CP_1 della quota di responsabilità che fosse ad esso ascritta, dedotta la colpa concorrente del CP_3
e di per i motivi di cui in atti, nonché nei limiti danno giusto e
[...] Parte_1 concretamente provato in corso di causa
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione di spese di ctu e di ctp
Per parte convenuta Controparte_3
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico fattuale, l'appello proposto dal signor avverso la sentenza numero 1477/2023 del Parte_5 Giudice di Pace di , in quanto la domanda avanzata è infondata in fatto e in diritto, in quanto CP_1 alcuna responsabilità è ascrivibile al in punto artt. 2051 e 2043 cc, bensì la Controparte_3 causazione del sinistro è in via esclusiva riconducibile al caso fortuito per responsabilità dell'appellante; in quanto nessun nesso di causalità è stato oggettivamente dimostrato (ex artt. 2051 e 2043 c.c.) tra il danno materiale occorso e la responsabilità della P.A. convenuta.
-Confermare la sentenza di primo grado numero 1447/ 2023.
-In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dell'appello, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo per i motivi tutti esposti in appello e che l'eventuale condanna del , entro i limiti di responsabilità che Controparte_3 fosse ad esso ascritta, veda la colpa concorrente del , unico responsabile Controparte_7 della manutenzione del manufatto de quo, e del signor Parte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1447/2023, r.g. n. 4290/202, Parte_1 pubblicata il 20.4.2023, non notificata, con la quale sono state respinte le domande da lui proposte nei pagina 3 di 8 confronti dei convenuti con condanna alla rifusione delle spese processuali della parte costituita CP_3
.
[...]
-Con riferimento al capo di decisione impugnato, l'appellante ha indicato il capo della sentenza con il quale si è affermato che “non risulta alcuna responsabilità in capo ai convenuti, dovendo il sinistro imputarsi esclusivamente alla colpa del conducente del veicolo”
-In merito alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, ha riportato la parte della motivazione con la quale il Giudice di Pace ha ritenuto il paracarro visibile, rilevando che il sinistro era avvenuto in pieno giorno, che la presenza del manufatto era segnalata e che peraltro la presenza del segnale era altresì superflua essendo estremamente visibile il paracarro oltre che prevedibile, quanto a presenza, trattandosi di elemento architettonico molto diffuso in città.
-Sulle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, l'appellante ha dato atto di volere riproporre i motivi a sostegno della domanda non considerati dal giudice di primo grado rilevando quanto segue. I. Innanzitutto, l'appellante ha osservato che, in base alla documentazione fotografica, non vi era alcun segnale stradale di pericolo o restringimento della carreggiata, insieme al cartello di passaggio obbligatorio a sinistra, attesa la presenza di paracarri in pietra su entrambi i lati della fornice di che immette CP_4 in Corso Palestro, rilevando che la visibilità per i veicoli che procedono da Corso XVIII Dicembre verso
[...] e che intendono svoltare in Corso Palestro è molto più ampia rispetto a chi procede in senso CP_1 contrario e che, non solo non ha visibilità del manufatto in pietra posto al lato dx, in quanto insistente all'interno e occultato dalla colonna del portico, ma ha altresì spazio di manovra di svolta assolutamente limitato per la presenza, al centro della carreggiata a doppio senso di circolazione, di una corsia riservata esclusivamente al transito della rete tranviaria, e per la presenza dei paracarri. II. Ha altresì rilevato che il giudice di primo grado, nella sua valutazione, non ha tenuto conto della lunghezza dell'autovettura del superiore ai 5 metri, avente un ruolo fondamentale (rispetto alla Pt_1 sola larghezza considerata dal Giudice di prime cure) nel rapporto di causa-effetto dell'impatto, a causa anche del limitato spazio di manovra in quel punto. III. L'appellante ha altresì contestato quanto esposto in sentenza sulla mancata prova da parte dell'attore “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo” in quanto il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, con l'ordinanza del 04/08/2022, ritenendole superflue perché provate documentalmente mentre era stata richiesta la prova testimoniale per dimostrare che : “non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, né tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita” (atto di citazione pag.8 e n. 4 memoria ex art. 320 pag. 6); che “non vi era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato”( atto di citazione pag.8 e n. 5 memoria ex art. 320 pag. 6); che “per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt e 5,00 mt di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non possono CP_1 allargarsi invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta “(atto di citazione pag.8 e n. 6 memoria ex art. 320 pag. 6 e 7).
-Sulle violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, l'appellante ha richiamato l'art.175 regolamento del codice della strada, laddove si prescrive al comma 3 che: “quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (fig. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare” e il comma 4 laddove è stabilito che: “In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento” concludendo che,
pagina 4 di 8 nel caso di specie, l'assenza di adeguata segnaletica stradale è stata e deve essere considerata, l'unica causa che ha ingenerato il danno all'autovettura, in quanto il conducente non era stato messo nelle condizioni di poter accedere ad una strada pubblica, in totale sicurezza.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado essenzialmente per mancanza di nesso di causalità tra l'asserita responsabilità omissiva e l'evento.
*** Occorre premettere il richiamo ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità esposti nella recente decisione della Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 che, conformandosi ai principi affermati dalle sezioni Unite nel 2022 con la decisione n. 20943, afferma che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In particolare, la Cassazione ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la predetta decisione, sintetizzandone i seguenti principi che si riportano per quanto rilevante nella presente causa: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod.civ., salvo che la deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, quindi a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. L'operazione logica da compiersi è quindi quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa. La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Tuttavia, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Altresì, va evidenziato che il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025). Si è, inoltre, precisato che “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si
pagina 5 di 8 presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr., Cass. citata 8449/2025 che richiama Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376).
Alla luce di tali premesse in diritto vanno esaminati i motivi di appello.
Premesso che è pacifica la collisione del veicolo attoreo contro il paracarro, posto alla base della colonna del porticato di accesso a Corso Palestro, ciò che rileva è valutare se i motivi di appello superino la ratio decidendi del giudice di primo grado sull'insussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nesso eziologico escluso dal giudice di primo grado in quanto il paracarro era pienamente visibile - a maggior ragione trattandosi di impatto avvenuto in pieno giorno - e prevedibile trattandosi di elemento architettonico molto diffuso in città.
I-Innanzitutto, non è meritevole di accoglimento il motivo di appello secondo cui il conducente del veicolo che percorre Via Cernaia-direzione Corso XVIII Dicembre, nell'atto di svoltare a destra verso Corso Palestro, non è allertato da segnale di pericolo, sussistendo soltanto un cartello di passaggio obbligatorio a sinistra, e non solo non ha visibilità del manufatto in pietra posto al lato dx, in quanto interno e occultato dalla colonna del portico, ma ha altresì anche uno spazio di manovra di svolta assolutamente limitato. Invero, in base alla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice, la presenza del noto elemento architettonico è evidente sulla sinistra del portico di cui trattasi (sotto i cartelli Polo del 700 e parcheggio), con conseguente palese prevedibilità di tale presenza anche dall'altra parte e tale considerazione è già di per sé esaustiva. Non essendo la cosa intrinsecamente pericolosa, trattandosi di componente architettonico del pilastro, ed essendo comunque la situazione di possibile intralcio suscettibile di essere vista o prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, l'efficienza causale del comportamento del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno interrompe il nesso eziologico tra cosa e danno ed esclude dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. n. 12663/2024 cit.) ed altresì l'ipotizzata responsabilità aquiliana.
II-Quanto al motivo di appello secondo cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto della lunghezza dell'autovettura del superiore ai 5 metri che avrebbe giocato un ruolo fondamentale (rispetto alla Pt_1 sola larghezza considerata dal Giudice di prime cure) nel rapporto di causa-effetto dell'impatto, in ragione del limitato spazio di manovra in quel punto, trattasi di rilievo non pertinente al punto motivazionale posto che la larghezza del veicolo è argomento utilizzato dal giudice di primo grado per evidenziare che l'ingombro del veicolo non era per nulla eccezionale e che “l'attore non ha provato che il varco che voleva attraversare è di luce inferiore alla larghezza del veicolo da lui condotto e, al contrario, non sussistono ragioni per ritenere che il passaggio del mezzo fosse impedito per tale motivo, in considerazione delle dimensioni eccezionali del mezzo.” La lunghezza del veicolo, sebbene renda più difficile la manovra, è deduzione non specificamente sviluppata nel suo significato né con riferimento all'impossibilità di ingresso nel varco (che qualora vi fosse stata, ma ciò neppure è stato dedotto, avrebbe dovuto fare desistere il conducente dal procedere) né con riferimento alla visibilità e prevedibilità dell'elemento architettonico componente il porticato, condizioni per le quali si richiama quanto esposto al punto I.
III-Neppure è meritevole di accoglimento né rilevante ai fini dell'accoglimento dell'appello la critica relativa all'argomento del giudice di primo grado inerente alla mancata prova da parte dell'attore “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo”, critica basata sul fatto che il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, con l'ordinanza del 04/08/2022, ritenendole superflue perché provate documentalmente, richiamando l'appellante la richiesta di prova testimoniale per dimostrare che : “non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, né tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita” (atto di citazione pag.8 e n. 4 memoria ex art. 320 pag. 6); che “non vi era, al
pagina 6 di 8 momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato”( atto di citazione pag.8 e n. 5 memoria ex art. 320 pag. 6); che “per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt e 5,00 mt di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non possono allargarsi CP_1 invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta” (atto di citazione pag.8 e n. 6 memoria ex art. 320 pag. 6 e 7). Invero, le circostanze dedotte e di cui è stata chiesta la prova non superano il rilievo della mancanza di deduzione (piuttosto che di prova, involgendo ciò la materia della ripartizione dell'onere probatorio) “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo”, che la manovra fosse impossibile e che il veicolo non potesse transitare sotto i fornici a causa delle ridotte dimensioni del varco, non risultando ciò dalle suddette circostanze.
-Infine, sulle violazioni di legge richiamate dall'appellante e sulla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, va osservato, innanzitutto, anche a prescindere dalla superfluità ai fini di cui trattasi per quanto esposto, che il segnale fig. II.82/a (passaggio obbligato sulla sinistra) è proprio quello presente sul posto (cfr. fotografie prodotte dall'attore) mentre, quanto al richiamo alla doverosità dell'apposizione di segnali orizzontali aggiuntivi di cui al comma II dell'art. 175 reg. Cds (zebrature sulla pavimentazione o strisce orizzontali oblique di incanalamento), che, nel caso di specie, non si può tecnicamente ritenere trattarsi della presenza di un ostacolo al cui approssimarsi va effettuata la segnalazione verticale bensì piuttosto di un passaggio da una strada all'altra attraverso portici storici con la loro peculiare conformazione.
Per tutto quanto esposto, l'unica causa che ha ingenerato il danno all'autovettura è stata la scorretta manovra del conducente del veicolo, non richiedendosi, per quanto già esposto con il richiamo ai principi di legittimità in premessa, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Pertanto, l'appello va respinto.
-Sulle spese processuali-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
Esse si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e tenuto conto della mancanza di fase istruttoria, della complessità inferiore alla media delle questioni trattate nonché, quanto alla fase decisoria, della semplicità della stessa – come segue:
(scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000).
Fase studio € 735,20
Fase introduttiva € 621,60
Fase decisionale € 850,50
Totale € 2207,30
Tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace n. 1447/2023; pagina 7 di 8 -condanna la parte appellante al pagamento, a favore di ciascuna delle parti convenute, Parte_1
e , di € 2207,30 per compensi professionali, oltre Controparte_1 Controparte_3 15% rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)” ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PADULA Parte_1 C.F._1 FA
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 VAIRA CARLO
COMUNE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REPICE CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Torino, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1447/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di , Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.Alberto Maria Novarese CP_1 R.G. n. 4290/2020, pubblicata il 20/04/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. “accogliere la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità del , nella persona del Controparte_3 Sindaco p.t. e del , nella persona dell'Amministratore p.t., Controparte_4 solidalmente ovvero ognuno per quanto di ragione, ex art.2051 c.c. ed art 42 c.d.s, nonchè ex art. 2043 c.c. per il sinistro di cui vi è causa;
condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura di proprietà del signor nell'incidente sopra descritto, così come quantificati e Parte_1 specificati in narrativa e quindi per l'importo complessivo di € 11.674,09, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace di per tutti i motivi meglio esposti nel CP_1
pagina 1 di 8 presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova testi sulle seguenti circostanze: “Vero è che in data 3 marzo 2019, alle ore 13.30 circa, in , l'autovettura, modello Ferrari di colore Rosso, mod GTC4 Lusso- targata FL 165 TG, CP_1 condotta dal sig. , proveniente da Corso Cernaia direzione Corso XVIII Dicembre Parte_1 all'altezza del civico , nello svoltare verso Corso Palestro veniva in collisione con uno dei CP_1 paracarri presenti all'ingresso del porticato”; “Vero è che a seguito del sinistro l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG riportava il danneggiamento sia della minigonna in fibra di carbonio lato destro che del cerchione diamantato della ruota anteriore destra”; “Vero è che all'ingresso del porticato di Corso Palestro era presente ed è ancora tutt'oggi presente solamente un cartello verticale che indica la direzione per il “parcheggio Palestro” e per il “ Polo del 900 nonchè all'interno del porticato un divieto di sosta e di fermata”; “Vero è che non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, nè tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita”; Vero è che non vi era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato” “Vero è che per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt di larghezza e 5,00 di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non CP_1 possono allargarsi invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta”; “ Vero è che l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG è stata riparata presso la carrozzeria con sede in Controparte_5 via - IC”; “Vero è che la carrozzeria con sede in - CP_1 Controparte_5 CP_1 IC aveva preventivato in € 11.674,09, il costo totale per la sostituzione della minigonna in carbonio e per la riparazione del cerchione danneggiato” “Vero è che la carrozzeria Controparte_5 ha sostituito la minigonna destra danneggiata con una non in fibra di carbonio e conseguente riparazione del cerchione destro e verniciatura della minigonna sinistra di colore nero, così da nascondere la fibra di carbonio, della minigonna del lato sinistro” “ vero è che la riparazione della l'autovettura Ferrari GTC4 Lusso- targata FL 165 TG è stata pagata con bonifico dal sig. a Pt_1 seguito di preventivo e sua conseguente accettazione, per un totale pari ad € 3.200,00” Si indicano a testi i signori: 1) da Salerno, da Salerno, da Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per le circostanze di cui ai capi nn. 1,2,3,4,5,6; 2) domiciliato presso la CP_1 Testimone_1 [...]
- IC (TO) per le circostanze di cui ai capi nn. 7,8,9,10. All'esito della richiesta CP_6 prova testi, ed in caso di contestazione della documentazione allegata agli atti di causa in merito ai danni riportati, si chiede di ammettere idonea CTU per l'eventuale nuova valutazione del danno da effettuarsi sulla autovettura Ferrari tg. FL 165 TG;
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che in dichiara di non accettare il Controparte_4 CP_1 contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie tutte di parte appellante, siccome irrilevanti ed inconferenti
pagina 2 di 8 Solo per il caso di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, dell'appello, disporre ctu tecnica atta a determinare il costo di riparazione dei soli danni riportati dal veicolo tg. FL165TG, se provati, nel sinistro per cui è causa
Nel merito
In via principale
Respingere l'appello interposto da con conferma integrale della sentenza di prime Parte_1 cure
Respingere, in ogni caso, le domande tutte di parte appellante verso il Controparte_4 in siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
[...] CP_1
Assolvere il in da ogni avversaria pretesa Controparte_4 CP_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e delle domande svolte
Contenere l'eventuale condanna di in , entro i limiti Controparte_4 CP_1 della quota di responsabilità che fosse ad esso ascritta, dedotta la colpa concorrente del CP_3
e di per i motivi di cui in atti, nonché nei limiti danno giusto e
[...] Parte_1 concretamente provato in corso di causa
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione di spese di ctu e di ctp
Per parte convenuta Controparte_3
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico fattuale, l'appello proposto dal signor avverso la sentenza numero 1477/2023 del Parte_5 Giudice di Pace di , in quanto la domanda avanzata è infondata in fatto e in diritto, in quanto CP_1 alcuna responsabilità è ascrivibile al in punto artt. 2051 e 2043 cc, bensì la Controparte_3 causazione del sinistro è in via esclusiva riconducibile al caso fortuito per responsabilità dell'appellante; in quanto nessun nesso di causalità è stato oggettivamente dimostrato (ex artt. 2051 e 2043 c.c.) tra il danno materiale occorso e la responsabilità della P.A. convenuta.
-Confermare la sentenza di primo grado numero 1447/ 2023.
-In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dell'appello, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo per i motivi tutti esposti in appello e che l'eventuale condanna del , entro i limiti di responsabilità che Controparte_3 fosse ad esso ascritta, veda la colpa concorrente del , unico responsabile Controparte_7 della manutenzione del manufatto de quo, e del signor Parte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1447/2023, r.g. n. 4290/202, Parte_1 pubblicata il 20.4.2023, non notificata, con la quale sono state respinte le domande da lui proposte nei pagina 3 di 8 confronti dei convenuti con condanna alla rifusione delle spese processuali della parte costituita CP_3
.
[...]
-Con riferimento al capo di decisione impugnato, l'appellante ha indicato il capo della sentenza con il quale si è affermato che “non risulta alcuna responsabilità in capo ai convenuti, dovendo il sinistro imputarsi esclusivamente alla colpa del conducente del veicolo”
-In merito alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, ha riportato la parte della motivazione con la quale il Giudice di Pace ha ritenuto il paracarro visibile, rilevando che il sinistro era avvenuto in pieno giorno, che la presenza del manufatto era segnalata e che peraltro la presenza del segnale era altresì superflua essendo estremamente visibile il paracarro oltre che prevedibile, quanto a presenza, trattandosi di elemento architettonico molto diffuso in città.
-Sulle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, l'appellante ha dato atto di volere riproporre i motivi a sostegno della domanda non considerati dal giudice di primo grado rilevando quanto segue. I. Innanzitutto, l'appellante ha osservato che, in base alla documentazione fotografica, non vi era alcun segnale stradale di pericolo o restringimento della carreggiata, insieme al cartello di passaggio obbligatorio a sinistra, attesa la presenza di paracarri in pietra su entrambi i lati della fornice di che immette CP_4 in Corso Palestro, rilevando che la visibilità per i veicoli che procedono da Corso XVIII Dicembre verso
[...] e che intendono svoltare in Corso Palestro è molto più ampia rispetto a chi procede in senso CP_1 contrario e che, non solo non ha visibilità del manufatto in pietra posto al lato dx, in quanto insistente all'interno e occultato dalla colonna del portico, ma ha altresì spazio di manovra di svolta assolutamente limitato per la presenza, al centro della carreggiata a doppio senso di circolazione, di una corsia riservata esclusivamente al transito della rete tranviaria, e per la presenza dei paracarri. II. Ha altresì rilevato che il giudice di primo grado, nella sua valutazione, non ha tenuto conto della lunghezza dell'autovettura del superiore ai 5 metri, avente un ruolo fondamentale (rispetto alla Pt_1 sola larghezza considerata dal Giudice di prime cure) nel rapporto di causa-effetto dell'impatto, a causa anche del limitato spazio di manovra in quel punto. III. L'appellante ha altresì contestato quanto esposto in sentenza sulla mancata prova da parte dell'attore “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo” in quanto il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, con l'ordinanza del 04/08/2022, ritenendole superflue perché provate documentalmente mentre era stata richiesta la prova testimoniale per dimostrare che : “non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, né tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita” (atto di citazione pag.8 e n. 4 memoria ex art. 320 pag. 6); che “non vi era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato”( atto di citazione pag.8 e n. 5 memoria ex art. 320 pag. 6); che “per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt e 5,00 mt di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non possono CP_1 allargarsi invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta “(atto di citazione pag.8 e n. 6 memoria ex art. 320 pag. 6 e 7).
-Sulle violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, l'appellante ha richiamato l'art.175 regolamento del codice della strada, laddove si prescrive al comma 3 che: “quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (fig. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare” e il comma 4 laddove è stabilito che: “In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento” concludendo che,
pagina 4 di 8 nel caso di specie, l'assenza di adeguata segnaletica stradale è stata e deve essere considerata, l'unica causa che ha ingenerato il danno all'autovettura, in quanto il conducente non era stato messo nelle condizioni di poter accedere ad una strada pubblica, in totale sicurezza.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado essenzialmente per mancanza di nesso di causalità tra l'asserita responsabilità omissiva e l'evento.
*** Occorre premettere il richiamo ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità esposti nella recente decisione della Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 che, conformandosi ai principi affermati dalle sezioni Unite nel 2022 con la decisione n. 20943, afferma che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In particolare, la Cassazione ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la predetta decisione, sintetizzandone i seguenti principi che si riportano per quanto rilevante nella presente causa: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod.civ., salvo che la deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, quindi a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. L'operazione logica da compiersi è quindi quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa. La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Tuttavia, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Altresì, va evidenziato che il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025). Si è, inoltre, precisato che “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si
pagina 5 di 8 presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr., Cass. citata 8449/2025 che richiama Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376).
Alla luce di tali premesse in diritto vanno esaminati i motivi di appello.
Premesso che è pacifica la collisione del veicolo attoreo contro il paracarro, posto alla base della colonna del porticato di accesso a Corso Palestro, ciò che rileva è valutare se i motivi di appello superino la ratio decidendi del giudice di primo grado sull'insussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nesso eziologico escluso dal giudice di primo grado in quanto il paracarro era pienamente visibile - a maggior ragione trattandosi di impatto avvenuto in pieno giorno - e prevedibile trattandosi di elemento architettonico molto diffuso in città.
I-Innanzitutto, non è meritevole di accoglimento il motivo di appello secondo cui il conducente del veicolo che percorre Via Cernaia-direzione Corso XVIII Dicembre, nell'atto di svoltare a destra verso Corso Palestro, non è allertato da segnale di pericolo, sussistendo soltanto un cartello di passaggio obbligatorio a sinistra, e non solo non ha visibilità del manufatto in pietra posto al lato dx, in quanto interno e occultato dalla colonna del portico, ma ha altresì anche uno spazio di manovra di svolta assolutamente limitato. Invero, in base alla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice, la presenza del noto elemento architettonico è evidente sulla sinistra del portico di cui trattasi (sotto i cartelli Polo del 700 e parcheggio), con conseguente palese prevedibilità di tale presenza anche dall'altra parte e tale considerazione è già di per sé esaustiva. Non essendo la cosa intrinsecamente pericolosa, trattandosi di componente architettonico del pilastro, ed essendo comunque la situazione di possibile intralcio suscettibile di essere vista o prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, l'efficienza causale del comportamento del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno interrompe il nesso eziologico tra cosa e danno ed esclude dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. n. 12663/2024 cit.) ed altresì l'ipotizzata responsabilità aquiliana.
II-Quanto al motivo di appello secondo cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto della lunghezza dell'autovettura del superiore ai 5 metri che avrebbe giocato un ruolo fondamentale (rispetto alla Pt_1 sola larghezza considerata dal Giudice di prime cure) nel rapporto di causa-effetto dell'impatto, in ragione del limitato spazio di manovra in quel punto, trattasi di rilievo non pertinente al punto motivazionale posto che la larghezza del veicolo è argomento utilizzato dal giudice di primo grado per evidenziare che l'ingombro del veicolo non era per nulla eccezionale e che “l'attore non ha provato che il varco che voleva attraversare è di luce inferiore alla larghezza del veicolo da lui condotto e, al contrario, non sussistono ragioni per ritenere che il passaggio del mezzo fosse impedito per tale motivo, in considerazione delle dimensioni eccezionali del mezzo.” La lunghezza del veicolo, sebbene renda più difficile la manovra, è deduzione non specificamente sviluppata nel suo significato né con riferimento all'impossibilità di ingresso nel varco (che qualora vi fosse stata, ma ciò neppure è stato dedotto, avrebbe dovuto fare desistere il conducente dal procedere) né con riferimento alla visibilità e prevedibilità dell'elemento architettonico componente il porticato, condizioni per le quali si richiama quanto esposto al punto I.
III-Neppure è meritevole di accoglimento né rilevante ai fini dell'accoglimento dell'appello la critica relativa all'argomento del giudice di primo grado inerente alla mancata prova da parte dell'attore “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo”, critica basata sul fatto che il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, con l'ordinanza del 04/08/2022, ritenendole superflue perché provate documentalmente, richiamando l'appellante la richiesta di prova testimoniale per dimostrare che : “non c'era, al momento del sinistro, alcun cartello stradale e/o avviso, che indicasse la presenza di ostacoli, e/o restringimento dell'ingresso del porticato, né tantomeno venivano segnalati la presenza dei manufatti in pietra sia in ingresso che in uscita” (atto di citazione pag.8 e n. 4 memoria ex art. 320 pag. 6); che “non vi era, al
pagina 6 di 8 momento del sinistro, alcun cartello stradale che indicasse la dimensione della larghezza del porticato”( atto di citazione pag.8 e n. 5 memoria ex art. 320 pag. 6); che “per immettersi sotto il porticato di ingresso sul Corso Palestro le autovetture di rilevanti dimensioni (auto con larghezza superiore al 1,90 mt e 5,00 mt di lunghezza) che provengono da direzione Corso XVIII Dicembre, non possono allargarsi CP_1 invadendo la corsia centrale riservata al transito dei tram così da poter svoltare in Corso Palestro con una angolazione vicina ai 90 gradi e che invece sono costrette ad effettuare un svolta in modo trasversale, con conseguente visibilità ridotta” (atto di citazione pag.8 e n. 6 memoria ex art. 320 pag. 6 e 7). Invero, le circostanze dedotte e di cui è stata chiesta la prova non superano il rilievo della mancanza di deduzione (piuttosto che di prova, involgendo ciò la materia della ripartizione dell'onere probatorio) “che il varco è di luce inferiore alla larghezza del veicolo”, che la manovra fosse impossibile e che il veicolo non potesse transitare sotto i fornici a causa delle ridotte dimensioni del varco, non risultando ciò dalle suddette circostanze.
-Infine, sulle violazioni di legge richiamate dall'appellante e sulla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, va osservato, innanzitutto, anche a prescindere dalla superfluità ai fini di cui trattasi per quanto esposto, che il segnale fig. II.82/a (passaggio obbligato sulla sinistra) è proprio quello presente sul posto (cfr. fotografie prodotte dall'attore) mentre, quanto al richiamo alla doverosità dell'apposizione di segnali orizzontali aggiuntivi di cui al comma II dell'art. 175 reg. Cds (zebrature sulla pavimentazione o strisce orizzontali oblique di incanalamento), che, nel caso di specie, non si può tecnicamente ritenere trattarsi della presenza di un ostacolo al cui approssimarsi va effettuata la segnalazione verticale bensì piuttosto di un passaggio da una strada all'altra attraverso portici storici con la loro peculiare conformazione.
Per tutto quanto esposto, l'unica causa che ha ingenerato il danno all'autovettura è stata la scorretta manovra del conducente del veicolo, non richiedendosi, per quanto già esposto con il richiamo ai principi di legittimità in premessa, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Pertanto, l'appello va respinto.
-Sulle spese processuali-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
Esse si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e tenuto conto della mancanza di fase istruttoria, della complessità inferiore alla media delle questioni trattate nonché, quanto alla fase decisoria, della semplicità della stessa – come segue:
(scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000).
Fase studio € 735,20
Fase introduttiva € 621,60
Fase decisionale € 850,50
Totale € 2207,30
Tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace n. 1447/2023; pagina 7 di 8 -condanna la parte appellante al pagamento, a favore di ciascuna delle parti convenute, Parte_1
e , di € 2207,30 per compensi professionali, oltre Controparte_1 Controparte_3 15% rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)” ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
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