Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11369/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Carla Garamella;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione Con Con ricorso depositato il 9 dicembre 2021 ha chiesto che l' Parte_1
venga condannata ad inquadrarlo nella terza fascia dirigenziale ex art. 6 della L.R. 10/2000 dal mese di febbraio 2002, con la consequenziale condanna al pagamento delle differenze retributive (da liquidarsi nella complessiva somma di € 255.931,10), al pagamento della somma di € 199.527,47 a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori da aprile 1987 ad aprile 2016, nonché al risarcimento del danno conseguente all'illegittima condotta del datore di lavoro (da liquidarsi in via equitativa). A
1
C2-VIII qualifica funzionale e dal 2002 al 2016 al livello C3super), ha dedotto, da un lato, che dal 1987 al 2016 avrebbe svolto costantemente mansioni superiori (inquadrabili sempre nel livello immediatamente superiore a quelli man mano riconosciuti dall'ESA) e, dall'altro lato, che con decorrenza dal 2002 (anno di riconoscimento del livello C3S) avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella terza fascia dirigenziale secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/2000, argomentando, altresì, circa il diritto al risarcimento del danno
(esistenziale, professionale ed alla carriera) conseguente agli errati inquadramenti riconosciuti dall'ESA (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 marzo 2023 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, contestando la fondatezza di tutte le pretese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno esaminate partitamente le tre distinte pretese azionate in giudizio dal . Parte_1
Sull'assegnazione della terza fascia dirigenziale prevista dalla L.R. n. 10/2000.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della terza fascia dirigenziale prevista dall'art. 6 della L.R. 10/2000, argomentando circa l'esecutività della delibera n.
500/2010 del 21 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 19/2005 e, in subordine, della successiva delibera n. 170/C.A. del 19 giugno 2012.
Ora, è pacifico che la disciplina contenuta nella L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 “non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all'istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall'art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l'adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - a collegare gli inquadramenti del personale rispetto all'assetto organizzativo dell'ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico” (Cass., sez. lav., sentenza n.
12862 del 22 giugno 2015).
Il problema, dunque, consiste nel verificare se, come sostenuto dall'attore, con la delibera n. 500 del 21 dicembre 2010 o con quella n. 170/C.A. del 19 giugno 2012 l' CP_1 abbia adottato l'indispensabile regolamento organizzativo (cfr. le rispettive difese).
2 Ebbene, questo giudice ritiene opportuno dare continuità al persuasivo insegnamento della locale Corte d'Appello, notoriamente sfavorevole alla tesi del ricorrente (cfr. Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 1060/2020 del 21 gennaio 2021: “La vicenda tormentata dell'approvazione dei Regolamenti di Organizzazione - Fase I e II – adottati dal C.d.A. dell' CP_1 con delibere n. 432/2010 e 500/2010 ha già conosciuto un primo scrutinio di questa Corte di
Appello (n. 1091/2018 R.G.A. Malta /E.S.A.) che ha escluso che tale complesso deliberato abbia mai acquistato efficacia esecutiva. Riportando per comodità espositiva quanto a suo tempo affermato da questa Corte deve osservarsi che: “la delibera n.432/C.D.A. del 24.11.2010, avente ad oggetto il
“regolamento di organizzazione dell' ex art. 1 L.R. 10/2000 – Parte_2 adeguamento ai rilievi di cui alla nota dell'Assessore Risorse Agricole e Alimentari prot. 82641 del
12.11.2010 – revoca deliberazioni 244/C.A./2007 e 336/C.A./2007”, costituiva l'ineludibile antecedente logico-giuridico sul quale avrebbe potuto (validamente ed efficacemente) fondarsi l'operatività della successiva deliberazione n.500 del 21.12.2010 (avente ad oggetto il “regolamento di organizzazione dell'ESA – II fase – ordinamento giuridico ed economico del personale”). Tanto lo si ricava, per tabulas, dalla piana lettura dell'art.9, comma 2, della stessa delibera n.432/2010 nella parte in cui si è precisato che “con separato atto regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, saranno dettate le disposizioni relative all'ordinamento giuridico ed economico del personale”. E non è affatto un caso, osserva la Corte, che nella premessa della delibera n.500 del 21.12.2010 il C.d.A. dell' ebbe ad evidenziare che “con CP_1 delibera n° 432 del 24/11/2010 il C.d.A.” aveva “definitivamente approvato il Regolamento di
Organizzazione , avente ad oggetto “gli aspetti organizzativi Parte_3 dell'Ente in adeguamento ai principi giuridici di cui al titolo I (organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza) della L.R. 10/2000…”, e che, pertanto, si rendeva “necessario procedere alla definizione degli aspetti che riguardano l'ordinamento”). giuridico ed economico del personale dell' attraverso la redazione di un apposito regolamento” (cfr. doc. Parte_2 fascicoli di parte). D'altro canto, si osserva, l'opzione ermeneutica, di carattere logico-sistematico, adottata dal primo Giudice risulta viepiù suffragata dall'autorevole intervento del C.G.A. Sicilia, sezione giurisdizionale, che - pronunciandosi (giust'appunto) sulle delibere qui controverse - con sentenza 26.4.2019 n.350 ha definitivamente chiarito che la “deliberazione n. 432/2010 è il presupposto su cui è stata adottata la deliberazione dell'ESA n. 500/2010 che nel suo oggetto espressamente recita "II Fase - Ordinamento giuridico ed economico del personale" di talchè “una
3 volta che si è proceduto alla revoca della deliberazione n. 432/2010, viene a mancare il presupposto su cui è stata adottata la successiva deliberazione n. 500/2010”. Ma non è tutto. I Giudici amministrativi, infatti, nella sentenza n.350/19 hanno avuto cura di aggiungere e precisare che “Le vicende che poi hanno riguardato l'annullamento della deliberazione n. 500 del 2010 (d. Presidente della Regione 638/2014) così come pure le articolate precisazioni svolte dalla difesa degli appellanti in riferimento alla disciplina applicabile alle deliberazioni dell'ESA” non incidevano “sul profilo sostanziale della vicenda processuale così come messa a fuoco dai primi decidenti”. In siffatto contesto, hanno pure disatteso “la tesi degli appellanti secondo cui, laddove la delibera n. 170/2012, art. 9” demandava “a un atto regolamentare l'adozione delle disposizioni relative all'ordinamento giuridico ed economico dell'Ente, tale atto regolamentare” si sarebbe potuto “individuare nella delibera n. 500/2010….” ostando all'accoglimento di tale prospettazione il fatto che “l'articolo 9, cit.” richiamava “in modo espresso "[un] successivo atto regolamentare" il quale, evidentemente, non” poteva “coincidere con la …. delibera n. 500/2010 (in quanto adottata circa due anni prima)”.
In ogni caso, non sembra ozioso aggiungere – ma solo per scrupolo di completezza – che la prevista possibilità di emanare (entro “60 giorni dall'entrata in vigore” della delibera n.432/2010) le
“disposizioni relative all'ordinamento giuridico ed economico del personale” presupponeva, sul piano strettamente giuridico e squisitamente procedimentale, che l'iter di perfezionamento della detta delibera si fosse (effettivamente) concluso. Ciò, tuttavia, non è avvenuto essendo incontroverso
- per come correttamente affermato nella sentenza qui impugnata - che la deliberazione n.432/2010 non venne mai ratificata (al pari della deliberazione n.500/2010) dalla Giunta Regionale ed, anzi, venne (come si è già detto) revocata nel 2012. Conseguentemente, del tutto irrilevante, si disvela il richiamo operato dall'appellante all'art.20, comma 3, della L.R. n.19/2005. Nel ricostruire il sistema dei controlli sull'Ente appellato, invero, il T.A.R. di Palermo, con sentenza n.458/2018 (poi confermata dalla sopra citata sentenza del C.G.A. Sicilia n.350/19), ha ritenuto applicabili due norme: “- l'art. 22 della l.r. n. 21/1965, a tenore del quale "Tutte le deliberazioni del Consiglio
d'amministrazione e del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle che impegnano il bilancio annuale dell'Ente per somme inferiori a lire 10 milioni, sono trasmesse in copia, entro 5 giorni, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di 20 giorni dalla ricezione non vengono respinte dall'Assessore"; “- l'art. 4, ultimo comma, del D. Lgs. P. Reg. n. 70/1979, il quale stabilisce che "La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo 4 stato giuridico o economico del relativo personale.". Facendo, quindi, applicazione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, i Giudici amministrativi hanno affermato che le norme sopra citate devono essere interpretate "...in maniera coordinata, dovendosi, per tale via, giungere alla conclusione che l'art. 22 della l.r. n. 21/1965 ha carattere generale, in quanto riguarda tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, mentre l'art. 4 del
D.P. reg. n. 70/1979 ha contenuto specifico. Tale seconda disposizione ha, infatti, ad oggetto un'attività consultiva con effetto vincolante da espletarsi su tutti gli atti finali di competenza degli assessorati relativi alle determinazioni più importanti per la vita e la struttura degli enti sottoposti alla loro tutela e vigilanza, ovverosia regolamenti, statuti e piante organiche, o modifiche allo stato giuridico e/o economico del relativo personale. Trattasi di una attività consultiva della giunta di governo regionale, che non può essere sottoposta a vincolo temporale alcuno, in quanto, riferendosi agli atti più importanti per la vita degli enti vigilati, comportanti, per lo più, ingenti riflessi sulla spesa regionale, è chiaro come l'espletamento del controllo necessiti di adeguata ponderazione del tutto incompatibile con il rispetto di termini perentori, specie se di breve durata (vedi le decisioni del CGA n. 353, 354, 360 e 361 del 4 luglio 2002 e le sentenza di questo Tribunale n. 541 del 17 aprile 2001, nonché quelle numerose richiamate in memoria dalle Amministrazioni resistenti)..."
(cfr. , Sez. II, 6 giugno 2008, n. 772, confermata dal C.G.A. con sentenza 30 giugno CP_2
2011, n. 461; v. anche C.G.A., 10 novembre 2009, n. 1045). Ne consegue che, in assenza della deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 4, ultimo comma, del D. P. Reg. n.
70/1979, la deliberazione n.500/2010 non può considerarsi esecutiva, né alcun obbligo di provvedere può gravare sull'Assessorato regionale intimato;
e, d'altro canto, secondo l'orientamento su riportato, viene in considerazione un vero e proprio potere di amministrazione attiva, caratterizzato da elevata discrezionalità, in ordine al quale non è concepibile neppure un termine perentorio entro il quale provvedere..…”. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, del tutto infondata si appalesa la pretesa dell'appellante di attribuire alla delibera n.500/2010 una
“distinta autonomia e valenza giuridica” (rispetto alla delibera n.432/2010) nonché una sua efficacia esecutiva in ragione, tanto, del DPRS n.638/2014 (che, sulla scorta del parere reso dal Cont C.G.A. in data 9.7.2013, si era limitato ad accogliere il ricorso straordinario proposto dall' avverso la nota prot. 5678 del 24.1.2011 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli
Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari non aveva approvato la deliberazione 500 del 21.12.2010), quanto, dell'esaurimento del
“procedimento di legge per la sua approvazione”. Parimenti, deve disattendersi la tesi 5 dell'appellante secondo cui la delibera n.170/2012 del C.d.A. dell'ESA (ratificata dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n.400/2012) e la delibera n.500/2010 costituiscano regolamenti organizzativi validi ed efficaci sui quali poter fondare il diritto all'inquadramento nella terza fascia.
Tanto lo si deve escludere (ribadendo quanto già detto) per un triplice ordine di considerazioni: 1) che la delibera n.500/2010 non è divenuta esecutiva in quanto mai ratificata dalla Giunta Regionale
(cfr. sent. cit. n.458/2018); 2) che la delibera n.500/2010 è rimasta travolta dalla CP_3 revoca (nel 2012) della delibera C.d.A. n.432/2010; 3) che “la delibera n. 170/2012, art. 9” ha richiamato “in modo espresso "[un] successivo atto regolamentare" il quale, evidentemente, non” poteva e non può “coincidere con la richiamata delibera n. 500/2010 (in quanto adottata circa due anni prima)” (cfr. C.G.A. Sicilia sent. cit. n.350/19)”. Orbene, quanto deciso a suo tempo da questa Corte di Appello regge all'urto degli argomenti sviluppati nell'atto di gravame. Ed invero, non convince la rilettura proposta dall'appellante del comportamento degli organi pubblici intervenuti e del percorso impresso al procedimento all'indomani dell'annullamento disposto dal con riferimento tanto alla scelta del Dirigente dell'Ufficio competente Controparte_4 dell'Assessorato di restituire la pratica all'ente “ per il prosieguo di competenza” anziché procedere al riesame dell'atto emendato dal vizio di competenza, quanto al fatto che ancora successivamente all'adozione della delibera n. 170/2012 recante il nuovo Regolamento di Organizzazione l'ente seguitava a riproporre la portata del deliberato n. 500/2010 inoltrandolo “per l'acquisizione del parere vincolante della Giunta di Governo”. Non appare plausibile, infatti, che possa ritenersi perfezionato il procedimento di formazione del silenzio assenso sulla scorta di un mero passaggio burocratico dell'atto - che dalla Presidenza della transitava all'Assessorato il quale lo CP_4 rimetteva al C.d.A. dell' per la indispensabile presa d'atto e per il formale inoltro all'Ufficio I° CP_1
Vigilanza sugli Enti - così che deve escludersi che a partire da tale momento abbiano potuto iniziare a decorrere i trenta giorni stabiliti dall'art. 20 comma 3° cit. E' noto infatti che le modalità formali dell'agire della P.A. si esprimono attraverso strumenti a forma vincolata in conformità alle regole di diritto pubblico che lo governano. Esse non ammettono che comportamenti materiali di segno concludente possano generare effetti giuridici impegnativi al di fuori dei casi espressamente previsti dall'ordinamento. Del pari, deve escludersi che un comportamento oggettivamente ambiguo manifestato dal Direttore Generale dell' - il quale, ancora nel 2015, provvedeva a trasmettere CP_1 alla Giunta di Governo la delibera n. 500/2012 per l'acquisizione del parere vincolante della Giunta di governo, ignorando la portata revocatoria della delibera n. 170/2012 - possa valere a porre nel
6 nulla una volontà univocamente espressa dalla massima autorità di governo dell'ente di optare per un diverso riordino dell'organigramma amministrativo”).
Ciò detto, la pretesa attorea non può trovare accoglimento neppure in base alla delibera n. 48 del 22 dicembre 2023 (cfr. note conclusionali del 14 febbraio 2025) perché si tratta di una fonte (eventualmente) costitutiva del diritto controverso (e non già, quindi, di un atto normativo) successiva sia all'introduzione della causa, sia, addirittura e soprattutto, all'esaurimento del rapporto di lavoro. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, non può che condividersi l'osservazione del ricorrente secondo cui l'affermazione della convenuta secondo cui sarebbe stata riconosciuta l'equiparazione con efficacia retroattiva non corrisponda al vero, trattandosi di riferimento generale alla categoria di dipendenti, escluso il ricorrente ormai posto in quiescenza (cfr. verbale del 28 febbraio 2025).
La prima domanda del , dunque, va respinta. Parte_1
Sullo svolgimento di mansioni superiori nel periodo tra aprile 1987 ed aprile 2016.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate tra aprile 1987 ed aprile 2016 per lo svolgimento di mansioni superiori ai livelli d'inquadramento man mano riconosciuti dal datore di lavoro
(cfr. ricorso).
L' ha contestato la superiore pretesa, innanzitutto, per l'omessa specifica CP_1
allegazione degli elementi caratterizzanti le mansioni concretamente svolte (cfr. pagina 8 della memoria di costituzione: “In definitiva, difetta un'allegazione specifica e qualificata dell'inadempimento imputabile all'Amministrazione, così precludendo a quest'ultima l'esercizio del diritto alla difesa nel processo”).
All'esito della principale ed unica difesa della convenuta, occorre esaminare la controversa allegazione attorea.
Il ricorrente, dopo aver elencato e documentato gli incarichi ricevuti, ha esposto quanto segue: “Ebbene tutte le citate nomine e conferimenti incarichi, tutte affidate a mezzo atti ufficiali dell'Ente (ordini di servizio), hanno rappresentato per il Dott. assunzione di maggiori Parte_1 responsabilità e difficoltà, esulanti dalle proprie mansioni, in maniera praticamente ininterrotta per quasi trent'anni (dal 1987 al 2016). (…) avendo il Dott. assunto qualifiche dirigenziali Parte_1 quale Responsabile di interi uffici e comparti dell'ESA, in modo esclusivo per svariati anni, esercitando potere di spesa, di decisione e di guida, per decine di dipendenti, e addirittura per più
7 incarichi contemporaneamente, come comprovato dai documenti allegati. (…) Il ricorrente grazie alla sua elevatissima professionalità si è occupato di gestire interi uffici, essendo, in quegli anni, uno dei pochi a possedere le competenze necessarie, avvalendosi per lo svolgimento delle suddette mansioni delle strutture a lui sottoposte e costituite da numerosi collaboratori. (…) lo stesso, ha dovuto esercitare un potere decisionale inerente le attività da assegnare ai colleghi aventi pari inquadramento, ha dovuto gestire le spese per la realizzazione dei progetti, ha dovuto gestire le ferie,
i permessi e le malattie dei colleghi, ha dovuto curare personalmente l'attuazione di collaborazioni e progetti di utilità pubblica con tanti Comuni della Provincia di Trapani, quindi con assunzione di decisioni e responsabilità anche verso l'esterno. (…) L'anno successivo, nel 1994, infatti l'istante è stato nominato Responsabile del Centro di Meccanizzazione Agricola di Trapani, con circa 154 operai stagionali alle sue dipendenze e tale incarico ha comportato l'adempimento di tantissime incombenze per lo svolgimento di lavori socialmente utili, legati al verde agricolo e cittadino di tanti territori comunali (meccanizzazione agricola per motoaratura, scasso e livellatura dei terreni). (…)
Dal 1999, il Dott. , parallelamente agli altri incarichi già assegnati, ha ripreso le sue Parte_1 funzioni di Responsabile della SOPAT di Partanna e ciò sino al 2016. (…) Nel 2002 il ricorrente è stato inquadrato nella posizione C3Super, profilo Direttore Agrario, però con applicazione del
CCNL Ministri e non CCRL della dirigenza regionale. (…) In quegli anni e anche in quelli a seguire, il dipendente ha organizzato diversi corsi e portato avanti tanti progetti in tutti i Parte_1
Comuni della Provincia di Trapani, mantenendo anche l'incarico di Responsabile del Campo Carboj
e poi di Responsabile della Sede Provinciale di Trapani. (…) In seguito, nel 2013 e nel 2015 veniva incaricato come Capo della Segreteria e poi come Responsabile dell'Unità di Staff. (…) Tutte le citate nomine, aventi carattere prettamente dirigenziale, sono esulanti dagli inquadramenti che negli anni il ricorrente si è visto riconoscere dall'Ente e sono provate anche da tutti gli atti depositati in giudizio” (cfr. ricorso).
Ora, è noto che per ottenere l'inquadramento superiore ed il pagamento delle consequenziali differenze retributive non è sufficiente la dimostrazione dei provvedimenti d'incarico (nel caso di specie pacifici anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), “occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9328 del 19 aprile 2007). D'altra parte, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi
8 posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8025 del 21 maggio 2003).
Alla luce dei superiori principi questo giudice ritiene che la difesa della convenuta meriti di essere condivisa perché la prospettazione contenuta nel ricorso consiste in una mera elencazione degli incarichi ricevuti, priva, però, di una descrizione delle mansioni concretamente svolte.
Tale lacuna, peraltro, appare particolarmente grave se sol si considera l'estrema varietà degli incarichi svolti dal negli anni, cui non corrisponde alcuna specificazione Parte_1
dell'attività effettivamente e concretamente svolta.
Se ciò non bastasse, poi, va rilevato come il ricorrente abbia del tutto omesso di raffrontare i profili d'inquadramento controversi (già di per sé di difficile individuazione, se non alla luce dei chiarimenti richiesti ed effettivamente forniti soltanto con le note conclusionali), enucleando gli elementi distintivi dei livelli controversi.
Le considerazioni che precedono, ad avviso di questo Tribunale, conducono inesorabilmente al rigetto della domanda ora in esame.
Soltanto per scrupolo motivazionale va ulteriormente evidenziato come l'omessa ammissione delle richieste istruttorie non incida sull'odierna decisione, visto che il rigetto della pretesa si basa sul difetto di allegazione di cui all'atto introduttivo. Gli incarichi assegnati, va ricordato, non sono controversi tra le parti: ciò che manca è l'allegazione delle mansioni concretamente svolte e tale difetto non potrebbe certamente essere sanato dall'istruttoria orale e, in particolare, dall'espletamento dalle prove richieste dal ricorrente
(di per sé inidonee a far emergere elementi non allegati con l'atto introduttivo).
Per ulteriore scrupolo e completezza motivazionale, infine, va segnalata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' quest'ultima, infatti, oltre a CP_1
contestare nel merito la pretesa avversaria, ha eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso avvenuta il 29 dicembre 2021 (cfr. memoria di costituzione).
9 Il , da parte sua, ha sostenuto di aver interrotto il decorso del termine Parte_1
prescrizionale con gli atti di cui agli allegati nn. 4, 7, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 del ricorso
(cfr. note conclusionali del 14 febbraio 2025).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione sarebbe stata parzialmente fondata perché, a ben guardare, tra gli atti indicati dal ricorrente soltanto la diffida del 6 settembre 2019 (cfr. allegato n. 29 del ricorso) si riferisce ai crediti retributivi asseritamente maturati per lo svolgimento di mansioni superiori.
Pertanto, i crediti eventualmente maturati a tale titolo nei periodi antecedenti al 6 settembre 2014 sarebbero comunque prescritti.
Sulla richiesta di risarcimento del danno.
Le considerazioni che precedono conducono automaticamente al rigetto anche della pretesa risarcitoria. Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va comunque osservato come il ricorrente, a prescindere dall'insussistenza illegittimità della condotta datoriale, non abbia adeguatamente allegato il danno “esistenziale, professionale ed alla carriera” asseritamente subito in conseguenza dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va integralmente respinto ed il ricorrente, ma le spese di lite meritano di essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento dell'Amministrazione convenuta (cfr., da ultimo, anche il verbale del
28 febbraio 2025).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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