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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1971/2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), con l'avv. VINCENZO MICELI C.F._2
Appellanti
E
(C.F. , con l'avv. FEDERICA DE Controparte_1 C.F._3
SANTIS
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1131/2019 resa in data 30.9.2019 dal Tribunale Ordinario di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato Parte_3
, hanno impugnato la sentenza n. 1131 del 30.9.2019 con cui il Parte_2
Tribunale Ordinario di Cassino pronunciandosi definitivamente, ha accertato che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice sito nel Comune di Pastena, in località Colle, Parte_4 riportato in catasto terreni del medesimo Comune ai mappali 1235 e 1236 del foglio 5 e quello dei convenuti e individuati dai mappali 1131 e 351 del Parte_1 Parte_2 medesimo foglio, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati planimetrici redatta dal GEetra e depositata in atti in data 28.10.2016; ha ordinato ai convenuti la Persona_1 restituzione, in favore dell'attrice, della porzione di terreno occupata, così come individuata nella citata consulenza tecnica d'ufficio; ha ordinato a la restituzione, in favore Parte_1 dell'attrice, della porzione di terreno occupata della costruzione sua di proprietà, così come individuata nella citata consulenza tecnica d'ufficio; ha rigettato le altre domande proposte da parte attrice;
ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti;
ha compensato tra le parti le spese di giudizio nella misura di ½; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nella misura di ½, in favore della attrice che ha liquidato in euro 503,00 per spese e in euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese vive pari al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.; ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido..
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere Controparte_1 proprietaria di un fondo sito nel Comune di Pastena, in Località Colle, distinto in Catasto al fg. 5 mappali 1235 e 1236, ha convenuto in giudizio e quali proprietari dei Parte_1 Pt_2 terreni confinanti, censiti al fg. 5 mappali 1131 e 351, deducendo che la linea di confine tra i suddetti fondi è incerta e contestata;
che i convenuti, recentemente e per un breve tratto, apponevano in prossimità del confine una recinzione in filo di ferro e paletti, sconfinando all'interno del terreno di sua proprietà; che tale recinzione veniva sostituita con l'apposizione di paletti in legno vetusti;
che i convenuti installavano, altresì, un bombolone del gas in prossimità del confine;
che la stessa contestava la condotta dei convenuti;
che i propri familiari provvedendo ad appore periodicamente una linea di delimitazione dei terreni per brevi tratti al fine di evitare lo sconfinamento di animali da pascolo;
che nel 2003-2004 realizzava in prossimità del confine una struttura Parte_1 edilizia che insiste per oltre 50 cm sul proprio fondo, in violazione della facoltà concessa dal proprio dante causa di costruire detto fabbricato ad una distanza di circa un metro dal confine. Sulla base di tali deduzioni, l'attrice ha così concluso: ““...In via principale determinare il confine tra il terreno di proprietà della IG.ra sito nel Comune di Pastena, in Loc. Colle... ed i terreni Controparte_1 di proprietà dei IGg. e ...; b) accertare e dichiarare se Parte_1 Parte_2 il IG. ha realizzato, in violazione delle distanze legali, così come precisate Parte_1 nella dichiarazione Sostitutiva sottoscritta dal de cuius ... il fabbricato descritto Persona_2 in premessa e per l'effetto ordinare la demolizione per l'arretramento, a cura e spese dello stesso, della posizione dell'edificio posta a distanza inferiore a ml.1 da confine con la proprietà della IG.ra ; c) condannare i IGg.ri e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2 rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata, nonché al risarcimento dei danni subiti ex art 872 c.c. da quantificarsi in corso di causa;
d) condannare parte convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dall'attrice”. Si sono costituiti in giudizio i convenuti sostenendo che la linea di confine tra i fondi in questione era rappresentata dall'allineamento di paletti di sostegno di una vecchia rete, nonché da segni naturali visibili, quali la
2 presenza della vecchia rete nella parte lignea di alcuni alberi e contestando la violazione delle distanze legali. Sulla base di tali deduzioni, i convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda attrice ed, in via riconvenzionale, hanno chiesto, in caso di accertamento di uno sconfinamento, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art 1158 c.c. per possesso pacifico ultraventennale. La causa, istruita con prova documentale, orale e c.t.u. tecnica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2019, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“2. (…) è nota la natura ricognitiva dell'actio finium regundorum, tendente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e ad adeguare una situazione di fatto a quella di diritto;
per giustificarne l'esercizio, dunque, è sufficiente per la giurisprudenza una situazione di incertezza a causa della mancata individuazione, sul terreno, della linea di confine tra i foni delle parti in causa, di cui residuerebbe un “referente” nei soli titoli di proprietà (cfr. Cass. 22775/2004, 15304/2006). Al contempo, quell'incertezza – obiettiva o soggettiva che sia – deve ricadere sulla linea di demarcazione dei fondi, non anche sul diritto di proprietà degli stessi (anche se implicito oggetto di controversia sia, in ipotesi, la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, cfr. Cass. civ. 15304/2006). Ciò premesso, lo stesso contegno processuale delle parti e le risultanze tecniche acquisite evidenziano come sulla demarcazione dei luoghi sussistesse, prima della ricognizione del confine e dell'apposizione di idonei segni identificativi ad opera dell'ausiliario, una aleatorietà di tipo sia soggettivo – sostenendo l'attrice la erroneità del tratto di confine realizzato dai convenuti - che oggettivo – contestando l'attrice la mancanza di un limite apparente lungo l'intera linea di confine-, meritevole, dunque, di essere approfondita in sede giudiziale e definita ex art. 950 c.c.. Quanto, poi, all'asserita preesistenza di termini lignei e lapidei (cfr. comparsa di costituzione e risposta) la circostanza non ha trovato conferma nella relazione tecnica in atti. Il consulente dell'ufficio ha, invero, escluso l'esistenza di cippi lapidei di confine, ovvero termini posti sull'esatta ubicazione dei vertici delle dividenti di confine, rilevando solo la presenza di segni apparenti di confine, costituiti da un parziale fosso a ridosso del quale vi è la presenza di alcune piante e di paletti in legno e ferro su cui è apposto un filo di ferro evidenziato da rete in p.v.c. forata, di colore arancione, del tipo utilizzato nella delimitazione dei cantieri di lavoro. Tanto chiarito, si rileva che l'attrice ha richiesto determinarsi i confini esistenti tra il proprio fondo sito nel Comune di Pastena, in località Colle, riportato in catasto terreni del medesimo Comune ai mappali 1235 e 1236 del foglio 5 e quello del convenuto (individuato dai mappali 1131 e 351), in quanto quest'ultimo avrebbe apposto di recente ber un breve tratto una recinzione di filo di ferro e paletti, sconfinando all'interno della proprietà attrice, così occupandone illegittimamente una porzione. Orbene, posto che dall'esame del titolo di provenienza a favore dell'attore (atto di compravendita del 12.9.2008 a rogito del Notaio in Ceprano dott. rep. n.
1.046 raccolta n. 641) non emergono elementi idonei per determinare la Persona_3 linea di demarcazione tra i fondi limitrofi, appare necessario rifarsi, ai sensi dell'art. 950 c.c., alle mappe catastali, le quali assumo, ai fini probatori, carattere sussidiario (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. II, 03 maggio 1993, n. 5115; Cassazione civile , sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12742). Ciò posto e venendo al merito della controversia, ai fini della decisione, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal GEetra del 28.10.2016 ed alla relazione integrativa redatta Persona_1 dallo stesso c.t.u. e depositata in atti in data 23.11.2017, che appaiono immuni da errori e vizi logici e basati su un esame obiettivo dello stato dei luoghi La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio merita, invero, condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti. I rilievi critici mossi dai convenuti, oltre ad esser stati efficacemente confutati
3 dal consulente dell'ufficio, non sono apparsi esaustivi e sufficientemente motivati, e, pertanto, si ritengono inidonei ad inficiare la validità del metodo usato dal consulente dell'ufficio e l'attendibilità dei risultati emersi dalla relazione. Difatti, le censure mosse, in quanto non supportate da validi e attendibili riscontri tecnici, sembrano avere il solo fine di sovrapporre alla conclusione del consulente la propria conclusione personale per ottenere un diverso approdo accertativo in fatto. Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando gli elementi fattuali emersi dalla relazione tecnica redatta dal GE. nel giudizio n. 179/2013 pendente tra le stesse parti dinanzi CP_2 al Giudice di Pace di Tivoli e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da
– odierno convenuto - nei confronti di – odierna Parte_1 Controparte_1 attrice – e del marito per il presunto taglio illegittimo da parte di questi ultimi di n.1 pianta di quercia e n.2 piante di olmo presenti lungo la linea di confine tra i due fondi in contestazione. In particolare, in detta relazione tecnica, il consulente dell'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli ha proceduto alla esecuzione di un rilievo topografico del confine in contestazione. Ebbene, va rilevato che la valutazione compiuta dal predetto tecnico, in quanto non supportata da alcuna illustrazione tecnica in ordine al metodo di rilevamento topografico adottato, non appare idonea ad inficiare l'attendibilità dell'accertamento compiuto dal consulente dell'ufficio. Quanto alle censure mosse da parte convenuta alla consulenza tecnica concernenti l'omessa valutazione delle notazioni critiche del consulente di parte, va segnalato che l'ausiliare del giudice ha, nella relazione integrativa pure disposta da questo Ufficio, puntualmente risposto ai rilievi critici in oggetto. Ciò posto, va osservato come il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato una discrepanza – sebbene limitata ad alcuni punti di confine – tra diversi tratti del confine attualmente in essere tra le particelle in contestazione sopra indicate, materializzati da paletti in legno e/o in ferro e le mappe catastali acquisite, discrepanza che genera una illegittima occupazione, da parte dei convenuti, di una parte del terreno dell'attrice. Ripercorrendo gli esiti cui è giunta la consulenza tecnica va, infatti, evidenziato che dalle misurazioni effettuate sul terreno deriva che in alcuni tratti lo sconfinamento materializzato ricade all'interno della proprietà di con una penetrazione a partire da mt 0,20 fino ad arrivare alla Controparte_1 massima penetrazione di mt 2.02, ad eccezione di zone perfettamente coincidenti con i paletti in ferro e/o legno e filo di ferro. Il consulente dell'ufficio ha, altresì, accertato che anche la costruzione edificata sul fondo di proprietà di (mappale 351) materializza uno Parte_1 sconfinamento, ricadendo in parte all'interno della proprietà di con una Controparte_1 penetrazione massima di 80 cm, ad esclusione del tratto finale. Il tutto come evidenziato dai picchetti in legno apposti dal consulente dell'ufficio sulla esatta ubicazione dei vertici della dividente di confine d'impianto (cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica).
3. Accertata la sussistenza di uno sconfinamento da parte dei convenuti nei confronti della proprietà dell'attrice, deve esaminarsi la domanda, svolta in via riconvenzionale dai predetti, di usucapione della suddetta porzione di terreno. In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che – sul presupposto che l'incertezza del confine, costituente il presupposto tipico dell'azione di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto trai due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente alla delimitazione di fatto, e chiede, pertanto, l'accertamento del tracciato preciso – in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e pertanto la sua inidoneità a determinare l'acquisto della proprietà. Quando, invece, sia stata dedotta, a fondamento dell'azione, l'incertezza soggettiva del confine (data, ad esempio, l'esistenza di un muro di recinzione che esclude, per definizione, l'uso promiscuo), l'eccezione di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso
4 esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia: verificatasi l'usucapione della zona di confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (così, Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 1995, n. 2283). Ciò posto, stante la presenza di segni di delimitazione della porzione di terreno in contestazione, è necessario accertare se i convenuti, durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione, abbiano esercitato un possesso esclusivo e caratterizzato dall'animus possidendi della porzione di terreno oggetto di sconfinamento. Chi propone la domanda di usucapione, invero, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'acquisto a titolo originario del bene in contesa, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. n. 12984/2002). Dall'applicazione di tali principi al caso si specie, deriva, quindi, che i convenuti erano tenuti a provare in modo rigoroso, la durata del possesso, con individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine utile per l'usucapione. Nello specifico, secondo l'assunto dei convenuti, la linea di confine dei fondi in contestazione, rappresentata da paletti di sostegno di una vecchia rete in alcuni tratti ancora visibile, è “da tempo immemorabile” presente il loco. Va, invero, precisato che i convenuti non hanno mai specificamente dedotto negli scritti difensivi che la linea di confine tra i fondi in contestazione fosse materializzata da un “frattone” di rovi, in luogo del quale veniva poi apposta la rete di cui si discute, essendo stata allegata tale circostanza per la prima volta nella comparsa conclusionale, quanto, tuttavia, erano già maturate le preclusioni assertive. Tanto chiarito, si rileva che le deduzioni poste a fondamento della domanda in esame non sembrano idonee a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare in contestazione, stante l'imprecisione e la genericità dei fatti prospettati dai convenuti. I predetti, invero, non hanno allegato né la durata del possesso esercitato sul bene in contestazione né il dies a quo per la decorrenza del termine utile per l'usucapione. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta, tuttavia, oltre a presentarsi esplorativa, si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace nel merito, rendendo, altresì, difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Come, invero, chiarito di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 6618/2018), “una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143), in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti” (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). A ciò si aggiunga la considerazione che nessun teste introdotto dai convenuti ha dichiarato con sufficiente precisione di aver notato la recinzione di cui si discute lungo la linea di confine in contestazione durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione. In particolare, il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 visto la rete in oggetto “quando aiutò lo zio a realizzare la costruzione del centro bocciofilo” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2015), i cui lavori, secondo il quadro probatorio delineatosi nel corso della istruttoria, ebbero inizio non prima del 2003, vale a dire circa dieci anni prima la proposizione della
5 domanda di usucapione. Va, altresì, rilevata l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
. Il predetto, invero, in un primo momento ha dichiarato di non sapere “quando e da chi” furono
[...] apposti i paletti di ferro rossi di ruggine raffigurati dai rilievi fotografici in atti, poi, contraddicendosi, ha affermato che ciò avvenne” circa trenta anni fa”, senza, tuttavia, riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui si accorgeva dell'esistenza di tali elementi di delimitazione. Ebbene, la contraddittorietà e l'imprecisione di tali dichiarazioni indeboliscono la veridicità delle circostanze riferite (cfr. Cass. n. 7623/2016, secondo cui la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Infine, l'ultimo teste di parte convenuta ha riferito circostanze relative al solo periodo 2000-2001. Alla luce di quanto esposto, Tes_3 si ritiene che dalla istruzione non sia emerso alcun elemento fattuale dal quale desumere la presenza di segni di delimitazione della porzione di terreno in contestazione durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione. Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla porzione di terreno dell'attrice parzialmente occupata dalla costruzione del convenuto, posto che, come si è già avuto modo di osservare, il fabbricato in questione veniva realizzato nel 2003-2004, vale a dire, circa dieci anni prima la proposizione della domanda di usucapione in esame. Va, infine, rilevato che, con specifico riferimento alla porzione di terreno priva di qualsivoglia opera destinata, in via durevole, a determinare il confine ed ad impedire alla attrice di utilizzare la porzione del fondo asseritamente oggetto di occupazione, non può ritenersi accertato – proprio per l'assenza di segni di delimitazione della striscia di terreno – un possesso esclusivo e caratterizzato dall'animus possidendi della porzione immobiliare in contestazione, dovendosi, al contrario, considerare la promiscuità dell'uso Ne discende, in definitiva, il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.
3.1. Atteso l'accertamento dello sconfinamento di cui si è detto, i convenuti devono essere, conseguentemente, condannati alla restituzione della parte di terreno abusivamente occupata, delimitata dalla recinzione di cui si è detto e dalla struttura edilizia realizzata sul terreno di proprietà di Parte_1
(mappale 351).
4. Ciò posto, si ritiene che non meriti accoglimento la domanda proposta dall'attrice per l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte di nella Parte_1 realizzazione del fabbricato ubicato nel terreno di sua proprietà (mapp. 351 ) e per il risarcimento dei danni subiti. In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, il manufatto realizzato da nel 2003-2004 in prossimità della linea di confine tra i fondi in contestazione Parte_1 insiste per oltre 50 cm sul fondo di sua proprietà, e ciò in violazione della facoltà concessa da
– dante causa della odierna attrice – di realizzare tale manufatto a distanza di un Persona_2 metro dal confine, in deroga alle norme urbanistiche in materia di distanze legali. Sulla base di tali deduzioni, l'attrice ha contestato la violazione da parte del convenuto delle norme sulle distanze legali, anche tenuto conto della deroga concessa dal suo dante causa. Ebbene, si ritiene che la fattispecie in esame non sia riconducibile nell'alveo applicativo degli artt. 873 ss. c.c.., posto che, diversamente da quanto prospettato dall'attrice, la legge stabilisce la distanza minima che deve sussistere tra le costruzioni realizzate su fondi finitimi, non tra il fabbricato e il confine. I fatti contestati dall'attrice sarebbero stati, invero, meritevoli di tutela solo nell'ipotesi in cui la stessa avesse denunciato la realizzazione della costruzione di ad una distanza Parte_1 inferiore a quella legale dal fabbricato eventualmente esistente sul proprio fondo. Diversamente, nel caso che qui ci occupa, ha censurato il mancato rispetto da parte del Controparte_1 convenuto della distanza minima del suo fabbricato dal confine, senza, tuttavia, prospettare l'eventuale esistenza di una costruzione sul proprio fondo. In definitiva, non essendosi configurata
6 nel caso che qui ci occupa la violazione da parte del convenuto della distanza minima stabilita dalla legge per le costruzioni realizzate su fondi finitimi, le domande di demolizione della porzione di edificio posta a distanza inferiore di un metro dal confine in contestazione e di risarcimento del danno subito non possono trovare accoglimento.”.
4.- e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza per i motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.1. “Primo Motivo: NULLITÀ ERRONEITÀ NONCHÉ INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N. 1131/2019 PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'ATTRICE CP_1
MEDIANTE INTERROGATORIO FORMALE – NATURA CONFESSORIA
[...]
DELLA DICHIARAZIONE RESA IN RISPOSTA AL CAPITOLO N.4 DELLA MEMORIA EX ART. 183 CO. VI CPC N. 2 DELL'AVV. LAURA BASTONE”. Gli appellanti censurano la sentenza lamentando l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'interrogatorio formale dall'attrice Deducono che parte Controparte_1 attrice avrebbe reso dichiarazioni di natura confessoria in ordine alla sussistenza del confine oggetto della propria domanda. Sostengono che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sui rilievi catastali da quest'ultima elaborati. Lamentano, quindi, l'errore del tribunale che non avrebbe considerato né menzionato nella propria decisione quanto emerso dalle risultanze istruttorie orali nel corso del giudizio. In particolare, sostengono che la dichiarazione resa dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del 17.2.2015, in relazione all'ubicazione del Circolo Bocciofilo pastense all'interno della proprietà degli appellanti, ed in particolare di avrebbe avuto natura confessoria circa la reale Parte_5 consistenza dei confini oggetto di causa.
§. 2. “Secondo Motivo: NULLITÀ ERRONEITÀ NONCHÉ INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N. 1131/2019 PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ORALI NONCHÉ DELLE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN ATTI”. Gli appellanti censurano la sentenza deducendo l'omessa valutazione del tribunale delle prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria processuale. Assumono che la determinazione del confine tra i due fondi limitrofi fosse stata rappresentata, da tempo immemorabile, dalla presenza di paletti di sostegno di una vecchia rete tutt'ora presente in alcuni tratti e dalla presenza di ceppi di alberi di castagno, di querce e di rovi. Deducono che tali circostanze avrebbero trovato supporto nella documentazione fotografica prodotta in atti e la conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'udienza del 17/02/2015 dai testi e . Deducono che il Testimone_1 Testimone_2
Ctu avrebbe riferito nel proprio elaborato della presenza di tali elementi naturali che, a loro dire, avrebbero fornito la prova del preesistente confine e dello stato dei luoghi per cui non vi sarebbe stato alcuno sconfinamento. Lamentano la mancata valutazione di tali elementi da parte del tribunale deducendo che, nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., la valutazione dei dati catastali avrebbe carattere meramente sussidiario e la prova dei confini può essere fornita con qualsiasi mezzo ed in quanto il giudice ritenga detti elementi attendibili. Censurano la sentenza impugnata deducendo che il tribunale non avrebbe tenuto conto dei confini preesistenti e della C.T.P. del GE. non valorizzando le Persona_4 prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria e basando la propria decisione sulla scorta della CTU del GE. contestata dagli appellanti. Persona_1
7 §. 3. “Terzo motivo: NULLITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER COMPLETA ADESIONE ALLA CTU LA QUALE OMETTEVA E/O SOLO APPARENTEMENTE RISPONDEVA AI RILIEVI CRITICI SVOLTI DAI CTP – CONTRADDITTORIETÀ DELLA CTU A FIRMA DEL GEOM. CARNEVALE CON LA CTU SVOLTA NEL GIUDIZIO INNANZI AL G.D.P. DI TIVOLI”.
Gli appellanti lamentano che il CTU nel proprio elaborato tecnico-peritale avrebbe omesso di segnalare la presenza sui luoghi di causa di una vecchia rete sostenuta da paletti di legno consumati, dimostrata anche dalla produzione fotografica allegata, fatto che ne inficerebbe gli esiti. Sostengono che il CTU avrebbe dovuto procedere alla determinazione del confine partendo dallo stato dei luoghi e non dai rilievi mappali e catastali. Lamentano che l'ausiliario non avrebbe dovuto eseguire i rilievi topografici seguendo la mappa d'impianto adottando il metodo celerimetrico. Deducono che lo stesso metodo celerimetrico adottato per la determinazione dei confini dal CTP di parte, GE. Per_5 sarebbe giunto in sede di sopralluogo a dei risultati differenti, evidenziando degli errori nelle misurazioni e valutazioni del CTU. Lamentano che le conclusioni del CTU risulterebbero smentite ed in contrasto con quanto accertato nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, avente per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni richiesti da a Parte_1
a seguito del taglio di alcune piante poste all'interno della sua proprietà, Controparte_1 deciso con sentenza n. 4/2019.
Gli appellanti chiedono, pertanto:
-accertarsi e dichiararsi in caso di accoglimento del primo motivo di appello che la linea di confine tra i terreni siti nel Comune di Pastena (FR) in località Colle censiti in NCT foglio 5 mappali 1131 e 351 e Foglio 5 mappali 1235 e 1236 è desumibile dallo stato dei luoghi e coincidente con i paletti di rete di recinzione ivi insistenti come individuati sia dal sopralluogo che dalle risultanze testimoniali;
-in denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello, ed in riforma della sentenza, ordinare la rinnovazione della CTU al fine di determinare ed accertare ex art. 950 c.c. la linea di confine tra i fondi limitrofi. Spese rifuse del doppio grado di giudizio.
5.- si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU formulata dagli appellanti. Spese rifuse del doppio grado del giudizio.
6.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere sia i nuclei essenziali delle censure così come i punti della sentenza sui quali vertono le doglianze, non è fondato.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia fondato il suo convincimento sulla base della CTU espletata e non invece sulle prove orali raccolte.
Giova a riguardo rammentare che, per quanto attiene all'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", determina il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili.
8 Nel caso in esame, il Tribunale ha ammesso le prove orali sui fatti di causa articolate dalle parti e, all'esito del relativo espletamento, ha correttamente disposto la CTU tecnica proprio al fine di accertare quale fosse l'esatta linea di confine tra i due fondi oggetto di causa e se vi fosse stato lo sconfinamento lamentato dall'attrice.
Il Giudice di primo grado dà ampiamente conto nelle motivazioni della sentenza della imprecisione e della genericità dei dati riferiti dai testi delle parti escussi (v, in particolare, il teste Testimone_1
escusso all'udienza del 17.2.2015 ed il teste le cui dichiarazioni sono state
[...] Testimone_2 ritenute inattendibili). A fronte dell'incertezza e contraddittorietà dei fatti riferiti e dei dati non ritenuti idonei o attendibili, ha ritenuto correttamente di dover acquisire ulteriori elementi di accertamento e di valutazione a mezzo della consulenza tecnica.
Né potrebbe essere attribuita valenza confessoria a quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del 23.12.2014 sul capitolo di prova nr. 4 articolato dalla difesa di e (“Vero che il Parte_1 Controparte_1 centro bocciofilo si trova all'interno del fondo di proprietà e Pt_6 Parte_1
delimitato dalla recinzione di cui alla domanda al capo numero 1?”), riferendosi Pt_2 evidentemente alla situazione di un confine de facto esistente in loco ed oggetto di accertamento tecnico.
Nello specifico il CTU nominato, con riguardo al posizionamento del centro bocciofilo (mappale 351), ha di fatti accertato che la dividente di confine è costituita da una linea spezzata che non coincide perfettamente con la parete del manufatto provocando in alcuni punti uno sconfinamento all'interno della proprietà dell'attrice fino ad un massimo di 0,80 cm., ad esclusione del tratto finale.
Al riguardo, il Tribunale ha adeguatamente e ampiamente argomentato e motivato in senso logico-giuridico sui fatti di causa e gli accertamenti tecnici eseguiti dall'ausiliario dell'Ufficio condividendo pienamente le conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato il 28.10.202016 e nella relazione integrativa depositata in data 23.11.202017 ritenute “immuni da errori e vizi logici e basate su un esame obiettivo dello stato dei luoghi”.
Il CTU, GE. nel proprio elaborato peritale e nelle integrazioni, ha dato un Persona_6 ampio e puntuale riscontro ai quesiti sottoposti dal giudice nonché alle critiche ed osservazioni degli appellanti, argomentando in senso tecnico-logico e coerente il proprio ragionamento ed i motivi per cui ha ritenuto di non poter condividere i dati offerti dal CTP di parte convenuta GE. EL. Il ragionamento e le conclusioni dell'ausiliario sono stati pienamente condivisi dal Tribunale con ampia ed idonea argomentazione logico-giuridica secondo un libero apprezzamento e convincimento da cui, a parere della Corte, non vi è nessun valido motivo per discostarsi e che in definitiva fa propri.
6.3- Con il secondo ed il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza in termini di mancata ed errata valutazione delle prove orali e dei motivi specifici dell'adesione alla CTU da parte del Tribunale. Lamentano, in particolare, la mancata convocazione del CTU a chiarimenti e la richiesta di rinnovazione della CTU contestata.
I motivi sono entrambi infondati.
9 Come già evidenziato, il Tribunale ha adeguatamente argomentato e motivato nella sentenza impugnata (v. pag.8, riguardo i testi e ) sulla imprecisione, Testimone_1 Testimone_2 genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese e per cui, per quanto sopra esposto, le prove orali non potevano ritenersi idonee e sufficienti a chiarire i fatti oggetto di causa oggetto di contestazione tra le parti. La CTU disposta, per quanto sopra argomentato, si è resa necessaria al fine di acquisire degli elementi di valutazione certi ed attendibili per la esatta determinazione della linea di confine tra i due fondi oggetto di causa, dati non ricavabili dalle prove orali.
L'ausiliario ha dato conto con ampia ed idonea argomentazione logico-tecnica della metodologia utilizzata per i rilievi topografici (metodo celerimetrico con strumentazione laser), ritenuta sicuramente più attendibile e precisa rispetto alle precedenti metodologie che venivano adottate (metodo manuale per definire gli squadri e gli allineamenti risalente al 1800) tenendo in debita considerazione il dislivello del terreno e la presenza di ostacoli ambientali. Per le misurazioni il tecnico ha utilizzato e preso a riferimento dati ritenuti certi, precisi ed attendibili (v. gli spigoli dei fabbricati;
cippi lapidei di confine). Quanto ad eventuali segni esistenti ed apparenti di confine, ha rilevato l'esistenza di un parziale fosso, a ridosso del quale vi sono alcune piante di quercia e ceppi residui da taglio di querce;
dei paletti in legno ed in ferro a sostegno di un filo di ferro evidenziato da una rete in p.v.c. di colore arancione tipo cantiere. Non ha rinvenuto segni certi ed attendibili di un preesistente confinE;
non ha riscontrato l'esistenza di cippi lapidei di confine sull'esatta ubicazione dei vertici delle dividenti individuando negli spigoli di fabbricato (in loco d'impianto, rilevati sulle mappe catastali di impianto) i capisaldi per le operazioni topografiche. Ha chiarito che la linea dividente del confine tra i due fondi è quella d'impianto, che nel tempo non ha subito alcuna operazione topografica di variazione e di frazionamento precisando, inoltre, che le misurazioni dei servizi tecnici catastali avvenivano secondo il metodo celerimetrico con l'utilizzo di strumentazione ottico-meccanica di alta precisione, confutando così quanto sostenuto dal CTP. Il CTU ha, quindi, adeguatamente risposto con argomenti tecnici esenti da vizi logici ritenuti convincenti ai rilievi tecnici del CTP di parte convenuta, GE EL ritenendoli infondati e meno precisi ed attendibili (metodo manuale di misurazione degli squadri e degli allineamenti) rispetto alla metodologia di misurazione adottata. L'ausiliario ha chiarito che i punti di ancoraggio/appoggio utilizzati per la rilevazione del confine sono stati ritenuti certi ed attendibili in quanto coincidenti con i punti di appoggio riportati sulla mappa catastale d'impianto; l'esito delle indagini è stato rafforzato dai risultati conseguiti con il programma informatico adottato dai Servizi Tecnici Erariali sul territorio nazionale (sistema Pregeo)
Il Ctu ha, quindi, accertato che la linea dividente di confine tra i due fondi, costituita da una linea spezzata, coincide in alcuni tratti con i segnali evidenti in loco (paletti in legno e/o in ferro); in alcuni tratti si sono, invece, verificati degli sconfinamenti a danno delle zone di terreno in possesso della parte attrice (da un minimo di 0,20 cm. ad un massimo di 2,20 cm.). Quanto al centro bocciofilo di proprietà del convenuto il CTU ha Parte_1 verificato l'esistenza di una dichiarazione scritta da parte del concedente, Persona_2
(datata 7.5.2003) con la quale lo si autorizzava a costruire una tettoia agricola a distanza di c. 1 metro dal confine (particelle 350-351).
Inoltre, l'ausiliario ha ampiamente ed adeguatamente risposto in senso tecnico-logico ritenuto convincente ai rilievi tecnici dei CTP (v. pag 13-17), ed in particolare, a quelli del GE. EL
10 (v. pag.17 elaborato) rilevando l'incompletezza e non attendibilità dei dati forniti osservando, in particolare, che il muro-macera preso a riferimento per i rilievi del C.T.P., non costituisce cippo lapideo di confine e non è un dato attendibile in quanto non risulta nella mappa di impianto. Ha rilevato errori nel graficismo e di stima nella planimetria trasmessa dal CTP e la mancanza della rappresentazione degli squadri e degli allineamenti per la corretta individuazione della linea di confine. Quanto alla perizia di parte del GE il CTU ha rilevato che nella stessa i punti di Per_5 ancoraggio sono diversi rispetto a quelli certi ed attendibili utilizzati nell'elaborato peritale definitivo.
Le doglianze degli appellanti risultano in definitiva infondate in quanto il CTU ha ampiamente ed adeguatamente risposto a tutti i quesiti sottoposti ed alle osservazioni critiche del CTP delle parti convenute, argomentando le proprie conclusioni sotto il profilo tecnico-logico coerente;
conclusioni che, cosi come già il Giudice di primo grado, questa Corte condivide.
Infine, con riferimento alla relazione tecnica del CTU del Gdp di Tivoli, GE il CP_3 tribunale ha correttamente rilevato che la valutazione compiuta dal consulente, nel diverso procedimento per risarcimento dei danni richiesti in conseguenza del taglio delle piante operato dall'attrice, non appare idonea ad inficiare l'attendibilità dell'accertamento compiuto dal CTU, geom. in quanto non supportata da alcuna illustrazione tecnica in ordine al metodo Per_1 di rilevamento topografico adottato.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
7.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1971 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1131/2019 del 30.9.2019, così provvede:
- rigetta l'appello di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e al pagamento, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, delle spese di lite in favore di , che si liquidano per il grado Controparte_1 di giudizio in complessivi Euro.3.473,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- dichiara e tenuti, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma, 16 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1971/2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), con l'avv. VINCENZO MICELI C.F._2
Appellanti
E
(C.F. , con l'avv. FEDERICA DE Controparte_1 C.F._3
SANTIS
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1131/2019 resa in data 30.9.2019 dal Tribunale Ordinario di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato Parte_3
, hanno impugnato la sentenza n. 1131 del 30.9.2019 con cui il Parte_2
Tribunale Ordinario di Cassino pronunciandosi definitivamente, ha accertato che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice sito nel Comune di Pastena, in località Colle, Parte_4 riportato in catasto terreni del medesimo Comune ai mappali 1235 e 1236 del foglio 5 e quello dei convenuti e individuati dai mappali 1131 e 351 del Parte_1 Parte_2 medesimo foglio, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati planimetrici redatta dal GEetra e depositata in atti in data 28.10.2016; ha ordinato ai convenuti la Persona_1 restituzione, in favore dell'attrice, della porzione di terreno occupata, così come individuata nella citata consulenza tecnica d'ufficio; ha ordinato a la restituzione, in favore Parte_1 dell'attrice, della porzione di terreno occupata della costruzione sua di proprietà, così come individuata nella citata consulenza tecnica d'ufficio; ha rigettato le altre domande proposte da parte attrice;
ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti;
ha compensato tra le parti le spese di giudizio nella misura di ½; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nella misura di ½, in favore della attrice che ha liquidato in euro 503,00 per spese e in euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese vive pari al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.; ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido..
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere Controparte_1 proprietaria di un fondo sito nel Comune di Pastena, in Località Colle, distinto in Catasto al fg. 5 mappali 1235 e 1236, ha convenuto in giudizio e quali proprietari dei Parte_1 Pt_2 terreni confinanti, censiti al fg. 5 mappali 1131 e 351, deducendo che la linea di confine tra i suddetti fondi è incerta e contestata;
che i convenuti, recentemente e per un breve tratto, apponevano in prossimità del confine una recinzione in filo di ferro e paletti, sconfinando all'interno del terreno di sua proprietà; che tale recinzione veniva sostituita con l'apposizione di paletti in legno vetusti;
che i convenuti installavano, altresì, un bombolone del gas in prossimità del confine;
che la stessa contestava la condotta dei convenuti;
che i propri familiari provvedendo ad appore periodicamente una linea di delimitazione dei terreni per brevi tratti al fine di evitare lo sconfinamento di animali da pascolo;
che nel 2003-2004 realizzava in prossimità del confine una struttura Parte_1 edilizia che insiste per oltre 50 cm sul proprio fondo, in violazione della facoltà concessa dal proprio dante causa di costruire detto fabbricato ad una distanza di circa un metro dal confine. Sulla base di tali deduzioni, l'attrice ha così concluso: ““...In via principale determinare il confine tra il terreno di proprietà della IG.ra sito nel Comune di Pastena, in Loc. Colle... ed i terreni Controparte_1 di proprietà dei IGg. e ...; b) accertare e dichiarare se Parte_1 Parte_2 il IG. ha realizzato, in violazione delle distanze legali, così come precisate Parte_1 nella dichiarazione Sostitutiva sottoscritta dal de cuius ... il fabbricato descritto Persona_2 in premessa e per l'effetto ordinare la demolizione per l'arretramento, a cura e spese dello stesso, della posizione dell'edificio posta a distanza inferiore a ml.1 da confine con la proprietà della IG.ra ; c) condannare i IGg.ri e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2 rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata, nonché al risarcimento dei danni subiti ex art 872 c.c. da quantificarsi in corso di causa;
d) condannare parte convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dall'attrice”. Si sono costituiti in giudizio i convenuti sostenendo che la linea di confine tra i fondi in questione era rappresentata dall'allineamento di paletti di sostegno di una vecchia rete, nonché da segni naturali visibili, quali la
2 presenza della vecchia rete nella parte lignea di alcuni alberi e contestando la violazione delle distanze legali. Sulla base di tali deduzioni, i convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda attrice ed, in via riconvenzionale, hanno chiesto, in caso di accertamento di uno sconfinamento, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art 1158 c.c. per possesso pacifico ultraventennale. La causa, istruita con prova documentale, orale e c.t.u. tecnica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2019, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“2. (…) è nota la natura ricognitiva dell'actio finium regundorum, tendente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e ad adeguare una situazione di fatto a quella di diritto;
per giustificarne l'esercizio, dunque, è sufficiente per la giurisprudenza una situazione di incertezza a causa della mancata individuazione, sul terreno, della linea di confine tra i foni delle parti in causa, di cui residuerebbe un “referente” nei soli titoli di proprietà (cfr. Cass. 22775/2004, 15304/2006). Al contempo, quell'incertezza – obiettiva o soggettiva che sia – deve ricadere sulla linea di demarcazione dei fondi, non anche sul diritto di proprietà degli stessi (anche se implicito oggetto di controversia sia, in ipotesi, la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, cfr. Cass. civ. 15304/2006). Ciò premesso, lo stesso contegno processuale delle parti e le risultanze tecniche acquisite evidenziano come sulla demarcazione dei luoghi sussistesse, prima della ricognizione del confine e dell'apposizione di idonei segni identificativi ad opera dell'ausiliario, una aleatorietà di tipo sia soggettivo – sostenendo l'attrice la erroneità del tratto di confine realizzato dai convenuti - che oggettivo – contestando l'attrice la mancanza di un limite apparente lungo l'intera linea di confine-, meritevole, dunque, di essere approfondita in sede giudiziale e definita ex art. 950 c.c.. Quanto, poi, all'asserita preesistenza di termini lignei e lapidei (cfr. comparsa di costituzione e risposta) la circostanza non ha trovato conferma nella relazione tecnica in atti. Il consulente dell'ufficio ha, invero, escluso l'esistenza di cippi lapidei di confine, ovvero termini posti sull'esatta ubicazione dei vertici delle dividenti di confine, rilevando solo la presenza di segni apparenti di confine, costituiti da un parziale fosso a ridosso del quale vi è la presenza di alcune piante e di paletti in legno e ferro su cui è apposto un filo di ferro evidenziato da rete in p.v.c. forata, di colore arancione, del tipo utilizzato nella delimitazione dei cantieri di lavoro. Tanto chiarito, si rileva che l'attrice ha richiesto determinarsi i confini esistenti tra il proprio fondo sito nel Comune di Pastena, in località Colle, riportato in catasto terreni del medesimo Comune ai mappali 1235 e 1236 del foglio 5 e quello del convenuto (individuato dai mappali 1131 e 351), in quanto quest'ultimo avrebbe apposto di recente ber un breve tratto una recinzione di filo di ferro e paletti, sconfinando all'interno della proprietà attrice, così occupandone illegittimamente una porzione. Orbene, posto che dall'esame del titolo di provenienza a favore dell'attore (atto di compravendita del 12.9.2008 a rogito del Notaio in Ceprano dott. rep. n.
1.046 raccolta n. 641) non emergono elementi idonei per determinare la Persona_3 linea di demarcazione tra i fondi limitrofi, appare necessario rifarsi, ai sensi dell'art. 950 c.c., alle mappe catastali, le quali assumo, ai fini probatori, carattere sussidiario (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. II, 03 maggio 1993, n. 5115; Cassazione civile , sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12742). Ciò posto e venendo al merito della controversia, ai fini della decisione, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal GEetra del 28.10.2016 ed alla relazione integrativa redatta Persona_1 dallo stesso c.t.u. e depositata in atti in data 23.11.2017, che appaiono immuni da errori e vizi logici e basati su un esame obiettivo dello stato dei luoghi La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio merita, invero, condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti. I rilievi critici mossi dai convenuti, oltre ad esser stati efficacemente confutati
3 dal consulente dell'ufficio, non sono apparsi esaustivi e sufficientemente motivati, e, pertanto, si ritengono inidonei ad inficiare la validità del metodo usato dal consulente dell'ufficio e l'attendibilità dei risultati emersi dalla relazione. Difatti, le censure mosse, in quanto non supportate da validi e attendibili riscontri tecnici, sembrano avere il solo fine di sovrapporre alla conclusione del consulente la propria conclusione personale per ottenere un diverso approdo accertativo in fatto. Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando gli elementi fattuali emersi dalla relazione tecnica redatta dal GE. nel giudizio n. 179/2013 pendente tra le stesse parti dinanzi CP_2 al Giudice di Pace di Tivoli e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da
– odierno convenuto - nei confronti di – odierna Parte_1 Controparte_1 attrice – e del marito per il presunto taglio illegittimo da parte di questi ultimi di n.1 pianta di quercia e n.2 piante di olmo presenti lungo la linea di confine tra i due fondi in contestazione. In particolare, in detta relazione tecnica, il consulente dell'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli ha proceduto alla esecuzione di un rilievo topografico del confine in contestazione. Ebbene, va rilevato che la valutazione compiuta dal predetto tecnico, in quanto non supportata da alcuna illustrazione tecnica in ordine al metodo di rilevamento topografico adottato, non appare idonea ad inficiare l'attendibilità dell'accertamento compiuto dal consulente dell'ufficio. Quanto alle censure mosse da parte convenuta alla consulenza tecnica concernenti l'omessa valutazione delle notazioni critiche del consulente di parte, va segnalato che l'ausiliare del giudice ha, nella relazione integrativa pure disposta da questo Ufficio, puntualmente risposto ai rilievi critici in oggetto. Ciò posto, va osservato come il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato una discrepanza – sebbene limitata ad alcuni punti di confine – tra diversi tratti del confine attualmente in essere tra le particelle in contestazione sopra indicate, materializzati da paletti in legno e/o in ferro e le mappe catastali acquisite, discrepanza che genera una illegittima occupazione, da parte dei convenuti, di una parte del terreno dell'attrice. Ripercorrendo gli esiti cui è giunta la consulenza tecnica va, infatti, evidenziato che dalle misurazioni effettuate sul terreno deriva che in alcuni tratti lo sconfinamento materializzato ricade all'interno della proprietà di con una penetrazione a partire da mt 0,20 fino ad arrivare alla Controparte_1 massima penetrazione di mt 2.02, ad eccezione di zone perfettamente coincidenti con i paletti in ferro e/o legno e filo di ferro. Il consulente dell'ufficio ha, altresì, accertato che anche la costruzione edificata sul fondo di proprietà di (mappale 351) materializza uno Parte_1 sconfinamento, ricadendo in parte all'interno della proprietà di con una Controparte_1 penetrazione massima di 80 cm, ad esclusione del tratto finale. Il tutto come evidenziato dai picchetti in legno apposti dal consulente dell'ufficio sulla esatta ubicazione dei vertici della dividente di confine d'impianto (cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica).
3. Accertata la sussistenza di uno sconfinamento da parte dei convenuti nei confronti della proprietà dell'attrice, deve esaminarsi la domanda, svolta in via riconvenzionale dai predetti, di usucapione della suddetta porzione di terreno. In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che – sul presupposto che l'incertezza del confine, costituente il presupposto tipico dell'azione di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto trai due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente alla delimitazione di fatto, e chiede, pertanto, l'accertamento del tracciato preciso – in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e pertanto la sua inidoneità a determinare l'acquisto della proprietà. Quando, invece, sia stata dedotta, a fondamento dell'azione, l'incertezza soggettiva del confine (data, ad esempio, l'esistenza di un muro di recinzione che esclude, per definizione, l'uso promiscuo), l'eccezione di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso
4 esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia: verificatasi l'usucapione della zona di confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (così, Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 1995, n. 2283). Ciò posto, stante la presenza di segni di delimitazione della porzione di terreno in contestazione, è necessario accertare se i convenuti, durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione, abbiano esercitato un possesso esclusivo e caratterizzato dall'animus possidendi della porzione di terreno oggetto di sconfinamento. Chi propone la domanda di usucapione, invero, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'acquisto a titolo originario del bene in contesa, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. n. 12984/2002). Dall'applicazione di tali principi al caso si specie, deriva, quindi, che i convenuti erano tenuti a provare in modo rigoroso, la durata del possesso, con individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine utile per l'usucapione. Nello specifico, secondo l'assunto dei convenuti, la linea di confine dei fondi in contestazione, rappresentata da paletti di sostegno di una vecchia rete in alcuni tratti ancora visibile, è “da tempo immemorabile” presente il loco. Va, invero, precisato che i convenuti non hanno mai specificamente dedotto negli scritti difensivi che la linea di confine tra i fondi in contestazione fosse materializzata da un “frattone” di rovi, in luogo del quale veniva poi apposta la rete di cui si discute, essendo stata allegata tale circostanza per la prima volta nella comparsa conclusionale, quanto, tuttavia, erano già maturate le preclusioni assertive. Tanto chiarito, si rileva che le deduzioni poste a fondamento della domanda in esame non sembrano idonee a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare in contestazione, stante l'imprecisione e la genericità dei fatti prospettati dai convenuti. I predetti, invero, non hanno allegato né la durata del possesso esercitato sul bene in contestazione né il dies a quo per la decorrenza del termine utile per l'usucapione. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta, tuttavia, oltre a presentarsi esplorativa, si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace nel merito, rendendo, altresì, difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Come, invero, chiarito di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 6618/2018), “una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143), in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti” (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). A ciò si aggiunga la considerazione che nessun teste introdotto dai convenuti ha dichiarato con sufficiente precisione di aver notato la recinzione di cui si discute lungo la linea di confine in contestazione durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione. In particolare, il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 visto la rete in oggetto “quando aiutò lo zio a realizzare la costruzione del centro bocciofilo” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2015), i cui lavori, secondo il quadro probatorio delineatosi nel corso della istruttoria, ebbero inizio non prima del 2003, vale a dire circa dieci anni prima la proposizione della
5 domanda di usucapione. Va, altresì, rilevata l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
. Il predetto, invero, in un primo momento ha dichiarato di non sapere “quando e da chi” furono
[...] apposti i paletti di ferro rossi di ruggine raffigurati dai rilievi fotografici in atti, poi, contraddicendosi, ha affermato che ciò avvenne” circa trenta anni fa”, senza, tuttavia, riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui si accorgeva dell'esistenza di tali elementi di delimitazione. Ebbene, la contraddittorietà e l'imprecisione di tali dichiarazioni indeboliscono la veridicità delle circostanze riferite (cfr. Cass. n. 7623/2016, secondo cui la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Infine, l'ultimo teste di parte convenuta ha riferito circostanze relative al solo periodo 2000-2001. Alla luce di quanto esposto, Tes_3 si ritiene che dalla istruzione non sia emerso alcun elemento fattuale dal quale desumere la presenza di segni di delimitazione della porzione di terreno in contestazione durante l'arco temporale necessario ai fini dell'usucapione. Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla porzione di terreno dell'attrice parzialmente occupata dalla costruzione del convenuto, posto che, come si è già avuto modo di osservare, il fabbricato in questione veniva realizzato nel 2003-2004, vale a dire, circa dieci anni prima la proposizione della domanda di usucapione in esame. Va, infine, rilevato che, con specifico riferimento alla porzione di terreno priva di qualsivoglia opera destinata, in via durevole, a determinare il confine ed ad impedire alla attrice di utilizzare la porzione del fondo asseritamente oggetto di occupazione, non può ritenersi accertato – proprio per l'assenza di segni di delimitazione della striscia di terreno – un possesso esclusivo e caratterizzato dall'animus possidendi della porzione immobiliare in contestazione, dovendosi, al contrario, considerare la promiscuità dell'uso Ne discende, in definitiva, il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.
3.1. Atteso l'accertamento dello sconfinamento di cui si è detto, i convenuti devono essere, conseguentemente, condannati alla restituzione della parte di terreno abusivamente occupata, delimitata dalla recinzione di cui si è detto e dalla struttura edilizia realizzata sul terreno di proprietà di Parte_1
(mappale 351).
4. Ciò posto, si ritiene che non meriti accoglimento la domanda proposta dall'attrice per l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte di nella Parte_1 realizzazione del fabbricato ubicato nel terreno di sua proprietà (mapp. 351 ) e per il risarcimento dei danni subiti. In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, il manufatto realizzato da nel 2003-2004 in prossimità della linea di confine tra i fondi in contestazione Parte_1 insiste per oltre 50 cm sul fondo di sua proprietà, e ciò in violazione della facoltà concessa da
– dante causa della odierna attrice – di realizzare tale manufatto a distanza di un Persona_2 metro dal confine, in deroga alle norme urbanistiche in materia di distanze legali. Sulla base di tali deduzioni, l'attrice ha contestato la violazione da parte del convenuto delle norme sulle distanze legali, anche tenuto conto della deroga concessa dal suo dante causa. Ebbene, si ritiene che la fattispecie in esame non sia riconducibile nell'alveo applicativo degli artt. 873 ss. c.c.., posto che, diversamente da quanto prospettato dall'attrice, la legge stabilisce la distanza minima che deve sussistere tra le costruzioni realizzate su fondi finitimi, non tra il fabbricato e il confine. I fatti contestati dall'attrice sarebbero stati, invero, meritevoli di tutela solo nell'ipotesi in cui la stessa avesse denunciato la realizzazione della costruzione di ad una distanza Parte_1 inferiore a quella legale dal fabbricato eventualmente esistente sul proprio fondo. Diversamente, nel caso che qui ci occupa, ha censurato il mancato rispetto da parte del Controparte_1 convenuto della distanza minima del suo fabbricato dal confine, senza, tuttavia, prospettare l'eventuale esistenza di una costruzione sul proprio fondo. In definitiva, non essendosi configurata
6 nel caso che qui ci occupa la violazione da parte del convenuto della distanza minima stabilita dalla legge per le costruzioni realizzate su fondi finitimi, le domande di demolizione della porzione di edificio posta a distanza inferiore di un metro dal confine in contestazione e di risarcimento del danno subito non possono trovare accoglimento.”.
4.- e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza per i motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.1. “Primo Motivo: NULLITÀ ERRONEITÀ NONCHÉ INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N. 1131/2019 PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'ATTRICE CP_1
MEDIANTE INTERROGATORIO FORMALE – NATURA CONFESSORIA
[...]
DELLA DICHIARAZIONE RESA IN RISPOSTA AL CAPITOLO N.4 DELLA MEMORIA EX ART. 183 CO. VI CPC N. 2 DELL'AVV. LAURA BASTONE”. Gli appellanti censurano la sentenza lamentando l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'interrogatorio formale dall'attrice Deducono che parte Controparte_1 attrice avrebbe reso dichiarazioni di natura confessoria in ordine alla sussistenza del confine oggetto della propria domanda. Sostengono che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sui rilievi catastali da quest'ultima elaborati. Lamentano, quindi, l'errore del tribunale che non avrebbe considerato né menzionato nella propria decisione quanto emerso dalle risultanze istruttorie orali nel corso del giudizio. In particolare, sostengono che la dichiarazione resa dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del 17.2.2015, in relazione all'ubicazione del Circolo Bocciofilo pastense all'interno della proprietà degli appellanti, ed in particolare di avrebbe avuto natura confessoria circa la reale Parte_5 consistenza dei confini oggetto di causa.
§. 2. “Secondo Motivo: NULLITÀ ERRONEITÀ NONCHÉ INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N. 1131/2019 PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ORALI NONCHÉ DELLE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN ATTI”. Gli appellanti censurano la sentenza deducendo l'omessa valutazione del tribunale delle prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria processuale. Assumono che la determinazione del confine tra i due fondi limitrofi fosse stata rappresentata, da tempo immemorabile, dalla presenza di paletti di sostegno di una vecchia rete tutt'ora presente in alcuni tratti e dalla presenza di ceppi di alberi di castagno, di querce e di rovi. Deducono che tali circostanze avrebbero trovato supporto nella documentazione fotografica prodotta in atti e la conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'udienza del 17/02/2015 dai testi e . Deducono che il Testimone_1 Testimone_2
Ctu avrebbe riferito nel proprio elaborato della presenza di tali elementi naturali che, a loro dire, avrebbero fornito la prova del preesistente confine e dello stato dei luoghi per cui non vi sarebbe stato alcuno sconfinamento. Lamentano la mancata valutazione di tali elementi da parte del tribunale deducendo che, nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., la valutazione dei dati catastali avrebbe carattere meramente sussidiario e la prova dei confini può essere fornita con qualsiasi mezzo ed in quanto il giudice ritenga detti elementi attendibili. Censurano la sentenza impugnata deducendo che il tribunale non avrebbe tenuto conto dei confini preesistenti e della C.T.P. del GE. non valorizzando le Persona_4 prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria e basando la propria decisione sulla scorta della CTU del GE. contestata dagli appellanti. Persona_1
7 §. 3. “Terzo motivo: NULLITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER COMPLETA ADESIONE ALLA CTU LA QUALE OMETTEVA E/O SOLO APPARENTEMENTE RISPONDEVA AI RILIEVI CRITICI SVOLTI DAI CTP – CONTRADDITTORIETÀ DELLA CTU A FIRMA DEL GEOM. CARNEVALE CON LA CTU SVOLTA NEL GIUDIZIO INNANZI AL G.D.P. DI TIVOLI”.
Gli appellanti lamentano che il CTU nel proprio elaborato tecnico-peritale avrebbe omesso di segnalare la presenza sui luoghi di causa di una vecchia rete sostenuta da paletti di legno consumati, dimostrata anche dalla produzione fotografica allegata, fatto che ne inficerebbe gli esiti. Sostengono che il CTU avrebbe dovuto procedere alla determinazione del confine partendo dallo stato dei luoghi e non dai rilievi mappali e catastali. Lamentano che l'ausiliario non avrebbe dovuto eseguire i rilievi topografici seguendo la mappa d'impianto adottando il metodo celerimetrico. Deducono che lo stesso metodo celerimetrico adottato per la determinazione dei confini dal CTP di parte, GE. Per_5 sarebbe giunto in sede di sopralluogo a dei risultati differenti, evidenziando degli errori nelle misurazioni e valutazioni del CTU. Lamentano che le conclusioni del CTU risulterebbero smentite ed in contrasto con quanto accertato nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, avente per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni richiesti da a Parte_1
a seguito del taglio di alcune piante poste all'interno della sua proprietà, Controparte_1 deciso con sentenza n. 4/2019.
Gli appellanti chiedono, pertanto:
-accertarsi e dichiararsi in caso di accoglimento del primo motivo di appello che la linea di confine tra i terreni siti nel Comune di Pastena (FR) in località Colle censiti in NCT foglio 5 mappali 1131 e 351 e Foglio 5 mappali 1235 e 1236 è desumibile dallo stato dei luoghi e coincidente con i paletti di rete di recinzione ivi insistenti come individuati sia dal sopralluogo che dalle risultanze testimoniali;
-in denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello, ed in riforma della sentenza, ordinare la rinnovazione della CTU al fine di determinare ed accertare ex art. 950 c.c. la linea di confine tra i fondi limitrofi. Spese rifuse del doppio grado di giudizio.
5.- si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU formulata dagli appellanti. Spese rifuse del doppio grado del giudizio.
6.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere sia i nuclei essenziali delle censure così come i punti della sentenza sui quali vertono le doglianze, non è fondato.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia fondato il suo convincimento sulla base della CTU espletata e non invece sulle prove orali raccolte.
Giova a riguardo rammentare che, per quanto attiene all'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", determina il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili.
8 Nel caso in esame, il Tribunale ha ammesso le prove orali sui fatti di causa articolate dalle parti e, all'esito del relativo espletamento, ha correttamente disposto la CTU tecnica proprio al fine di accertare quale fosse l'esatta linea di confine tra i due fondi oggetto di causa e se vi fosse stato lo sconfinamento lamentato dall'attrice.
Il Giudice di primo grado dà ampiamente conto nelle motivazioni della sentenza della imprecisione e della genericità dei dati riferiti dai testi delle parti escussi (v, in particolare, il teste Testimone_1
escusso all'udienza del 17.2.2015 ed il teste le cui dichiarazioni sono state
[...] Testimone_2 ritenute inattendibili). A fronte dell'incertezza e contraddittorietà dei fatti riferiti e dei dati non ritenuti idonei o attendibili, ha ritenuto correttamente di dover acquisire ulteriori elementi di accertamento e di valutazione a mezzo della consulenza tecnica.
Né potrebbe essere attribuita valenza confessoria a quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del 23.12.2014 sul capitolo di prova nr. 4 articolato dalla difesa di e (“Vero che il Parte_1 Controparte_1 centro bocciofilo si trova all'interno del fondo di proprietà e Pt_6 Parte_1
delimitato dalla recinzione di cui alla domanda al capo numero 1?”), riferendosi Pt_2 evidentemente alla situazione di un confine de facto esistente in loco ed oggetto di accertamento tecnico.
Nello specifico il CTU nominato, con riguardo al posizionamento del centro bocciofilo (mappale 351), ha di fatti accertato che la dividente di confine è costituita da una linea spezzata che non coincide perfettamente con la parete del manufatto provocando in alcuni punti uno sconfinamento all'interno della proprietà dell'attrice fino ad un massimo di 0,80 cm., ad esclusione del tratto finale.
Al riguardo, il Tribunale ha adeguatamente e ampiamente argomentato e motivato in senso logico-giuridico sui fatti di causa e gli accertamenti tecnici eseguiti dall'ausiliario dell'Ufficio condividendo pienamente le conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato il 28.10.202016 e nella relazione integrativa depositata in data 23.11.202017 ritenute “immuni da errori e vizi logici e basate su un esame obiettivo dello stato dei luoghi”.
Il CTU, GE. nel proprio elaborato peritale e nelle integrazioni, ha dato un Persona_6 ampio e puntuale riscontro ai quesiti sottoposti dal giudice nonché alle critiche ed osservazioni degli appellanti, argomentando in senso tecnico-logico e coerente il proprio ragionamento ed i motivi per cui ha ritenuto di non poter condividere i dati offerti dal CTP di parte convenuta GE. EL. Il ragionamento e le conclusioni dell'ausiliario sono stati pienamente condivisi dal Tribunale con ampia ed idonea argomentazione logico-giuridica secondo un libero apprezzamento e convincimento da cui, a parere della Corte, non vi è nessun valido motivo per discostarsi e che in definitiva fa propri.
6.3- Con il secondo ed il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza in termini di mancata ed errata valutazione delle prove orali e dei motivi specifici dell'adesione alla CTU da parte del Tribunale. Lamentano, in particolare, la mancata convocazione del CTU a chiarimenti e la richiesta di rinnovazione della CTU contestata.
I motivi sono entrambi infondati.
9 Come già evidenziato, il Tribunale ha adeguatamente argomentato e motivato nella sentenza impugnata (v. pag.8, riguardo i testi e ) sulla imprecisione, Testimone_1 Testimone_2 genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese e per cui, per quanto sopra esposto, le prove orali non potevano ritenersi idonee e sufficienti a chiarire i fatti oggetto di causa oggetto di contestazione tra le parti. La CTU disposta, per quanto sopra argomentato, si è resa necessaria al fine di acquisire degli elementi di valutazione certi ed attendibili per la esatta determinazione della linea di confine tra i due fondi oggetto di causa, dati non ricavabili dalle prove orali.
L'ausiliario ha dato conto con ampia ed idonea argomentazione logico-tecnica della metodologia utilizzata per i rilievi topografici (metodo celerimetrico con strumentazione laser), ritenuta sicuramente più attendibile e precisa rispetto alle precedenti metodologie che venivano adottate (metodo manuale per definire gli squadri e gli allineamenti risalente al 1800) tenendo in debita considerazione il dislivello del terreno e la presenza di ostacoli ambientali. Per le misurazioni il tecnico ha utilizzato e preso a riferimento dati ritenuti certi, precisi ed attendibili (v. gli spigoli dei fabbricati;
cippi lapidei di confine). Quanto ad eventuali segni esistenti ed apparenti di confine, ha rilevato l'esistenza di un parziale fosso, a ridosso del quale vi sono alcune piante di quercia e ceppi residui da taglio di querce;
dei paletti in legno ed in ferro a sostegno di un filo di ferro evidenziato da una rete in p.v.c. di colore arancione tipo cantiere. Non ha rinvenuto segni certi ed attendibili di un preesistente confinE;
non ha riscontrato l'esistenza di cippi lapidei di confine sull'esatta ubicazione dei vertici delle dividenti individuando negli spigoli di fabbricato (in loco d'impianto, rilevati sulle mappe catastali di impianto) i capisaldi per le operazioni topografiche. Ha chiarito che la linea dividente del confine tra i due fondi è quella d'impianto, che nel tempo non ha subito alcuna operazione topografica di variazione e di frazionamento precisando, inoltre, che le misurazioni dei servizi tecnici catastali avvenivano secondo il metodo celerimetrico con l'utilizzo di strumentazione ottico-meccanica di alta precisione, confutando così quanto sostenuto dal CTP. Il CTU ha, quindi, adeguatamente risposto con argomenti tecnici esenti da vizi logici ritenuti convincenti ai rilievi tecnici del CTP di parte convenuta, GE EL ritenendoli infondati e meno precisi ed attendibili (metodo manuale di misurazione degli squadri e degli allineamenti) rispetto alla metodologia di misurazione adottata. L'ausiliario ha chiarito che i punti di ancoraggio/appoggio utilizzati per la rilevazione del confine sono stati ritenuti certi ed attendibili in quanto coincidenti con i punti di appoggio riportati sulla mappa catastale d'impianto; l'esito delle indagini è stato rafforzato dai risultati conseguiti con il programma informatico adottato dai Servizi Tecnici Erariali sul territorio nazionale (sistema Pregeo)
Il Ctu ha, quindi, accertato che la linea dividente di confine tra i due fondi, costituita da una linea spezzata, coincide in alcuni tratti con i segnali evidenti in loco (paletti in legno e/o in ferro); in alcuni tratti si sono, invece, verificati degli sconfinamenti a danno delle zone di terreno in possesso della parte attrice (da un minimo di 0,20 cm. ad un massimo di 2,20 cm.). Quanto al centro bocciofilo di proprietà del convenuto il CTU ha Parte_1 verificato l'esistenza di una dichiarazione scritta da parte del concedente, Persona_2
(datata 7.5.2003) con la quale lo si autorizzava a costruire una tettoia agricola a distanza di c. 1 metro dal confine (particelle 350-351).
Inoltre, l'ausiliario ha ampiamente ed adeguatamente risposto in senso tecnico-logico ritenuto convincente ai rilievi tecnici dei CTP (v. pag 13-17), ed in particolare, a quelli del GE. EL
10 (v. pag.17 elaborato) rilevando l'incompletezza e non attendibilità dei dati forniti osservando, in particolare, che il muro-macera preso a riferimento per i rilievi del C.T.P., non costituisce cippo lapideo di confine e non è un dato attendibile in quanto non risulta nella mappa di impianto. Ha rilevato errori nel graficismo e di stima nella planimetria trasmessa dal CTP e la mancanza della rappresentazione degli squadri e degli allineamenti per la corretta individuazione della linea di confine. Quanto alla perizia di parte del GE il CTU ha rilevato che nella stessa i punti di Per_5 ancoraggio sono diversi rispetto a quelli certi ed attendibili utilizzati nell'elaborato peritale definitivo.
Le doglianze degli appellanti risultano in definitiva infondate in quanto il CTU ha ampiamente ed adeguatamente risposto a tutti i quesiti sottoposti ed alle osservazioni critiche del CTP delle parti convenute, argomentando le proprie conclusioni sotto il profilo tecnico-logico coerente;
conclusioni che, cosi come già il Giudice di primo grado, questa Corte condivide.
Infine, con riferimento alla relazione tecnica del CTU del Gdp di Tivoli, GE il CP_3 tribunale ha correttamente rilevato che la valutazione compiuta dal consulente, nel diverso procedimento per risarcimento dei danni richiesti in conseguenza del taglio delle piante operato dall'attrice, non appare idonea ad inficiare l'attendibilità dell'accertamento compiuto dal CTU, geom. in quanto non supportata da alcuna illustrazione tecnica in ordine al metodo Per_1 di rilevamento topografico adottato.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
7.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1971 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1131/2019 del 30.9.2019, così provvede:
- rigetta l'appello di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e al pagamento, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, delle spese di lite in favore di , che si liquidano per il grado Controparte_1 di giudizio in complessivi Euro.3.473,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- dichiara e tenuti, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma, 16 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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