Articolo 3 della Legge 28 luglio 1950, n. 567
Articolo 2Articolo 4
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27 agosto 1950
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 27 agosto 1950