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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18333/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVELLATI LAURA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERVELLATI LAURA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINI MATTEO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. DE MARTINI MATTEO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato in data 09.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere una modifica delle condizioni di CP_1 divorzio.
Si premette che con sentenza n. 214/2021 pubblicata in data 22.01.2021 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologando le condizioni di cui alla domanda congiunta delle parti. pagina 1 di 5 Ad oggi, il ricorrente, sig. essendo intervenuta una modifica dello status quo, si rivolgeva al Pt_1 Tribunale per chiedere ed ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento all'assegnazione della casa familiare e alla individuazione dell'onere di contribuzione al mantenimento della figlia (04.11.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti in CP_1 causa, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si rimanda, per il dettaglio delle originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, in sede di seconda udienza (08.05.2025), i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
All'esito della prima udienza (24.04.2025), infatti, sentite personalmente le parti, nonché la figlia maggiorenne presente personalmente, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per tentare di trovare un accordo, accordo poi effettivamente raggiunto e di cui viene chiesto il recepimento.
Queste le conclusioni congiunte delle parti.
1) la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della sig.ra CP_1 assegnando alla medesima termine sino all'1/9/2025 per lasciare la casa libera da persone e dai propri oggetti personali, e per contro l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. Pt_1
che ivi conviverà con la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...] Per_1
2) La revoca dell'assegno versato dal sig. nelle mani della sig.ra per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia , e per contro il versamento per il medesimo titolo da parte della sig.ra nelle Per_1 CP_1 mani del sig. dell'importo di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione Istat ed oltre spese Pt_1 straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
3) la facoltà di entrambi i coniugi di fruire dell'assegno unico nella misura del 50% cadauno, nonché l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire per la quota del 50% cadauno alle residue rate del mutuo esistente sulla casa familiare. Il tutto come già avviene.
4) il versamento da parte della sig.ra in favore del sig. dell'importo di € 500,00, CP_1 Pt_1 corrispondenti al mantenimento in favore della figlia per n. 5 mesi da gennaio 2025 a maggio Per_1 2025 compreso, nonché il versamento dell'importo di € 458,00 quale quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal sig. sino a maggio 2025, già operata la compensazione con le spese Pt_1 straordinarie sostenute dalla sig.ra Con la corretta esecuzione di detti versamenti, le parti CP_1 dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici di dare e avere sino alla data odierna.
5) la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene, il Collegio, di poter fare proprie le conclusioni delle parti, valutando il superiore interesse della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nonché pacificamente Per_1 convivente con il padre, sig. Pt_1
La condizione della figlia, è pacifica tra le parti, come è emerso sia dagli atti, sia dalle Per_1 dichiarazioni che le stesse hanno reso personalmente in udienza ancor prima di raggiungere un accordo: la ragazza, infatti, non convive più con la madre, assegnataria della casa familiare, da luglio 2024 circa, quando si è trasferita presso l'abitazione paterna.
Tale circostanza è stata confermata dalle parti, che hanno fornito la stessa versione in udienza, nonché dalla figlia stessa, la quale, sentita dal Giudice nel corso dell'udienza, ha confermato di essersi trasferita presso l'abitazione paterna. pagina 2 di 5 Da tali rilievi, discende la piena condivisibilità, da parte del Collegio, delle condizioni di cui all'accordo delle parti, nella parte in cui si prevede la riassegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi – al sig. quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non Pt_1 economicamente autosufficiente.
L'assegnatario, infatti, è il collocatario del figlio minore ovvero, quando i figli diventano maggiorenni ma non siano ancora autonomi, come nel caso che qui occupa, il genitore con il quale la prole ancora conviva.
È pacifico che la pronuncia sulla assegnazione della casa familiare persegue l'interesse prioritario dei figli a permanere nel proprio habitat domestico, inteso quale centro di interessi e consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Inoltre, per quanto la figlia sia ormai maggiorenne, in ragione del cambio di collocamento – Per_1 ovvero del fatto che la stessa non sia più convivente con la madre, ma conviva con il padre – è altrettanto ragionevole e condivisibile la previsione di un'inversione dell'onere di contribuzione al suo mantenimento, dal padre alla madre, sig.ra CP_1
Alla luce della situazione come descritta e cristallizzata dall'accordo delle parti, infatti, è meritevole di accoglimento, a parere di questo Tribunale, la previsione che sia la madre, sig.ra a contribuire al CP_1 mantenimento della figlia mediante la corresponsione periodica in favore del sig. di un Per_1 Pt_1 assegno di 100 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene alle altre clausole, essendo di natura squisitamente patrimoniale e pertanto rimesse alla discrezionalità delle parti, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
***
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 214/2021, così provvede: dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. che ivi conviverà Parte_1 con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1 dà atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'immobile libero da persone e dai propri oggetti CP_1 personali entro il giorno 01.09.2025; dà atto e dispone la revoca dell'onere del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia Per_1 dà atto e dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia versando, in CP_1 Per_1 favore del sig. la somma mensile di 100 euro (cento/00), oltre alla rivalutazione periodica Istat;
Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano sostenute al 50% da Per_1 entrambi i genitori, spese da individuarsi secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale pagina 3 di 5 nell'interesse dei figli:
a. spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b. campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d. abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che entrambe le parti hanno facoltà di fruire dell'assegno unico nella misura del 50% cadauno;
dà atto che entrambe le parti si impegnano a contribuire per la quota del 50% cadauno alle residue rate del mutuo esistente sulla casa familiare. dà atto che la sig.ra provvederà al versamento in favore del sig. dell'importo di € 500,00 CP_1 Pt_1 (cinquecento/00), corrispondenti al mantenimento in favore della figlia per n. 5 mesi da gennaio Per_1 2025 a maggio 2025 compreso, nonché al versamento dell'importo di € 458,00 quale quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal sig. sino a maggio 2025, già operata la compensazione con le Pt_1 spese straordinarie sostenute dalla sig.ra CP_1 dà atto che, con la corretta esecuzione di detti versamenti, le parti dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici di dare e avere sino alla data odierna.
Spese compensate. pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18333/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVELLATI LAURA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERVELLATI LAURA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINI MATTEO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. DE MARTINI MATTEO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato in data 09.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere una modifica delle condizioni di CP_1 divorzio.
Si premette che con sentenza n. 214/2021 pubblicata in data 22.01.2021 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologando le condizioni di cui alla domanda congiunta delle parti. pagina 1 di 5 Ad oggi, il ricorrente, sig. essendo intervenuta una modifica dello status quo, si rivolgeva al Pt_1 Tribunale per chiedere ed ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento all'assegnazione della casa familiare e alla individuazione dell'onere di contribuzione al mantenimento della figlia (04.11.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti in CP_1 causa, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si rimanda, per il dettaglio delle originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, in sede di seconda udienza (08.05.2025), i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
All'esito della prima udienza (24.04.2025), infatti, sentite personalmente le parti, nonché la figlia maggiorenne presente personalmente, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per tentare di trovare un accordo, accordo poi effettivamente raggiunto e di cui viene chiesto il recepimento.
Queste le conclusioni congiunte delle parti.
1) la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della sig.ra CP_1 assegnando alla medesima termine sino all'1/9/2025 per lasciare la casa libera da persone e dai propri oggetti personali, e per contro l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. Pt_1
che ivi conviverà con la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...] Per_1
2) La revoca dell'assegno versato dal sig. nelle mani della sig.ra per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia , e per contro il versamento per il medesimo titolo da parte della sig.ra nelle Per_1 CP_1 mani del sig. dell'importo di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione Istat ed oltre spese Pt_1 straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
3) la facoltà di entrambi i coniugi di fruire dell'assegno unico nella misura del 50% cadauno, nonché l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire per la quota del 50% cadauno alle residue rate del mutuo esistente sulla casa familiare. Il tutto come già avviene.
4) il versamento da parte della sig.ra in favore del sig. dell'importo di € 500,00, CP_1 Pt_1 corrispondenti al mantenimento in favore della figlia per n. 5 mesi da gennaio 2025 a maggio Per_1 2025 compreso, nonché il versamento dell'importo di € 458,00 quale quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal sig. sino a maggio 2025, già operata la compensazione con le spese Pt_1 straordinarie sostenute dalla sig.ra Con la corretta esecuzione di detti versamenti, le parti CP_1 dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici di dare e avere sino alla data odierna.
5) la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene, il Collegio, di poter fare proprie le conclusioni delle parti, valutando il superiore interesse della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nonché pacificamente Per_1 convivente con il padre, sig. Pt_1
La condizione della figlia, è pacifica tra le parti, come è emerso sia dagli atti, sia dalle Per_1 dichiarazioni che le stesse hanno reso personalmente in udienza ancor prima di raggiungere un accordo: la ragazza, infatti, non convive più con la madre, assegnataria della casa familiare, da luglio 2024 circa, quando si è trasferita presso l'abitazione paterna.
Tale circostanza è stata confermata dalle parti, che hanno fornito la stessa versione in udienza, nonché dalla figlia stessa, la quale, sentita dal Giudice nel corso dell'udienza, ha confermato di essersi trasferita presso l'abitazione paterna. pagina 2 di 5 Da tali rilievi, discende la piena condivisibilità, da parte del Collegio, delle condizioni di cui all'accordo delle parti, nella parte in cui si prevede la riassegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi – al sig. quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non Pt_1 economicamente autosufficiente.
L'assegnatario, infatti, è il collocatario del figlio minore ovvero, quando i figli diventano maggiorenni ma non siano ancora autonomi, come nel caso che qui occupa, il genitore con il quale la prole ancora conviva.
È pacifico che la pronuncia sulla assegnazione della casa familiare persegue l'interesse prioritario dei figli a permanere nel proprio habitat domestico, inteso quale centro di interessi e consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Inoltre, per quanto la figlia sia ormai maggiorenne, in ragione del cambio di collocamento – Per_1 ovvero del fatto che la stessa non sia più convivente con la madre, ma conviva con il padre – è altrettanto ragionevole e condivisibile la previsione di un'inversione dell'onere di contribuzione al suo mantenimento, dal padre alla madre, sig.ra CP_1
Alla luce della situazione come descritta e cristallizzata dall'accordo delle parti, infatti, è meritevole di accoglimento, a parere di questo Tribunale, la previsione che sia la madre, sig.ra a contribuire al CP_1 mantenimento della figlia mediante la corresponsione periodica in favore del sig. di un Per_1 Pt_1 assegno di 100 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene alle altre clausole, essendo di natura squisitamente patrimoniale e pertanto rimesse alla discrezionalità delle parti, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
***
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 214/2021, così provvede: dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. che ivi conviverà Parte_1 con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1 dà atto che la sig.ra si impegna a lasciare l'immobile libero da persone e dai propri oggetti CP_1 personali entro il giorno 01.09.2025; dà atto e dispone la revoca dell'onere del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia Per_1 dà atto e dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia versando, in CP_1 Per_1 favore del sig. la somma mensile di 100 euro (cento/00), oltre alla rivalutazione periodica Istat;
Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano sostenute al 50% da Per_1 entrambi i genitori, spese da individuarsi secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale pagina 3 di 5 nell'interesse dei figli:
a. spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b. campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d. abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che entrambe le parti hanno facoltà di fruire dell'assegno unico nella misura del 50% cadauno;
dà atto che entrambe le parti si impegnano a contribuire per la quota del 50% cadauno alle residue rate del mutuo esistente sulla casa familiare. dà atto che la sig.ra provvederà al versamento in favore del sig. dell'importo di € 500,00 CP_1 Pt_1 (cinquecento/00), corrispondenti al mantenimento in favore della figlia per n. 5 mesi da gennaio Per_1 2025 a maggio 2025 compreso, nonché al versamento dell'importo di € 458,00 quale quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal sig. sino a maggio 2025, già operata la compensazione con le Pt_1 spese straordinarie sostenute dalla sig.ra CP_1 dà atto che, con la corretta esecuzione di detti versamenti, le parti dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici di dare e avere sino alla data odierna.
Spese compensate. pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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