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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VALDINA PIER FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 VITALE VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Vittorio Veneto n. 261 null 80054 Gragnanopresso il difensore avv. VITALE VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 08/02/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 8 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte Parte_1
(d'ora in poi ) in data 3 marzo 2020, ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
(d'ora in poi ) per: Controparte_2 CP_1
• l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F., ovvero dell'art. 67, co. 2 L.F., ovvero ancora degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti dalla società fallita alla convenuta il 31 dicembre 2016 e il 3 marzo 2017, a seguito della cessione di materiale elettrico di cui alle fatture n. 1602190 del 31 Luglio 2016 di euro 6.402,85, n. 1602406 del 31 agosto
2016 di euro 49.099,46 e n. 1600831 del 6 settembre 2016 di euro 3.396,57 e ai fini dell'estinzione parziale dei crediti vantati dalla stessa convenuta;
• l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, a mente dell'art. 2467, co. 1 c.c., ovvero dell'art. 67, co. 2 L.F., ovvero ancora degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., del versamento della somma di euro
36.600,00 eseguito dalla società fallita alla convenuta il 14 ottobre 2016;
• la conseguente condanna della convenuta alla corresponsione al attore della somma di Parte_1
euro 95.498,88.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta datata 1 luglio 2020 la convenuta, la quale:
• dopo avere chiesto la declaratoria di inammissibilità della domanda, ha specificato che l'estinzione dei propri debiti di cui alle tre fatture sopra esposte è avvenuta per compensazione legale, non assoggettabile a revocatoria né fallimentare né ordinaria;
• ha obiettato di non avere mai assunto la qualità di socia e di non ritenere, di seguito, applicabile la disciplina di cui all'art. 2467, co. 1 c.c.; ha contestato la qualificazione, ad opera della parte attrice, del versamento alla stregua di finanziamento, trattandosi piuttosto di una ripetizione di indebito non revocabile;
• ha eccepito che, con riferimento alle domande ex artt. 67, co. 2 e 66 L.F., mancherebbe la prova della conoscenza dell'imminente stato di insolvenza di (d'ora in poi ), Parte_1 Parte_1 avendo quest'ultima realizzato importanti operazioni di espansione negli ultimi anni di attività;
• ha eccepito, nell'eventualità dell'accoglimento delle domande attoree, la compensazione del debito restitutorio con crediti pregressi vantati in passato nei riguardi di e ad oggi verso il Parte_1
per un ammontare pari ad euro 215.990,99 (corrispettivi ancora dovuti per forniture Parte_1 merci e premi per raggiungimento soglie di determinati livelli di scambi per circa € 107.434,93, già
pagina 2 di 8 ammessi al passivo in via chirografaria e per l'intero; restituzione del finanziamento di € 70.000,00 del 24 settembre 2015, in conto futuro aumento capitale mai eseguito;
restituzione pagamento fattura n. (2600)503 del 30.9.2016 per € 38.555,66) più € 95.498,88 (corrispondente al valore del debito restitutorio).
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per infondatezza in punto di fatto e di diritto e carenza di prova, giacché la declaratoria in parola attiene al difetto dei c.d. presupposti processuali, la cui esistenza non è stata (neanche parzialmente) contestata ed attiene invece al vaglio del merito.
È altrettanto pacifico e incontestato che e , antecedentemente al fallimento della Parte_1 CP_1
prima dichiarato in data 16 marzo 2017, avevano intrattenuto per lungo tempo mutui rapporti commerciali di scambio, alla cui stregua sorgevano partite creditizie contrapposte.
Ed è parimenti certo che tra luglio e settembre del 2016 aveva provveduto alla cessione, a Parte_1
favore di , di materiale elettrico di cui alle fatture suindicate, che riportavano, altresì, le CP_1 modalità di pagamento: “Ricevuta Bancaria 90 gg. al 10” per la fattura del 31 luglio del 2016; Pt_2
“Rimessa Diretta Vista Fattura” per quelle del 31 agosto e del 6 settembre dello stesso anno. Il relativo importo non è stato, tuttavia, mai concretamente versato da , giacché aveva CP_1 Parte_1 provveduto, mediante operazioni di “giroconto” avvenute il 31 dicembre 2016 ed il 3 marzo 2017, ad estinguere taluni debiti pregressi, che aveva nei confronti della prima.
Il Fallimento attore ritiene, in via principale, che l'ipotesi de qua sia sussumibile sotto la cornice applicativa della datio in solutum diretta o, nell'eventualità, indiretta, e dunque passibile di revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 1, n. 2.
D'altro canto, la convenuta ha invocato l'applicabilità della compensazione legale tra crediti certi, liquidi ed esigibili, non assoggettabile a qualsivoglia forma di revocatoria.
Entrambe le ricostruzioni vanno respinte.
Va negata la configurabilità della datio in solutum in via diretta, posto che, come noto (art. 1197, co. 1
c.c.), l'effetto estintivo dell'originaria prestazione opera contestualmente all'esecuzione di quella sostitutiva. Nel caso di specie, invece, i debiti di si sono estinti in via successiva alla Parte_1
fornitura e i crediti a suo favore promananti dalla cessione del materiale sono rimasti fermi sino alla sopra menzionata operazione di giroconto. Né può accedersi alla tesi della datio in solutum indiretta, pagina 3 di 8 dato che la medesima postula un collegamento funzionale tra la prestazione e la compensazione, collegamento mancante nel caso in esame, dovendosi ricordare che tra le due società intercorrevano profonde e durature relazioni commerciali, sicché la cessione del materiale elettrico non si poneva nei termini di snodo sostanziale per l'operatività della compensazione, bensì di ordinaria attività di compravendita di beni rientranti nel settore del commercio delle componenti elettriche.
Deve essere altresì ricusata la tesi della convenuta vertente sulla sussistenza di una compensazione legale: emerge dagli atti, siccome confermato dalle parti, una pluralità di mutui rapporti di debito e credito tra le due società, la cui cristallizzazione nel tempo permette di desumere un'implicita e derogatoria volontà delle parti - avvalorata poi dall'indicazione delle modalità di pagamento (“Ricevuta
Bancaria 90 gg. F.M. al 10”; “Rimessa Diretta Vista Fattura”) - di mantenere ferme le vicendevoli partite creditizie.
Il pagamento di cui trattasi va (più correttamente e in adesione alla richiesta subordinata della parte attrice) qualificato alla stregua di atto di disposizione patrimoniale, che assurge ai sensi dell'art. 67, co.
2 L.F. ad atto a titolo oneroso suscettivo di revocatoria fallimentare, a condizione che sia provata la c.d. scientia decoctionis in capo al terzo e il medesimo atto ricada nel periodo sospetto di 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non si pongono dubbi in ordine alla ravvisabilità dell'elemento subiettivo, laddove si consideri che anche al tempo delle controverse operazioni (doc. 19)
l'amministratore unico di , , aveva svolto le funzioni di consigliere di CP_1 Parte_3 amministrazione di con delega all'attività commerciale (e segnatamente dal 23 aprile 2015 Parte_1 al 10 febbraio 2017). È, poi, certa la riferibilità dell'atto di disposizione al periodo sospetto, in quanto la dichiarazione di fallimento è avvenuta in data 16 marzo 2017 e, pertanto, i pagamenti effettuati il 31 dicembre 2016 e il 3 marzo 2017 rientrano nella finestra temporale del semestre antecedente la predetta dichiarazione.
Si può dunque concludere, quanto alla loro revocatoria, per la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione, nonché per l'accoglimento della domanda.
Avuto riguardo alla richiesta di revoca del rimborso del finanziamento ex art. 2467, co. 1 c.c. erogato da a favore di , si osserva quanto segue. CP_1 Parte_1
È stato acclarato che, dopo avere emesso in data 6 giugno 2016 la fattura n. 432 per la somma di euro
36.600,00 nei confronti di , aveva ceduto il relativo credito a CP_1 Parte_1 CP_3
e la stessa aveva contestualmente eseguito il pagamento a favore dell'istituto
[...] CP_1
bancario. È del resto poi indubbio che in data 14 ottobre 2016 aveva rimborsato il Parte_1
summenzionato pagamento a favore della convenuta. pagina 4 di 8 Quest'ultima contesta sotto diversi profili l'applicabilità della sopra indicata norma al caso concreto.
In primo luogo rileva che la medesima è dettata in riferimento alle società a responsabilità limitata, mentre aveva assunto la struttura di una società per azioni. Parte_1
Può dirsi che l'osservazione è inconferente, attesa l'innegabile estensibilità del principio, secondo la giurisprudenza di legittimità, alle s.p.a. che presentino analogie con le s.r.l. in ragione delle modeste dimensioni o dei rapporti sociali. L'identità di posizione ricorre se l'organizzazione della società per azioni finanziata consente al socio di “ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di s.r.l., cioè informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto oppure di una situazione finanziaria tale da render ragionevole il ricorso al conferimento: in tale prospettiva, la condizione del socio di s.p.a., che sia anche amministratore della società finanziata, è considerabile alla stregua di una presunzione assoluta della conoscenza della situazione finanziaria che legittima l'applicazione della postergazione.” (Cass. Civ., Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291). Va, per l'effetto, rammentato non solo che era una s.p.a. chiusa con un numero limitato di soci, come risulta dalla visura di Parte_1 evasione e da quella storica, ma anche che l'amministratore unico di ( ) CP_1 Parte_3
aveva ricoperto a quel tempo le funzioni di consigliere di amministrazione di , partecipando Parte_1 vieppiù alla formale adozione all'unanimità della delibera con cui veniva imposto ai soci un versamento di euro 30.000,00 cadauno, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione datato 21 giugno 2016, sicché è chiaro che la socia aveva piena contezza della reale (e non CP_1
idilliaca) situazione economica e patrimoniale di . Parte_1
La seconda censura poggia sull'assunto, secondo il quale , conformemente alla visura storica CP_1
del 14 luglio 2016 prodotta dalla convenuta, non sarebbe mai stata socia di , addivenendo Parte_1 financo a sostenere l'erroneità della precedente visura di evasione del 23 gennaio del 2015, prodotta dal
Fallimento attore e nella quale la prima figurava come tale,.
La tratteggiata ricostruzione è destituita di fondamento. A riprova della genuina validità della visura di evasione, va rilevato che nelle more dell'assemblea ordinaria di del 7 dicembre del 2012 Parte_1 veniva deliberata l'ammissione di quale socio promotore (doc. 18) e che nell'assemblea del CP_1
23 aprile del 2015, nella quale si dava (tra l'altro) atto del recesso di taluni soci e dell'esclusione di quelli morosi, la predetta risultava dal relativo verbale presente nella persona di Parte_3
(doc. 20).
La visura storica prodotta dalla convenuta si appalesa inattendibile, oltre che scarsamente significativa.
È inattendibile, giacché incompleta. E' limitata al periodo di iscrizione della presso la Parte_1 pagina 5 di 8 Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi, successivo al 31/8/2016 (REA
MI 1991589), dopo lo spostamento della sede legale. La complessiva operazione di finanziamento
(“Fattura Consorzio” n. 432 e “Ricevuta bancaria” n. 8777 di cui al doc. 10) invece è stata realizzata precedentemente, e segnatamente in data 6 giugno 2016, non potendosi pertanto neanche escludersi una mancata rispondenza dei dati alla realtà per effetto di (quanto meno) una certa negligenza nelle comunicazioni e iscrizioni attinenti alla compagine sociale, verosimile in un periodo di crisi vicino alla dichiarazione di fallimento.
È, come accennato, pure scarsamente significativa, atteso che la visura in parola esplica effetti di opponibilità verso i terzi, laddove nel giudizio de quo rilevano i rapporti interni alla società, delineati, tuttavia, in maniera univoca dai verbali dell'assemblea, i quali attestano a più riprese la partecipazione sociale di in seno ad (doc. 18 e doc. 20) e prevalgono, dunque, su di essa. CP_1 Parte_1
Merita di essere evidenziato, da ultimo, che nel processo vertente sulla revocatoria richiesta dal
Fallimento nei confronti di (doc. 26), la cui qualifica di socio non era all'epoca controversa, Parte_4
era emersa, nello sviluppo della complessiva operazione, una sovrapponibile omogeneità tra il finanziamento erogato dalla stessa e quello implementato da : CP_1
• in data 6 giugno 2016 aveva emesso una fattura del valore di euro 36.600,00 (equivalente Parte_1
al versamento 30.000,00 euro, oltre a IVA, che il 21 giugno 2016 sarebbe stato imposto ai soci a seguito di adozione di formale delibera del Consiglio di Amministrazione di ); Parte_1
• la causale si connotava per ampiezza, genericità e somiglianza (“Prestazione di servizio per l'attività di supporto tecnico/commerciale relative all'anno 2016” per e “Prestazione di servizio per Pt_4
l'attività di supporto tecnico/commerciale relative all'anno 2016 per quanto riguarda in particolare: l'ottimizzazione delle condizioni di acquisto (sconti premi e contributi) e lo studio e la gestione di attività formative e di sviluppo” per Ortolomo);
• il credito veniva contestualmente ceduto a;
Controparte_3
• le società, dopo avere assolto l'obbligazione nei confronti dell'istituto di credito, venivano rimborsate in un momento successivo da . Parte_1
Orbene, sulla base dei suesposti elementi, deve ritenersi che il similare trattamento adoperato da implicasse un'omogeneità di posizioni e che, per l'effetto, la qualifica di socio, Parte_1
assolutamente incontestata - si rimarca - in capo a fosse parimenti riferibile anche a . Pt_4 CP_1
Giova segnalare, a discapito delle note difensive della convenuta, come sia del tutto irrilevante il tenore letterale della causale, considerato che la medesima non è vincolante ai fini della qualificazione della pagina 6 di 8 complessiva operazione, la quale presenta gli elementi tipici di un finanziamento.
Va, dunque, respinta pure la tesi dell'asserito pagamento indebito, scaturito dall'emissione di una fattura non dovuta da parte di , per cui la susseguente ripetizione non sarebbe suscettibile di Parte_1
revocatoria, non confacendosi il predetto pagamento indebito alle superiori considerazioni, risultando sfornito di prova ed entrando in contraddizione con il dato obiettivo della contestualità dell'assolvimento dell'obbligazione nei riguardi dell'istituto di credito, il che postula un pregresso accordo con circa i termini e le modalità dell'operazione. Parte_1
Quanto all'opposta e infondata eccezione di compensazione, oltre al fatto che il finanziamento di euro
70.000,00 del 24 settembre 2015 in conto futuro aumento capitale mai eseguito e la restituzione pagamento fattura n. (2600)503 del 30.9.2016 per € 38.555,66 sono carenti di prova, trattandosi di obbligazioni contrattuali nelle quali chi si afferma creditore deve dimostrare il titolo della pretesa e, quindi, allegare l'altrui inadempimento, devono, in via dirimente e con riferimento all'invocato importo complessivo, richiamarsi i supremi insegnamenti, sulla cui scorta “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all'intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalità ex art. 64 l.fall., con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorché ammesso al passivo).” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018
(Rv. 651883 - 01)), dovendosi, pertanto, disporre la reiezione dell'eccezione.
In conclusione, si accolgono le domande restitutorie avanzate dal per un importo pari ad Parte_1
euro 95.498,88.
Vanno, altresì, concessi gli interessi legali nella misura ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'intimazione a mezzo PEC allegata in data 20 settembre 2017 a quello della notifica della citazione del 3 marzo 2020 e da tale giorno al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino all'effettiva soddisfazione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. pagina 7 di 8 Si ritiene sussistano i presupposti della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto la comparsa di risposta è stata effettuata senza adeguata verifica dei presupposti a suo fondamento e con il deposito di una visura camerale storica, ma parziale, senza la dovuta chiarezza sul punto. Il soccombente deve pertanto essere condannato a corrispondere all'attore l'ulteriore somma che può essere equitativamente liquidata in € 800,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 95.498,88 oltre interessi legali nella misura ex Parte_1 art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'intimazione a mezzo PEC allegata in data 20 settembre 2017
a quello della notifica della citazione del 3 marzo 2020 e da tale giorno al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino all'effettiva soddisfazione;
- Condanna a rifondere al le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre l'ulteriore somma di € 800,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Perugia, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Davide Lupo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VALDINA PIER FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 VITALE VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Vittorio Veneto n. 261 null 80054 Gragnanopresso il difensore avv. VITALE VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 08/02/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 8 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte Parte_1
(d'ora in poi ) in data 3 marzo 2020, ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
(d'ora in poi ) per: Controparte_2 CP_1
• l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F., ovvero dell'art. 67, co. 2 L.F., ovvero ancora degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti dalla società fallita alla convenuta il 31 dicembre 2016 e il 3 marzo 2017, a seguito della cessione di materiale elettrico di cui alle fatture n. 1602190 del 31 Luglio 2016 di euro 6.402,85, n. 1602406 del 31 agosto
2016 di euro 49.099,46 e n. 1600831 del 6 settembre 2016 di euro 3.396,57 e ai fini dell'estinzione parziale dei crediti vantati dalla stessa convenuta;
• l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia, a mente dell'art. 2467, co. 1 c.c., ovvero dell'art. 67, co. 2 L.F., ovvero ancora degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., del versamento della somma di euro
36.600,00 eseguito dalla società fallita alla convenuta il 14 ottobre 2016;
• la conseguente condanna della convenuta alla corresponsione al attore della somma di Parte_1
euro 95.498,88.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta datata 1 luglio 2020 la convenuta, la quale:
• dopo avere chiesto la declaratoria di inammissibilità della domanda, ha specificato che l'estinzione dei propri debiti di cui alle tre fatture sopra esposte è avvenuta per compensazione legale, non assoggettabile a revocatoria né fallimentare né ordinaria;
• ha obiettato di non avere mai assunto la qualità di socia e di non ritenere, di seguito, applicabile la disciplina di cui all'art. 2467, co. 1 c.c.; ha contestato la qualificazione, ad opera della parte attrice, del versamento alla stregua di finanziamento, trattandosi piuttosto di una ripetizione di indebito non revocabile;
• ha eccepito che, con riferimento alle domande ex artt. 67, co. 2 e 66 L.F., mancherebbe la prova della conoscenza dell'imminente stato di insolvenza di (d'ora in poi ), Parte_1 Parte_1 avendo quest'ultima realizzato importanti operazioni di espansione negli ultimi anni di attività;
• ha eccepito, nell'eventualità dell'accoglimento delle domande attoree, la compensazione del debito restitutorio con crediti pregressi vantati in passato nei riguardi di e ad oggi verso il Parte_1
per un ammontare pari ad euro 215.990,99 (corrispettivi ancora dovuti per forniture Parte_1 merci e premi per raggiungimento soglie di determinati livelli di scambi per circa € 107.434,93, già
pagina 2 di 8 ammessi al passivo in via chirografaria e per l'intero; restituzione del finanziamento di € 70.000,00 del 24 settembre 2015, in conto futuro aumento capitale mai eseguito;
restituzione pagamento fattura n. (2600)503 del 30.9.2016 per € 38.555,66) più € 95.498,88 (corrispondente al valore del debito restitutorio).
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per infondatezza in punto di fatto e di diritto e carenza di prova, giacché la declaratoria in parola attiene al difetto dei c.d. presupposti processuali, la cui esistenza non è stata (neanche parzialmente) contestata ed attiene invece al vaglio del merito.
È altrettanto pacifico e incontestato che e , antecedentemente al fallimento della Parte_1 CP_1
prima dichiarato in data 16 marzo 2017, avevano intrattenuto per lungo tempo mutui rapporti commerciali di scambio, alla cui stregua sorgevano partite creditizie contrapposte.
Ed è parimenti certo che tra luglio e settembre del 2016 aveva provveduto alla cessione, a Parte_1
favore di , di materiale elettrico di cui alle fatture suindicate, che riportavano, altresì, le CP_1 modalità di pagamento: “Ricevuta Bancaria 90 gg. al 10” per la fattura del 31 luglio del 2016; Pt_2
“Rimessa Diretta Vista Fattura” per quelle del 31 agosto e del 6 settembre dello stesso anno. Il relativo importo non è stato, tuttavia, mai concretamente versato da , giacché aveva CP_1 Parte_1 provveduto, mediante operazioni di “giroconto” avvenute il 31 dicembre 2016 ed il 3 marzo 2017, ad estinguere taluni debiti pregressi, che aveva nei confronti della prima.
Il Fallimento attore ritiene, in via principale, che l'ipotesi de qua sia sussumibile sotto la cornice applicativa della datio in solutum diretta o, nell'eventualità, indiretta, e dunque passibile di revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 1, n. 2.
D'altro canto, la convenuta ha invocato l'applicabilità della compensazione legale tra crediti certi, liquidi ed esigibili, non assoggettabile a qualsivoglia forma di revocatoria.
Entrambe le ricostruzioni vanno respinte.
Va negata la configurabilità della datio in solutum in via diretta, posto che, come noto (art. 1197, co. 1
c.c.), l'effetto estintivo dell'originaria prestazione opera contestualmente all'esecuzione di quella sostitutiva. Nel caso di specie, invece, i debiti di si sono estinti in via successiva alla Parte_1
fornitura e i crediti a suo favore promananti dalla cessione del materiale sono rimasti fermi sino alla sopra menzionata operazione di giroconto. Né può accedersi alla tesi della datio in solutum indiretta, pagina 3 di 8 dato che la medesima postula un collegamento funzionale tra la prestazione e la compensazione, collegamento mancante nel caso in esame, dovendosi ricordare che tra le due società intercorrevano profonde e durature relazioni commerciali, sicché la cessione del materiale elettrico non si poneva nei termini di snodo sostanziale per l'operatività della compensazione, bensì di ordinaria attività di compravendita di beni rientranti nel settore del commercio delle componenti elettriche.
Deve essere altresì ricusata la tesi della convenuta vertente sulla sussistenza di una compensazione legale: emerge dagli atti, siccome confermato dalle parti, una pluralità di mutui rapporti di debito e credito tra le due società, la cui cristallizzazione nel tempo permette di desumere un'implicita e derogatoria volontà delle parti - avvalorata poi dall'indicazione delle modalità di pagamento (“Ricevuta
Bancaria 90 gg. F.M. al 10”; “Rimessa Diretta Vista Fattura”) - di mantenere ferme le vicendevoli partite creditizie.
Il pagamento di cui trattasi va (più correttamente e in adesione alla richiesta subordinata della parte attrice) qualificato alla stregua di atto di disposizione patrimoniale, che assurge ai sensi dell'art. 67, co.
2 L.F. ad atto a titolo oneroso suscettivo di revocatoria fallimentare, a condizione che sia provata la c.d. scientia decoctionis in capo al terzo e il medesimo atto ricada nel periodo sospetto di 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non si pongono dubbi in ordine alla ravvisabilità dell'elemento subiettivo, laddove si consideri che anche al tempo delle controverse operazioni (doc. 19)
l'amministratore unico di , , aveva svolto le funzioni di consigliere di CP_1 Parte_3 amministrazione di con delega all'attività commerciale (e segnatamente dal 23 aprile 2015 Parte_1 al 10 febbraio 2017). È, poi, certa la riferibilità dell'atto di disposizione al periodo sospetto, in quanto la dichiarazione di fallimento è avvenuta in data 16 marzo 2017 e, pertanto, i pagamenti effettuati il 31 dicembre 2016 e il 3 marzo 2017 rientrano nella finestra temporale del semestre antecedente la predetta dichiarazione.
Si può dunque concludere, quanto alla loro revocatoria, per la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione, nonché per l'accoglimento della domanda.
Avuto riguardo alla richiesta di revoca del rimborso del finanziamento ex art. 2467, co. 1 c.c. erogato da a favore di , si osserva quanto segue. CP_1 Parte_1
È stato acclarato che, dopo avere emesso in data 6 giugno 2016 la fattura n. 432 per la somma di euro
36.600,00 nei confronti di , aveva ceduto il relativo credito a CP_1 Parte_1 CP_3
e la stessa aveva contestualmente eseguito il pagamento a favore dell'istituto
[...] CP_1
bancario. È del resto poi indubbio che in data 14 ottobre 2016 aveva rimborsato il Parte_1
summenzionato pagamento a favore della convenuta. pagina 4 di 8 Quest'ultima contesta sotto diversi profili l'applicabilità della sopra indicata norma al caso concreto.
In primo luogo rileva che la medesima è dettata in riferimento alle società a responsabilità limitata, mentre aveva assunto la struttura di una società per azioni. Parte_1
Può dirsi che l'osservazione è inconferente, attesa l'innegabile estensibilità del principio, secondo la giurisprudenza di legittimità, alle s.p.a. che presentino analogie con le s.r.l. in ragione delle modeste dimensioni o dei rapporti sociali. L'identità di posizione ricorre se l'organizzazione della società per azioni finanziata consente al socio di “ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di s.r.l., cioè informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto oppure di una situazione finanziaria tale da render ragionevole il ricorso al conferimento: in tale prospettiva, la condizione del socio di s.p.a., che sia anche amministratore della società finanziata, è considerabile alla stregua di una presunzione assoluta della conoscenza della situazione finanziaria che legittima l'applicazione della postergazione.” (Cass. Civ., Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291). Va, per l'effetto, rammentato non solo che era una s.p.a. chiusa con un numero limitato di soci, come risulta dalla visura di Parte_1 evasione e da quella storica, ma anche che l'amministratore unico di ( ) CP_1 Parte_3
aveva ricoperto a quel tempo le funzioni di consigliere di amministrazione di , partecipando Parte_1 vieppiù alla formale adozione all'unanimità della delibera con cui veniva imposto ai soci un versamento di euro 30.000,00 cadauno, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione datato 21 giugno 2016, sicché è chiaro che la socia aveva piena contezza della reale (e non CP_1
idilliaca) situazione economica e patrimoniale di . Parte_1
La seconda censura poggia sull'assunto, secondo il quale , conformemente alla visura storica CP_1
del 14 luglio 2016 prodotta dalla convenuta, non sarebbe mai stata socia di , addivenendo Parte_1 financo a sostenere l'erroneità della precedente visura di evasione del 23 gennaio del 2015, prodotta dal
Fallimento attore e nella quale la prima figurava come tale,.
La tratteggiata ricostruzione è destituita di fondamento. A riprova della genuina validità della visura di evasione, va rilevato che nelle more dell'assemblea ordinaria di del 7 dicembre del 2012 Parte_1 veniva deliberata l'ammissione di quale socio promotore (doc. 18) e che nell'assemblea del CP_1
23 aprile del 2015, nella quale si dava (tra l'altro) atto del recesso di taluni soci e dell'esclusione di quelli morosi, la predetta risultava dal relativo verbale presente nella persona di Parte_3
(doc. 20).
La visura storica prodotta dalla convenuta si appalesa inattendibile, oltre che scarsamente significativa.
È inattendibile, giacché incompleta. E' limitata al periodo di iscrizione della presso la Parte_1 pagina 5 di 8 Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi, successivo al 31/8/2016 (REA
MI 1991589), dopo lo spostamento della sede legale. La complessiva operazione di finanziamento
(“Fattura Consorzio” n. 432 e “Ricevuta bancaria” n. 8777 di cui al doc. 10) invece è stata realizzata precedentemente, e segnatamente in data 6 giugno 2016, non potendosi pertanto neanche escludersi una mancata rispondenza dei dati alla realtà per effetto di (quanto meno) una certa negligenza nelle comunicazioni e iscrizioni attinenti alla compagine sociale, verosimile in un periodo di crisi vicino alla dichiarazione di fallimento.
È, come accennato, pure scarsamente significativa, atteso che la visura in parola esplica effetti di opponibilità verso i terzi, laddove nel giudizio de quo rilevano i rapporti interni alla società, delineati, tuttavia, in maniera univoca dai verbali dell'assemblea, i quali attestano a più riprese la partecipazione sociale di in seno ad (doc. 18 e doc. 20) e prevalgono, dunque, su di essa. CP_1 Parte_1
Merita di essere evidenziato, da ultimo, che nel processo vertente sulla revocatoria richiesta dal
Fallimento nei confronti di (doc. 26), la cui qualifica di socio non era all'epoca controversa, Parte_4
era emersa, nello sviluppo della complessiva operazione, una sovrapponibile omogeneità tra il finanziamento erogato dalla stessa e quello implementato da : CP_1
• in data 6 giugno 2016 aveva emesso una fattura del valore di euro 36.600,00 (equivalente Parte_1
al versamento 30.000,00 euro, oltre a IVA, che il 21 giugno 2016 sarebbe stato imposto ai soci a seguito di adozione di formale delibera del Consiglio di Amministrazione di ); Parte_1
• la causale si connotava per ampiezza, genericità e somiglianza (“Prestazione di servizio per l'attività di supporto tecnico/commerciale relative all'anno 2016” per e “Prestazione di servizio per Pt_4
l'attività di supporto tecnico/commerciale relative all'anno 2016 per quanto riguarda in particolare: l'ottimizzazione delle condizioni di acquisto (sconti premi e contributi) e lo studio e la gestione di attività formative e di sviluppo” per Ortolomo);
• il credito veniva contestualmente ceduto a;
Controparte_3
• le società, dopo avere assolto l'obbligazione nei confronti dell'istituto di credito, venivano rimborsate in un momento successivo da . Parte_1
Orbene, sulla base dei suesposti elementi, deve ritenersi che il similare trattamento adoperato da implicasse un'omogeneità di posizioni e che, per l'effetto, la qualifica di socio, Parte_1
assolutamente incontestata - si rimarca - in capo a fosse parimenti riferibile anche a . Pt_4 CP_1
Giova segnalare, a discapito delle note difensive della convenuta, come sia del tutto irrilevante il tenore letterale della causale, considerato che la medesima non è vincolante ai fini della qualificazione della pagina 6 di 8 complessiva operazione, la quale presenta gli elementi tipici di un finanziamento.
Va, dunque, respinta pure la tesi dell'asserito pagamento indebito, scaturito dall'emissione di una fattura non dovuta da parte di , per cui la susseguente ripetizione non sarebbe suscettibile di Parte_1
revocatoria, non confacendosi il predetto pagamento indebito alle superiori considerazioni, risultando sfornito di prova ed entrando in contraddizione con il dato obiettivo della contestualità dell'assolvimento dell'obbligazione nei riguardi dell'istituto di credito, il che postula un pregresso accordo con circa i termini e le modalità dell'operazione. Parte_1
Quanto all'opposta e infondata eccezione di compensazione, oltre al fatto che il finanziamento di euro
70.000,00 del 24 settembre 2015 in conto futuro aumento capitale mai eseguito e la restituzione pagamento fattura n. (2600)503 del 30.9.2016 per € 38.555,66 sono carenti di prova, trattandosi di obbligazioni contrattuali nelle quali chi si afferma creditore deve dimostrare il titolo della pretesa e, quindi, allegare l'altrui inadempimento, devono, in via dirimente e con riferimento all'invocato importo complessivo, richiamarsi i supremi insegnamenti, sulla cui scorta “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all'intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalità ex art. 64 l.fall., con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorché ammesso al passivo).” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018
(Rv. 651883 - 01)), dovendosi, pertanto, disporre la reiezione dell'eccezione.
In conclusione, si accolgono le domande restitutorie avanzate dal per un importo pari ad Parte_1
euro 95.498,88.
Vanno, altresì, concessi gli interessi legali nella misura ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'intimazione a mezzo PEC allegata in data 20 settembre 2017 a quello della notifica della citazione del 3 marzo 2020 e da tale giorno al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino all'effettiva soddisfazione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. pagina 7 di 8 Si ritiene sussistano i presupposti della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto la comparsa di risposta è stata effettuata senza adeguata verifica dei presupposti a suo fondamento e con il deposito di una visura camerale storica, ma parziale, senza la dovuta chiarezza sul punto. Il soccombente deve pertanto essere condannato a corrispondere all'attore l'ulteriore somma che può essere equitativamente liquidata in € 800,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 95.498,88 oltre interessi legali nella misura ex Parte_1 art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno dell'intimazione a mezzo PEC allegata in data 20 settembre 2017
a quello della notifica della citazione del 3 marzo 2020 e da tale giorno al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino all'effettiva soddisfazione;
- Condanna a rifondere al le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre l'ulteriore somma di € 800,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Perugia, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Davide Lupo.
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