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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7415 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 18/09/2025 e vertente
TRA
, in proprio e quale genitore affidatario esclusivo della Parte_1 minore , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. STEA GAETANO
ATTRICE
E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO CALABRO
, in persona del Direttore in carica CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE MONTINARO
CONVENUTI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18/09/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere madre della minore Parte_1 Persona_1
nata dall'unione con , ha rappresentato che la figlia non ha
[...] Persona_2 potuto avere un rapporto con il padre, a causa della condotta di costui, che l'ha abbandonata e se ne è disinteressato.
L'attrice ha precisato che, nonostante l'intervento del Tribunale per i minorenni e quello iniziale del consultorio familiare, il convenuto non ha consentito alla minore di avere un rapporto con lui, generando un sentimento di abbandono e rabbia.
La ha poi lamentato che il Consultorio Familiare è rimasto inadempiente Pt_1 agli obblighi su di esso incombenti, nonostante il provvedimento del Tribunale per i minorenni, che aveva disposto un'azione di vigilanza e sostegno volta a consentire alla minore e al padre di stabilire un rapporto e aveva assegnato il termine di un mese per la redazione di un progetto personalizzato e l'invio di relazioni periodiche ogni quattro mesi.
L'attrice ha dunque lamentato che la condotta del e l'inadempimento del ER
Consultorio Familiare hanno generato nella figlia un sentimento di rabbia e frustrazione per l'abbandono patito e le hanno impedito di godere della figura genitoriale del padre.
La ha poi evidenziato che il non ha contribuito al mantenimento Pt_1 ER della minore, avendo versato solo importi sporadici per un periodo limitato.
Esposto quanto sopra, l'attrice ha chiesto la condanna del e di ER CP_2 al risarcimento del danno patito dalla figlia minore per non aver potuto crescere con la figura paterna e la condanna del solo al versamento degli importi ER dovuti per il sostentamento della minore.
si è costituito con propria memoria, negando che la minore non CP_1
l'abbia mai conosciuto e di essersi allontanato dalla stessa e deducendo che l'allontanamento del padre è stato determinato dalla condotta dei nonni materni, che lo hanno screditato e relegato a un ruolo di secondo piano.
Il convenuto ha rappresentato di essersi infine fatto da parte per evitare che la figlia subisse conseguenze negative dal clima di tensioni e litigi esistenti tra i genitori e
2 ha evidenziato di aver tentato, nel 2021, di recuperare un rapporto con la minore, ricevendo quale risposta un ricorso ex art. 612-bis c.p..
Il convenuto ha quindi contestato l'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in ogni caso in via preliminare la prescrizione della stessa. si è costituita con propria comparsa, eccependo la nullità dell'atto CP_2 introduttivo per genericità dello stesso e rilevando nel merito di aver svolto con diligenza l'attività di sua competenza, secondo le indicazioni ricevute dal Tribunale per i minorenni.
La convenuta ha chiesto dunque il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
***
Come premesso, è nata dall'unione tra Persona_1 Parte_1
e . CP_1
La madre ha lamentato che il padre, dopo un primo periodo di convivenza e di avvicinamento alla figlia, ha iniziato a distaccarsi dalla stessa circa un anno dopo la nascita, non essendo in grado di reggere la responsabilità della genitorialità. La
De UC ha altresì evidenziato che i genitori hanno tentato diverse volte un riavvicinamento, anche con l'aiuto del Consultorio Familiare nell'anno 2011, finché
i rapporti tra il padre e la figlia non si sono definitivamente interrotti dal gennaio
2014.
La ha poi rappresentato che il padre, dopo un nuovo intervento del Pt_1
Consultorio Familiare, ha nuovamente tentato un riavvicinamento alla figlia nel
2021, ma ha precisato che – cresciuta senza la figura paterna – ha ER rifiutato ogni rapporto con il padre.
Sulla base di tali circostanze, l'attrice ha dedotto che la figlia ha patito un danno, per l'abbandono e l'assenza della figura paterna e per essere stata costretta a crescere in assenza di un padre.
Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che al tempo della nascita CP_1 della figlia egli era di giovane età e non aveva ancora una posizione lavorativa
3 stabile e che le problematiche nella gestione della bambina sono state determinate in misura prevalente dal contesto nel quale la nascita era avvenuta. Il convenuto ha anche lamentato che i nonni materni hanno assunto un atteggiamento di prevaricazione, ostacolando la sua presenza nella crescita della bambina e di fatto escludendolo. Ha quindi dedotto di aver interrotto i rapporti con la minore dal gennaio 2014, al fine di evitare che la stessa potesse subire conseguenze negative dal clima di tensione esistente tra i genitori.
La produzione documentale e la prova testimoniale hanno confermato in modo chiaro che la minore ha sempre vissuto con la madre e che anche nei primi anni il padre è risultato figura altalenante: si è allontanato e poi riavvicinato da aprile a giugno 2011, da ottobre 2011 a giugno 2012, da aprile 2013 a gennaio 2014, per allontanarsi definitivamente quando la bambina aveva 3 anni;
la minore è sempre rimasta con la madre e i genitori di costei.
Risulta inoltre documentato che la già dal 2011 ha chiesto l'intervento del Pt_1
Tribunale per i minorenni, al fine di garantire lo svolgimento di un rapporto tra padre e figlia. Nella relazione del 19.08.2011, il C.F. ha dichiarato che il padre era assente dal febbraio dello stesso anno e che non vi era possibilità di stabilire un riavvicinamento delle parti.
È ancora provato in forma documentale che il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 22.26/03/2012, ha dato delega al C.F. per la vigilanza e il sostegno nella relazione tra il e la figlia e ha assegnato al consultorio il termine di ER un mese per la redazione di un progetto personalizzato, prevedendo future relazioni quadrimestrali.
Non sono provati ulteriori interventi del C.F. fino alla relazione dell'08.07.2021.
Nelle more, non risulta che il padre abbia mantenuto un rapporto con la figlia minore né che lo abbia tentato: lo stesso convenuto ha confermato di aver interrotto ogni rapporto con fin dal gennaio 2014. ER
Le prove raccolte dimostrano dunque che il padre, oltre ad aver costituito una presenza estremamente incostante nei primissimi anni di vita della figlia, ha poi interrotto ogni rapporto con la stessa quando ella aveva tre anni, disinteressandosi completamente della bambina. Dal 2014 al 2021, nessun contatto è stato compiuto o tentato.
4 L'inadempimento del padre agli obblighi sullo stesso incombenti – di assistenza morale e materiale e di mantenimento della prole – è dunque incontestabile.
Il convenuto ha giustificato il proprio comportamento, in sede di costituzione in giudizio, affermando che i nonni materni gli hanno impedito di mantenere un rapporto con la figlia, avendolo relegato a un ruolo di secondo piano e avendo tentato di metterlo da parte.
Tale argomentazione, tuttavia, è indimostrata e comunque irrilevante ai fini di causa.
Se davvero i nonni materni avessero ostacolato il rapporto, ben avrebbe potuto il chiedere l'intervento del T.M. o del C.F., al fine di poter esercitare i propri ER diritti. Al contrario, è stata la madre – e solo lei – a tentare di garantire alla figlia la figura paterna, chiedendo anche l'intervento e l'aiuto delle autorità.
Lo stesso , del resto, ha dichiarato – in sede di istruttoria familiare – che al ER tempo della nascita di egli era giovane e non era in grado di assumersi ER la responsabilità della paternità, anche in ragione delle ambizioni lavorative (poi non concretizzatesi). La stessa istruttoria svolta dal C.F. ha dunque dimostrato che il convenuto, lungi dal trovarsi nell'impossibilità di stabilire una relazione con la figlia, ha spontaneamente evitato di adempiere ai propri doversi.
Nei lunghi anni decorsi dall'interruzione dei rapporti al 2021, nella minore si è consolidato il danno determinato dalla crescita in assenza della figura paterna, dalla rabbia per il rifiuto protratto fin dalla nascita e dall'assenza di un padre dalla stessa di fatto mai conosciuto (nei primi mesi, in cui i rapporti erano più frequenti, la minore non ha potuto maturare ricordi).
Che questa sia stata l'evoluzione della minore è confermato dal C.F., che nella relazione del luglio 2021 ha attestato che non vuole vedere il padre. ER
Dal provvedimento del 09.09.2021 emerge che la bambina (ormai quasi undicenne) ha riferito espressamente di «non voler vedere né avere contatti con il padre, poiché
l'uomo non si è mai interessato di lei, non comprendendo perché l'abbia rifiutata fin dalla nascita» e che «la minore – che non ha ricordi del padre – si rammarica per non avere avuto un padre attento a sé come le sue coetanee». Gli operatori hanno poi dedotto, sulla base dei disegni di , «il desiderio della minore di avere una ER famiglia completa ed emerge la rabbia verso il padre che la ha abbandonata,
5 emozione che evidenzia la sofferenza per l'assenza della figura paterna e il desiderio di riscatto nei suoi confronti» (all.to 15).
Successivamente, su delega del Tribunale di Lecce, il C.F. ha redatto una relazione del 16.2.2023, attestando che, in merito alla possibilità di un incontro in uno spazio neutro, «la minore, in entrambi i colloqui, si è espressa negativamente, asserendo “non sono interessata ad avere una figura paterna…non sono interessata ad incontrarlo…non lo conosco…non so nemmeno quanti anni ha…”.
Tale constatazione rende del tutto irrilevanti le difese dei due convenuti, che hanno posto in evidenza le iniziative rispettivamente assunte nell'anno 2021. Nel tempo in cui i tentativi di riavvicinamento e la partecipazione del Consultorio si sono riattivati, infatti, il danno era ormai consolidato nella minore, tanto da rendere preferibile – per l'equilibrio e la serenità della stessa – l'esclusione del contatto con il padre, anche in ambiente neutro.
A ciò si aggiunga che il convenuto, nel 2021, anziché avviare – come sarebbe stato necessario, attesi i lunghi anni trascorsi – un percorso di riavvicinamento graduale e controllato, ha tentato di entrare a gamba tesa nella vita della figlia, portandosi sotto l'abitazione di costei all'improvviso e presentandosi poi all'uscita da scuola.
In considerazione di quanto sopra, sussiste certamente la responsabilità del padre, colpevole di aver impedito alla minore di crescere con la presenza della figura paterna e di non essersi mai avvalso di strumenti idonei a consentire alla figlia di riavvicinarsi a lui.
Sussiste, parimenti, la responsabilità del C.F. e, per esso, della CP_2
La convenuta ha eccepito la nullità della citazione, ritenendo che la controparte non abbia indicato in modo specifico i profili di responsabilità ad essa imputati.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'attrice, infatti, ha espressamente dichiarato: “Nella vicenda in esame, è altresì incontestabile la responsabilità anche del servizio consultoriale della ASL LE – di natura contrattuale –, che, seppur espressamente onerato dall'autorità giudiziaria di svolgere ogni opportuno intervento di vigilanza e sostegno principalmente volti a creare un positivo clima comunicazionale fra i genitori – a prescindere dall'andamento della loro vita sentimentale – e ad accompagnarli nell'assolvimento del ruolo, è rimasto totalmente inadempiente per quasi dieci anni, così contribuendo eziologicamente a determinare un grave pregiudizio allo sviluppo fisiopsichico della
6 minore, proprio nella fase evolutiva della sua vita e di formazione della sua identità personale (…) Il rifiuto della figura paterna, da parte della minore , come ER verificato proprio dal servizio consultoriale, è indubbiamente dovuto anche all'omissione degli obblighi di vigilanza, controllo e intervento del Consultorio
Familiare di , imposti dal Tribunale per i minorenni, con provvedimento del CP_2
22/26.3.2012, come stigmatizzato dai solleciti rivolti dallo stesso giudice minorile il
31.10.2019, il 3.1.2020, l'1.2.2021 e il 24.6.2021. È superfluo osservare che, in base alla normativa di riferimento (in particolare, in virtù di quanto previsto 14 dagli artt.1, co.1, lett. a), L. 405/1975, 2, co.1, lett. a), L.R. Puglia 30/1977, 3-quinquies, co.2, lett. c), d.lgs. 502/1992, 26, co.4, lett. e), L.R. Puglia 36/1994), i Consultori Familiari sono servizi socio-sanitari che erogano prestazioni ostetrico-ginecologiche, Contr psicologiche e sociali, come articolazioni strumentali della territorialmente competente e che svolgono prestazioni finalizzate al sostegno ed alla prevenzione delle problematiche relative alla vita di coppia e familiare, effettuando interventi di tutela minorile su mandato dell'autorità giudiziaria minorile e civile” (cfr. atto di citazione, pagg.7 e 8).
L'indicazione dei profili di responsabilità e dei relativi presupposti è dunque chiara e ben individuata. ha poi ritenuto che quanto lamentato dall'attrice sia in realtà relativo ad CP_2 attività da espletarsi dai comuni, per mezzo dei Servizi Sociali. Anche tale difesa è Contr tuttavia infondata, in quanto l'attrice ha chiarito che i compiti cui la non ha assolto sono quelli alla stessa espressamente delegati dal Tribunale, in conformità alla normativa vigente.
Infine, ha riportato l'attività espletata, evidenziando che nel 2011 aveva CP_2 attestato l'impossibilità di consentire un riavvicinamento del padre con la figlia. La stessa convenuta ha poi richiamato la relazione del luglio 2021, ritenendo così di aver adeguatamente svolto la propria funzione.
Anche così come il , indica proprie attività del 2011 e del 2021, CP_2 ER dimenticando la totale inerzia del periodo intermedio.
Nel caso di specie, a seguito della relazione del 2011 in cui il C.F. indicava l'impossibilità di un riavvicinamento, il T.M. ha adottato il decreto del 22.03.2012, disponendo che lo stesso Consultorio svolgesse compiti di vigilanza e sostegno e
7 redigesse un progetto personalizzato. Il decreto, comunicato il 17.04.2012, è rimasto inadempiuto.
Il 31.10.2019, il 03.01.2020 e l'01.02.2021 il ha sollecitato la risposta senza Pt_2 ottenere alcun riscontro. Solo dopo l'ennesimo sollecito del 24.06.2021, il C.F., a dieci anni di distanza, ha provveduto a redigere la richiesta relazione.
La circostanza che dal 2012 nessun sollecito sia intervenuto fino al 2019 è del tutto irrilevante, in quanto il T.M. aveva delegato l'ente – competente e adeguato all'attività delegata – e l'intervento del consultorio era in quella fase particolarmente importante, perché la minore si avviava al periodo di formazione della sua personalità.
Del resto, è stato riconosciuto dagli stessi convenuti che già nel 2011 – così come poi nel 2021 – il ha riavviato il rapporto con la figlia proprio grazie ER all'intervento del Consultorio. È dunque altamente probabile che, se l'ente avesse proseguito nell'attività delegata e avesse redatto un programma personalizzato, si sarebbe raggiunto un equilibrio e si sarebbe consentito alla minore di vedere il padre almeno in uno spazio neutro.
La circostanza che nel 2021 non abbia voluto incontrare un padre che ER non aveva mai conosciuto è da collocarsi dopo un lungo periodo di assenza;
se la stessa attività fosse stata tentata nel 2013 o nel 2014, con il padre ancora vicino, certamente la minore non avrebbe avuto alcun ostacolo a mantenere un rapporto con il genitore.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità di entrambi i convenuti nella determinazione del danno patito dalla minore.
In punto di diritto, infatti, si ricorda che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno elaborato la nozione di “illecito endo-familiare”, affermando, in particolare, quanto segue: « In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.
147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.» (Cass. n. 34986/2022).
In parte motiva, la sentenza attesta quanto segue: “…La Corte d'Appello con ampia ed esauriente motivazione ha precisato (pag. 21-22 sentenza impugnata) di aver
8 liquidato il danno non patrimoniale con criterio equitativo puro attesa "la modestia numerica di casi conformi". I parametri adottati nel distretto per la perdita parentale sono, di conseguenza, assunti, in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Come ben argomentato nella sentenza impugnata il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli che caratterizza il caso di specie, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Pertanto, il criterio tabellare "può rappresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione. La Corte d'Appello indicando il parametro da assumere analogicamente e le ragioni per cui era necessario discostarsene parzialmente ha del tutto coerentemente seguito gli orientamenti ribaditi anche di recente, da questa
Corte, secondo i quali "Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. 8213 del
2013) …”;
Peraltro, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale, dovuto al grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale paterna … consiste nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderati come figlio. Pur non essendoci un danno alla salute sussiste un danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto da risarcirsi in un importo congruo” (Cass., n. 26205/2013; nello stesso senso, Cass., sez. III, ord. n. 11097/2020).
Per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno, la giurisprudenza più recente si è orientata nel senso di ritenere che la determinazione equitativa debba essere effettuata facendo applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano [cfr. sentenza Tribunale di Milano, sez. IX civile,
23.07.2014; sentenza Corte di Appello di Brescia, 01.03.2012; sentenza Tribunale di Lecce, n. 3759/16 del 25.08.2016; sentenza Tribunale di Matera, 07.12.2017].
9 Sotto il profilo della quantificazione, dunque, si procede dalle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale con il padre, tenendo conto dell'età della figlia e del padre al momento dell'interruzione del rapporto
(2014), della mancata convivenza pregressa (se non per brevi periodi) e della esistenza della madre. Il minimo tabellare è in questo caso di € 258.126,00 (si considera il minimo, poiché in assenza di rapporto nulla può assegnarsi per intensità della relazione).
Il danno va poi ulteriormente ridotto, tenendo conto della circostanza che la minore ha comunque potuto godere del supporto emotivo della madre e dei nonni materni, con il nonno che – secondo quanto attestato nelle relazioni in atti – ha costituito per la bambina la figura di riferimento maschile.
Si tiene conto altresì della circostanza che dal 2021 il convenuto, più maturo e consapevole, ha tentato – sia pure con mezzi inadeguati – di recuperare il rapporto con la figlia, di conoscerne i gusti e le preferenze e di garantire un rapporto anche con i nonni paterni.
In considerazione di tali circostanze, tenendo conto che il lutto per la morte di un genitore comporta dolori e patemi diversi da quelli determinati dall'assenza di un genitore ancora in vita (per il quale in futuro è possibile un riavvicinamento e una rielaborazione del rapporto), si ritiene di ridurre l'importo del 60%, giungendo alla somma di € 103.250,00 (inclusi interessi e rivalutazione dall'evento alla data odierna).
L'importo deve maggiorarsi di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Parte attrice ha poi chiesto la condanna della controparte al rimborso delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva per la crescita della figlia, tenendo conto della circostanza che dal gennaio 2014 il padre non ha versato nulla, a parte sporadici adempimenti.
Il ha eccepito la prescrizione della domanda, ritenendo che la stessa ER decorra dalla data della nascita della minore. L'eccezione, tuttavia, è stata proposta tardivamente, in quanto il convenuto ha omesso di costituirsi nei 70 giorni precedenti l'udienza.
L'eccezione è dunque rigettata.
10 Nel merito, è pacifico che il non abbia contribuito in alcun modo al ER mantenimento della minore, cui ha provveduto in via esclusiva la madre, con il sostegno dei propri genitori.
Con tale condotta, il convenuto ha violato l'art. 316 bis c.c., secondo cui i genitori sono entrambi obbligati al mantenimento della prole dal punto di vista economico, ognuno a seconda delle rispettive risorse e della propria capacità lavorativa, di lavoro professionale o casalingo
In punto di quantum, la ha fatto riferimento alla spesa media delle famiglie Pt_1 secondo l'indice ISTAT, indicando tuttavia un importo che non risulta proporzionato alle risorse economiche dei genitori (che al tempo della nascita non avevano un vero lavoro e nei primi tempi hanno avuto entrate mensili di circa 600€ ciascuno).
La stima di € 600,00 mensili da destinare dal alla figlia fin dalla nascita è ER dunque eccessiva e non corrispondente a ciò che i genitori avrebbero potuto versare.
In sede di separazione, è stato posto a carico del in via provvisoria un ER contributo mensile di € 200,00, poi aumentato a € 280,00 dopo il deposito della dichiarazione dei redditi, oltre alle spese straordinarie. Tale importo è stato calcolato alla luce dell'attuale stipendio di € 1.200,00, che risulta coincidente con quello medio indicato nel periodo in cui il ha cessato il tirocinio e ha avuto ER un rapporto di lavoro stabile.
Tale somma va maggiorata delle spese straordinarie medie prevedibili, che in virtù della documentazione depositata da parte attrice possono determinarsi in € 70,00 mensili, giungendo all'importo di € 350,00 mensili. Tale somma è calcolata includendo la rivalutazione monetaria annuale periodica, operando una media
(anche in virtù della tabella prodotta da parte attrice, non contestata sotto tale profilo).
Nulla si dispone per il futuro, essendo nelle more intervenuto il provvedimento del
Tribunale di Lecce di regolazione dei rapporti tra i genitori per il mantenimento della minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7415/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale dei convenuti per il danno da abbandono genitoriale sofferto da e, per l'effetto, Persona_1 li condanna in solido al risarcimento del danno in favore della minore, liquidato in € 103.250,00 oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
b) Dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto, condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1 quota parte dei costi sostenuti per il mantenimento della minore
[...]
dalla nascita fino al 31.12.2021, liquidati in € 350,00 Persona_1 mensili, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo;
c) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 535,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Stea, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 22/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7415 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 18/09/2025 e vertente
TRA
, in proprio e quale genitore affidatario esclusivo della Parte_1 minore , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. STEA GAETANO
ATTRICE
E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO CALABRO
, in persona del Direttore in carica CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE MONTINARO
CONVENUTI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18/09/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere madre della minore Parte_1 Persona_1
nata dall'unione con , ha rappresentato che la figlia non ha
[...] Persona_2 potuto avere un rapporto con il padre, a causa della condotta di costui, che l'ha abbandonata e se ne è disinteressato.
L'attrice ha precisato che, nonostante l'intervento del Tribunale per i minorenni e quello iniziale del consultorio familiare, il convenuto non ha consentito alla minore di avere un rapporto con lui, generando un sentimento di abbandono e rabbia.
La ha poi lamentato che il Consultorio Familiare è rimasto inadempiente Pt_1 agli obblighi su di esso incombenti, nonostante il provvedimento del Tribunale per i minorenni, che aveva disposto un'azione di vigilanza e sostegno volta a consentire alla minore e al padre di stabilire un rapporto e aveva assegnato il termine di un mese per la redazione di un progetto personalizzato e l'invio di relazioni periodiche ogni quattro mesi.
L'attrice ha dunque lamentato che la condotta del e l'inadempimento del ER
Consultorio Familiare hanno generato nella figlia un sentimento di rabbia e frustrazione per l'abbandono patito e le hanno impedito di godere della figura genitoriale del padre.
La ha poi evidenziato che il non ha contribuito al mantenimento Pt_1 ER della minore, avendo versato solo importi sporadici per un periodo limitato.
Esposto quanto sopra, l'attrice ha chiesto la condanna del e di ER CP_2 al risarcimento del danno patito dalla figlia minore per non aver potuto crescere con la figura paterna e la condanna del solo al versamento degli importi ER dovuti per il sostentamento della minore.
si è costituito con propria memoria, negando che la minore non CP_1
l'abbia mai conosciuto e di essersi allontanato dalla stessa e deducendo che l'allontanamento del padre è stato determinato dalla condotta dei nonni materni, che lo hanno screditato e relegato a un ruolo di secondo piano.
Il convenuto ha rappresentato di essersi infine fatto da parte per evitare che la figlia subisse conseguenze negative dal clima di tensioni e litigi esistenti tra i genitori e
2 ha evidenziato di aver tentato, nel 2021, di recuperare un rapporto con la minore, ricevendo quale risposta un ricorso ex art. 612-bis c.p..
Il convenuto ha quindi contestato l'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in ogni caso in via preliminare la prescrizione della stessa. si è costituita con propria comparsa, eccependo la nullità dell'atto CP_2 introduttivo per genericità dello stesso e rilevando nel merito di aver svolto con diligenza l'attività di sua competenza, secondo le indicazioni ricevute dal Tribunale per i minorenni.
La convenuta ha chiesto dunque il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
***
Come premesso, è nata dall'unione tra Persona_1 Parte_1
e . CP_1
La madre ha lamentato che il padre, dopo un primo periodo di convivenza e di avvicinamento alla figlia, ha iniziato a distaccarsi dalla stessa circa un anno dopo la nascita, non essendo in grado di reggere la responsabilità della genitorialità. La
De UC ha altresì evidenziato che i genitori hanno tentato diverse volte un riavvicinamento, anche con l'aiuto del Consultorio Familiare nell'anno 2011, finché
i rapporti tra il padre e la figlia non si sono definitivamente interrotti dal gennaio
2014.
La ha poi rappresentato che il padre, dopo un nuovo intervento del Pt_1
Consultorio Familiare, ha nuovamente tentato un riavvicinamento alla figlia nel
2021, ma ha precisato che – cresciuta senza la figura paterna – ha ER rifiutato ogni rapporto con il padre.
Sulla base di tali circostanze, l'attrice ha dedotto che la figlia ha patito un danno, per l'abbandono e l'assenza della figura paterna e per essere stata costretta a crescere in assenza di un padre.
Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che al tempo della nascita CP_1 della figlia egli era di giovane età e non aveva ancora una posizione lavorativa
3 stabile e che le problematiche nella gestione della bambina sono state determinate in misura prevalente dal contesto nel quale la nascita era avvenuta. Il convenuto ha anche lamentato che i nonni materni hanno assunto un atteggiamento di prevaricazione, ostacolando la sua presenza nella crescita della bambina e di fatto escludendolo. Ha quindi dedotto di aver interrotto i rapporti con la minore dal gennaio 2014, al fine di evitare che la stessa potesse subire conseguenze negative dal clima di tensione esistente tra i genitori.
La produzione documentale e la prova testimoniale hanno confermato in modo chiaro che la minore ha sempre vissuto con la madre e che anche nei primi anni il padre è risultato figura altalenante: si è allontanato e poi riavvicinato da aprile a giugno 2011, da ottobre 2011 a giugno 2012, da aprile 2013 a gennaio 2014, per allontanarsi definitivamente quando la bambina aveva 3 anni;
la minore è sempre rimasta con la madre e i genitori di costei.
Risulta inoltre documentato che la già dal 2011 ha chiesto l'intervento del Pt_1
Tribunale per i minorenni, al fine di garantire lo svolgimento di un rapporto tra padre e figlia. Nella relazione del 19.08.2011, il C.F. ha dichiarato che il padre era assente dal febbraio dello stesso anno e che non vi era possibilità di stabilire un riavvicinamento delle parti.
È ancora provato in forma documentale che il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 22.26/03/2012, ha dato delega al C.F. per la vigilanza e il sostegno nella relazione tra il e la figlia e ha assegnato al consultorio il termine di ER un mese per la redazione di un progetto personalizzato, prevedendo future relazioni quadrimestrali.
Non sono provati ulteriori interventi del C.F. fino alla relazione dell'08.07.2021.
Nelle more, non risulta che il padre abbia mantenuto un rapporto con la figlia minore né che lo abbia tentato: lo stesso convenuto ha confermato di aver interrotto ogni rapporto con fin dal gennaio 2014. ER
Le prove raccolte dimostrano dunque che il padre, oltre ad aver costituito una presenza estremamente incostante nei primissimi anni di vita della figlia, ha poi interrotto ogni rapporto con la stessa quando ella aveva tre anni, disinteressandosi completamente della bambina. Dal 2014 al 2021, nessun contatto è stato compiuto o tentato.
4 L'inadempimento del padre agli obblighi sullo stesso incombenti – di assistenza morale e materiale e di mantenimento della prole – è dunque incontestabile.
Il convenuto ha giustificato il proprio comportamento, in sede di costituzione in giudizio, affermando che i nonni materni gli hanno impedito di mantenere un rapporto con la figlia, avendolo relegato a un ruolo di secondo piano e avendo tentato di metterlo da parte.
Tale argomentazione, tuttavia, è indimostrata e comunque irrilevante ai fini di causa.
Se davvero i nonni materni avessero ostacolato il rapporto, ben avrebbe potuto il chiedere l'intervento del T.M. o del C.F., al fine di poter esercitare i propri ER diritti. Al contrario, è stata la madre – e solo lei – a tentare di garantire alla figlia la figura paterna, chiedendo anche l'intervento e l'aiuto delle autorità.
Lo stesso , del resto, ha dichiarato – in sede di istruttoria familiare – che al ER tempo della nascita di egli era giovane e non era in grado di assumersi ER la responsabilità della paternità, anche in ragione delle ambizioni lavorative (poi non concretizzatesi). La stessa istruttoria svolta dal C.F. ha dunque dimostrato che il convenuto, lungi dal trovarsi nell'impossibilità di stabilire una relazione con la figlia, ha spontaneamente evitato di adempiere ai propri doversi.
Nei lunghi anni decorsi dall'interruzione dei rapporti al 2021, nella minore si è consolidato il danno determinato dalla crescita in assenza della figura paterna, dalla rabbia per il rifiuto protratto fin dalla nascita e dall'assenza di un padre dalla stessa di fatto mai conosciuto (nei primi mesi, in cui i rapporti erano più frequenti, la minore non ha potuto maturare ricordi).
Che questa sia stata l'evoluzione della minore è confermato dal C.F., che nella relazione del luglio 2021 ha attestato che non vuole vedere il padre. ER
Dal provvedimento del 09.09.2021 emerge che la bambina (ormai quasi undicenne) ha riferito espressamente di «non voler vedere né avere contatti con il padre, poiché
l'uomo non si è mai interessato di lei, non comprendendo perché l'abbia rifiutata fin dalla nascita» e che «la minore – che non ha ricordi del padre – si rammarica per non avere avuto un padre attento a sé come le sue coetanee». Gli operatori hanno poi dedotto, sulla base dei disegni di , «il desiderio della minore di avere una ER famiglia completa ed emerge la rabbia verso il padre che la ha abbandonata,
5 emozione che evidenzia la sofferenza per l'assenza della figura paterna e il desiderio di riscatto nei suoi confronti» (all.to 15).
Successivamente, su delega del Tribunale di Lecce, il C.F. ha redatto una relazione del 16.2.2023, attestando che, in merito alla possibilità di un incontro in uno spazio neutro, «la minore, in entrambi i colloqui, si è espressa negativamente, asserendo “non sono interessata ad avere una figura paterna…non sono interessata ad incontrarlo…non lo conosco…non so nemmeno quanti anni ha…”.
Tale constatazione rende del tutto irrilevanti le difese dei due convenuti, che hanno posto in evidenza le iniziative rispettivamente assunte nell'anno 2021. Nel tempo in cui i tentativi di riavvicinamento e la partecipazione del Consultorio si sono riattivati, infatti, il danno era ormai consolidato nella minore, tanto da rendere preferibile – per l'equilibrio e la serenità della stessa – l'esclusione del contatto con il padre, anche in ambiente neutro.
A ciò si aggiunga che il convenuto, nel 2021, anziché avviare – come sarebbe stato necessario, attesi i lunghi anni trascorsi – un percorso di riavvicinamento graduale e controllato, ha tentato di entrare a gamba tesa nella vita della figlia, portandosi sotto l'abitazione di costei all'improvviso e presentandosi poi all'uscita da scuola.
In considerazione di quanto sopra, sussiste certamente la responsabilità del padre, colpevole di aver impedito alla minore di crescere con la presenza della figura paterna e di non essersi mai avvalso di strumenti idonei a consentire alla figlia di riavvicinarsi a lui.
Sussiste, parimenti, la responsabilità del C.F. e, per esso, della CP_2
La convenuta ha eccepito la nullità della citazione, ritenendo che la controparte non abbia indicato in modo specifico i profili di responsabilità ad essa imputati.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'attrice, infatti, ha espressamente dichiarato: “Nella vicenda in esame, è altresì incontestabile la responsabilità anche del servizio consultoriale della ASL LE – di natura contrattuale –, che, seppur espressamente onerato dall'autorità giudiziaria di svolgere ogni opportuno intervento di vigilanza e sostegno principalmente volti a creare un positivo clima comunicazionale fra i genitori – a prescindere dall'andamento della loro vita sentimentale – e ad accompagnarli nell'assolvimento del ruolo, è rimasto totalmente inadempiente per quasi dieci anni, così contribuendo eziologicamente a determinare un grave pregiudizio allo sviluppo fisiopsichico della
6 minore, proprio nella fase evolutiva della sua vita e di formazione della sua identità personale (…) Il rifiuto della figura paterna, da parte della minore , come ER verificato proprio dal servizio consultoriale, è indubbiamente dovuto anche all'omissione degli obblighi di vigilanza, controllo e intervento del Consultorio
Familiare di , imposti dal Tribunale per i minorenni, con provvedimento del CP_2
22/26.3.2012, come stigmatizzato dai solleciti rivolti dallo stesso giudice minorile il
31.10.2019, il 3.1.2020, l'1.2.2021 e il 24.6.2021. È superfluo osservare che, in base alla normativa di riferimento (in particolare, in virtù di quanto previsto 14 dagli artt.1, co.1, lett. a), L. 405/1975, 2, co.1, lett. a), L.R. Puglia 30/1977, 3-quinquies, co.2, lett. c), d.lgs. 502/1992, 26, co.4, lett. e), L.R. Puglia 36/1994), i Consultori Familiari sono servizi socio-sanitari che erogano prestazioni ostetrico-ginecologiche, Contr psicologiche e sociali, come articolazioni strumentali della territorialmente competente e che svolgono prestazioni finalizzate al sostegno ed alla prevenzione delle problematiche relative alla vita di coppia e familiare, effettuando interventi di tutela minorile su mandato dell'autorità giudiziaria minorile e civile” (cfr. atto di citazione, pagg.7 e 8).
L'indicazione dei profili di responsabilità e dei relativi presupposti è dunque chiara e ben individuata. ha poi ritenuto che quanto lamentato dall'attrice sia in realtà relativo ad CP_2 attività da espletarsi dai comuni, per mezzo dei Servizi Sociali. Anche tale difesa è Contr tuttavia infondata, in quanto l'attrice ha chiarito che i compiti cui la non ha assolto sono quelli alla stessa espressamente delegati dal Tribunale, in conformità alla normativa vigente.
Infine, ha riportato l'attività espletata, evidenziando che nel 2011 aveva CP_2 attestato l'impossibilità di consentire un riavvicinamento del padre con la figlia. La stessa convenuta ha poi richiamato la relazione del luglio 2021, ritenendo così di aver adeguatamente svolto la propria funzione.
Anche così come il , indica proprie attività del 2011 e del 2021, CP_2 ER dimenticando la totale inerzia del periodo intermedio.
Nel caso di specie, a seguito della relazione del 2011 in cui il C.F. indicava l'impossibilità di un riavvicinamento, il T.M. ha adottato il decreto del 22.03.2012, disponendo che lo stesso Consultorio svolgesse compiti di vigilanza e sostegno e
7 redigesse un progetto personalizzato. Il decreto, comunicato il 17.04.2012, è rimasto inadempiuto.
Il 31.10.2019, il 03.01.2020 e l'01.02.2021 il ha sollecitato la risposta senza Pt_2 ottenere alcun riscontro. Solo dopo l'ennesimo sollecito del 24.06.2021, il C.F., a dieci anni di distanza, ha provveduto a redigere la richiesta relazione.
La circostanza che dal 2012 nessun sollecito sia intervenuto fino al 2019 è del tutto irrilevante, in quanto il T.M. aveva delegato l'ente – competente e adeguato all'attività delegata – e l'intervento del consultorio era in quella fase particolarmente importante, perché la minore si avviava al periodo di formazione della sua personalità.
Del resto, è stato riconosciuto dagli stessi convenuti che già nel 2011 – così come poi nel 2021 – il ha riavviato il rapporto con la figlia proprio grazie ER all'intervento del Consultorio. È dunque altamente probabile che, se l'ente avesse proseguito nell'attività delegata e avesse redatto un programma personalizzato, si sarebbe raggiunto un equilibrio e si sarebbe consentito alla minore di vedere il padre almeno in uno spazio neutro.
La circostanza che nel 2021 non abbia voluto incontrare un padre che ER non aveva mai conosciuto è da collocarsi dopo un lungo periodo di assenza;
se la stessa attività fosse stata tentata nel 2013 o nel 2014, con il padre ancora vicino, certamente la minore non avrebbe avuto alcun ostacolo a mantenere un rapporto con il genitore.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità di entrambi i convenuti nella determinazione del danno patito dalla minore.
In punto di diritto, infatti, si ricorda che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno elaborato la nozione di “illecito endo-familiare”, affermando, in particolare, quanto segue: « In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.
147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.» (Cass. n. 34986/2022).
In parte motiva, la sentenza attesta quanto segue: “…La Corte d'Appello con ampia ed esauriente motivazione ha precisato (pag. 21-22 sentenza impugnata) di aver
8 liquidato il danno non patrimoniale con criterio equitativo puro attesa "la modestia numerica di casi conformi". I parametri adottati nel distretto per la perdita parentale sono, di conseguenza, assunti, in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Come ben argomentato nella sentenza impugnata il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli che caratterizza il caso di specie, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Pertanto, il criterio tabellare "può rappresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione. La Corte d'Appello indicando il parametro da assumere analogicamente e le ragioni per cui era necessario discostarsene parzialmente ha del tutto coerentemente seguito gli orientamenti ribaditi anche di recente, da questa
Corte, secondo i quali "Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. 8213 del
2013) …”;
Peraltro, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale, dovuto al grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale paterna … consiste nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderati come figlio. Pur non essendoci un danno alla salute sussiste un danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto da risarcirsi in un importo congruo” (Cass., n. 26205/2013; nello stesso senso, Cass., sez. III, ord. n. 11097/2020).
Per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno, la giurisprudenza più recente si è orientata nel senso di ritenere che la determinazione equitativa debba essere effettuata facendo applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano [cfr. sentenza Tribunale di Milano, sez. IX civile,
23.07.2014; sentenza Corte di Appello di Brescia, 01.03.2012; sentenza Tribunale di Lecce, n. 3759/16 del 25.08.2016; sentenza Tribunale di Matera, 07.12.2017].
9 Sotto il profilo della quantificazione, dunque, si procede dalle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale con il padre, tenendo conto dell'età della figlia e del padre al momento dell'interruzione del rapporto
(2014), della mancata convivenza pregressa (se non per brevi periodi) e della esistenza della madre. Il minimo tabellare è in questo caso di € 258.126,00 (si considera il minimo, poiché in assenza di rapporto nulla può assegnarsi per intensità della relazione).
Il danno va poi ulteriormente ridotto, tenendo conto della circostanza che la minore ha comunque potuto godere del supporto emotivo della madre e dei nonni materni, con il nonno che – secondo quanto attestato nelle relazioni in atti – ha costituito per la bambina la figura di riferimento maschile.
Si tiene conto altresì della circostanza che dal 2021 il convenuto, più maturo e consapevole, ha tentato – sia pure con mezzi inadeguati – di recuperare il rapporto con la figlia, di conoscerne i gusti e le preferenze e di garantire un rapporto anche con i nonni paterni.
In considerazione di tali circostanze, tenendo conto che il lutto per la morte di un genitore comporta dolori e patemi diversi da quelli determinati dall'assenza di un genitore ancora in vita (per il quale in futuro è possibile un riavvicinamento e una rielaborazione del rapporto), si ritiene di ridurre l'importo del 60%, giungendo alla somma di € 103.250,00 (inclusi interessi e rivalutazione dall'evento alla data odierna).
L'importo deve maggiorarsi di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Parte attrice ha poi chiesto la condanna della controparte al rimborso delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva per la crescita della figlia, tenendo conto della circostanza che dal gennaio 2014 il padre non ha versato nulla, a parte sporadici adempimenti.
Il ha eccepito la prescrizione della domanda, ritenendo che la stessa ER decorra dalla data della nascita della minore. L'eccezione, tuttavia, è stata proposta tardivamente, in quanto il convenuto ha omesso di costituirsi nei 70 giorni precedenti l'udienza.
L'eccezione è dunque rigettata.
10 Nel merito, è pacifico che il non abbia contribuito in alcun modo al ER mantenimento della minore, cui ha provveduto in via esclusiva la madre, con il sostegno dei propri genitori.
Con tale condotta, il convenuto ha violato l'art. 316 bis c.c., secondo cui i genitori sono entrambi obbligati al mantenimento della prole dal punto di vista economico, ognuno a seconda delle rispettive risorse e della propria capacità lavorativa, di lavoro professionale o casalingo
In punto di quantum, la ha fatto riferimento alla spesa media delle famiglie Pt_1 secondo l'indice ISTAT, indicando tuttavia un importo che non risulta proporzionato alle risorse economiche dei genitori (che al tempo della nascita non avevano un vero lavoro e nei primi tempi hanno avuto entrate mensili di circa 600€ ciascuno).
La stima di € 600,00 mensili da destinare dal alla figlia fin dalla nascita è ER dunque eccessiva e non corrispondente a ciò che i genitori avrebbero potuto versare.
In sede di separazione, è stato posto a carico del in via provvisoria un ER contributo mensile di € 200,00, poi aumentato a € 280,00 dopo il deposito della dichiarazione dei redditi, oltre alle spese straordinarie. Tale importo è stato calcolato alla luce dell'attuale stipendio di € 1.200,00, che risulta coincidente con quello medio indicato nel periodo in cui il ha cessato il tirocinio e ha avuto ER un rapporto di lavoro stabile.
Tale somma va maggiorata delle spese straordinarie medie prevedibili, che in virtù della documentazione depositata da parte attrice possono determinarsi in € 70,00 mensili, giungendo all'importo di € 350,00 mensili. Tale somma è calcolata includendo la rivalutazione monetaria annuale periodica, operando una media
(anche in virtù della tabella prodotta da parte attrice, non contestata sotto tale profilo).
Nulla si dispone per il futuro, essendo nelle more intervenuto il provvedimento del
Tribunale di Lecce di regolazione dei rapporti tra i genitori per il mantenimento della minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7415/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale dei convenuti per il danno da abbandono genitoriale sofferto da e, per l'effetto, Persona_1 li condanna in solido al risarcimento del danno in favore della minore, liquidato in € 103.250,00 oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
b) Dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto, condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1 quota parte dei costi sostenuti per il mantenimento della minore
[...]
dalla nascita fino al 31.12.2021, liquidati in € 350,00 Persona_1 mensili, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo;
c) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 535,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Stea, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 22/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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