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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1792 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. NACCARATO MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'omessa liquidazione della ulteriore indennità di mobilità in deroga spettante in forza della disciplina invocata che ne disponeva la proroga e vantandone il diritto per ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione temporanea pretesa, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla residua parte dell'indennità di mobilità in deroga dal agosto 2014 ad agosto 2015, vinte le spese di lite da distrarre.
Costituitosi l' in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione in mancanza di CP_1 provvedimento concessorio a monte per l'insorgenza del diritto alla ulteriore prestazione temporanea dedotta in giudizio anche alla luce della novella legislativa richiamata, l'inammissibilità dell'azione giudiziale per tardività, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda in via amministrativa e l'improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
***
Preliminarmente deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento CP_1 medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”.
Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Orbene, nella fattispecie, sussiste il formale provvedimento della Regione che ha autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola (v. allegati). Pertanto, deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo.
Parimenti infondate si rivelano le eccezioni di improponibilità e di inammissibilità del ricorso, alla luce della produzione documentale di parte opponente che presuppone la regolare presentazione della domanda amministrativa.
Ulteriormente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ingiunzione per difetto di
Nel merito l'art.2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese.
Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.
In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 01 agosto 2014 il decreto n. 83473. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92.
Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012,
n.92.
Il decreto in esame -come esplicato dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014- ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.
Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 D.I. 83473: “
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma
5, del presente decreto……. .
4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi pe effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218;
b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
E, dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014,
2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo.
Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che “1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando
l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi
4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”
Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla per il pagamento degli Parte_2 ammortizzatori sociali in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo . CP_2
Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al CP_1 pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento.
Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento CP_3 in deroga, per esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale.
In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi.
Nel caso di specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell' dell'indennità CP_1 di mobilità in deroga, successivamente al decreto dirigenziale della di Parte_2 autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione dell'opposto tra i relativi destinatari.
Dunque, è incontestato il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'erogazione del beneficio da parte dell'opposto e la sussistenza del decreto regionale del 2013 di ammissione al trattamento di mobilità in deroga PER L'ANNO 2012 (v. allegato).
Ciò posto, non vi è prova in atti di ulteriori decreti regionali a presidio di successive erogazioni, né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria- anzi, sul punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha chiarito CP_1 che la mancata erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate.
Tenuto conto delle vicissitudini processuali, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunziando, così
Provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. NACCARATO MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'omessa liquidazione della ulteriore indennità di mobilità in deroga spettante in forza della disciplina invocata che ne disponeva la proroga e vantandone il diritto per ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione temporanea pretesa, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla residua parte dell'indennità di mobilità in deroga dal agosto 2014 ad agosto 2015, vinte le spese di lite da distrarre.
Costituitosi l' in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione in mancanza di CP_1 provvedimento concessorio a monte per l'insorgenza del diritto alla ulteriore prestazione temporanea dedotta in giudizio anche alla luce della novella legislativa richiamata, l'inammissibilità dell'azione giudiziale per tardività, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda in via amministrativa e l'improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
***
Preliminarmente deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento CP_1 medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”.
Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Orbene, nella fattispecie, sussiste il formale provvedimento della Regione che ha autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola (v. allegati). Pertanto, deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo.
Parimenti infondate si rivelano le eccezioni di improponibilità e di inammissibilità del ricorso, alla luce della produzione documentale di parte opponente che presuppone la regolare presentazione della domanda amministrativa.
Ulteriormente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ingiunzione per difetto di
Nel merito l'art.2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese.
Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.
In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 01 agosto 2014 il decreto n. 83473. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92.
Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012,
n.92.
Il decreto in esame -come esplicato dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014- ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.
Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 D.I. 83473: “
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma
5, del presente decreto……. .
4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi pe effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218;
b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
E, dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014,
2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo.
Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che “1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando
l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi
4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”
Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla per il pagamento degli Parte_2 ammortizzatori sociali in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo . CP_2
Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al CP_1 pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento.
Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento CP_3 in deroga, per esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale.
In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi.
Nel caso di specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell' dell'indennità CP_1 di mobilità in deroga, successivamente al decreto dirigenziale della di Parte_2 autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione dell'opposto tra i relativi destinatari.
Dunque, è incontestato il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'erogazione del beneficio da parte dell'opposto e la sussistenza del decreto regionale del 2013 di ammissione al trattamento di mobilità in deroga PER L'ANNO 2012 (v. allegato).
Ciò posto, non vi è prova in atti di ulteriori decreti regionali a presidio di successive erogazioni, né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria- anzi, sul punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha chiarito CP_1 che la mancata erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate.
Tenuto conto delle vicissitudini processuali, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunziando, così
Provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO