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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 177/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Angela Grosso;
appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati e CP_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Loris Giostra;
appellati avente ad oggetto: responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di mandato;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: I) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona del suo CP_1
rappresentante legale pro tempore e del Sig. in solido tra loro in relazione al Parte_2
contratto di mandato sottoscritto con l'odierna appellante e, conseguentemente, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
1 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
II) in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 25/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.
Francesco De Perna, nell'ambito del giudizio N.R.G. 978/2017, depositata in cancelleria in data
15.01.2024, notificata il 16.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
primo grado così come riportate nell'atto di appello e nei successivi atti e verbali di causa. In via istruttoria: III) Ammettere i mezzi istruttori già richiesti in primo grado. IV) Con vittoria di
spese e competenze professionali.”; appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Appello di Ancona, rigettata ogni contraria istanza avversaria, in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi
e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di risposta. Nel merito in via principale: accertato e dichiarato, per le motivazioni tutte in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dalla sig.ra , rigettare lo stesso, confermando in Parte_1
ogni sua parte la sentenza recante il n. 25/2024 emessa in data 15.01.2024 dal Tribunale di
Fermo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione delle eccezione formulata dalla difesa appellata e dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce l'appello.
******
I. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta carenza dei requisiti minimi di contenuto prescritti dalla norma di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
2 La norma di cui all'art. 342 c.p.c. si limita a delineare le modalità di prospettazione dei motivi di impugnazione sicchè eventuali carenze, lungi dal comportare la caducazione dell'intero gravame, si risolvono nella sola inammissibilità del motivo che poggia su una prospettazione difensiva carente ed insufficiente.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che l'unico motivo di gravame,
sebbene esposto in termini assai succinti, nondimeno consente di comprendere la statuizione decisionale impugnata e le ragioni della censura.
Va da sé, tuttavia, che l'orizzonte conoscitivo del Collegio è limitato dal perimetro di tale unico motivo, così come appunto prospettato da . Parte_1
II. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo è giunto al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'esito dell'errata comprensione della causa petendi
e del petitum e senza aver acquisito il necessario perimetro conoscitivo, atteso il mancato accoglimento delle richieste istruttorie, relative all'assunzione di prove orali, tempestivamente formulate.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Fermo ha individuato le ragioni e l'oggetto della domanda in termini assolutamente corrispondenti a quelli prospettati (sebbene in maniera non sempre chiara e lineare)
da nel corso del primo grado ed ora ribaditi e, dunque, ha esaminato la domanda Parte_1
di risarcimento del danno da perdita di chance incentrata sull'assunto dell'inadempimento del contratto di mandato intercorso tra la mandate e la mandataria Parte_1 CP_1
Tuttavia, il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda poiché l'asserita danneggiata non ha fornito alcuna prova del danno conseguenza, omettendo finanche di compiere ogni allegazione difensiva in merito, volta lumeggiare perlomeno la vicenda sottesa al contratto di mandato e,
dunque, l'incidente stradale in cui ebbe a perdere la vita il figlio di . Parte_1
Altresì, il primo giudice si è premurato di rilevare la non conferenza del richiamo generico alla lesione di un diritto di consistenza costituzionale, pure prospettata dalla danneggiata
Invero, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “ebbene, nessun pregiudizio da
reintegrare, e dunque nessun danno risarcibile - per come allegati dall'attrice - risulta essersi
verificato. Invero, non può ritenersi integrato il pregiudizio consistente nella perdita da parte
3 dell'attrice, a causa della condotta della convenuta, della chance di ottenere nelle sedi opportune il ristoro dei danni subiti per il sinistro che aveva coinvolto il congiunto Persona_1
posto infatti che a tal fine deve essere verificata la effettiva possibilità (nonché i relativi termini percentuali) di ottenere nelle sedi opportune il suddetto ristoro, mentre l'attrice non ha mai descritto il sinistro da cui deriverebbe la propria pretesa risarcitoria e, dunque, non ha mai
argomentato in ordine alla potenziale spettanza (ed eventualmente in che termini di probabilità)
del ristoro auspicato, così non potendo ritenersi provata alcune lesione di chance attribuibile
alla convenuta. Peraltro, si osserva che manca pure ontologicamente il presupposto per la
sussistenza della allegata perdita della chance, essendo infatti necessario a tal fine che sia venuta
meno la possibilità di ottenere nelle sedi opportune - sebbene in termini soltanto potenziali - il
determinato bene della vita a cui si mira (nel caso di specie il risarcimento dei danni relativi al
sinistro stradale), mentre l'attuale pendenza della pretesa risarcitoria dinanzi al Tribunale di
Messina avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi al suddetto sinistro esclude tale
circostanza. Ancora, deve essere pure escluso che l'asserito inadempimento del mandato da
parte della convenuta possa essersi risolto nella lesione di un interesse costituzionalmente
rilevante e, dunque, fonte di un risarcimento non patrimoniale. Infatti, l'asserita lesione dell'”autodeterminazione dell'attrice nel libero esercizio di un diritto (introdurre o meno un'azione giudiziaria, rivolgersi ad altri soggetti)”, quand'anche potesse ricondursi alla lesione
di un interesse costituzionale, non si è affatto prodotta, avendo la stessa attrice allegato di essersi
rivolta ad altri consulenti e di aver altresì azionato nelle sedi opportune i propri diritti relativi
ai danni subiti in ragione del sinistro che aveva coinvolto il congiunto . Persona_1
Tali statuizioni decisionali si sottraggono ad ogni censura e meritano piena condivisione.
giova ripeterlo, ha omesso ogni allegazione in ordine alla vicenda portata alla Parte_1
cognizione del Tribunale di Messina (e la pacifica circostanza della pendenza di un giudizio lascia emergere l'infondatezza della doglianza incentrata sull'assunto della violazione di un diritto di consistenza costituzionale) e, invero, tampoco si è premurata di fornire una qualche indicazione circa la dinamica dell'incidente e circa l'eventuale collocazione delle responsabilità.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Fermo, ciò preclude che si possa affermare che l'eventuale inadempimento della mandataria, consistito nella mancata tempestiva proposizione
4 dell'azione di risarcimento del danno preso il giudice competente, abbia ridotto le possibilità di accoglimento di tal ultima azione.
Vi è, infatti, che la totale omissione assertiva in merito consente di ritenere che la domanda possa essere accolta o che sia destinato ad essere rigettata poiché infondata ab origine (e, in tal caso,
l'eventuale inadempimento della mandataria avrebbe avuto un effetto benefico per la mandante, sollevandola dall'inutile sopportazione delle spese di lite).
In altri termini, il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno poiché disattendo il proprio onere probatorio, non ha fornito alcuna prova, Parte_1
tampoco di consistenza presuntiva, volta a lumeggiare la sussistenza del danno conseguenza lamentato.
L'assunto non è incrinato dalla mancata ammissione delle prove orali.
Invero, nella memoria del 31.5.2018 si legge quanto segue: “si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze indicate nell'atto di citazione e sulla Parte_2
seguente circostanze “vero o no che in seguito al contratto di mandato lei aveva riferito ai
mandatari che aveva istruito una pratica giudiziale e/o stragiudiziale per ottenere il risarcimento
del danno da morte”, “vero o no che non ha mai rinunziato al mandato;
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate nell'atto di citazione e sulle seguenti circostanze: “ vero o no che il Sig. aveva rassicurato circa la corretta istruzione della Parte_2
pratica”, “vero o no che il Sig. non ha mai dichiarato di avere rinunziato Parte_2
all'incarico ricevuto dal mandato” con i testi indicati e con il teste residente Testimone_1
in Spadafora (ME), Via Umberto ,I”.
Le prove orali, dunque, sono dirette unicamente a lumeggiare la circostanza dell'avvenuto inadempimento del contratto di mandato, senza investire in alcun modo il tema, necessario per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, della sussistenza del danno conseguenza, sì da rilevarsi assolutamente superflue.
III. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
5 La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, appare equo e congruo attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia e di valore indeterminato e di complessità bassa.
Il difensore degli appellati si è dichiarato antistatario.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dell'Avv. Loris Giostra, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 177/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Angela Grosso;
appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati e CP_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Loris Giostra;
appellati avente ad oggetto: responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di mandato;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: I) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona del suo CP_1
rappresentante legale pro tempore e del Sig. in solido tra loro in relazione al Parte_2
contratto di mandato sottoscritto con l'odierna appellante e, conseguentemente, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
1 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
II) in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 25/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.
Francesco De Perna, nell'ambito del giudizio N.R.G. 978/2017, depositata in cancelleria in data
15.01.2024, notificata il 16.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
primo grado così come riportate nell'atto di appello e nei successivi atti e verbali di causa. In via istruttoria: III) Ammettere i mezzi istruttori già richiesti in primo grado. IV) Con vittoria di
spese e competenze professionali.”; appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Appello di Ancona, rigettata ogni contraria istanza avversaria, in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi
e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di risposta. Nel merito in via principale: accertato e dichiarato, per le motivazioni tutte in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dalla sig.ra , rigettare lo stesso, confermando in Parte_1
ogni sua parte la sentenza recante il n. 25/2024 emessa in data 15.01.2024 dal Tribunale di
Fermo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione delle eccezione formulata dalla difesa appellata e dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce l'appello.
******
I. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta carenza dei requisiti minimi di contenuto prescritti dalla norma di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
2 La norma di cui all'art. 342 c.p.c. si limita a delineare le modalità di prospettazione dei motivi di impugnazione sicchè eventuali carenze, lungi dal comportare la caducazione dell'intero gravame, si risolvono nella sola inammissibilità del motivo che poggia su una prospettazione difensiva carente ed insufficiente.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che l'unico motivo di gravame,
sebbene esposto in termini assai succinti, nondimeno consente di comprendere la statuizione decisionale impugnata e le ragioni della censura.
Va da sé, tuttavia, che l'orizzonte conoscitivo del Collegio è limitato dal perimetro di tale unico motivo, così come appunto prospettato da . Parte_1
II. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo è giunto al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'esito dell'errata comprensione della causa petendi
e del petitum e senza aver acquisito il necessario perimetro conoscitivo, atteso il mancato accoglimento delle richieste istruttorie, relative all'assunzione di prove orali, tempestivamente formulate.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Fermo ha individuato le ragioni e l'oggetto della domanda in termini assolutamente corrispondenti a quelli prospettati (sebbene in maniera non sempre chiara e lineare)
da nel corso del primo grado ed ora ribaditi e, dunque, ha esaminato la domanda Parte_1
di risarcimento del danno da perdita di chance incentrata sull'assunto dell'inadempimento del contratto di mandato intercorso tra la mandate e la mandataria Parte_1 CP_1
Tuttavia, il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda poiché l'asserita danneggiata non ha fornito alcuna prova del danno conseguenza, omettendo finanche di compiere ogni allegazione difensiva in merito, volta lumeggiare perlomeno la vicenda sottesa al contratto di mandato e,
dunque, l'incidente stradale in cui ebbe a perdere la vita il figlio di . Parte_1
Altresì, il primo giudice si è premurato di rilevare la non conferenza del richiamo generico alla lesione di un diritto di consistenza costituzionale, pure prospettata dalla danneggiata
Invero, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “ebbene, nessun pregiudizio da
reintegrare, e dunque nessun danno risarcibile - per come allegati dall'attrice - risulta essersi
verificato. Invero, non può ritenersi integrato il pregiudizio consistente nella perdita da parte
3 dell'attrice, a causa della condotta della convenuta, della chance di ottenere nelle sedi opportune il ristoro dei danni subiti per il sinistro che aveva coinvolto il congiunto Persona_1
posto infatti che a tal fine deve essere verificata la effettiva possibilità (nonché i relativi termini percentuali) di ottenere nelle sedi opportune il suddetto ristoro, mentre l'attrice non ha mai descritto il sinistro da cui deriverebbe la propria pretesa risarcitoria e, dunque, non ha mai
argomentato in ordine alla potenziale spettanza (ed eventualmente in che termini di probabilità)
del ristoro auspicato, così non potendo ritenersi provata alcune lesione di chance attribuibile
alla convenuta. Peraltro, si osserva che manca pure ontologicamente il presupposto per la
sussistenza della allegata perdita della chance, essendo infatti necessario a tal fine che sia venuta
meno la possibilità di ottenere nelle sedi opportune - sebbene in termini soltanto potenziali - il
determinato bene della vita a cui si mira (nel caso di specie il risarcimento dei danni relativi al
sinistro stradale), mentre l'attuale pendenza della pretesa risarcitoria dinanzi al Tribunale di
Messina avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi al suddetto sinistro esclude tale
circostanza. Ancora, deve essere pure escluso che l'asserito inadempimento del mandato da
parte della convenuta possa essersi risolto nella lesione di un interesse costituzionalmente
rilevante e, dunque, fonte di un risarcimento non patrimoniale. Infatti, l'asserita lesione dell'”autodeterminazione dell'attrice nel libero esercizio di un diritto (introdurre o meno un'azione giudiziaria, rivolgersi ad altri soggetti)”, quand'anche potesse ricondursi alla lesione
di un interesse costituzionale, non si è affatto prodotta, avendo la stessa attrice allegato di essersi
rivolta ad altri consulenti e di aver altresì azionato nelle sedi opportune i propri diritti relativi
ai danni subiti in ragione del sinistro che aveva coinvolto il congiunto . Persona_1
Tali statuizioni decisionali si sottraggono ad ogni censura e meritano piena condivisione.
giova ripeterlo, ha omesso ogni allegazione in ordine alla vicenda portata alla Parte_1
cognizione del Tribunale di Messina (e la pacifica circostanza della pendenza di un giudizio lascia emergere l'infondatezza della doglianza incentrata sull'assunto della violazione di un diritto di consistenza costituzionale) e, invero, tampoco si è premurata di fornire una qualche indicazione circa la dinamica dell'incidente e circa l'eventuale collocazione delle responsabilità.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Fermo, ciò preclude che si possa affermare che l'eventuale inadempimento della mandataria, consistito nella mancata tempestiva proposizione
4 dell'azione di risarcimento del danno preso il giudice competente, abbia ridotto le possibilità di accoglimento di tal ultima azione.
Vi è, infatti, che la totale omissione assertiva in merito consente di ritenere che la domanda possa essere accolta o che sia destinato ad essere rigettata poiché infondata ab origine (e, in tal caso,
l'eventuale inadempimento della mandataria avrebbe avuto un effetto benefico per la mandante, sollevandola dall'inutile sopportazione delle spese di lite).
In altri termini, il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno poiché disattendo il proprio onere probatorio, non ha fornito alcuna prova, Parte_1
tampoco di consistenza presuntiva, volta a lumeggiare la sussistenza del danno conseguenza lamentato.
L'assunto non è incrinato dalla mancata ammissione delle prove orali.
Invero, nella memoria del 31.5.2018 si legge quanto segue: “si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze indicate nell'atto di citazione e sulla Parte_2
seguente circostanze “vero o no che in seguito al contratto di mandato lei aveva riferito ai
mandatari che aveva istruito una pratica giudiziale e/o stragiudiziale per ottenere il risarcimento
del danno da morte”, “vero o no che non ha mai rinunziato al mandato;
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate nell'atto di citazione e sulle seguenti circostanze: “ vero o no che il Sig. aveva rassicurato circa la corretta istruzione della Parte_2
pratica”, “vero o no che il Sig. non ha mai dichiarato di avere rinunziato Parte_2
all'incarico ricevuto dal mandato” con i testi indicati e con il teste residente Testimone_1
in Spadafora (ME), Via Umberto ,I”.
Le prove orali, dunque, sono dirette unicamente a lumeggiare la circostanza dell'avvenuto inadempimento del contratto di mandato, senza investire in alcun modo il tema, necessario per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, della sussistenza del danno conseguenza, sì da rilevarsi assolutamente superflue.
III. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
5 La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, appare equo e congruo attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia e di valore indeterminato e di complessità bassa.
Il difensore degli appellati si è dichiarato antistatario.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dell'Avv. Loris Giostra, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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