Versione
1 agosto 1965
1 agosto 1965
>
Versione
1 settembre 1973
1 settembre 1973
>
Versione
27 novembre 1988
27 novembre 1988
Art. 12. Gestione del Fondo.
Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
((La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno))
Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
((La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno))
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2005, n. 14254Provvedimento: […] Questo aspetto è invece decisivo per la soluzione del quesito, dovendosi rilevare che ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 859/1965 il Fondo di previdenza per il personale di volo, istituito presso l'INPS, è "sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni".Leggi di più...
- natura·
- conseguenza·
- soggezione·
- esclusione·
- ragioni·
- esposizione al medesimo rischio·
- violazione degli artt. 3 e 38 cost·
- sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria·
- fondamento·
- diritto·
- assoggettati al regime previdenziale inpdap·
- piloti di elicottero dipendenti della provincia autonoma di trento·
- iscrizione al fondo volo·
- fattispecie·
- insuscettibilità