Articolo 12 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 11Articolo 13
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1 agosto 1965
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1 settembre 1973
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27 novembre 1988
Art. 12. Gestione del Fondo.

Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
((La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno))
Entrata in vigore il 27 novembre 1988
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