Articolo 9 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
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29 gennaio 1981
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22 gennaio 1988
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2 novembre 1990
Art. 9. Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;(2)
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.
((Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo))
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.M. 18 dicembre 1987, n.548 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" Con effetto dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all' art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e' ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento."
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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