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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3326 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso da
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Zanghì, presso il cui studio a Palermo, via Vito la Mantia n. 146, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONE: come da ricorso congiunto del 04/07/2025 e note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
“1) Affidamento e Collocazione:
o la minore è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
o la minore avrà la sua collocazione prevalente presso la residenza della madre Sig.ra
sita in Aspra, fraz. di Bagheria (Pa) in via RA Tempra n. 10. Parte_2
2. Regime di Frequentazione (Diritto di Visita):
o Il genitore non collocatario Sig. , potrà visitare e tenere con sé la Parte_3 minore ogni qualvolta ne avrà desiderio, compatibilmente con le necessità della figlia
e della madre collocataria.
1
3. Mantenimento dei Minori:
o Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della minore in proporzione alle proprie capacità economiche.
o A tal fine, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, la somma di
[...]
€ 200,00 mensili e si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla minore”.
Con decreto del 30/09/2025 il Giudice ha onerato le parti “- ad indicare il regime di visita della figlia minore da parte del padre, anche per grandi linee e con previsioni eventualmente graduali in base al crescere dell'età; - a specificare chi percepirà ed in che misura l'Assegno Unico Universale dell'Inps”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025, le parti hanno specificato quanto segue:
“
1. in merito al regime di visita del padre sig. nei confronti della Parte_1 figlia minore si precisa che il padre terrà con sé la figlia a fine Persona_2 settimana alternati, dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
per le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua) il sig. terrà con sé la figlia per almeno Pt_1 un giorno, alternandosi con la madre;
durante il mese di agosto, il sig. terrà con Pt_1 sé la figlia per 15 gg. consecutivi.
2. in merito all'Assegno Unico Universale dell'Inps, si precisa che il nucleo familiare percepisce la somma di € 199,00 al mese, che resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , genitore collocatario prevalente”. Parte_2
Le condizioni del ricorso congiunto come integrate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 04/07/2025 e nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025.
2) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 07/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RI RA CE
3
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3326 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso da
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Zanghì, presso il cui studio a Palermo, via Vito la Mantia n. 146, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONE: come da ricorso congiunto del 04/07/2025 e note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
“1) Affidamento e Collocazione:
o la minore è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
o la minore avrà la sua collocazione prevalente presso la residenza della madre Sig.ra
sita in Aspra, fraz. di Bagheria (Pa) in via RA Tempra n. 10. Parte_2
2. Regime di Frequentazione (Diritto di Visita):
o Il genitore non collocatario Sig. , potrà visitare e tenere con sé la Parte_3 minore ogni qualvolta ne avrà desiderio, compatibilmente con le necessità della figlia
e della madre collocataria.
1
3. Mantenimento dei Minori:
o Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della minore in proporzione alle proprie capacità economiche.
o A tal fine, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, la somma di
[...]
€ 200,00 mensili e si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla minore”.
Con decreto del 30/09/2025 il Giudice ha onerato le parti “- ad indicare il regime di visita della figlia minore da parte del padre, anche per grandi linee e con previsioni eventualmente graduali in base al crescere dell'età; - a specificare chi percepirà ed in che misura l'Assegno Unico Universale dell'Inps”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025, le parti hanno specificato quanto segue:
“
1. in merito al regime di visita del padre sig. nei confronti della Parte_1 figlia minore si precisa che il padre terrà con sé la figlia a fine Persona_2 settimana alternati, dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
per le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua) il sig. terrà con sé la figlia per almeno Pt_1 un giorno, alternandosi con la madre;
durante il mese di agosto, il sig. terrà con Pt_1 sé la figlia per 15 gg. consecutivi.
2. in merito all'Assegno Unico Universale dell'Inps, si precisa che il nucleo familiare percepisce la somma di € 199,00 al mese, che resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , genitore collocatario prevalente”. Parte_2
Le condizioni del ricorso congiunto come integrate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 04/07/2025 e nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025.
2) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 07/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RI RA CE
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