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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 938 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. RIPA SIMONETTA e dall'avv. PESCATORE PAOLO matrimonio celebrato in FORLÌ il 28/06/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati (come peraltro già avviene di fatto), liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non intromettersi in alcun modo l'uno nella vita dell'altro, pur ribadendo l'impegno reciproco a trovare accordi condivisi per assicurare una crescita serena dei propri figli;
2) il domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra resta attribuito CP_1 in godimento alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore CP_1
Per_1
I mobili e l'arredo del domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra
restano assegnati alla stessa. Il Sig. si è già trasferito CP_1 Parte_1 nell'abitazione di Premilcuore, portando con sé una parte degli oggetti ed effetti personali. Non appena si sarà trasferito nella propria abitazione di Forlì situata in Via Bedei, preleverà i suoi residui oggetti personali costituiti essenzialmente da abbigliamento militare riposto in un armadietto presente nella casa coniugale;
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza presso la madre e collocazione in ugual misura presso le abitazioni di entrambi i genitori. Questi ultimi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (doc. 13);
4) in considerazione dell'età del figlio minore, il Sig. durante la settimana Parte_1 potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, compatibilmente con i propri turni di lavoro e gli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore;
5) il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze scolastiche estive per 40 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
6) il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche Per_1 invernali nel periodo compreso tra il 24/12 e il 30/12 oppure in quello tra il 31/12 e il 06/01 in alternanza con la madre ed in via alternata di anno in anno;
7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze Parte_1 Per_1 scolastiche pasquali il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre ed in via alternata di anno in anno e così per ogni altra festività;
8) i genitori concordano sin d'ora che le suddette condizioni di frequentazione potranno subire modifiche, su accordo delle parti in considerazione dei propri impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche, ricreative e sportive del figlio
Per_1
9) i coniugi, sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore Per_1
10) quanto alle spese ordinarie, i Sig.ri e s'impegnano a CP_1 Parte_1 mantenere direttamente il figlio durante i periodi di permanenza dello Per_1 stesso presso ciascun genitore, di talchè non è previsto alcun contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
11) quanto alle spese straordinarie ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico/ricreative così come individuato nel Protocollo del Tribunale di Forlì del luglio 2016 (doc 14), cui si rimanda per il figlio minore Per_1
12) il rimborso a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni, dietro esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato. La documentazione fiscale andrà intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità;
13) i coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente indipendenti e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. Spese e compensi legali del procedimento di separazione compensati tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLÌ (anno 2008, N°66, P. 2, S.A). PRENDE ATTO
3 che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 938/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 938/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. RIPA SIMONETTA e Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. PESCATORE PAOLO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 16/09/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. RIPA SIMONETTA e dall'avv. PESCATORE PAOLO matrimonio celebrato in FORLÌ il 28/06/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati (come peraltro già avviene di fatto), liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non intromettersi in alcun modo l'uno nella vita dell'altro, pur ribadendo l'impegno reciproco a trovare accordi condivisi per assicurare una crescita serena dei propri figli;
2) il domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra resta attribuito CP_1 in godimento alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore CP_1
Per_1
I mobili e l'arredo del domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra
restano assegnati alla stessa. Il Sig. si è già trasferito CP_1 Parte_1 nell'abitazione di Premilcuore, portando con sé una parte degli oggetti ed effetti personali. Non appena si sarà trasferito nella propria abitazione di Forlì situata in Via Bedei, preleverà i suoi residui oggetti personali costituiti essenzialmente da abbigliamento militare riposto in un armadietto presente nella casa coniugale;
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza presso la madre e collocazione in ugual misura presso le abitazioni di entrambi i genitori. Questi ultimi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (doc. 13);
4) in considerazione dell'età del figlio minore, il Sig. durante la settimana Parte_1 potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, compatibilmente con i propri turni di lavoro e gli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore;
5) il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze scolastiche estive per 40 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
6) il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche Per_1 invernali nel periodo compreso tra il 24/12 e il 30/12 oppure in quello tra il 31/12 e il 06/01 in alternanza con la madre ed in via alternata di anno in anno;
7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze Parte_1 Per_1 scolastiche pasquali il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre ed in via alternata di anno in anno e così per ogni altra festività;
8) i genitori concordano sin d'ora che le suddette condizioni di frequentazione potranno subire modifiche, su accordo delle parti in considerazione dei propri impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche, ricreative e sportive del figlio
Per_1
9) i coniugi, sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore Per_1
10) quanto alle spese ordinarie, i Sig.ri e s'impegnano a CP_1 Parte_1 mantenere direttamente il figlio durante i periodi di permanenza dello Per_1 stesso presso ciascun genitore, di talchè non è previsto alcun contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
11) quanto alle spese straordinarie ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico/ricreative così come individuato nel Protocollo del Tribunale di Forlì del luglio 2016 (doc 14), cui si rimanda per il figlio minore Per_1
12) il rimborso a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni, dietro esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato. La documentazione fiscale andrà intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità;
13) i coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente indipendenti e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. Spese e compensi legali del procedimento di separazione compensati tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLÌ (anno 2008, N°66, P. 2, S.A). PRENDE ATTO
3 che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 938/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 938/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. RIPA SIMONETTA e Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. PESCATORE PAOLO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 16/09/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)