TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 937/2021 R.G. promossa da:
nato/a a NOTO (SR) il 31/01/1966, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. LUCENTI CHIARA
contro nato/a a RA (SR) 18/07/1951 Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'AVV. BENINTENDE MARCO
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza in trattazione scritta del 16/07/2025 e la causa è stata posta in decisione con provvedimento del 6.8.2025.
pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021 citava in giudizio Parte_1
, affinchè venisse accertato l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
convenuto, a seguito di un contratto verbale di compravendita, in quanto il convenuto non avrebbe procurato l'acquisto del camion attrezzato a panineria marca IVECO Fiat
targato SR 250435, di proprietà della moglie deceduta, , e caduto in Persona_1
successione. Deduceva che il passaggio di proprietà sarebbe stato impedito dagli altri eredi della , in quanto non prestavano il consenso alla vendita. Il Persona_1
convenuto, a suo dire, non si sarebbe adoperato per procurargli l'acquisto del camion.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto e venisse condannata la parte convenuta a restituire quanto percepito come prezzo.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale,
condannare la parte attrice a versare la somma di € 4.800,00 a titolo di residuo del prezzo e accertare l'inadempimento della parte attrice che non avrebbe effettuato il passaggio di proprietà del camion, pur avendone avuto il possesso, e pur avendo avuto la carta di circolazione e i documenti necessari per il passaggio.
Con provvedimento del 21 marzo 2022, il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti fissando per l'escussione di un solo teste per parte l'udienza del 5 settembre 2022.
A seguito del decesso del procuratore di parte attrice, la parte convenuta ha provveduto a depositare ricorso per riassunzione ed il Tribunale ha fissato l'udienza del 20 maggio pagina 2 di 7 2024 per la comparizione delle parti. Assunte le prove testimoniali, con provvedimento depositato in data 6 agosto 2025 reso a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025, la causa veniva,
indi, posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Il contratto in esame è a prestazioni corrispettive, sicché trova applicazione l'art. 1453
c.c., che consente alla parte adempiente di chiedere la risoluzione per inadempimento dell'altra, nonché l'art. 1455 c.c., secondo cui la risoluzione è ammessa solo se l'inadempimento non è di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Nel caso in esame giova esaminare se vi sia stato inadempimento da parte del venditore se cioè lo stesso abbia adempiuto all'obbligo di far acquistare la proprietà della cosa al compratore o se essendo proprietario solo di una quota ereditaria, come dedotto dalla parte attrice, vi sia il rischio di evizione parziale o di acquisto pro quota unitamente ai coeredi.
Nel caso di specie, risulta provato che il venditore ha consegnato il veicolo e la carta di circolazione, tuttavia, in ordine al secondo punto delle obbligazioni del venditore, quello relativo al fare acquistare la proprietà o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, il convenuto ha dimostrato di essersi adoperato per far acquistare la proprietà intera del bene e non limitatamente alla propria quota. Egli ha versato in atti pagina 3 di 7 due dichiarazioni di vendita verbale a del camion oggetto del giudizio: Parte_1
una del 16.1.2020 con firma autenticata di ed una del 25.9.2020 con Controparte_1
firme autenticate di e di , figlio di . Controparte_1 Persona_2 Controparte_1
La parte attrice, tuttavia, produceva una dichiarazione del figlio del convenuto, il sig.
del 10.11.2020, successiva a quella del 25.9.2020, ma non avente data Persona_2
certa, nella quale dichiarava di non volere vendere il camion. Tale Persona_2
dichiarazione contrasta con quella avente data certa del 20.9.2020, in quanto autenticata e con le dichiarazioni rese da , in sede di prova testimoniale, di avere Persona_2
firmato in bianco il foglio, che sarebbe stato riempito abusivamente con un contenuto da lui non conosciuto. Egli dichiarava, inoltre, che pensava che il foglio servisse per la liberazione dalle ipoteche.
Nessun valore può essere dato al foglio manoscritto contenente una dichiarazione di volontà sottoscritta, ma non avente data certa, che non può prevalere su quella del
20.9.2020 autenticata. Ai sensi dell'art. 2703 c.c. Si ha per riconosciuta la
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente
accertare l'identità della persona che sottoscrive.
pagina 4 di 7 L'autenticazione da parte del pubblico ufficiale conferisce al documento una data certa,
rendendo inopponibile il disconoscimento della firma. Il documento ha un valore legale più forte, garantendo che la firma è effettivamente apposta dalla persona che si dichiara.
Mentre la scrittura privata mancando di data certa non può prevalere su quella autenticata. Secondo Cassazione civile Sez. 3 Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv.
669117 - 01) La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda…
Pertanto, il venditore ha adempiuto l'obbligazione principale di cui all'art. 1476 c.c. di consegnare la cosa al compratore, di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto,
di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
L'inadempimento che viene attribuito alla parte convenuta, di non avere procurato la vendita della quota attribuibile a ciascun erede della de cuius, non è stato provato.
Invero, manca la prova che vi fossero altri coeredi che avrebbero dovuto dichiarare di volere vendere il bene. Non si evince dagli atti l'esistenza di altri eredi di Per_1
. Pertanto, non si può attribuire alla parte convenuta alcun inadempimento e di
[...]
conseguenza non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento della parte convenuta. Infatti, dall'integrazione della dichiarazione di vendita anche da parte di , coerede insieme al padre , si evince la validità della Persona_2 Controparte_1
vendita da entrambi i comproprietari, succeduti alla madre defunta, titolare del furgone.
pagina 5 di 7 Il compratore, invece, non ha corrisposto il residuo prezzo, né ha provveduto al passaggio di proprietà, condotte che integrano inadempimento grave e idoneo a frustrare la causa del contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto non può che essere rigettata la domanda perché
infondata e non provata, pertanto, il contratto di vendita è pienamente valido ed efficace,
avendo adempiuto la parte venditrice a tutti i suoi obblighi principali, pertanto, il compratore è tenuto a completare il pagamento del prezzo per adempiere ai suoi obblighi contrattuali.
Quanto alla domanda riconvenzionale, non è contestato che il prezzo complessivo fosse di € 11.040,00 e che il residuo da corrispondere per completare il pagamento del prezzo fosse di € 4.800,00, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale il compratore deve essere condannato a pagare il residuo prezzo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Quanto alle spese condanna la parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tutte le fasi dello scaglione fino ad € 5.200,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando,
pagina 6 di 7 - dichiara che il contratto verbale di compravendita del camion IVECO FIAT targato
SR 250435 è pienamente valido ed efficace;
- condanna il compratore, al pagamento del residuo prezzo pari ad € Parte_1
4.800,00 oltre interessi dalla data della domanda in favore del convenuto.
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di parte convenuta che liquida in
€ 2.500,00 oltre spese generali 15% ed IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Siracusa 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 7 di 7