Sentenza 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2025, proposto da
Ccen Viterbo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mileto Mario Giuliani, Riccardo Narducci, Giulia Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Comune di Vitorchiano, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR a fronte dell’istanza ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 acquisita al protocollo ministeriale n. 199368 del 5 dicembre 2023, per l’avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale nazionale relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale di potenza di picco pari a 33.805,20 kW e potenza in immissione pari a 45.000,00 kW, da realizzarsi nel comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, in Località Piscinale;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di VIA nazionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 30 novembre 2023 la ricorrente ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Ambiente, acquisita al protocollo del MASE n. 199368 del 5 dicembre 2023, per la realizzazione del progetto consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale di potenza di picco pari a 33.805,20 kW e potenza in immissione pari a 45.000,00 kW, da realizzarsi nel comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, in Località Piscinale.
2. In data 18 dicembre 2023, con nota prot. n. 207659, il MASE ha comunicato alla società e agli enti coinvolti nel procedimento di VIA la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione dei documenti trasmessi unitamente alla stessa sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA del MASE, l’avvio del procedimento amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 24, 25 e 8, comma 2- bis del Codice dell’Ambiente, nonché l’affidamento della relativa istruttoria tecnica alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2- bis , del Codice dell’Ambiente. Con la medesima nota il MASE ha chiesto alla ricorrente di fornire i chiarimenti necessari con riferimento al valore dell’opera proposta.
3. La società ha riscontrato la richiesta formulata dal MASE con nota trasmessa a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023, fornendo i relativi chiarimenti.
4. Con nota acquisita al protocollo ministeriale n. 8265 del 17 gennaio 2024 è stato acquisito al procedimento di VIA il parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinato a talune prescrizioni, espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
5. Con due note entrambe acquisite, rispettivamente, al protocollo del MASE n. 8876 del 17 gennaio 2024 e n. 9130 del 18 gennaio 2024, il Comune di Vitorchiano ha trasmesso le proprie osservazioni, recanti parere negativo rispetto alla realizzazione del Progetto in esame.
6. In data 19 gennaio 2024, con nota di cui al protocollo MASE n. 10301, la Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, richiedendo al Ministero di acquisire alcune integrazioni della documentazione esaminata.
7. In data 24 febbraio 2024 la società, pur in assenza di una richiesta espressa da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o, per suo tramite, del MASE, ha trasmesso volontariamente ulteriore documentazione a integrazione di quella prodotta unitamente all’istanza di avvio del procedimento, pubblicata sul Portale del MASE in data 7 marzo 2024 unitamente al relativo avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dell’Ambiente, per consentire a chiunque avesse interesse di prendere visione delle integrazioni al progetto ed al relativo studio ambientale, nonché di presentare eventualmente le relative informazioni entro il termine di 15 giorni.
8. In data 18 marzo 2024 la società, con riferimento alle osservazioni presentate dal Comune di Vitorchiano nel gennaio 2024, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.
9. In data 22 marzo 2024 la ricorrente ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata documentazione integrativa al fine di dare seguito alle richieste formulate dalla Regione Lazio, nonostante l’Amministrazione procedente non avesse formulato alcuna apposita richiesta di integrazioni della documentazione in base a quanto disposto dall’art. 24, comma 4, del Codice dell’Ambiente e con la finalità di consentire agli enti coinvolti nel procedimento di poter svolgere le proprie valutazioni sulla base di una documentazione quanto più completa possibile.
10. In data 2 aprile 2024, con nota prot. 61506, il MASE ha trasmesso una richiesta di perfezionamento atti avente ad oggetto la documentazione prodotta in data 22 marzo 2024 e, nello specifico, ha chiesto alla medesima di adeguare la documentazione a quanto prescritto dalle specifiche tecniche per la trasmissione della documentazione nell’ambito dei procedimenti di VIA.
11. In data 10 aprile 2024, la società ha fatto seguito a detta richiesta, trasmettendo alcuni elaborati aggiuntivi, nonché i nuovi certificati di destinazione urbanistica relativi all’area interessata dal progetto rilasciati dal Comune di Viterbo e di Vitorchiano rispettivamente in data 2 aprile 2024 e 10 aprile 2024, unitamente all’attestazione relativa all’assenza di usi civici.
12. La documentazione trasmessa è stata così pubblicata sul Portale del MASE in data 7 maggio 2024, unitamente all’avviso al pubblico ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 5, del Codice dell’Ambiente.
13. In data 22 maggio 2024 si è conclusa l’ultima fase di consultazione al pubblico senza che nessun soggetto avesse presentato osservazioni relative al progetto.
14. Nonostante il decorso di più di sette mesi dalla conclusione della fase di consultazione al pubblico e a fronte dei termini previsti dall’art. 25, comma 2- bis , del medesimo, nessun atto di impulso procedimentale è stato adottato da parte delle Amministrazioni competenti nell’ambito del procedimento di VIA.
15. Tanto premesso, la ricorrente agisce in questa sede onde sentire accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate rispetto all’obbligo di provvedere.
16. Rileva al riguardo la ricorrente che l’art. 23, comma 4, del Codice dell’Ambiente prevede che già con la pubblicazione della documentazione presentata la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avvii la propria attività istruttoria. Ai sensi del successivo art. 24, in caso di progetti sviluppati nell’ambito del PNIEC-PNRR (come quello relativo alla fattispecie de qua ) la consultazione pubblica dura 30 anziché 60 giorni. Entro il medesimo termine sono acquisiti i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. Nei 15 giorni successivi, il proponente può presentare proprie controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri eventualmente pervenuti. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del privato si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, entro i 10 giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori 20 giorni per la trasmissione degli elaborati progettuali (o della documentazione) modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 giorni ovvero a 120 giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, provvede alla sua pubblicazione immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate. Nel caso di progetti PNRR-PNIEC, la seconda consultazione pubblica non può durare più di 15 giorni. Entro i 10 giorni successivi il privato ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle nuove osservazioni ed ai pareri eventualmente pervenuti (cfr. art. 24, comma 5, del Codice dell’Ambiente). Conclusa la fase di consultazione pubblica, l’art. 25, comma 2- bis , del Codice dell’Ambiente assegna 30 giorni alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per predisporre, sulla base delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri raccolti, lo schema di provvedimento di VIA da sottoporre al MASE. Lo schema di provvedimento deve, in ogni caso, essere reso entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione trasmessa con l’istanza di VIA. Nei successivi 30 giorni, il direttore generale del MASE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MIC, che ha non più di 20 giorni per renderlo.
17. Nel caso di specie, i predetti termini non sarebbero stati rispettati, essendo inutilmente trascorso un lasso di tempo di molto superiore rispetto a quello delineato dalla normativa sopra descritta. Ciò, senza che intervenissero - nel mentre - sospensioni procedimentali di sorta e/o atti propedeutici all’emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.
18. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, depositando memoria in data 18.2.2025, di cui la parte ricorrente ha eccepito la tardività.
19. Alla camera di consiglio del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
20. Va preliminarmente rilevata la tardività, e conseguentemente l’inutilizzabilità, della memoria depositata dall’Amministrazione intimata il 18.2.2025, essendo il termine scaduto alle ore 12.00 del 17.2.2025 (artt. 73, co. 1, e 87, co. 3, c.p.a. e 4, co. 4, disp. att. c.p.a.).
21. Nel merito, il ricorso è fondato.
22. L’articolo 25 del TUA stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), […] quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché [quelli, n.d.r.] attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto (…)”, categoria alla quale risulta riconducibile il progetto presentato dalla società ricorrente.
23. In particolare, ai fini del presente giudizio rilevano le seguenti disposizioni normative dettate dall’articolo 25 del TUA:
- comma 1, “[L] ’Autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione ”;
- comma 2- bis , “[P] er i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica [oggi Mase, n.d.r.] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]”;
- comma 2- quater , “[I] n caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- comma 7, “[T] utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
24. Ciò posto, con riguardo al caso ora all’esame del Collegio la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti è sufficiente a supportare la conclusione dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE.
25. Infatti, a fronte dell’istanza presentata in data 30 novembre 2023, la documentazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 24 del TUA in data 18 dicembre 2023 e l’ultima fase di consultazione del pubblico si è conclusa il 22 maggio 2024, sicché sono ampiamente decorsi i termini previsti dall’articolo 25, comma 2- bis, del TUA per concludere il procedimento di VIA.
26. Secondo il consolidato orientamento della Sezione, priva di pregio è l’argomentazione difensiva del Ministero resistente, secondo la quale non potrebbe dirsi formato alcun silenzio-inadempimento sull’istanza presentata dalla società ricorrente in ragione dei criteri di priorità nella trattazione degli interventi di cui all’art. 8 del TUA, i quali determinerebbero, in sostanza, una deroga ai termini di conclusione dei relativi procedimenti.
27. Tale orientamento deve essere confermato anche a fronte della novella apportata dall’art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 17.10.2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13.12.2024, n. 294.
28. Con tale ultimo intervento, oltre a modificare i criteri di priorità di trattazione precedentemente stabiliti, si è inserito nel corpo dell’art. 8 TUA il comma 1- ter , ai sensi del quale “ Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare ”.
29. Tali previsioni non possono in alcun modo essere lette nel senso che, poiché soltanto per i progetti compresi nel PNRR o nel PNC è previsto che il rispetto dei termini non venga pregiudicato, per tutti gli altri progetti ne sarebbe consentito lo sforamento. La previsione dell’ultimo periodo del comma 1- ter va letta, in realtà, nel senso diametralmente opposto.
30. In primo luogo, va osservato che il soggetto cui è riferito il predicato che regge l’enunciato normativo (“ non pregiudica ”) è “ La disciplina di cui al presente comma ”, che non è quella che individua i criteri di priorità, bensì quella che stabilisce che ai progetti prioritari “ è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo ”. Con tale disposizione si è stabilito che, nonostante i criteri di priorità, almeno i due quinti delle trattazioni vanno dedicati ai progetti non prioritari. In tale contesto, prevedere che tale disciplina non debba pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti relativi ai progetti compresi nel PNRR e nel PNC vale semmai a confermare, in termini generali, l’assoluta inderogabilità dei termini procedimentali per tutti i progetti.
31. Tale lettura è coerente con le indicazioni desumibili dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l., laddove si precisa che con le nuove norme “ si individuano modalità certe, trasparenti e tracciabili per l’assegnazione dell’ordine di istruttoria delle istanze cui viene assegnata procedibilità, così da assicurare che la trattazione dei progetti diversi da quelli prioritari non venga sospesa o postergata ”. Ne risulta confermato, pertanto, che l’introduzione dei criteri di priorità non determina alcuna deroga ai termini dei procedimenti né, tantomeno, alcuna sospensione degli stessi, atteggiandosi a mero criterio di organizzazione dei lavori.
32. La lettura proposta è, inoltre, l’unica coerente con l’impianto sistematico desumibile dal TUA, dal momento che:
- ai sensi dell’art. 25, co. 7, “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” ;
- in base all’art. 3- bis , co. 3, le norme de testo unico “ possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi ”;
- sul piano interpretativo, quest’ultima disposizione esclude l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “ per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ” (art. 15 disp. prel. cod. civ.).
33. Come ha recentemente osservato il Consiglio di Stato, “ Nel caso di specie, l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.
Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024) ” (Cons. St., IV, 6.12.2024, n. 9791; v. anche, negli stessi termini, id., 9777 e 9737/2024).
34. Su un piano più generale, occorre altresì convenire con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il rispetto dei termini procedurali, anche per i progetti non prioritari, è strettamente connesso a principi costituzionali fondamentali che governano l’azione amministrativa e, segnatamente, al principio di legalità (il quale richiede il rigoroso rispetto dei termini procedimentali fissati dalla legge, garantendo prevedibilità, controllo sull’azione amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini), a quello di buon andamento (il quale impone che i procedimenti siano condotti con efficienza e tempestività, poiché la celerità è fondamentale per ottimizzare le risorse e soddisfare tempestivamente gli interessi pubblici e privati), a quello di imparzialità (il quale richiede che i procedimenti siano gestiti senza favoritismi, garantendo parità di trattamento e assicurando che la tempestività sia guidata da criteri oggettivi e non discriminatori) e quello di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto (il quale: esige che i procedimenti rispettino termini chiari e prevedibili, garantendo stabilità nelle relazioni giuridiche e favorendo la fiducia dei cittadini nella trasparenza dell’azione amministrativa).
4. Pertanto, anche al fine di assicurare un’interpretazione coerente con principi costituzionali sopra richiamati (cd interpretazione “conforme” o “adeguatrice), i criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pa ” (TAR Sicilia – Palermo, V, 23.1.2025, n. 178).
35. Sulla base delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sulla istanza di VIA presentata dalla società ricorrente e deve, altresì, essere accertata la sussistenza, in capo alle medesime, del conseguente obbligo di provvedere su tale istanza, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto.
36. Il Collegio, a tal fine, ritiene congruo assegnare ai ministeri intimati il termine complessivo di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
37. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente (cfr. per tale impostazione T.A.R. Lazio, III, 21.6.2024, n. 12670).
38. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza presentata dalla ricorrente;
b) ordina ai Ministeri intimati di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti nella parte motiva della presente decisione;
c) condanna i Ministeri intimati al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidati in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO