Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5042/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Claudia Dasso,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elena Musarella;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte del 17-20.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui con l'adesione del marito, , ha adito Parte_1 CP_1
questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
lette la comparsa del 17.1.2025, con cui si è costituito in giudizio , e le note CP_1
scritte depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato le condizioni di separazione;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Serra Riccò
(GE) il 15.9.2018, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) nella casa ex coniugale sita in Serrà Riccò via Borasina n. 11, in comproprietà al 50% con la sig.ra (ex moglie), rimane a vivere il sig. . Controparte_2 CP_1
2) la sig.ra ha già lasciato, a partire dal 22.8.2024, la casa ex coniugale Parte_1
per trasferirsi altrove;
3) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, come già sta facendo a partire CP_1
dal mese di agosto 2024, alla sig.ra a titolo di contributo al di lei Parte_1
mantenimento, l'importo mensile di Euro 850,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Codice Iban [...]; Parte_1
4) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, a partire dal mese di agosto CP_1
2028 alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, in luogo Parte_1
dell'importo di cui al punto 3), l'importo mensile di Euro 700,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Codice Iban Parte_1
[...];
5) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, ogni anno, mediante bonifico CP_1
bancario, alla sig.ra al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Parte_1
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di quest'ultima, quanto ella sarà tenuta a versare all'Agenzia delle Entrate per imposte e/o tasse, dovute per
l'ammontare annuo del solo assegno di mantenimento come pattuito a favore della sig.ra al precedente n. 3 e n.
4. Parte_1
6) i coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
7) Il sig. ha già versato alla sig.ra l'importo di euro 1.016,00 CP_1 Parte_1
quale contributo spese legali relative al compenso del difensore della sig.ra Parte_1
per l'attività prestata nell'ambito del presente procedimento;
le eventuali ulteriori
[...]
spese legali della presente causa si intendono integralmente compensate tra le parti.
3 8) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
9) Gli effetti del presente accordo iniziano a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte I, anno 2018) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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