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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 24237/2020 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.4 presso lo studio dell' Avv. Giusva Piantadosi dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI -
E
CONDOMINIO di via PIGNA n. 104/D in NAPOLI, in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via Toledo n.16 presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Mauro Affabile dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 29.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 dichiarandosi proprietari del locale box/deposito interno 9 sito nel Condominio di via Pigna n. 104/D in Napoli, lo convenivano in giudizio per sentirlo condannare, previo accertamento e dichiarazione di esclusiva responsabilità, al pagamento della somma di € 9.500,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti dal loro immobile a seguito delle copiose infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti, a loro dire, dal soprastante cortile di copertura del citato Condominio da imputarsi al pessimo stato di manutenzione della impermeabilizzazione del cortile medesimo, come accertato da consulenza tecnica ritualmente prodotta agli atti, nonchè alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni medesime. Deducevano di avere costituito in mora il Condominio, sia per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni che per il risarcimento dei danni subiti, nonché di avere attivato la procedura di mediazione, senza esito alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Condominio il quale deduceva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'assoluta infondatezza onde ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per le conclusioni, rese le quali all'udienza del 23.05.2025 svoltasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con ordinanza del 29.04.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso. Dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio, i fatti lamentati dagli attori hanno trovato puntuale conferma.
Infatti, l'ausiliario Arch. di cui questo giudice fa proprie le conclusioni Persona_1 condividendosi il ragionamento tecnico-giuridico ed il percorso seguito per pervenire all'accertamento delle causali delle lamentate infiltrazioni, ha verificato che, a seguito delle operazioni peritali e dai riscontri documentali depositati in atti, nell'immobile attoreo “… vi sono diversi danni da infiltrazioni di acqua e da umidità, che hanno prodotto un diffuso stato di degrado nelle porzioni danneggiate. Essi sono localizzati sulla fascia alta della parete del varco di ingresso, al di sopra ed ai lati del cassonetto di ispezioni della serranda, e si estendono al soffitto ed alle due pareti adiacenti, sulle parti murarie attraversate dalle diramazioni degli impianti condominiali. …. In particolare, i danni riscontrati consistono in: muffe, macchie ed areole giallastre, sfaldamento del film pittorico, con distacco di croste di pittura e vistose colature da gocciolamento, allo stato asciutte;
disgregazione e rigonfiamento dell'intonaco, con distacco delle porzioni maggiormente ammalorate.”.
Ha inoltre accertato che “… alla data di ultimazione delle operazioni peritali non sono stati riscontrati nuovi fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile dell'attore. Da cui i danni rilevati all'interno dell'immobile degli attori sono ascrivibili ad infiltrazioni pregresse. Ciononostante, per la presenza di nuove macchie di umidità a terra e sulle parti murarie (tompagno ) all'esterno del CP_1 locale, ai lati del varco d'ingresso, riscontrate in concomitanza con gli eventi temporaleschi del 4 novembre 2022, il fenomeno infiltrativo è tuttora attivo nelle porzioni condominiali immediatamente adiacenti alla proprietà degli attori, con il rischio che, in caso di eventi temporaleschi eccezionali e prolungati, possa propagarsi anche all'interno del box degli attori, con nuovi danni.”.
Riguardo alle cause delle lamentate infiltrazioni, il CTU ha appurato che: “I danni riscontrati all'interno dell'immobile degli attori sono ascrivibili ad infiltrazioni allo stato non attive e dovute esclusivamente a cause di natura condominiale. In particolare: 1) Al degrado delle diramazioni degli impianti condominiali sospese sotto il solaio dell'immobile, con particolare rifermento ai punti di innesto e passaggio di queste tubazioni attraverso le pareti del locale. Si dà atto che nel corso delle operazioni non sono stati accertati nuovi danni da infiltrazioni di acqua provenienti da questi impianti condominiali e pertanto si ritiene che con gli interventi di riparazione/ripristini realizzati dal Condominio …., questa causa sia stata già eliminata. 2) Ad una insufficiente tenuta del sistema di impermeabilizzazione del viale-piazzale e degli apposti della facciata condominiale, nelle zone di controllo tra il piano di calpestio del viale-piazzale, la fascia bassa del prospetto dell'edificio ed i punti di passaggio delle discendenti degli impianti condominiali, attraverso il solaio condominiale.”.
“Ciononostante – osserva il CTU – vi è il forte rischio che, nel caso sempre più frequente di piogge intense e localizzate …, vi possa essere la propagazione di acqua ed umidità anche all'interno dell'immobile, - naturalmente di parte attrice – dovuta all'assorbimento per effetto spugna dalle porzioni murarie condominiali esterne, bagnate per il gocciolamento proveniente dalla quota superiore non adeguatamente impermeabilizzata.” sicchè, in considerazione dei “ … gravi danni da infiltrazioni, visibili all'intradosso del solaio , con infiltrazioni attive;
… la persistenza CP_1 dei fenomeni infiltrativi, con particolare riferimento alle zone adiacenti all'immobile per cui è causa;
…. In linea generale e per l'esecuzione di un lavoro a regolare d'arte, sarebbe auspicabile procedere ad un intervento radicale di ripristino della superficie del viale-piazzale condominiale, con: - opere di riconfigurazione delle linee di pendenza e rifacimento del massetto delle pendenze;
- verifica e revisione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane con applicazione di prodotto impermeabilizzante di protezione dei vari componenti;
- ripristino dell'impermeabilizzazione del piano di calpestio e di tutti gli apposti perimetrali, ivi compreso i fori di passaggio delle discendenti degli impianti condominiali attraverso il solaio;
- ripristino della pavimentazione di CP_1 piastrelle e degli apposti di marmo (fasce, gradini, alzatine, bordi, zoccolatura, ecc.), in sostituzione di tutti gli elementi rimossi.
A fronte, tuttavia, di un intervento radicale, sicuramente molto più oneroso per il Condominio seppure risolutivo del fenomeno infiltrativo riscontrato, e che va indubbiamente sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'assemblea condominiale, l'ausiliario ha individuato, suggerendone l'esecuzione nell'immediato, “…. alcuni interventi tampone localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata condominiale, in corrispondenza della porzione di solaio immediatamente adiacente il box degli attori, con: prove di allagamento co acqua in forte pressione, da eseguirsi a piccole zone, in modalità controllata, relativi saggi ispettivi, interventi di verifica e revisione del piano di posa delle piastrelle e della zoccolatura di marmo della facciata, nuova sigillatura dei giunti e delle zone di contatto tra i vari elementi, applicazione di idoneo prodotto impermeabilizzante di protezione dei fori di incasso delle discendenti condominiali attraverso lo spessore del solaio. In fine, si suggerisce la verifica e revisione delle diramazioni degli impianti condominiali di adduzione/scarico ubicate al disopra del varco d'ingresso del box, con particolare attenzione ai vari componenti (curve, raccordi, chiavi d'arresto, ecc.) nei punti di innesto nella proprietà degli attori.”.
Infine, il CTU, dopo aver individuato e descritto i danni subiti dal box attoreo in conseguenza delle infiltrazioni riconducibili a beni condominiali, ha quantificato i costi per il ripristino dello stato dei luoghi e della funzionalità dell'immobile, nel complessivo importo di € 4.018,00 oltre IVA.
Pertanto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto Condominio nella produzione dei danni lamentati dagli attori, per omessa custodia e manutenzione di beni ed impianti condominiali ex art. 2051 c.c., condanna esso Condominio oltre che al risarcimento dei danni dagli attori subiti e che vanno quantificati nella indicata somma di € 4.018,00 oltre IVA se dovuta e documentata, anche all'immediata esecuzione dei lavori localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata , in corrispondenza della porzione di solaio CP_1 immediatamente adiacente il box degli attori, indicati dal CTU come “interventi tampone” e meglio individuati e descritti a pagina 12 dell'elaborato peritale dell'Arch. Persona_1
Le spese, comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te, nella produzione dei danni subiti
[...] dagli attori al box/deposito n.9 per effetto delle infiltrazioni d'acqua provenienti da beni condominiali, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna esso Condominio: 1) al pagamento in favore degli attori della somma di € 4.018,00, oltre IVA se dovuta e documentata, a titolo di risarcimento danni;
2) all'immediata esecuzione dei lavori localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata condominiale, in corrispondenza della porzione di solaio immediatamente adiacente il box degli attori, indicati dal CTU come “interventi tampone” e meglio individuati e descritti a pagina 12 dell'elaborato peritale. 2) Condanna esso in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_2 suo legale rapp.te. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 240,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Giusva Piantadosi per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente le spese della svolta CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, definitivamente a carico di esso convenuto Condominio.
Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 24237/2020 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.4 presso lo studio dell' Avv. Giusva Piantadosi dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI -
E
CONDOMINIO di via PIGNA n. 104/D in NAPOLI, in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via Toledo n.16 presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Mauro Affabile dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 29.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 dichiarandosi proprietari del locale box/deposito interno 9 sito nel Condominio di via Pigna n. 104/D in Napoli, lo convenivano in giudizio per sentirlo condannare, previo accertamento e dichiarazione di esclusiva responsabilità, al pagamento della somma di € 9.500,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti dal loro immobile a seguito delle copiose infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti, a loro dire, dal soprastante cortile di copertura del citato Condominio da imputarsi al pessimo stato di manutenzione della impermeabilizzazione del cortile medesimo, come accertato da consulenza tecnica ritualmente prodotta agli atti, nonchè alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni medesime. Deducevano di avere costituito in mora il Condominio, sia per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni che per il risarcimento dei danni subiti, nonché di avere attivato la procedura di mediazione, senza esito alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Condominio il quale deduceva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'assoluta infondatezza onde ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per le conclusioni, rese le quali all'udienza del 23.05.2025 svoltasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con ordinanza del 29.04.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso. Dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio, i fatti lamentati dagli attori hanno trovato puntuale conferma.
Infatti, l'ausiliario Arch. di cui questo giudice fa proprie le conclusioni Persona_1 condividendosi il ragionamento tecnico-giuridico ed il percorso seguito per pervenire all'accertamento delle causali delle lamentate infiltrazioni, ha verificato che, a seguito delle operazioni peritali e dai riscontri documentali depositati in atti, nell'immobile attoreo “… vi sono diversi danni da infiltrazioni di acqua e da umidità, che hanno prodotto un diffuso stato di degrado nelle porzioni danneggiate. Essi sono localizzati sulla fascia alta della parete del varco di ingresso, al di sopra ed ai lati del cassonetto di ispezioni della serranda, e si estendono al soffitto ed alle due pareti adiacenti, sulle parti murarie attraversate dalle diramazioni degli impianti condominiali. …. In particolare, i danni riscontrati consistono in: muffe, macchie ed areole giallastre, sfaldamento del film pittorico, con distacco di croste di pittura e vistose colature da gocciolamento, allo stato asciutte;
disgregazione e rigonfiamento dell'intonaco, con distacco delle porzioni maggiormente ammalorate.”.
Ha inoltre accertato che “… alla data di ultimazione delle operazioni peritali non sono stati riscontrati nuovi fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile dell'attore. Da cui i danni rilevati all'interno dell'immobile degli attori sono ascrivibili ad infiltrazioni pregresse. Ciononostante, per la presenza di nuove macchie di umidità a terra e sulle parti murarie (tompagno ) all'esterno del CP_1 locale, ai lati del varco d'ingresso, riscontrate in concomitanza con gli eventi temporaleschi del 4 novembre 2022, il fenomeno infiltrativo è tuttora attivo nelle porzioni condominiali immediatamente adiacenti alla proprietà degli attori, con il rischio che, in caso di eventi temporaleschi eccezionali e prolungati, possa propagarsi anche all'interno del box degli attori, con nuovi danni.”.
Riguardo alle cause delle lamentate infiltrazioni, il CTU ha appurato che: “I danni riscontrati all'interno dell'immobile degli attori sono ascrivibili ad infiltrazioni allo stato non attive e dovute esclusivamente a cause di natura condominiale. In particolare: 1) Al degrado delle diramazioni degli impianti condominiali sospese sotto il solaio dell'immobile, con particolare rifermento ai punti di innesto e passaggio di queste tubazioni attraverso le pareti del locale. Si dà atto che nel corso delle operazioni non sono stati accertati nuovi danni da infiltrazioni di acqua provenienti da questi impianti condominiali e pertanto si ritiene che con gli interventi di riparazione/ripristini realizzati dal Condominio …., questa causa sia stata già eliminata. 2) Ad una insufficiente tenuta del sistema di impermeabilizzazione del viale-piazzale e degli apposti della facciata condominiale, nelle zone di controllo tra il piano di calpestio del viale-piazzale, la fascia bassa del prospetto dell'edificio ed i punti di passaggio delle discendenti degli impianti condominiali, attraverso il solaio condominiale.”.
“Ciononostante – osserva il CTU – vi è il forte rischio che, nel caso sempre più frequente di piogge intense e localizzate …, vi possa essere la propagazione di acqua ed umidità anche all'interno dell'immobile, - naturalmente di parte attrice – dovuta all'assorbimento per effetto spugna dalle porzioni murarie condominiali esterne, bagnate per il gocciolamento proveniente dalla quota superiore non adeguatamente impermeabilizzata.” sicchè, in considerazione dei “ … gravi danni da infiltrazioni, visibili all'intradosso del solaio , con infiltrazioni attive;
… la persistenza CP_1 dei fenomeni infiltrativi, con particolare riferimento alle zone adiacenti all'immobile per cui è causa;
…. In linea generale e per l'esecuzione di un lavoro a regolare d'arte, sarebbe auspicabile procedere ad un intervento radicale di ripristino della superficie del viale-piazzale condominiale, con: - opere di riconfigurazione delle linee di pendenza e rifacimento del massetto delle pendenze;
- verifica e revisione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane con applicazione di prodotto impermeabilizzante di protezione dei vari componenti;
- ripristino dell'impermeabilizzazione del piano di calpestio e di tutti gli apposti perimetrali, ivi compreso i fori di passaggio delle discendenti degli impianti condominiali attraverso il solaio;
- ripristino della pavimentazione di CP_1 piastrelle e degli apposti di marmo (fasce, gradini, alzatine, bordi, zoccolatura, ecc.), in sostituzione di tutti gli elementi rimossi.
A fronte, tuttavia, di un intervento radicale, sicuramente molto più oneroso per il Condominio seppure risolutivo del fenomeno infiltrativo riscontrato, e che va indubbiamente sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'assemblea condominiale, l'ausiliario ha individuato, suggerendone l'esecuzione nell'immediato, “…. alcuni interventi tampone localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata condominiale, in corrispondenza della porzione di solaio immediatamente adiacente il box degli attori, con: prove di allagamento co acqua in forte pressione, da eseguirsi a piccole zone, in modalità controllata, relativi saggi ispettivi, interventi di verifica e revisione del piano di posa delle piastrelle e della zoccolatura di marmo della facciata, nuova sigillatura dei giunti e delle zone di contatto tra i vari elementi, applicazione di idoneo prodotto impermeabilizzante di protezione dei fori di incasso delle discendenti condominiali attraverso lo spessore del solaio. In fine, si suggerisce la verifica e revisione delle diramazioni degli impianti condominiali di adduzione/scarico ubicate al disopra del varco d'ingresso del box, con particolare attenzione ai vari componenti (curve, raccordi, chiavi d'arresto, ecc.) nei punti di innesto nella proprietà degli attori.”.
Infine, il CTU, dopo aver individuato e descritto i danni subiti dal box attoreo in conseguenza delle infiltrazioni riconducibili a beni condominiali, ha quantificato i costi per il ripristino dello stato dei luoghi e della funzionalità dell'immobile, nel complessivo importo di € 4.018,00 oltre IVA.
Pertanto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto Condominio nella produzione dei danni lamentati dagli attori, per omessa custodia e manutenzione di beni ed impianti condominiali ex art. 2051 c.c., condanna esso Condominio oltre che al risarcimento dei danni dagli attori subiti e che vanno quantificati nella indicata somma di € 4.018,00 oltre IVA se dovuta e documentata, anche all'immediata esecuzione dei lavori localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata , in corrispondenza della porzione di solaio CP_1 immediatamente adiacente il box degli attori, indicati dal CTU come “interventi tampone” e meglio individuati e descritti a pagina 12 dell'elaborato peritale dell'Arch. Persona_1
Le spese, comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te, nella produzione dei danni subiti
[...] dagli attori al box/deposito n.9 per effetto delle infiltrazioni d'acqua provenienti da beni condominiali, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna esso Condominio: 1) al pagamento in favore degli attori della somma di € 4.018,00, oltre IVA se dovuta e documentata, a titolo di risarcimento danni;
2) all'immediata esecuzione dei lavori localizzati nella zona di contatto tra il piano di calpestio del viale-piazzale e la facciata condominiale, in corrispondenza della porzione di solaio immediatamente adiacente il box degli attori, indicati dal CTU come “interventi tampone” e meglio individuati e descritti a pagina 12 dell'elaborato peritale. 2) Condanna esso in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_2 suo legale rapp.te. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 240,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Giusva Piantadosi per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente le spese della svolta CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, definitivamente a carico di esso convenuto Condominio.
Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano