CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4059 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Pasqualina Spignese e Avv. Silvia Migliavacca;
Appellante
e
, già ( in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di procuratore e rapp.te di ), (p. IVA: , Controparte_3 P.IVA_1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione autonoma del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Piccolo;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 654 del Tribunale di Nola, depositata in data 27/2/2024, non notificata, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per la pagina 1 di 18 trattazione scritta del giorno 11.3.2025 depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Nola, la Parte_1 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, CP_3 asserendo che in data 12/09/2010 mentre transitava sulle strisce pedonali, in qualità di pedone, in Casalnuovo di Napoli (Na), al Corso Umberto I, veniva investito da un veicolo non identificato, riportando diverse lesioni.
Pertanto, l'attore, che presentava formale querela nei confronti di ignoti presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto ed ottenere il risarcimento di tutte le lesioni riportate in conseguenza dell'evento dannoso.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1 all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di due prove testimoniali e con la predisposizione di una C.T.U. medico legale e veniva decisa con la sentenza n. 654 del Tribunale di Nola, depositata in data 27/2/2024, che così statuiva: “rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi €
7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo di parte attrice”.
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “L'attrice non forniva prova adeguata del verificarsi del fatto storico così come descritto in citazione e pertanto, alla luce delle criticità che si rilevano nella lettura dei dati offerti dall'attore, non è possibile reputare sussistente il nesso di causalità tra l'evento denunciato ed i danni subiti dall'istante. Difatti, nell'atto di citazione parte attrice asseriva di essere stata investita
e di essere rovinata al suolo, senza tuttavia fornire alcun altro elemento da cui potesse evincersi l'esattezza del luogo in cui avveniva il sinistro e senza allegare alcuna documentazione a supporto del proprio assunto;
invero, anche nella scheda di accesso alla Casa Di Cura Villa dei Fiori di Acerra (Na), veniva genericamente dichiarato
“Incidente stradale con sospetta responsabilità terzi […] investimento nei pressi di via
pagina 2 di 18 Corso Umberto”. Nessuno tra parte attrice e testi, a causa della velocità a cui procedeva il veicolo investitore, era in grado di riferire quantomeno modello o marca dell'auto, circostanza alquanto singolare atteso che gli stessi testi riferivano poi che a causa dell'elevato traffico veicolare, l'auto dei Carabinieri fu costretta a scortare
l'ambulanza fino all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra. Inoltre, i testi escussi in corso di causa dichiaravano che l'attore veniva investito nel mentre attraversava la strada assieme al cugino e alla zia, anch'essi in qualità di pedoni. Ebbene, l'istante nell'atto di citazione ometteva qualsiasi riferimento alla presenza di testimoni al momento dell'incidente; inoltre, anche nella denuncia querela presentata alle Autorità in data
18/11/2010 l' ometteva non solo di indicare le generalità dei due testimoni, Pt_1
e , poi escussi nel corso del presente giudizio, ma Testimone_1 Testimone_2 tralasciava di accennare anche solo alla presenza di testimoni oculari sul luogo dell'incidente, non fornendo in tal modo all'Autorità elementi importanti per le indagini.
Ancora, anche le lettere di messa in mora inoltrate alla appaiono del Controparte_1 tutto carenti di qualsivoglia riferimento alla presenza dei predetti testimoni sul luogo del sinistro e ciò nonostante il Codice delle Assicurazioni disponga l'onere di fornire informazioni anche in ordine alla presenza di eventuali testimoni. Ebbene, tali omissioni risultano ancora più incomprensibili se si tiene conto del fatto che l'attore conosceva bene i testimoni e le loro identità in quanto cugino e zia dello stesso. Nel caso de quo, proprio il resoconto fornito dai testimoni nel corso del giudizio presenta una serie di incongruenze che non consentono né di ritenere le deposizioni attendibili né, tantomeno, di considerare il fatto verificatosi secondo le modalità descritte dall'attore. Il primo testimone escusso, , sentito all'udienza del Testimone_1
12/02/2015, dichiarava: “ricordo che era circa metà settembre 2009 verso le 22:30
[…] circa ed io mi trovavo a Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I insieme ad
, mio cugino e a mia mamma […] ci accingevamo Parte_1 Testimone_2 ad attraversare la strada […] attraversavamo in fila indiana, davanti io Parte_1 dietro e dietro di me mia madre […] ”; il teste dopo aver in un primo momento asserito che il sinistro avveniva mentre si accingevano ad attraversare sulle strisce pedonali, precisava “[…] ci accingevamo ad attraversare il secondo tratto quando all'improvviso dal senso di marcia opposto, cioè dalla nostra destra, arrivò a forte velocità un'auto scura che investì alla parte destra del corpo”; ebbene, appare poco Parte_1
pagina 3 di 18 plausibile che, nonostante tutti e tre i pedoni avessero impegnato ampiamente la carreggiata, subisse lesioni solo l'odierno attore. Nemmeno il secondo teste, Tes_2
, sentito sempre all'udienza del 12/02/2015, rendeva dichiarazioni in grado di
[...] chiarire con esattezza la dinamica del sinistro, asserendo unicamente che il conducente della vettura investitrice proveniva dalla destra, senza in alcun modo esplicitare la direzione in cui entrambe le parti procedevano, senza indicare il punto esatto dell'incidente (elemento, come già evidenziato, che non veniva precisato nemmeno nell'atto di citazione) e senza dare alcun riferimento spaziale necessario per una esatta collocazione della sua posizione;
inoltre, pone anche molti dubbi in punto di attendibilità dei testi il fatto che entrambi errassero nell'indicazione dell'anno in cui si era verificava l'evento, collocandolo temporalmente nel settembre 2009. Nel complesso, quindi, le prove testimoniali rese in corso di causa non confermavano la dinamica del sinistro così come delineato negli scritti attorei;
d'altronde, considerato che le uniche prove a supporto della tesi attorea in punto di dinamica dei fatti erano proprio le predette testimonianze, le stesse per suffragare in maniera adeguata la ricostruzione dei fatti operata da avrebbero dovuto presentare un Parte_1 grado di precisione nella descrizione del fatto e di coerenza tra di esse e con gli scritti di parte ben maggiore rispetto a quello in concreto posseduto. Indubbiamente la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, redatta dal dott. Persona_1 ravvisava una compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e l'incidente descritto in citazione, ma la stessa perizia altrettanto indubbiamente nulla poteva chiarire in merito alla dinamica del sinistro”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione regolarmente notificato a parte appellata, Parte_1 ha proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Nola, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame: l'erroneo esame e valutazione degli atti di causa ed in particolare della prova testimoniale; l'omessa e/o errata dei documenti prodotti e, in particolare, della scheda redatta dal personale del 118;
l'errata, contraddittoria, apodittica insufficiente motivazione;
la violazione degli artt.
112, 115, 116, c.p.c., 2043, 2054, 2697, 2727, 2729 c.c., 140, 141, 189, 191
C.d.S.135 comma 3 bis, 148, 283, 287 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).
pagina 4 di 18 L'appellante, in particolare, ha lamentato che, in relazione alla presunta inattendibilità dei testi, il primo giudicante ha attribuito rilievo a circostanze del tutto inconsistenti, quali la mancata indicazione del nominativo dei testi escussi in giudizio, nella querela e nell'atto di diffida e messa in mora e l'errata indicazione da parte dei testi dell'anno del sinistro. Secondo l'appellante, i testi escussi nel corso del giudizio, e , presenti ai fatti e di cui non v'è Testimone_1 Testimone_2 fondato motivo di dubitare, hanno confermato tutte le circostanze di fatto allegate dall'appellante nel libello introduttivo.
Afferma l'appellante: “I testi, infatti, hanno confermato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante: - le circostanze di tempo (eccettuata l'errata indicazione dell'anno): “metà di settembre dell'anno 2009, verso le ore 22,30” e di luogo dell'evento: Casalnuovo di Napoli, al Corso Umberto I°;- il motivo della loro presenza sul luogo del sinistro e il riferimento spaziale di quest'ultimo: in compagnia dell'attuale appellante, (cugino del primo teste e nipote della seconda) “a Casalnuovo al Corso
Umberto I°….avevamo parcheggiato la mia auto per attraversare la strada e andare a prendere le pizze ordinate in una pizzeria lì di fronte” (teste ), “stavamo Tes_2 andando a ritirare una pizza che avevamo ordinato” (teste );- le modalità Tes_1 dell'attraversamento: sulle strisce pedonali “attraversammo il corso in fila indiana,
davanti, dietro mio figlio ed io dietro di lui…” (teste ) Parte_1 Tes_2
“attraversavamo in fila indiana davanti, io dietro e dietro di me mia Parte_1 madre” (teste ), mentre il primo giudicante sembra intendere, erroneamente, Tes_1 che procedessero affiancati;
- le modalità dell'investimento: dopo aver attraversato la prima mezzeria “…quando, giunti al secondo tratto del Corso, all'improvviso dal senso di marcia opposto, cioè dalla nostra destra, arrivò un veicolo scuro a forte velocità che investì alla gamba destra” (teste ), “…quando all'improvviso dal Parte_1 Tes_2 senso di marcia opposto cioè dalla nostra destra, arrivò a forte velocità un'auto scura che investì alla parte destra del corpo” (teste ); - il tipo e il colore Parte_1 Tes_1 del veicolo investitore: “un'auto scura” (teste ), “… era scura e monovolume” Tes_2
(teste ); - la mancata identificazione del veicolo investitore: “ricordo che Tes_1
l'auto non si fermò e scappò via veloce e noi non riuscimmo a rilevare il numero di targa perché ci preoccupammo delle condizioni di (teste ); “non Parte_1 Tes_1 ricordo la targa, né il modello dell'auto perché fu un attimo, investì mio nipote e scappo
pagina 5 di 18 via” (teste ); - la direzione di marcia del veicolo investitore: dopo Tes_2
l'investimento “l'auto proseguì la sua corsa verso il Centro Meridiana”, cioè in direzione Napoli (teste ); - le fasi successive all'investimento con il soccorso Tes_2 prestato all'attuale appellante da ambulanza del 118, che veniva scortata da una pattuglia dei Carabinieri, fino al Pronto Soccorso;
- le conseguenze lesive riportate dall'attuale appellante e le limitazioni nelle relazioni sociali e lavorative subite durante il periodo di malattia e successivamente allo stesso. Del tutto irrilevante ancora secondo l'appellante l'errata indicazione dell'anno del sinistro (2009 invece che 2010), da parte dei testi, giustificabile dal notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento e le rese dichiarazioni, ovvero più di quattro anni, essendo noto che il tempo affievolisce i ricordi e li rende più imprecisi. In ogni caso, in relazione all'anno del sinistro, 2010, la circostanza è pacifica in quanto risulta dalla documentazione medica in particolare dal certificato di P.S. e dalla scheda redatta dal personale del 118, intervenuta sul luogo del sinistro, contenuta nella cartella clinica n. 12521 del 22/9/2010, prodotta in atti sin dall'iscrizione sul ruolo della causa. Invero, dalla lettura di tale scheda risulta, oltre all'orario di chiamata e di intervento sul luogo del sinistro, risulta anche: il luogo del sinistro: “Casalnuovo, corso Umberto” su “strada” (v. apposita casella barrata); lo scenario all'arrivo dei sanitari: “Pz.( paziente) disteso a terra”. Tali documenti, rilevanti anche a riprova dell'attendibilità dei testi, sono stati completamente e immotivatamente ignorati dal primo giudicante.
Le dichiarazioni rese dai testi, lette unitariamente ai documenti prodotti, in particolare scheda del 118 e referto P.S., confermano le circostanze relative al verificarsi del fatto storico, come allegate in citazione, al nesso causale tra evento e danno alla responsabilità nella produzione dell'evento dell'anonimo conducente del veicolo non identificato.”.
L'appellante precisa che, inoltre, come già rilevato dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che risulta chiaramente che l'attore in primo grado odierno appellante e i testi attraversano la strada sulle strisce pedonali “in fila indiana” e non affiancati, distanziati tra di loro, che l'appellante era il primo della fila che precedeva il primo teste che, a sua volta, precedeva l'altra teste in posizione ortogonale rispetto alla direzione del veicolo investitore (che proveniva dalla loro destra).
pagina 6 di 18 In relazione poi alla circostanza, ritenuta “alquanto singolare” dal primo giudicante, che il veicolo investitore si allontanava velocemente (non consentendo ai testi di rilevare i dati identificativi del veicolo), mentre l'ambulanza veniva scortata dai
Carabinieri “perché c'era molto traffico” (indicazione del solo teste ), il Tes_1 rilievo, secondo l'appellante, per quanto suggestivo e semplicistico quale indizio della inattendibilità dei testi, è del tutto infondato perché il veicolo investitore dopo l'investimento proseguiva la sua corsa in direzione “Centro Meridiana”, cioè in direzione Napoli;
l'ambulanza andava nella direzione opposta verso la Clinica Villa dei Fiori, in Acerra e il teste che (con la madre a bordo della Testimone_1 propria auto), seguiva l'ambulanza indica la presenza di traffico nella corsia e direzione da loro percorsa, e non in quella opposta percorsa dal veicolo investitore;
le due azioni, fuga del veicolo investitore e soccorso dell'ambulanza, non sono simultanee: dalla scheda del 118, del tutto ignorata dal primo giudicante, risulta che l'ambulanza è giunta sul luogo del sinistro venti minuti dopo la chiamata e che al suo arrivo “il pz. (paziente) è steso a terra” (v. riquadro “scenario” nella scheda 118); si può quindi presumere facilmente che sul luogo del sinistro, si sia formato traffico sia per l'ostruzione costituita dall'attuale appellante in terra, sia per la presenza di soccorritori o anche semplici curiosi.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: - “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza: • in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, nel caso in cui questa fosse, nelle more, iniziata;
• ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
• in accoglimento del primo ed unico motivo: - dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza;
- dichiarare attendibili le deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio;
- esaminare, nel loro complesso e nella loro convergenza totale, tutti i numerosi elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado;
- dichiarare provata la domanda dell'attuale appellante;
- accogliere la domanda dell'attuale appellante;
• condannare, per l'effetto, la quale Impresa Controparte_4
Designata per la Regione Campania alla gestione autonoma del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore: -al risarcimento di tutti danni subiti dall'attuale appellante, in conseguenza del sinistro espresso quali quelli patrimoniali, non
pagina 7 di 18 patrimoniali, biologici, alla vita di relazione, alla vita privata, al rapporto familiare, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in sintesi: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla domanda alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo ed oltre danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla domanda alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo, sia per le qualità soggettive dell'attuale appellante che, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- al pagamento in favore dell'attuale appellante delle spese e compensi (oltre che della fase stragiudiziale, anche) del giudizio di primo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della Controparte_5 che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- al pagamento
[...] in favore dell'attuale appellante delle spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e
C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della Controparte_5 che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- in via
[...] istruttoria e gradata si chiede volersi: - disporre nuova escussione dei testi Tes_1
e al fine di meglio chiarire la loro deposizione, in ordine alle
[...] Testimone_2 circostanze relative alla loro attendibilità, ovvero al fine di correggere eventuali irregolarità verificatesi nel corso delle deposizioni”.
La (IÀ ), nella comparsa di costituzione nel Controparte_1 CP_1 presente giudizio, ha chiesto, in via preliminare, rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in via principale: “rigettare
l'appello proposto perché improponibile, improcedibile, inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Nola n° 654/2024 con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite. In via ancora più gradata, nella malaugurata ipotesi di
pagina 8 di 18 accoglimento dell'appello proposto, operare una congrua riduzione della percentuale di postumi richiesta, e conseguentemente anche del quantum ex adverso riducendo la percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU, escludendo in ogni caso, per i motivi di cui sopra, il risarcimento del danno morale e di qualunque tipo di personalizzazione del danno, nonché il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica e/o specifica;
condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, determinando, in ogni caso, le spese di lite sulla base delle nuove tariffe forensi ex D.M. n. 55/2014.”
In particolare, la parte appellata afferma che il giudicante, nella sentenza gravata, correttamente evidenzia a più riprese le contraddittorie deposizioni rese dai testimoni circa il modello, la marca e/o il colore del veicolo investitore, la loro posizione sulla carreggiata, la modalità di fuga del presunto veicolo investitore e la dinamica del sinistro;
che, inoltre, la dichiarazione testimoniale di risulta Tes_1 contraddittoria con riferimento alla fase di attraversamento della carreggiata.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 11.3.2025 depositate dalle parti, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, riferita all'udienza a trattazione scritta dell'11.3.2025, letti gli artt. 350 e 352 c.p.c., la causa è stata rinviata la causa (dinanzi al Consigliere istruttore nominato Francesca
Sicilia), per la rimessione in decisione, all'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. Con ordinanza del 23.6.2025 ritualmente alle parti dalla cancelleria in pari data, riferita all'udienza a trattazione scritta del 17.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
pagina 9 di 18 Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellante incidentale anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
pagina 10 di 18 (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Premesso, invero, che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983,
n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in pagina 11 di 18 maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
pagina 12 di 18 Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato.
Ed invero, le testimonianze raccolte in questo grado di giudizio (cfr. deposizioni testimoniali di e rese all'udienza del Testimone_3 Testimone_2
pagina 13 di 18 12.2.2025), non appaiono precise, palesando profili di contraddittorietà nella ricostruzione della dinamica dell'evento e di inattendibilità della versione fornita, laddove entrambi i testi riferiscono di aver impegnato tutti e tre la carreggiata subendo lesioni solo l'attore in primo grado, odierno appellante, apparendo quanto mai singolare che i testi predetti non siano riusciti a rilevare il numero di targa né il modello dell'auto investitrice, avendo entrambi i testi riferito di un traffico veicolare tale da determinare che l'auto dei carabinieri fu costretta a scortare l'ambulanza fino all'Ospedale Villa dei Fiori di Acerra e che entrambi i testi errassero nell'indicazione dell'anno in cui si era verificava l'evento, collocandolo temporalmente nel settembre
2009 un anno prima del riferito incidente, a nulla rilevando le specificazioni fornite dall'appellante solo nell'atto di appello e non fornite da alcuno dei testi escussi quanto a direzione dei soggetti e veicoli presenti sul luogo del presunto sinistro e tempistica degli eventi.
Il teste cugino dell'attore, dichiarava “Ricordo che era circa Testimone_1 metà settembre 2009 verso le 22:30 circa ed io mi trovavo a Casalnuovo di Napoli al
Corso Umberto I insieme ad , mio cugino e a mia mamma Parte_1
ci accingevamo ad attraversare la strada, attraversavamo in fila Testimone_2 indiana, davanti io dietro e dietro di me mia madre ”; ci accingevamo ad Parte_1 attraversare il secondo tratto quando all'improvviso dal senso di marcia opposto, cioè dalla nostra destra, arrivò a forte velocità un'auto scura che investì alla Parte_1 parte destra del corpo”.
Il secondo teste, , zia dell'attore, rendeva una dichiarazione similare Testimone_2 che parimenti non chiariva l'esatta dinamica del sinistro dichiarava asserendo unicamente che il conducente della vettura investitrice proveniva dalla destra, effettivamente non chiarendo direzione delle parti e punto esatto dell'incidente.
Ad avviso della Corte appare, pertanto, poco credibile la versione fornita dai testi per le incongruenze sopra evidenziate, considerato, peraltro, che il nominativo di tali testi non è mai stato fornito prima del giudizio all'assicurazione appallata né in sede di lettere di messa in mora inoltrate alla nè in sede di denunzia alla Controparte_1
Procura della Repubblica nonostante i testi fossero cugino e zia dell'appellante.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto pagina 14 di 18 all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3,
Ord., 15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Contribuisce, inoltre, ad avvalorare il convincimento circa l'insufficienza della prova rigorosa della riconducibilità dell'accaduto alla responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, l'ulteriore circostanza, che nella scheda di accesso alla Casa Di Cura Villa dei Fiori di Acerra (Na) del 12.9.2010 (ridepositata in appello dall'appellante, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado), veniva genericamente dichiarato “Incidente stradale con sospetta responsabilità terzi […] investimento nei pressi di via Corso Umberto” e che comunque non appare fornire prova certa della dinamica del sinistro e della attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato, valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo pagina 15 di 18 stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie, non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto dall'appellante, deve, dunque, ritenersi che l'appellante attore in primo non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente, con conseguente superfluità e irrilevanza di qualsiasi richiesta istruttoria formulata da parte attrice in primo grado odierna appellante.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, il rigetto dei motivi di appello inerenti
“l'erroneo esame e valutazione degli atti di causa ed in particolare della prova testimoniale; l'omessa e/o errata dei documenti prodotti e, in particolare, della scheda redatta dal personale del 118; l'errata, contraddittoria, apodittica insufficiente motivazione;
la violazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c., 2043, 2054, 2697, 2727,
2729 c.c., 140, 141, 189, 191 C.d.S.135 comma 3 bis, 148, 283, 287 D.lgs. 209/2005
(Codice delle Assicurazioni private)” con rigetto integrale dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto e conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai pagina 16 di 18 parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 654 del Tribunale di Nola, depositata Controparte_1 in data 27/2/2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 26.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18