Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 27 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13667/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 e difeso dall'avv. VERDOLIVA MARIELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona dei procuratori speciali ad Controparte_1 negotia dott. Amministratore Delegato, e dott. CP_2 Controparte_3
Responsabile Risorse Umane, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Roberto
Balestra, del Foro di Milano, con studio in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 15, ed ivi elettivamente domiciliata, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11 giugno 2024, il ricorrente premesso di essere stato assunto alle dipendenze della , con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato dal 04.02.2019, presso la sede di Napoli, con mansione operaio V
Livello, ha esposto:
- Di essere stato sottoposto alla misura cautelare del arrestato, in attuazione del codice Rosso, con conseguente provvedimento di sospensione da Maggio 2023 adottato dalla società datrice;
1
Di essere stato sottoposto in data 2 novembre 2023 alla misura cautelare di divieto di avvicinamento alla P.
0. e dai luoghi da questa frequentati, con l' obbligo di tenersi ad almeno 1 km di distanza;
misura poi eliminata a marzo 2024;
- di aver comunicato la circostanza della scarcerazione in attesa del processo mediante pec del 23.10.2023, con successivo invio anche del Decreto, lamentando di aver ricevuto la missiva del 29 novembre 2023, con cui la società datrice di lavoro in data 29.11.2023 comunicava la volontà di non riprendere a lavorare confermando la sospensione senza stipendio ex art.228 CCNL di categoria;
- di non percepire alcun reddito da maggio 2023 data della sospensione senza retribuzione da parte della società datrice di lavoro, con evidenti difficoltà economiche per sostenere se stesso e i suoi figli.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
a) “ Dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento della sospensione cautelare comunicato con la pec del 29/11/2023 per i motivi innanzi esposti e per l'effetto riammettere in servizio il sig. ; Parte_1
b) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione non corrisposta da novembre alla ripresa del lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) In subordine, accertata l'illegittimità della sospensione condannare la convenuta al risarcimento del danni patito dal ricorrente costretto a vivere senza retribuzione.
La società datrice di lavoro si è costituita ritualmente, descrivendo le mansioni del ricorrente e deducendo:
“- che con e-mail del 18.4.2023, ore 15:51, l'Avv. Immacolata Garofano scriveva alla Deducente che aveva bisogno di ricevere con urgenza la documentazione attestante l'esistenza e le caratteristiche del rapporto di lavoro intercorrente con CP_4 per “motivi di giustizia, atteso che tale documentazione dovrà essere depositata nelle opportune sedi”;
- Di aver appreso, con successiva e-mail dell'Avv. Immacolata Garofano del
22.4.2023, ore 9:58, che il Ricorrente “ era “assente dal lavoro … per motivi di
2 giustizia, assolutamente indipendenti dalla sua volontà. Si invita e diffida la Vs.
Società a non prendere provvedimenti in merito, vista la situazione di impossibilità del ”; Parte_1
Di aver ricercato su internet notizie sul suo dipendente, scoprendo che “egli, ad agosto 2022, era già stato arrestato perché accusato dalla moglie dei reati di violenza e maltrattamenti in famiglia..”;
- di aver disposto, di conseguenza, con lettera datata 15 maggio 2023, la sospensione del sig. dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 228 del CCNL Terziario – Confcommercio;
- che il “nuovo patrono del Ricorrente rappresentava alla Società, il 20 ottobre
2023, che quest'ultimo si trovava nelle condizioni di poter riprendere il lavoro (cfr. pec dell'avv. Verdoliva del 20.10.2023, ns. doc. 10) e, successivamente, a richiesta, inviava copia del verbale di scarcerazione datato 2.11.2023 (cfr. pec Avv. Verdoliva dell'8.11.2023, ns. doc. 11, e copia verbale di scarcerazione datato 2.11.2023, ns. doc.
11bis;
- di aver appreso pertanto che nei confronti del lavoratore era stato disposto il
“divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi da questa frequentati, e di tenersi ad almeno 1 km di distanza da essa”;
- che, considerate le modalità con cui il sig. rendeva la sua prestazione Parte_1
lavorativa e, in particolare, la sua sostanziale libertà di movimento sul territorio, CP_4
decideva di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 228 e confermava che il sig.
[...]
restava sospeso dal lavoro e dalla retribuzione;
Pt_1
- di aver appreso solo con la notifica del ricorso della revoca del divieto di avvicinamento alla persona offesa e che gli era stato ripristinato lo “stato di piena libertà personale”.
- di aver contestato al ricorrente le assenze dal lavoro, “preso atto che la mancata tempestiva comunicazione del provvedimento di revoca del divieto di avvicinamento”, che “non aveva permesso alla Deducente di riesaminare il proprio provvedimento di sospensione, con lettera datata 18 ottobre 2024;
- che decorso inutilmente il termine a difesa dovuto al lavoratore, la Società ha intimato il licenziamento con lettera datata 12 novembre 2024.
Tanto premesso, evidenziata l'inammissibilità della prima domanda formulata dalla parte ricorrente, nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro dal 12 novembre 2024, la società resistente ha
3 argomentato in merito all'infondatezza delle domande e alla legittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, concludendo nei seguenti termini:
“ IN VIA PRELIMINARE: respingere il ricorso proposto dal sig. in Parte_1 quanto indeterminato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c.
• NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte di cui al ricorso del sig. perché inammissibili, improponibili, infondate o Parte_1
come meglio, e confermare la validità, legittimità ed efficacia della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da in data 29 Controparte_1
novembre 2023.
• NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile e fondata la domanda principale di condanna che il sig. ha formulato sub lett. b) delle conclusioni oppure la domanda subordinata Parte_1
di risarcimento danni che il Ricorrente ha svolto sub lett. c) delle conclusioni, limitare la somma dovuta dalla Società al Ricorrente alle retribuzioni maturale e non percette dal
29 novembre 2023 al 15 aprile 2024.”
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio del ricorrente, all'esito del quale il Tribunale ha effettuato una proposta conciliativa, sulla base della proposta della parte resistente. Fallita la conciliazione per il rifiuto del ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
L'oggetto del presente giudizio, definito dalle domande del ricorrente, afferisce unicamente al provvedimento di sospensione cautelare comunicato con pec del 29 novembre 2023.
4 Tanto premesso, va premesso, che nelle note di trattazione e nei verbali di causa il difensore della parte ricorrente non ha contestato le mansioni svolte dal ricorrente, né le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
È pacifico, difatti, che:
- il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare dell'arresto in carcere e nel ricorso si omette di indicare la data esatta della misura cautelare;
- che il ricorrente non ha informato subito il datore di lavoro, inviando solo, tramite difensore, la pec del 22 aprile 2023, con cui si informava il datore di lavoro dell'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa “ per motivi di giustizia”, senza indicazione di una precisa giustificazione;
- che la società ha adottato, di conseguenza, un primo provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 15 maggio 2023; ( doc. n. 6 produzione del resistente);
- che nel novembre 2023, il difensore del ricorrente, come ribadito anche nelle note, ha inviato alla società datrice di lavoro il verbale di scarcerazione datato 2.11.2023 (cfr. pec Avv. Verdoliva dell'8.11.2023, doc. 11; doc. 11bis, produzione resistente).
- Che la società, preso atto della tipologia di reato di cui al capo di imputazione, nonché le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, si è avvalsa della facoltà di sospendere dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 228 ccnl, con pec del 29 novembre 2023.
Ai fini del decidere circa la legittimità di tale decisione, fondata sulla contrattazione collettiva, appare dirimente, da un canto la valutazione da un canto della tipologia del reato, dall'altro l'accertamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Sotto il primo profilo, si rileva che solo nel novembre 2023 la società ha appreso delle motivazioni poste a fondamento della misura cautelare adottata dal novembre
2023, ovvero” il “divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi da questa frequentati, e di tenersi ad almeno 1 km di distanza da essa”. ( doc. n. 11bis, resistente).
Da tale provvedimento che revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari, con sostituzione della misura del divieto di avvicinamento, ai sensi del D.L. n. 11/2019, introdotta per contrastare i fenomeni di violenza sessuale e gli atti persecutori, non si evincono né la generalità della persona offesa, né i luoghi “abitualmente frequentati”
5 da quest'ultima. Da tale provvedimento non si evince neppure il tipo di reato, che la società ha dedotto di aver appreso solo da internet.
Tale ultima circostanza non risulta contestata dal difensore della parte ricorrente che ha impugnato nel gennaio 2024 il provvedimento di sospensione del novembre 2023, senza peraltro, informare il datore di lavoro della tipologia del reato di cui al capo di imputazione e del numero delle persone offese.
Il reato contestato per il quale il ricorrente è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, ai sensi dell'art. 448, primo comma e 444, c.p.c., con sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, del 15 marzo 2024, (versata in atti con note di Ts per l'udienza del 27 maggio 2025 e dunque nota al ricorrente già all'udienza del gennaio
2025), risulta particolarmente grave, in quanto si verte in tema di tutela contro la violenza sulle donne.
Per quanto riguarda il profilo delle mansioni svolte, la parte ricorrente non ha contestato né in udienza, né con le note di trattazione scritta la descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, dunque, risulta pacifico, perché non contestato che:
“ 5. Il lavoro del sig. e, più in generale, dei tecnici che lavorano in onsiste Parte_1 CP_4 in “operazioni di manutenzione” e in “operazioni di riparazione”. Le prime sono controlli periodici di verifica del regolare funzionamento degli impianti e interventi per la sostituzione di elementi deteriorati dall'uso o per l'ammodernamento degli impianti. Invece le “operazioni di riparazione” consistono in interventi causati dal mancato o cattivo funzionamento degli impianti.
Il lavoro dei tecnici – e così anche quello del sig. - è organizzato in cosiddetti “giri Parte_1 di manutenzione” in modo che ogni impianto sia seguìto da un solo tecnico. Ogni tecnico è dunque assegnatario di un certo numero di impianti sui quali deve intervenire tanto per le operazioni di manutenzione quanto per quelle di riparazione. 6. Gli impianti da ultimo assegnati al sig. erano quelli dell' Parte_1 [...]
cioè gli ascensori che sono installati nelle stazioni che si trovano sulle Controparte_5 diverse linee ferroviarie di CP_5
Come è noto, le linee di vanno da Pompei a Napoli Nord / Aversa (doc. 3, CP_5 resistente).
7. La programmazione del lavoro e, quindi, delle visite ai singoli impianti viene condivisa dal tecnico con il Supervisore Servizi e/o con il capo della filiale…ogni tecnico esegue da solo il giro di visite programmate.”
- Durante le ore di lavoro un tecnico come il sig. opera, normalmente “in Parte_1 solitaria”, nell'area che gli è stata assegnata. E all'interno di essa si sposta in libertà, cioè non è soggetto a particolari vincoli nella scelta dei percorsi da seguire per spostarsi da un impianto ad un altro, e non è soggetto a particolari controlli da parte della Deducente.
6 9. Ovviamente, durante l'orario di lavoro i tecnici devono essere ben visibili e devono essere facilmente riconoscibili ai clienti che essi lavorano per la
Deducente. Pertanto, hanno indumenti da lavoro che riportano in modo facilmente visibile il nome e il marchio E anche il veicolo concesso in uso ha il nome CP_4
e il marchio dell' . Pt_2
Tali modalità di svolgimento della prestazione hanno imposto alla società di valutare con particolare cautela la decisione di sospendere o meno il ricorrente dal lavoro, ai sensi dell'art. 228 ccnl, che prevede:
“ Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.”
Orbene, in merito alla astratta legittimità di tale norma contrattuale, la giurisprudenza ha affermato, con orientamento costante che una simile misura è legittima anche quando essa è adottata in assenza di una disciplina legale o contrattuale poiché è “espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il cui esercizio è sostanzialmente garantito da un precetto di rango
7 costituzionale, come quello di cui all'art. 41 Cost., per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità del dipendente o di comportamenti incompatibili con le regole proprie del rapporto di collaborazione, demandato a sedi giurisdizionali o
a sedi disciplinari e per il tempo necessario all'esaurimento di detti procedimenti” (così Cass., 15.11.1999, n. 12631; Cass., 30.3.1998, n. 3343; Cass.,
23.1.1998, n. 624; Cass., 25.3.1997, n. 2633; Cass., S.U., 17.7.1997, n. 4955).
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato che: “In tema di lavoro subordinato, la sospensione cautelare è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, non essendo diretta a sanzionare una mancanza del lavoratore, ma si configura quale strumento di "autotutela" per il datore di lavoro, al quale consente di estromettere temporaneamente dall'azienda il dipendente nei cui confronti sia stato promosso un procedimento penale.
L'adozione di tale misura, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale
o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il cui esercizio è sostanzialmente garantito da un precetto di rango costituzionale, come quello di cui all'art.
41 Cost., per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità dei dipendente
o di comportamenti incompatibili con le regole proprie del rapporto di collaborazione, demandato a sedi giurisdizionali o a sedi disciplinari e per il tempo necessario all'esaurimento di detti procedimenti. ( Corte d'Appello Roma,
Sez. lavoro, Sentenza, 07/04/2022, n. 1396).
Tanto premesso, si rileva che la misura della sospensione facoltativa dal lavoro e dalla retribuzione, adottata nel novembre 2023, oggetto del presente giudizio, introdotto nel giugno 2024, è da ritenere legittima, tenuto conto del tipo di reato e del bene tutelato, nonché del particolare svolgimento della prestazione lavorativa, che non era resa in un preciso luogo di lavoro, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di controllare il ricorrente, tenuto conto degli spostamenti necessari per realizzare le attività di manutenzione.
È pacifico, come evidenziato, inoltre, che il ricorrente lavora da solo con possibilità di contatto con il pubblico con gli indumenti del datore di lavoro.
8 Solo con la trasmissione della sentenza di condanna citata, avvenuta con la pec del
3 marzo 2025 dell'avv. Verdoliva, inoltre, la resistente ha avuto contezza in modo compiuto delle circostanze di fatto poste a base del capo di imputazione, cioè dei reati ascritti al Lavoratore, con la conoscenza delle modalità di svolgimento dei fatti penalmente rilevanti ed è stato possibile individuare le persone offese ( ovvero la moglie sig.ra e il sig. ). Parte_3 Persona_1
La parte ricorrente non ha comprovato, del resto, di aver comunicato tali circostanze tempestivamente, che avrebbero in astratto consentito alla società di ridimensionare la preoccupazione derivante dal pericolo di reiterazione dei reati di cui al capo di imputazione.
La Società resistente, dunque, neppure con il provvedimento di impugnazione del gennaio 2024 è stata informata compiutamente e messa nelle condizioni di poter correttamente organizzare l'attività produttiva.
Il datore di lavoro ha esercitato legittimamente la facoltà prevista dalla contrattazione collettiva, che consente al datore di valutare la sospensione dal rapporto “ ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria “.
La norma contrattuale non fa specifico riferimento alla graduazione delle diverse misure cautelari, ma la misura cautelare applicata al ricorrente dal 2 novembre
2023 implica comunque una limitazione della libertà considerevole, tale da impedire lo svolgimento della prestazione lavorativa, per come organizzata dal datore di lavoro, in piena libertà.
L'impossibilità per il datore di lavoro di indicare un unico luogo di lavoro e di controllare la posizione del lavoratore, in altri termini, avrebbe potuto determinare l'impossibilità temporanea per il ricorrente di rendere la prestazione di manutentore, ove si fosse reso necessario effettuare un'attività di controllo e di manutenzione in un luogo collocato nei pressi della persona offesa.
La permanenza delle esigenze cautelari, con conseguenti limitazioni della libertà personale del ricorrente, risulta quindi incompatibile con le modalità di organizzazione della prestazione lavorativa del datore di lavoro.
Ne consegue la legittimità dell'esercizio della facoltà prevista dalla contrattazione di sospendere il rapporto di lavoro.
Si rileva, inoltre, che il ricorrente, come ammesso dal difensore in udienza, non ha neppure avvisato tempestivamente il datore della revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento.
9 All'udienza del 21 gennaio 2025, difatti, il difensore ha dichiarato in udienza quanto segue:
“ L'avv. Verdoliva precisa di aver comunicato a mezzo pec (novembre 2023) al difensore di controparte l'allegato 2 relativo al decreto di revoca degli arresti domiciliari, con conseguente applicazione di una diversa misura cautelare, mentre dichiara di non aver comunicato al datore di lavoro il successivo provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata che ha revocato anche la misura cautelare in atto.” ( revoca del marzo 2024, come dedotto dal ricorrente nelle note per l'udienza del 27 maggio 2025).
Ne consegue che, come risulta anche dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non risulta fornita la prova della comunicazione tempestiva della revoca della misura del divieto di allontanamento, in data antecedente alla notifica del presente ricorso, come, del resto, ammesso dal difensore.
Per tutti i motivi esposti, affermata la legittimità del provvedimento di sospensione, anche per il periodo successivo al marzo 2024, per difetto di comunicazione della citata revoca della misura al datore di lavoro, il ricorso va rigettato.
In considerazione del licenziamento intimato al ricorrente, risulta altresì, assorbita la domanda relativa alla riammissione in servizio, tenuto conto della risoluzione del rapporto di lavoro con il licenziamento, che non costituisce oggetto del presente giudizio.
In considerazione del rifiuto del ricorrente della proposta conciliativa, nonché della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della società resistente, liquidate in € 3000,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Si comunichi. Napoli, il 27/05/2025 - 26/06/2025 Il
Giudice
10
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 26/06/2025 in
Cancelleria
11