TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12743 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16723 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 9.12.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri Parte_1 di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'avv. Rossella Rubino che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. , avv. Intorcia Controparte_3
Giovanna, avv. dell'Aversana Giuseppe, avv. Geron Matteo giusta delega in atti
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza R. Casalbore n. 32, presso lo studio dell'avv. Viviana De Bello
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 (erroneamente presso il Tribunale civile di Roma e poi trasmesso alla sezione Lavoro), proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 00532104 69 000 notificata il 14.3.2024 di € 106.419,43, notificata dall' Controparte_4
per crediti dell'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Roma,
[...] relativa a due ruoli, il primo di € 99.944,80 per sanzioni amministrative ex L. 689/81, L. 56/87, L. 296/2006, D.l. 145/2013 relative all'anno 2020, recupero spese e maggiorazioni sanzioni amministrative;
il secondo ruolo di € 6.468,75 per entrate coattive dell'anno 2023 e diritti di notifica Controparte_4
.
[...]
Esponeva che la cartella di pagamento presentava i seguenti vizi formali:
1) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “sanzioni amministrative”, iscritte in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 5202 – rigo 2 - per € 46.600,00;
2) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione “dell'aumento delle sanzioni amministrative” iscritte in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 2Y25 – rigo 3 - per € 13.890,00; 3) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 750,00 iscritto con la voce “Sanz. Amm. L. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro) erario – tramite Tesoreria prov. Stato” con il Cod. Tributo 5440
– rigo 4 -;
4) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 1.200,00 iscritto con la voce “Sanz. Amm. Per violazione norme in materia di lavoro L. 27/12/2006 n. 296 (Ispett. Territ. Lavoro) “ con il Cod. Tributo 1P45 – rigo 5 -;
5) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “Magg. Rit. Pag. L. 689/81 art. 26, 2-3 comma L. 56/87 (Ispett. Territ. Lavoro)” importo iscritto in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 5203 – rigo 7 – per € 27.960,00;
6) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “Maggioraz. – art. 27 L. 689/81 – sull'aumento sanz. Amm. Art. 14 co. 1 lett. b/c – D.L. 145/2013” importo iscritto in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 2Y26 – rigo 8 - per € 8.334,00;
7) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 450,00 iscritto con la voce “Magg. Rit. Pag. L. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro) erario – tramite Tesoreria prov. Stato” con il Cod. Tributo 5441 – rigo 9 -;
8) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 720,00 iscritto con la voce “Magg. Sanz. Amm. Per violazione norme materia lavoro L. 27/12/2006 n. 296 (Ispett. Territ. Lavoro)” con il Cod. Tributo 1Q18 – rigo 10 -;
9) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 6.468,75 iscritto in cartella (pag. 6) con la voce “Spese di lite giudiziarie” con il Cod. Tributo 3512 – rigo 11. Deduceva quanto al primo motivo di opposizione che l'ente impositore aveva determinato la sanzione amministrativa secondo i dettami di cui all'art. 14 di cui
2 al D.L. 145/2013 (in vigore dal 24 dicembre 2013) conv. L. 9/2014 (in vigore dal 22.2.2014) invece di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 12/2002 (sanzioni ante riforma); che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5/14 aveva fornito i chiarimenti circa il regime sanzionatorio da applicare in caso di lavoro sommerso, irregolare e posto in violazione della disciplina in materia;
che nella fattispecie, la L. 9/2014 ha convertito il D.L. 145/2013, che, all'art. 14, aveva previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione die lavoratori in nero per la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e per i riposi giornalieri e settimanali, importi sanzionatori da applicarsi in relazione al tempo di consumazione dell'illecito; che in quella circolare il aveva fornito chiarimenti circa l'applicazione della c.d. maxi- CP_5 sanzione per il lavoro nero, esplicitando sia i criteri di individuazione del momento di consumazione dell'illecito, che gli importi delle sanzioni edittali da applicare in relazione al momento di cessazione della condotta;
che sulla base di tali indicazioni, possono individuarsi 3 ipotesi: a) alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. 145/2013 (prima del 24.12. 2013) si applica la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida di cui all'art. 13 del d. lgs.124/2004; b) alle violazioni commesse dal 24.12.2013 sino al 21.2.2014 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 del D.L. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 124/2004; c) alle violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 D.L. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all'art. 13 del d. Lgs. 124/2004. Deduceva, altresì, che quanto al momento di consumazione dell'illecito esso coincide con la cessazione della condotta;
che quindi nella specie essendo il periodo contestato dal maggio 2012 al maggio 2013, il regime sanzionatorio da applicare è quello sub lett. a) di cui al D.L. 12/2002 conv. L. 23.4.2002 n. 73, con applicazione della sanzione minima edittale di € 1.500,00, massima edittale di € 12.000,00, della maggiorazione giornaliera di € 150,00, mentre nella specie non è stata fornita alcuna specifica indicazione di quali siano state le sanzioni edittali applicate, se ante o post D.L. 145/2013; che tale informazione emerge all'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 del 15.5.2020, notificata alla ricorrente il 25.6.2020 per un importo complessivo di € 62.465,50 da cui emerge che le sanzioni edittali minima/massima e maggiorazione giornaliera applicate sono riferite alle violazioni consumate dal 24.12.2013 al 21.2.2014 compreso, di cui al punto b) che precede, di talchè vi è un errore nella determinazione del quantum dovuto a tale titolo ed iscritto a ruolo a carico della ricorrente;
che l'ordinanza citata contiene infatti un errore logico antecedente alla quantificazione della sanzione, perché indica la consumazione dell'illecito tra due date palesemente errate e in contrasto con quanto lo stesso ente impositore ebbe ad accertare;
che in sostanza al punto 3) di pag. 2/3 dell'ordinanza di Ingiunzione n. 974/2020 l'ente determina la somma di € 60.190,00 secondo il seguente criterio: per la terza violazione pari a € 5.200,00 per ciascun lavoratore irregolarmente occupato (n. 1 lav.) (sanzione edittale minima € 1.950,00 – massima € 15.600,00) maggiorata di € 195,00 al giorno per ciascuna giornata di effettivo lavoro irregolare: n° complessivo delle giornate di lavoro irregolare: 282 per un totale di € 54.990,00, così applicando erroneamente il regime sanzionatorio per le violazioni accertate in capo alla ricorrente, applicando il regime sanzionatorio previsto per le violazioni commesse
3 dal 24.12.2013 al 21.2.2014 (punto b sopra riportato) con relativa applicazione della maxi-sanzione pari al 30% a titolo di aumento sanzioni amministrative, anziché quelle di minor importo di cui al punto a); che pertanto il debito di € 46.600,00, iscritto a ruolo doveva essere interamente annullato. Quanto al secondo motivo di opposizione osservava che nella cartella l'importo di
€ 13.890,00 a titolo di aumento delle sanzioni amministrative è dato dall'applicazione del 30% (maxi-sanzione) calcolato sul tributo di € 46.600,00 (sanzione amministrativa) e impiegato quale base imponibile, importo - come detto - non corretto;
che inoltre l'ente impositore ha anche errato nel calcolo dell'importo di € 13.890,00 - in quanto il 30% di € 46.600,00 corrisponde ad € 13.980,00; che pertanto il debito di € 13.890,00, doveva essere integralmente annullato. Quanto al terzo, quarto motivo, settimo e ottavo di opposizione lamentava che nella cartella non vi erano elementi per conoscere i criteri di determinazione dell'importo – rispettivamente - di € 750,00, di € 1.200,00, di € 450,00 e di € 720,00 che dovevano pertanto essere annullati. Quanto al quinto motivo di opposizione si doleva del fatto che nella cartella era iscritto l'importo di € 27.960,00, pari al 60% della sanzione amministrativa iscritta a ruolo di € 46.600,00, che a propria volta era sorta da una errata quantificazione della sanzione amministrativa con la conseguenza che l'importo andava integralmente annullato. Con il sesto motivo di opposizione deduceva che nella cartella era iscritto l'importo di € 8.334,00 che costituisce il 60% della base imponibile di € 13.890,00, che è errato perché a cascata è errato l'importo di € 46.600,00, quello di € 13.890,00 e conseguentemente quello di € 8.334,00. Con il nono motivo di opposizione la ricorrente lamentava che nella cartella era iscritto l'importo di € 6.468,75 a titolo di spese di lite giudiziarie riconducibile a quanto liquidato nella sentenza n. 4645/2023 del 9.5.2023 “notificata il 9.5.2023, mai notificata alla ricorrente;
che nella sentenza le spese ammontavano ad € 5.625,00 e non era dato comprendere come si pervenisse all'importo indicato che doveva quindi essere annullato;
che inoltre l'avere inserito l'importo senza previamente notificare la sentenza è causa di opposizione, essendo solo la stesa idoneo titolo giudiziale ex art 474 c.p.c. e deve essere previamente notificata ai sensi dell'art. 479 c.p.c.. Concludeva chiedendo, previa sospensione (dell'esecutività n.d.r.) della cartella, la declaratoria di nullità e/o annullabilità (sgravio) delle somme iscritte a ruolo per la somma complessiva di € 106.419,43. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' Controparte_6 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza. Si costituiva in giudizio tempestivamente, altresì, l' che deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La causa, di natura documentale, era decisa all'udienza del 9.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Preliminarmente deve essere affermata la tempestività del presente ricorso in opposizione, in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta il 14.3.2024 e il deposito del ricorso è avvenuto il 2.4.2024 e dunque nel rispetto dei 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e dei 40 di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 (ora art. 131 dlg. 33/2025).
4 2. Ciò posto, occorre altresì premettere in punto di fatto che la ricorrente ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 0972024005321046900 notificata in data 14.3.2024 dall' avente ad oggetto crediti vantati dall' per CP_7 CP_1 sanzioni amministrative relative all'ordinanza ingiunzione nr. 974/2020 e per spese di lite di cui alla sentenza nr.4645/2023 emessa dal Tribunale di Roma.
3. Segnatamente quanto alle somme iscritte a ruolo e relative all'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 deve precisarsi che:
- essa è stata emessa dall' a seguito di un accertamento ispettivo CP_1 avviato nei confronti della ricorrente titolare di uno studio commercialista, a seguito di denuncia presentata il 28.5.2014 da Persona_1 segretaria amministrativa priva di regolare contratto di lavoro;
- che a con verbale unico di accertamento e notificazione del 1.7.2015 notificato il 7.7.2015 gli ispettori contestavano alla ricorrente le seguenti violazioni:
o 1) art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma1, del D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/2008 per non aver consegnato alla lavoratrice subordinata Persona_1 all'atto dell'assunzione, il 6.2.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97;
o 2) art.1 L. 5/1/1953 n 4 per non aver consegnato alla lavoratrice all'atto della corresponsione della retribuzione, il Persona_1 prospetto paga per il periodo da Febbraio 2012 a Maggio 2013, per n 16 mensilità;
o 3) art. 3, comma 3, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/4/2002 n° 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 4/11/2010 n° 183, e da ultimo dall'art. 14 D.L. n 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n 9/2014, per aver impiegato, in qualità di impiegata amministrativa, senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, la lavoratrice subordinata dal 6.2.2012 all'8.5.2013, Persona_1 per n 282 giornate di effettivo lavoro irregolare;
- che avverso il detto verbale la ricorrente proponeva ricorso al Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro che con decisione n.752/2015 respingeva il ricorso;
- che ispettori procedevano dunque a redigere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e quindi l'Amministrazione emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 per la somma di euro € 62.465,50, notificata alla ricorrente il 25.6.2020;
- che la ricorrente proponeva tempestiva opposizione all'ordinanza ingiunzione e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma n. 4645/2023;
- che la ricorrente proponeva appello avverso la detta sentenza che si concludeva con la sentenza n. 3361/2025 che rigettava l'appello. 4. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente lamenta nella presente sede con il primo motivo di opposizione la nullità della cartella esattoriale opposta in quanto essa conterrebbe un'errata quantificazione della somma iscritta a ruolo e relativa alla violazione del lavoro irregolare.
5 Tuttavia tale contestazione è inammissibile. Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 atteso che la ricorrente deduce un'erronea applicazione della norma sanzionatoria in relazione al periodo di consumazione dell'illecito del lavoro “nero” e quindi un'erronea quantificazione dell'importo della sanzione ad esso relativo. Tuttavia non consta che il quel giudizio sia stata sollevata quella contestazione e tanto ha determinato la formazione del giudicato sul punto, il quale copre il dedotto e il deducibile. Pertanto la censura non può essere più proposta nella presente sede. Ove poi fosse fondata l'affermazione per cui la ricorrente ha già sollevato in quel giudizio tale censura la quale non sarebbe stata esaminata né in primo, né in secondo grado, ciò non sposterebbe i termini della questione nell'odierna controversia nella quale – a maggiore ragione – non sarebbe possibile pronunciarsi sulla stessa identica censura, per la preclusione che deriva dal divieto di bis in idem.
5. Parimenti e per gli stessi motivi sono inammissibili le censure di cui ai punti nn. 2, 3, 4 del ricorso: infatti gli importi di euro 13.890,00 di euro 750,00 e di euro 1.200,00 sono stati oggetto di specifico calcolo nell'ordinanza ingiunzione e indicati a pagina 2 della stessa.
6. Infondate sono anche le restanti censure (5, 6, 7, 8) che attengono alle maggiorazioni per ritardato pagamento e per sanzioni contenute nella cartella. Dette maggiorazioni, infatti, sono state iscritte a ruolo ed indicate in sede di cartella esattoriale con la specifica informazione per ciascuna della somma della sanzione, del titolo normativo e con il relativo codice tributo di versamento. La cartella esattoriale contiene l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ai sensi dell'art. 1 del DM 321/99, richiamato dall'art.6, la cartella deve contenere l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo: pertanto è necessario e sufficiente che essa sia conforme al modello legale ai fini della sua legittimità. D'altro canto le maggiorazioni delle sanzioni vengono calcolate dalla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione ove quest'ultima, come nella specie, non sia stata oggetto di un provvedimento di sospensione. In particolare con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 27 legge 689/81 per l'erronea applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge: tuttavia le maggiorazioni previste dal cit. art.27 e pari al 10% per ogni semestre decorrono dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione: nel caso in esame, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, è avvenuta in data 25.6.2020 (doc.1 fasc.
) e nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art.22 L. 689/81 il CP_1 suddetto titolo non è stato sospeso. Pertanto, tutte le sanzioni amministrative indicate nell'ordinanza ingiunzione medesima sono state iscritte a ruolo ed indicate in sede di cartella esattoriale con l'informazione della somma della sanzione con il relativo codice tributo di versamento e le relative maggiorazioni. 7. Altresì infondato è l'ultimo motivo di censura (il n. 9), atteso che il credito di euro 6.468,75 è relativo alle spese della sentenza del Tribunale di Roma n. 4645/2023. Detto importo è facilmente quantificabile: la sentenza reca la condanna al pagamento a titolo di compenso dell'importo di euro 5.625,00 sul quale spetta in
6 ogni caso (art. 2 comma 2 d.m. 55/14 e ss. mm.) il rimborso delle spese generali al 15% così pervenendosi appunto ad euro 6.468,75. D'altro canto il d.m. 55/14 è espressamente richiamato dall'art. 9 del d.lgs. 149/2015 che stabilisce che in caso di esito favorevole della lite all' CP_1 sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto e che “Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”. Né coglie nel segno la doglianza per cui nella specie non sarebbe stata notificata la sentenza: a nulla rileva l'omessa notifica della sentenza, perché qui non viene affatto in considerazione il caso di un pignoramento effettuato sulla scorta di una sentenza non notificata, ma di una cartella (titolo stragiudiziale) nella quale l'ente creditore ha legittimamente inserito un credito fondato su una sentenza esecutiva. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma 9.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16723 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 9.12.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri Parte_1 di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'avv. Rossella Rubino che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. , avv. Intorcia Controparte_3
Giovanna, avv. dell'Aversana Giuseppe, avv. Geron Matteo giusta delega in atti
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza R. Casalbore n. 32, presso lo studio dell'avv. Viviana De Bello
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 (erroneamente presso il Tribunale civile di Roma e poi trasmesso alla sezione Lavoro), proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 00532104 69 000 notificata il 14.3.2024 di € 106.419,43, notificata dall' Controparte_4
per crediti dell'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Roma,
[...] relativa a due ruoli, il primo di € 99.944,80 per sanzioni amministrative ex L. 689/81, L. 56/87, L. 296/2006, D.l. 145/2013 relative all'anno 2020, recupero spese e maggiorazioni sanzioni amministrative;
il secondo ruolo di € 6.468,75 per entrate coattive dell'anno 2023 e diritti di notifica Controparte_4
.
[...]
Esponeva che la cartella di pagamento presentava i seguenti vizi formali:
1) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “sanzioni amministrative”, iscritte in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 5202 – rigo 2 - per € 46.600,00;
2) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione “dell'aumento delle sanzioni amministrative” iscritte in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 2Y25 – rigo 3 - per € 13.890,00; 3) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 750,00 iscritto con la voce “Sanz. Amm. L. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro) erario – tramite Tesoreria prov. Stato” con il Cod. Tributo 5440
– rigo 4 -;
4) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 1.200,00 iscritto con la voce “Sanz. Amm. Per violazione norme in materia di lavoro L. 27/12/2006 n. 296 (Ispett. Territ. Lavoro) “ con il Cod. Tributo 1P45 – rigo 5 -;
5) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “Magg. Rit. Pag. L. 689/81 art. 26, 2-3 comma L. 56/87 (Ispett. Territ. Lavoro)” importo iscritto in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 5203 – rigo 7 – per € 27.960,00;
6) l'errata imputazione della violazione in capo al contribuente, errori logici e di calcolo nella determinazione delle “Maggioraz. – art. 27 L. 689/81 – sull'aumento sanz. Amm. Art. 14 co. 1 lett. b/c – D.L. 145/2013” importo iscritto in cartella (pag. 5) con il Cod. Tributo 2Y26 – rigo 8 - per € 8.334,00;
7) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 450,00 iscritto con la voce “Magg. Rit. Pag. L. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro) erario – tramite Tesoreria prov. Stato” con il Cod. Tributo 5441 – rigo 9 -;
8) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 720,00 iscritto con la voce “Magg. Sanz. Amm. Per violazione norme materia lavoro L. 27/12/2006 n. 296 (Ispett. Territ. Lavoro)” con il Cod. Tributo 1Q18 – rigo 10 -;
9) l'assenza di ogni elemento utile a conoscere i criteri di determinazione dell'importo di € 6.468,75 iscritto in cartella (pag. 6) con la voce “Spese di lite giudiziarie” con il Cod. Tributo 3512 – rigo 11. Deduceva quanto al primo motivo di opposizione che l'ente impositore aveva determinato la sanzione amministrativa secondo i dettami di cui all'art. 14 di cui
2 al D.L. 145/2013 (in vigore dal 24 dicembre 2013) conv. L. 9/2014 (in vigore dal 22.2.2014) invece di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 12/2002 (sanzioni ante riforma); che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5/14 aveva fornito i chiarimenti circa il regime sanzionatorio da applicare in caso di lavoro sommerso, irregolare e posto in violazione della disciplina in materia;
che nella fattispecie, la L. 9/2014 ha convertito il D.L. 145/2013, che, all'art. 14, aveva previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione die lavoratori in nero per la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e per i riposi giornalieri e settimanali, importi sanzionatori da applicarsi in relazione al tempo di consumazione dell'illecito; che in quella circolare il aveva fornito chiarimenti circa l'applicazione della c.d. maxi- CP_5 sanzione per il lavoro nero, esplicitando sia i criteri di individuazione del momento di consumazione dell'illecito, che gli importi delle sanzioni edittali da applicare in relazione al momento di cessazione della condotta;
che sulla base di tali indicazioni, possono individuarsi 3 ipotesi: a) alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. 145/2013 (prima del 24.12. 2013) si applica la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida di cui all'art. 13 del d. lgs.124/2004; b) alle violazioni commesse dal 24.12.2013 sino al 21.2.2014 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 del D.L. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 124/2004; c) alle violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 D.L. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all'art. 13 del d. Lgs. 124/2004. Deduceva, altresì, che quanto al momento di consumazione dell'illecito esso coincide con la cessazione della condotta;
che quindi nella specie essendo il periodo contestato dal maggio 2012 al maggio 2013, il regime sanzionatorio da applicare è quello sub lett. a) di cui al D.L. 12/2002 conv. L. 23.4.2002 n. 73, con applicazione della sanzione minima edittale di € 1.500,00, massima edittale di € 12.000,00, della maggiorazione giornaliera di € 150,00, mentre nella specie non è stata fornita alcuna specifica indicazione di quali siano state le sanzioni edittali applicate, se ante o post D.L. 145/2013; che tale informazione emerge all'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 del 15.5.2020, notificata alla ricorrente il 25.6.2020 per un importo complessivo di € 62.465,50 da cui emerge che le sanzioni edittali minima/massima e maggiorazione giornaliera applicate sono riferite alle violazioni consumate dal 24.12.2013 al 21.2.2014 compreso, di cui al punto b) che precede, di talchè vi è un errore nella determinazione del quantum dovuto a tale titolo ed iscritto a ruolo a carico della ricorrente;
che l'ordinanza citata contiene infatti un errore logico antecedente alla quantificazione della sanzione, perché indica la consumazione dell'illecito tra due date palesemente errate e in contrasto con quanto lo stesso ente impositore ebbe ad accertare;
che in sostanza al punto 3) di pag. 2/3 dell'ordinanza di Ingiunzione n. 974/2020 l'ente determina la somma di € 60.190,00 secondo il seguente criterio: per la terza violazione pari a € 5.200,00 per ciascun lavoratore irregolarmente occupato (n. 1 lav.) (sanzione edittale minima € 1.950,00 – massima € 15.600,00) maggiorata di € 195,00 al giorno per ciascuna giornata di effettivo lavoro irregolare: n° complessivo delle giornate di lavoro irregolare: 282 per un totale di € 54.990,00, così applicando erroneamente il regime sanzionatorio per le violazioni accertate in capo alla ricorrente, applicando il regime sanzionatorio previsto per le violazioni commesse
3 dal 24.12.2013 al 21.2.2014 (punto b sopra riportato) con relativa applicazione della maxi-sanzione pari al 30% a titolo di aumento sanzioni amministrative, anziché quelle di minor importo di cui al punto a); che pertanto il debito di € 46.600,00, iscritto a ruolo doveva essere interamente annullato. Quanto al secondo motivo di opposizione osservava che nella cartella l'importo di
€ 13.890,00 a titolo di aumento delle sanzioni amministrative è dato dall'applicazione del 30% (maxi-sanzione) calcolato sul tributo di € 46.600,00 (sanzione amministrativa) e impiegato quale base imponibile, importo - come detto - non corretto;
che inoltre l'ente impositore ha anche errato nel calcolo dell'importo di € 13.890,00 - in quanto il 30% di € 46.600,00 corrisponde ad € 13.980,00; che pertanto il debito di € 13.890,00, doveva essere integralmente annullato. Quanto al terzo, quarto motivo, settimo e ottavo di opposizione lamentava che nella cartella non vi erano elementi per conoscere i criteri di determinazione dell'importo – rispettivamente - di € 750,00, di € 1.200,00, di € 450,00 e di € 720,00 che dovevano pertanto essere annullati. Quanto al quinto motivo di opposizione si doleva del fatto che nella cartella era iscritto l'importo di € 27.960,00, pari al 60% della sanzione amministrativa iscritta a ruolo di € 46.600,00, che a propria volta era sorta da una errata quantificazione della sanzione amministrativa con la conseguenza che l'importo andava integralmente annullato. Con il sesto motivo di opposizione deduceva che nella cartella era iscritto l'importo di € 8.334,00 che costituisce il 60% della base imponibile di € 13.890,00, che è errato perché a cascata è errato l'importo di € 46.600,00, quello di € 13.890,00 e conseguentemente quello di € 8.334,00. Con il nono motivo di opposizione la ricorrente lamentava che nella cartella era iscritto l'importo di € 6.468,75 a titolo di spese di lite giudiziarie riconducibile a quanto liquidato nella sentenza n. 4645/2023 del 9.5.2023 “notificata il 9.5.2023, mai notificata alla ricorrente;
che nella sentenza le spese ammontavano ad € 5.625,00 e non era dato comprendere come si pervenisse all'importo indicato che doveva quindi essere annullato;
che inoltre l'avere inserito l'importo senza previamente notificare la sentenza è causa di opposizione, essendo solo la stesa idoneo titolo giudiziale ex art 474 c.p.c. e deve essere previamente notificata ai sensi dell'art. 479 c.p.c.. Concludeva chiedendo, previa sospensione (dell'esecutività n.d.r.) della cartella, la declaratoria di nullità e/o annullabilità (sgravio) delle somme iscritte a ruolo per la somma complessiva di € 106.419,43. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' Controparte_6 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza. Si costituiva in giudizio tempestivamente, altresì, l' che deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La causa, di natura documentale, era decisa all'udienza del 9.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Preliminarmente deve essere affermata la tempestività del presente ricorso in opposizione, in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta il 14.3.2024 e il deposito del ricorso è avvenuto il 2.4.2024 e dunque nel rispetto dei 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e dei 40 di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 (ora art. 131 dlg. 33/2025).
4 2. Ciò posto, occorre altresì premettere in punto di fatto che la ricorrente ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 0972024005321046900 notificata in data 14.3.2024 dall' avente ad oggetto crediti vantati dall' per CP_7 CP_1 sanzioni amministrative relative all'ordinanza ingiunzione nr. 974/2020 e per spese di lite di cui alla sentenza nr.4645/2023 emessa dal Tribunale di Roma.
3. Segnatamente quanto alle somme iscritte a ruolo e relative all'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 deve precisarsi che:
- essa è stata emessa dall' a seguito di un accertamento ispettivo CP_1 avviato nei confronti della ricorrente titolare di uno studio commercialista, a seguito di denuncia presentata il 28.5.2014 da Persona_1 segretaria amministrativa priva di regolare contratto di lavoro;
- che a con verbale unico di accertamento e notificazione del 1.7.2015 notificato il 7.7.2015 gli ispettori contestavano alla ricorrente le seguenti violazioni:
o 1) art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma1, del D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/2008 per non aver consegnato alla lavoratrice subordinata Persona_1 all'atto dell'assunzione, il 6.2.2012, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97;
o 2) art.1 L. 5/1/1953 n 4 per non aver consegnato alla lavoratrice all'atto della corresponsione della retribuzione, il Persona_1 prospetto paga per il periodo da Febbraio 2012 a Maggio 2013, per n 16 mensilità;
o 3) art. 3, comma 3, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/4/2002 n° 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 4/11/2010 n° 183, e da ultimo dall'art. 14 D.L. n 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n 9/2014, per aver impiegato, in qualità di impiegata amministrativa, senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, la lavoratrice subordinata dal 6.2.2012 all'8.5.2013, Persona_1 per n 282 giornate di effettivo lavoro irregolare;
- che avverso il detto verbale la ricorrente proponeva ricorso al Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro che con decisione n.752/2015 respingeva il ricorso;
- che ispettori procedevano dunque a redigere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e quindi l'Amministrazione emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 974/2020 per la somma di euro € 62.465,50, notificata alla ricorrente il 25.6.2020;
- che la ricorrente proponeva tempestiva opposizione all'ordinanza ingiunzione e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma n. 4645/2023;
- che la ricorrente proponeva appello avverso la detta sentenza che si concludeva con la sentenza n. 3361/2025 che rigettava l'appello. 4. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente lamenta nella presente sede con il primo motivo di opposizione la nullità della cartella esattoriale opposta in quanto essa conterrebbe un'errata quantificazione della somma iscritta a ruolo e relativa alla violazione del lavoro irregolare.
5 Tuttavia tale contestazione è inammissibile. Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 atteso che la ricorrente deduce un'erronea applicazione della norma sanzionatoria in relazione al periodo di consumazione dell'illecito del lavoro “nero” e quindi un'erronea quantificazione dell'importo della sanzione ad esso relativo. Tuttavia non consta che il quel giudizio sia stata sollevata quella contestazione e tanto ha determinato la formazione del giudicato sul punto, il quale copre il dedotto e il deducibile. Pertanto la censura non può essere più proposta nella presente sede. Ove poi fosse fondata l'affermazione per cui la ricorrente ha già sollevato in quel giudizio tale censura la quale non sarebbe stata esaminata né in primo, né in secondo grado, ciò non sposterebbe i termini della questione nell'odierna controversia nella quale – a maggiore ragione – non sarebbe possibile pronunciarsi sulla stessa identica censura, per la preclusione che deriva dal divieto di bis in idem.
5. Parimenti e per gli stessi motivi sono inammissibili le censure di cui ai punti nn. 2, 3, 4 del ricorso: infatti gli importi di euro 13.890,00 di euro 750,00 e di euro 1.200,00 sono stati oggetto di specifico calcolo nell'ordinanza ingiunzione e indicati a pagina 2 della stessa.
6. Infondate sono anche le restanti censure (5, 6, 7, 8) che attengono alle maggiorazioni per ritardato pagamento e per sanzioni contenute nella cartella. Dette maggiorazioni, infatti, sono state iscritte a ruolo ed indicate in sede di cartella esattoriale con la specifica informazione per ciascuna della somma della sanzione, del titolo normativo e con il relativo codice tributo di versamento. La cartella esattoriale contiene l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ai sensi dell'art. 1 del DM 321/99, richiamato dall'art.6, la cartella deve contenere l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo: pertanto è necessario e sufficiente che essa sia conforme al modello legale ai fini della sua legittimità. D'altro canto le maggiorazioni delle sanzioni vengono calcolate dalla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione ove quest'ultima, come nella specie, non sia stata oggetto di un provvedimento di sospensione. In particolare con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 27 legge 689/81 per l'erronea applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge: tuttavia le maggiorazioni previste dal cit. art.27 e pari al 10% per ogni semestre decorrono dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione: nel caso in esame, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, è avvenuta in data 25.6.2020 (doc.1 fasc.
) e nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art.22 L. 689/81 il CP_1 suddetto titolo non è stato sospeso. Pertanto, tutte le sanzioni amministrative indicate nell'ordinanza ingiunzione medesima sono state iscritte a ruolo ed indicate in sede di cartella esattoriale con l'informazione della somma della sanzione con il relativo codice tributo di versamento e le relative maggiorazioni. 7. Altresì infondato è l'ultimo motivo di censura (il n. 9), atteso che il credito di euro 6.468,75 è relativo alle spese della sentenza del Tribunale di Roma n. 4645/2023. Detto importo è facilmente quantificabile: la sentenza reca la condanna al pagamento a titolo di compenso dell'importo di euro 5.625,00 sul quale spetta in
6 ogni caso (art. 2 comma 2 d.m. 55/14 e ss. mm.) il rimborso delle spese generali al 15% così pervenendosi appunto ad euro 6.468,75. D'altro canto il d.m. 55/14 è espressamente richiamato dall'art. 9 del d.lgs. 149/2015 che stabilisce che in caso di esito favorevole della lite all' CP_1 sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto e che “Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”. Né coglie nel segno la doglianza per cui nella specie non sarebbe stata notificata la sentenza: a nulla rileva l'omessa notifica della sentenza, perché qui non viene affatto in considerazione il caso di un pignoramento effettuato sulla scorta di una sentenza non notificata, ma di una cartella (titolo stragiudiziale) nella quale l'ente creditore ha legittimamente inserito un credito fondato su una sentenza esecutiva. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma 9.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
7