Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2213/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, REl.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/02/2025 da
1) SI.ra Parte_1
Nata a Napoli il 10.04.1989 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Ambrosio presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) SI. Parte_2
Nato a Napoli il 29.10.1984 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Ambrosio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Napoli (NA) il 13 luglio 2018 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Napoli al n.
58, Serie A, Parte 2
In regime di separazione dei beni.
e nato Napoli il 25/10/2021 e ivi residente a[...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati secondo il regime dell'affidamento Persona_3 Persona_2 condiviso ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Milano, alla Via Ausonio n. 8, da identificarsi come casa coniugale da assegnare interamente alla IG.ra ; Parte_1
2) il diritto di visita paterno verrà così strutturato, salvo diverso e miglior accordo tra le parti:
- il IG. sarà libero di vedere e frequentare i figli minori, senza limiti di tempo o di spazio, _2 previo accordo con la IG.ra , rispettando reciprocamente le rispettive eIGenze di vita e Parte_1 nei limiti delle eIGenze e necessità dei minori;
- il IG. , previo accordo con la IG.ra e nei limiti delle eIGenze e necessità dei minori, _2 Parte_1 potrà, inoltre, se i figli e lo vorranno, portare con sé i figli minori a Napoli a Per_1 Persona_2 partire della chiusura estiva delle scuole, da registrarsi a giugno, fino alla riapertura fine agosto/inizio di settembre;
- in tali occasioni estive, la IG.ra , previa comunicazione al IG. , sarà libera di Parte_1 _2 frequentare i minori senza limiti di spazio o tempo.
Più precisamente, l'esercizio della bigenitorialità sarà così formalmente suddiviso:
- ogni weekend dal venerdì sera alla domenica sera i minori resteranno con il SI. presso _2
l'immobile coniugale sito in Milano, salvo impedimenti di lavoro e/o di salute cui il SI. _2 informerà la SI.ra affinchè la stessa possa organizzare i propri turni di lavoro anche Parte_1 durante il week end;
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni dal 26/12 al 30/12 e dal 30/12 al 6/01, alternando di anno in anno la Vigilia di Natale con il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando fra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno relativamente ad eventuali viaggi estivi che i genitori intenderanno fare con la prole.
- ogni qual volta, nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale, il IG. si rechi a _2
Milano o la IG.ra si rechi a Napoli, il coniuge ospitante, previo accordo, si impegnerà a Parte_1 lasciare l'abitazione per consentire il soggiorno del coniuge ospitato con i minori e Per_1 _2
per il godimento esclusivo della prole e dei relativi diritti genitoriali costituzionalmente
[...] garantita, salvo ed improrogabili motivi del coniuge superstite che potrà comunque soggiornare all'interno dell'immobile. 3) il IG. continuerà ad abitare nell'immobile sito in Napoli, alla Via dell'Epomeo n. 246 fino _2
a quando tale immobile non sarà venduto al miglior offerente e alle condizioni descritte in premesse.
4) I coniugi si impegnano a vendere l'immobile di loro proprietà sito in Napoli, alla Via dell'Epomeo
n. 246 e la somma ricavata sarà utilizzata prima per l'estinzione del mutuo fondiario acceso dai coniugi e successivamente la differenza ripartita nella misura del 50% cadauno in favore dei SI.ri e . Parte_1 _2
- i coniugi si impegnano a corrispondere entrambi nella misura del 50% cadauno ogni mese, la quota del mutuo gravante sull'immobile sito in Napoli Via dell'Epomeo n. 246 pari ad € 600,00 complessivi (€ 300,00 per coniuge);
- il IG. continuerà a corrispondere spese condominiali e le spese relative alle utenze del _2 predetto immobile (sito in Napoli) nella misura del 100%, mentre l'IMU sull'immobile partenopeo verrà pagata nella misura del 50% cadauno e la TARI nella misura di 1/3 a carico della SI.ra e 2/3 a carico del SI. . Parte_1 _2
- il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra il canone di locazione relativo _2 Parte_1 all'abitazione in cui attualmente risiedono la IG.ra ed i minori e Parte_1 Persona_3 _2
, sito in Milano, alla Via Ausonio n. 8 nella misura di € 333,00 (pari ad 1/3 del canone di
[...] locazione di € 1.000,00), mentre il residuo importo di € 667,00 resterà a carico della SI.ra
; Parte_1
- per detto immobile (sito in Milano), la IG.ra si impegna a corrispondere, altresì, le spese Parte_1 condominiali per complessivi € 200,00, e il pagamento della fornitura elettrica, energetica ed idrica nella misura del 100%;
5) il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento del primo figlio minore _2 Persona_3 la somma di € 250,00, e a titolo di contributo al mantenimento del secondo figlio minore Persona_2 la somma di € 250,00, e tali somme saranno versate alla IG.ra anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat;
6) il mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 500,00 sarà versato dal IG. sul conto _2 cointestato con la IG.ra , affinchè entrambi i coniugi, sulla base delle specifiche eIGenze Parte_1 manifestatesi, potranno attingere, purché sempre inerenti al mantenimento, necessità ed eIGenze dei minori, ivi inclusa la quota scolastica del minore . Per_4
7) Il IG. si impegna, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese extra assegno relative al figlio _2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) infine, entrambi i coniugi si impegnano ad evitare di porre in essere condotte che possano creare turbamento o confusione nei minori tali da indurli in un'erronea inversione della genitorialità e, quindi, i coniugi si impegnano ad evitare la frequentazione di potenziali nuovi partner in presenza dei figli minori;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Napoli (NA) il 13 luglio 2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG