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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13091/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
(già ) nata a [...] il 21 luglio Pt_1 Parte_2 Parte_3
1984 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela ADRIANI, C.F._1 nel cui studio a Bologna via Majani n. 2 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Guglielmi C.F._2
D'ACHILLE, nel cui studio a Bologna, Via Don Minzoni n. 11 è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
***** La parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) e hanno Parte_4 Parte_2 Controparte_1 contratto matrimonio il 30 gennaio 2006, a Dasmarinas, Cavite (Filippine), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), al numero 23, parte II, serie C, anno 2023. Dalla loro unione sono nati il 7 aprile 2005, Rovie King, il Persona_1
24 dicembre 2006 e , il 28 ottobre 2010. Per_2 pagina 1 di 4 Con decreto pubblicato l'8 settembre 2020, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'8 luglio 2020. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise con collocamento presso la madre;
c) sono state regolamentate le modalità di frequentazione dei minori per il genitore non allocatario;
d) è stato posto a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie, la somma complessiva di 600,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) gli assegni familiari percepiti integralmente dal marito;
f) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti senza nulla avere reciprocamente a pretendere.
2. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 (già Parte_4
) ha chiesto che: a) sia pronunciato scioglimento del matrimonio;
b) Parte_2 siano confermate le statuizioni di cui alla separazione relativamente all'affidamento dei figli ancora minori;
c) sia disposta la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento per i figli, già posto a carico del signor in Controparte_1 sede di separazione;
d) sia disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione del 6 febbraio 2024 il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza. La ricorrente ha confermato il contenuto dei propri atti ma ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, dato il protrarsi dell'assenza del padre dalla vita dei medesimi e dell'assenza di ogni contributo al mantenimento della prole. All'esito di quest'ultima, la Giudice designata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- confermato le condizioni di separazione;
- rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 443/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 7 maggio 2024 sono stati sentiti e i quali Per_2 Tes_1 hanno confermato di aver un buon rapporto con la madre e di vedere raramente il proprio padre. L'11 marzo 2025 si è costituito il signor che ha Controparte_2 contestato la domanda di controparte chiedendo che sia parzialmente respinta e che sia disposto che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla ricorrente. Nell' udienza del 13 marzo 2025 le parti sono pervenute a un accordo. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere pagina 2 di 4 imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) affida in via esclusiva e rafforzata alla signora (già Per_2 Parte_4
), attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente Parte_2 le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere al disbrigo delle pratiche burocratiche che lo riguardano (ad esempio rilascio o rinnovo dei documenti di identità);
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre, previo accordo con la signora (già Parte_4
), possa vedere liberamente , tenendo conto della volontà, dei Parte_2 Per_2 desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
4) a decorrere dal deposito della domanda pone a carico del signor
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_2 Parte_4 contributo al mantenimento ordinario di e di , la somma di 300,00 Tes_1 Per_3 euro mensili (150,00 euro per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di Tes_1
e di , previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite
[...] Per_3 nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il signor e la signora (già CP_2 Pt_1
) hanno concordato che la madre percepirà l'assegno unico per Parte_2 intero;
7) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 18 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
(già ) nata a [...] il 21 luglio Pt_1 Parte_2 Parte_3
1984 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela ADRIANI, C.F._1 nel cui studio a Bologna via Majani n. 2 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Guglielmi C.F._2
D'ACHILLE, nel cui studio a Bologna, Via Don Minzoni n. 11 è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
***** La parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) e hanno Parte_4 Parte_2 Controparte_1 contratto matrimonio il 30 gennaio 2006, a Dasmarinas, Cavite (Filippine), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), al numero 23, parte II, serie C, anno 2023. Dalla loro unione sono nati il 7 aprile 2005, Rovie King, il Persona_1
24 dicembre 2006 e , il 28 ottobre 2010. Per_2 pagina 1 di 4 Con decreto pubblicato l'8 settembre 2020, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'8 luglio 2020. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise con collocamento presso la madre;
c) sono state regolamentate le modalità di frequentazione dei minori per il genitore non allocatario;
d) è stato posto a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie, la somma complessiva di 600,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) gli assegni familiari percepiti integralmente dal marito;
f) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti senza nulla avere reciprocamente a pretendere.
2. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 (già Parte_4
) ha chiesto che: a) sia pronunciato scioglimento del matrimonio;
b) Parte_2 siano confermate le statuizioni di cui alla separazione relativamente all'affidamento dei figli ancora minori;
c) sia disposta la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento per i figli, già posto a carico del signor in Controparte_1 sede di separazione;
d) sia disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione del 6 febbraio 2024 il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza. La ricorrente ha confermato il contenuto dei propri atti ma ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, dato il protrarsi dell'assenza del padre dalla vita dei medesimi e dell'assenza di ogni contributo al mantenimento della prole. All'esito di quest'ultima, la Giudice designata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- confermato le condizioni di separazione;
- rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 443/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 7 maggio 2024 sono stati sentiti e i quali Per_2 Tes_1 hanno confermato di aver un buon rapporto con la madre e di vedere raramente il proprio padre. L'11 marzo 2025 si è costituito il signor che ha Controparte_2 contestato la domanda di controparte chiedendo che sia parzialmente respinta e che sia disposto che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla ricorrente. Nell' udienza del 13 marzo 2025 le parti sono pervenute a un accordo. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere pagina 2 di 4 imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) affida in via esclusiva e rafforzata alla signora (già Per_2 Parte_4
), attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente Parte_2 le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere al disbrigo delle pratiche burocratiche che lo riguardano (ad esempio rilascio o rinnovo dei documenti di identità);
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre, previo accordo con la signora (già Parte_4
), possa vedere liberamente , tenendo conto della volontà, dei Parte_2 Per_2 desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
4) a decorrere dal deposito della domanda pone a carico del signor
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_2 Parte_4 contributo al mantenimento ordinario di e di , la somma di 300,00 Tes_1 Per_3 euro mensili (150,00 euro per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di Tes_1
e di , previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite
[...] Per_3 nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il signor e la signora (già CP_2 Pt_1
) hanno concordato che la madre percepirà l'assegno unico per Parte_2 intero;
7) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 18 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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