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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7743/2022 promossa da
( ), elettivamente domiciliata a La Parte_1 C.F._1
Spezia, via Niccolò Tommaseo n. 28, presso lo Studio degli avvocati
Massimiliano Ratti e Francesco Marzano, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti, attrice
CONTRO
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in Genova, Viale delle
Brigate Partigiane 2, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova che la rappresenta e difende ex lege,
convenuta
E CONTRO
( ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato a La Spezia, via XX Settembre 66, presso e nello Studio dell'avv.
Paolo Messuri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte attrice: “In via principale: dichiarare l'inesistenza e/o
l'illegittimità delle richieste di pagamento notificate a in data 11 Parte_1
marzo 2022, prot. 23559 e 26 luglio 2022, prot. 002088, per le ragioni suesposte. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per parte convenuta “Voglia codesto Ill.mo Controparte_1
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare la domanda avversaria perché infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_2
reiectis, previo accertamento dei fatti come in premessa narrati e solo nell'ipotesi in cui parte convenuta, dovesse costituirsi nel Controparte_1
presente giudizio richiedendo a sig. il pagamento integrale Controparte_2
dei canoni di occupazione di via dei Mille 70 La Spezia, accertare e dichiarare
l'illegittimità nel quantum richiesto e per l'effetto, rideterminare l'importo effettivamente dovuto per l'occupazione temporanea dell'immobile. Con riserva di meglio precisare le proprie conclusioni ed ulteriore difesa alla luce della costituzione in giudizio dell' ” Controparte_1
OGGETTO: Occupazione sine titulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità o meno delle due intimazioni di pagamento che l' Controparte_3
ha notificato a ex art.1, comma 274, legge
[...] Parte_1
n.311 del 2004 in data 11.3.2022 e 14.6.2022. Con tali atti, l' CP_1
ha ingiunto a il pagamento di Euro 62.853,48 a titolo di
[...] Parte_1
indennità di occupazione per avere occupato senza titolo l'immobile sito in La
Spezia, Via dei Mille n.70. Tale immobile è stato acquisito al a CP_1
seguito di confisca per equivalente in danno di disposta dal Controparte_2
Tribunale della Spezia con sentenza del 17/07/2013, confermata dalla Corte
d'Appello di Genova in data 11/11/2014 e passata in giudicato il 27/10/2015 a
2 seguito di sentenza della Corte di Cassazione. si è opposta alle Parte_1
due ingiunzioni di pagamento e le ha impugnate con l'odierno giudizio in cui ha citato, oltre all' , anche al fine di Controparte_1 Controparte_2 fare accertare l'inesistenza e/o l'illegittimità delle suddette richieste di pagamento sul presupposto che “l'abitazione è sempre stata nella disponibilità, possesso ed abitata dal solo . si è costituito e, per l'ipotesi CP_2 CP_2 in cui l' gli avesse chiesto il pagamento integrale dei canoni di CP_1
occupazione, ha domandato che fosse accertata l'illegittimità del quantum richiesto dall'Agenzia e che lo stesso fosse rideterminato.
Nel corso del giudizio sono state avanzate delle proposte conciliative;
successivamente, su richiesta dell' , è stata disposta una Controparte_1
c.t.u., volta alla quantificazione delle indennità di occupazione dovute.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice ha ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti richiesti con le ingiunzioni di pagamento prot. n. 2539 e n. 5759, notificate a Parte_1
dall' rispettivamente in data Controparte_3
11.3.2022 e 14.6.2022. Con tali atti, l' ha avviato la speciale Controparte_1
procedura prevista dall'art.1, comma 274, della legge n.311 del 2004, che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato”, prevede che “decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Controparte_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali”.
Trattasi di normativa che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis,
Cass. civ., sez. I, ord. 28/04/2022, n. 13403) “nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti”.
3 La giurisprudenza di legittimità precisa altresì che eventuali vizi attinenti certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti chiesti dall'Amministrazione devono “essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo" e che "la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata" (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).
Pertanto, eventuali vizi delle suddette richieste di pagamento possono essere fatti valere, entro novanta giorni dalla notificazione, dal privato dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria e, qualora quest'ultima accerti l'insussistenza dei suddetti vizi, le somme oggetto di richiesta di pagamento saranno automaticamente iscritte a ruolo e così riscosse dalla Pubblica Amministrazione.
Tanto premesso, le censure mosse dall'attrice alle suddette ingiunzioni di pagamento attengono fondamentalmente a tre diversi profili: la sussistenza del presupposto costitutivo dell'occupazione sine titulo, ossia la disponibilità dell'immobile da parte dell'attrice; l'omessa impugnazione da parte dell'Agenzia del decreto di omologa della separazione, attributivo di un “diritto di abitazione” all'attrice, ed, infine,
l'ammontare del quantum.
Sotto il primo profilo, che l'attrice sia sempre stata nella disponibilità dell'immobile emerge da diverse circostanze oggettive allegate dall' . Controparte_1
Innanzitutto, dal certificato di residenza del 27.11.2021 acquisito dall'Agenzia (doc.
4 risulta che a quella data sia che i due figli risiedessero CP_1 Parte_1 presso l'immobile sito a La Spezia in via dei Mille n.70. Nel corso del giudizio parte attrice non ha mai contestato tale certificato, né ha mai prodotto documentazione da cui risultasse una diversa residenza, limitandosi ad affermare, dapprima, di essersi trasferita dai genitori, a Vezzano Ligure, e, successivamente, sull'imbarcazione del nuovo compagno, ormeggiata a La Spezia presso Porto Lotti.
In secondo luogo, i funzionari dell'Agenzia convenuta hanno effettuato due ispezioni nel corso delle quali hanno constatato che l'attrice risiedeva presso l'immobile.
Durante la prima ispezione del 30.6.2017, i funzionari incaricati dell'Agenzia non sono riusciti ad accedere all'immobile e così si sono recati sul luogo di lavoro della chiedendole di consentire l'ispezione. Già da ciò è evidente che la fosse Pt_1 Pt_1
quantomeno nella disponibilità dell'immobile, avendone le chiavi e potendo, così, farvi accedere i funzionari incaricati. Durante tale ispezione “i funzionari hanno chiesto informazioni alla signora circa l'immobile e lo stato occupazionale Pt_1
4 dello stesso. Il soggetto ha dichiarato che presso l'unità immobiliare hanno la residenza insieme a lei i figli minori … e che è in corso la procedura di separazione legale dal sig. pendente dinanzi al Tribunale della Spezia” (doc. Controparte_2
3 Agenzia). I funzionari hanno, quindi, concluso che “il bene oggetto di accertamenti risulta utilizzato dalla SI e dai due figli minori senza un regolare Parte_1 titolo occupazionale” (doc. 3 Agenzia, pp. 3-4).
Alle stesse conclusioni sono addivenuti i funzionari dell' nel corso del CP_1
secondo sopralluogo, effettuato in data 9.6.2020, e, anche in quel caso, ad accoglierli vi era l'odierna attrice (doc. 14 Agenzia, pp. 3-4). Pt_1
Rilevante è, poi che, nel corso delle interlocuzioni con l' a partire dalla CP_1
prima richiesta delle indennità di occupazione nel luglio del 2017, l'attrice non abbia mai negato di essere nella disponibilità dell'immobile, né contestato la debenza delle relative indennità ma, semmai, la loro decorrenza – assumendo che la stessa dovesse partire dalla data di deposito della motivazione e non da quella di lettura del dispositivo della sentenza di confisca – e la loro entità (doc. 8-11-13 . CP_1
In particolare, l'allora difensore della ha affermato che quest'ultima aveva “la Pt_1 disponibilità dell'immobile quale assegnataria in sede di separazione omologata in data 14.2.2017. Prima di questa data viveva nell'appartamento unitamente ai figli minorenni in quanto coniuge in regime di separazione dei beni del proprietario
(doc. 11 Agenzia): è la stessa parte attrice, quindi, a dichiarare Controparte_2 di aver, prima, vissuto nell'immobile quale casa coniugale e, dopo la separazione, di averne comunque avuto la disponibilità quale assegnataria. Inoltre, nella citata corrispondenza con l' del Demanio, la si è dimostrata interessata a CP_1 Pt_1 permanere nella disponibilità dell'immobile dichiarandosi “disposta alla sottoscrizione di un contratto regolare di affitto al canone di €. 627 mensile (anche in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione ed a favore dei figli minori) con prelazione all'acquisto, nel contempo propone il pagamento dell'importo arretrato in rate mensili di € 500,00” (doc. 8 Agenzia).
Significativa anche la circostanza che la ha proposto di decurtare da tali Pt_1
somme le spese condominiali corrisposte fino a quella data, spese che evidentemente non avrebbe avuto motivo di sostenere se l'immobile non fosse stato quantomeno nella sua disponibilità.
L'occupazione sine titulo da parte dell'odierna attrice non è, poi, messa in discussione dalla diversa posizione che la stessa ad un certo punto ha assunto nei
5 confronti dell'Agenzia nella fase stragiudiziale antecedente l'odierno giudizio.
Infatti, come risulta dalla successiva corrispondenza (doc. 10 , durante un CP_1 incontro avvenuto l'8.2.2018, parte attrice ha iniziato a contestare la debenza delle indennità di occupazione per il periodo antecedente il 14.2.2017, data della sentenza di omologa della separazione dal sostenendo che fosse quest'ultimo CP_2
l'unico soggetto obbligato in qualità di proprietario dell'immobile dove essa viveva insieme ai figli solo in quanto coniuge. Tuttavia, come correttamente rilevato dall'Agenzia convenuta (doc. 10 , nel momento in cui la sentenza di CP_1
separazione del 14.2.2017 (doc. 5 ha riconosciuto alla il diritto ad CP_1 Pt_1 abitare l'immobile di cui è causa in quanto collocataria dei figli minori, l'immobile non era già più di proprietà dell'ex coniuge bensì dello Stato, a seguito CP_2 dell'avvenuta confisca, la cui sentenza dichiarativa è passata in giudicato il
27.10.2015 (doc. 2 . CP_1
Si deve inoltre sottolineare che l'occupazione è comunque perdurata fino alla restituzione dell'immobile in corso di causa, dopo che l'attrice ha liberato da ogni proprio bene l'immobile e restituito le chiavi, non avendo rilevanza se prima di allora la stessa abbia soggiornato per qualche periodo altrove.
Prive di pregio sono altresì le difese assunte da parte attrice nell'odierno giudizio, peraltro in contrasto con quanto dichiarato in fase stragiudiziale.
Infatti l'attrice, mentre nelle interlocuzioni con l'Agenzia in fase stragiudiziale aveva affermato di aver avuto la disponibilità dell'immobile senza soluzione di continuità, dapprima quale coniuge del proprietario e, in un secondo momento, quale CP_2 collocataria dei figli minori (doc. 11 e 13), poi, nel promuovere l'odierno giudizio, ha affermato di non aver “mai più abitato nell'immobile già nel primo periodo di crisi coniugale e nonostante fosse titolare del diritto di abitazione, mai in realtà goduto”.
Tale affermato “diritto di abitazione” dell'odierna attrice sarebbe stato compresso dal provvedimento che ammetteva il al lavoro esterno senza scorta dandogli il CP_2
diritto di trattenersi per pranzo in regime di detenzione domiciliare proprio presso l'immobile di via dei Mille n.70 (p. 3 citazione). Orbene, l'autorizzazione che il
Tribunale di sorveglianza di Genova ha dato al di trattenersi per il pranzo CP_2
e/o la cena presso quella che viene definita peraltro “l'abitazione della moglie”
(comunque in alternativa all'abitazione della madre) non vale ad escludere che la abitasse in via dei Mille n.70 o, quantomeno, ne avesse la disponibilità anche Pt_1
in quel periodo.
6 Passando, poi, al secondo argomento oggetto di censura da parte dell'odierna attrice, prive di pregio sono le difese che la stessa ha articolato in merito ad un asserito
“diritto di abitazione” che le sarebbe stato attribuito dal decreto di omologazione della separazione, che l'Agenzia convenuta non si sarebbe mai curata d'impugnare
(pp.
3-5 citazione).
Come correttamente rilevato dall'Agenzia (p. 4 comparsa), infatti, il verbale di separazione, poi omologato, non attribuisce a parte attrice un “diritto di abitazione” ma, da un lato, riconosce la libertà di ciascuno dei coniugi “di fissare la propria residenza ove meglio crederà” (doc. 2 attrice, p. 5) e, dall'altro, stabilisce che i figli, affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, “rimarranno collocati prevalentemente presso la madre, nella casa già residenza coniugale di via dei Mille
70” (doc. 2 attrice, p. 6).
Infine, parte attrice ha contestato le ingiunzioni di pagamento dell' anche CP_1
sotto il profilo del quantum richiesto, in particolare, eccependo la mancata predisposizione da parte di un tecnico di una relazione che quantificasse il valore di mercato dell'immobile o, quantomeno, il suo valore di locazione al metro quadro in applicazione dei parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, contestato la mancata considerazione da parte dell' di un abuso edilizio al piano superiore CP_1 dell'immobile che lo avrebbe reso parzialmente inutilizzabile diminuendone, così, il valore di mercato.
Neanche tali censure sono meritevoli di accoglimento.
L'Agenzia, infatti, ha effettuato due valutazioni tecnico estimative all'esito di apposita ispezione, la prima in data 18.7.2017 (doc. 7), la seconda in data 9.6.2020
(doc. 14). In particolare, questa seconda valutazione è scaturita proprio dalla richiesta di parte attrice di escludere dal calcolo del canone di locazione (cui sono state parametrate le indennità di occupazione) “le superfici relative al sottotetto che hanno destinazione sgombero e ripostiglio” (doc. 11). A tale richiesta l' pur CP_1
riservandosi ulteriori indagini presso gli Uffici comunali competenti per comprendere la reale situazione urbanistico – edilizia del piano superiore, ha risposto che per addivenire alla modifica del canone di locazione era necessario riportare il piano superiore alla situazione ante lavori e ricondurlo alla categoria catastale “locale di sgombero”, demolendo il wc non assentito e non utilizzando i locali come camere e studio (doc. 12). Quindi, a seguito della comunicazione dell'esecuzione di tali modifiche ad opera di parte attrice (doc. 13), l'Agenzia ha effettuato una seconda
7 ispezione (doc. 14) con relativa, nuova, valutazione tecnico estimativa (doc. 16). In questa sede, l' ha accertato “un utilizzo differente dei vani” rispetto alla CP_1 precedente ispezione del 2017, in quanto all'interno delle due camere non erano più presenti postazioni letto e i vani erano adibiti a locali deposito, inoltre nel wc non erano presenti sanitari e le dotazioni idrauliche erano state chiuse. Quindi, l'Agenzia ha concluso che il canone annuo di locazione dell'immobile era da determinarsi in
Euro 10.350,00 e, quindi, in Euro 862,50 al mese (doc. 16, p. 14, Agenzia) anziché in
Euro 12.500,00/anno e quindi in Euro 1.041,66 al mese, come stabilito all'esito della prima valutazione tecnico – estimativa (doc. 7, p. 1, Agenzia).
Successivamente, nel corso del giudizio, questo Giudice ha accolto la richiesta dell'Agenzia di una c.t.u. volta ad una quantificazione dell'indennità richiesta in pagamento. All'esito della perizia, il C.T.U., facendo riferimento ai canoni di locazione richiesti per immobili similari nella stessa zona, desunti sia da annunci immobiliari che dai valori OMI, ha concluso che “il valore di locazione medio dell'unità immobiliare sita in Comune di La Spezia, Via dei Mille 70/12, sulla base degli annunci immobiliari di tipologie residenziali similari all'attualità ammonta a
1.050,00 € al mese per un ammontare totale dal 1.11.2015 ad oggi pari a €. 113.400.
Il valore di locazione medio dell'unità in esame sulla base della consultazione dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare ammonta per gli anni 2015/2021 e 2023 ad € 1.204,00 mese e per l'anno 2022 ad €. 1.162,00 mese, per un ammontare totale dal 1.11.2015 ad oggi risulta pari a €. 115.584,00 + €. 13.944 = €. 129.528”.
Le somme quantificate dal C.T.U. sono ben maggiori di quelle richieste dall' CP_1 con le ingiunzioni di pagamento notificate all'attrice (Euro 62.853,48), le quali, pertanto, sono da considerarsi senz'altro legittime. A ciò si aggiunga che, mentre con le suddette ingiunzioni l' ha chiesto il pagamento dei canoni di occupazione CP_1 sino al 31.12.2021, in realtà essa è rientrata nel possesso dell'immobile solo in data
17.11.2023 (cfr. verbale ud. 11.1.2024): ciò, tuttavia, non ha rilevanza nell'odierno giudizio volto ad accertare i crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento notificate all'attrice.
In conclusione, da un lato, è stato provato che l'attrice è sempre rimasta Parte_1 nella disponibilità dell'immobile sito a La Spezia in via dei Mille n.70, anche dopo che lo stesso è diventato di proprietà dello Stato a seguito di confisca ai danni di e, dall'altro lato, all'esito di apposita c.t.u. è stato accertato che le Controparte_2
Con richieste di indennità di occupazione notificate all'odierna attrice dall'Agenzia
8 sono più che proporzionate rispetto ai canoni di locazione di immobili CP_1
similari.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata e, per l'effetto, devono essere dichiarate legittime ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 274, legge n.310 del 2004 le richieste di pagamento notificate a dall' Parte_1 [...]
in data 11 marzo 2022, prot. 23559 e 26 Controparte_3
luglio 2022, prot. 002088.
Infine, un breve cenno merita la posizione di ex coniuge Controparte_2 dell'attrice che la stessa ha convenuto in giudizio al solo fine di rendergli Pt_1
opponibile la lite, trattandosi di soggetto potenzialmente interessato in quanto proprietario dell'immobile della cui occupazione sine titulo si discute. si è costituito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità CP_2
nel quantum richiesto e per l'effetto, rideterminare l'importo effettivamente dovuto per l'occupazione temporanea dell'immobile”. Egli, tuttavia, ha subordinato tale domanda alla sola ipotesi in cui l' si fosse costituita in giudizio Controparte_1 chiedendogli il pagamento integrale dei canoni di occupazione dell'immobile. Tale circostanza non si è mai verificata, come ha chiarito la stessa Agenzia convenuta in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., laddove ha altresì eccepito un difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo al che avrebbe reso irrilevanti le CP_2
sue difese ed istanze.
Ciò posto, la domanda di va dichiarata inammissibile in quanto Controparte_2
trattasi di domanda riconvenzionale subordinata ad una eventualità mai verificatasi, ossia la proposizione di un'altra domanda nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste, a favore dell' CP_1
a carico dell'attrice ( soccombente sulle domande proposte contro Parte_1
l e del convenuto (soccombente sia nella sua posizione CP_1 Controparte_2
ad adiuvandum a favore dell'attrice sia nella domanda proposta contro l' in CP_1
solido tra loro. Le stesse vengono così liquidate in conformità ai valori medi per lo scaglione di riferimento che, considerato il decisum, è quello compreso tra € 52.001 ed € 260.000 ex Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014:
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.670,00
Fase decisionale € 4.253,00
9 TOTALE € 14.103,00.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite sono compensate tra parte attrice e parte convenuta Pt_1 CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara legittime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 274, legge n.310 del 2004, le richieste di pagamento notificate a dall' Parte_1 Controparte_3
in data 11 marzo 2022, prot. 23559 e 26 luglio 2022, prot.
[...]
P.IVA_2
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
- condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_1 Controparte_2 all' le spese di lite che liquida in € 14103,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta Pt_1 CP_2
Genova, 24.3.2025
Il Giudice
Ada Lucca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7743/2022 promossa da
( ), elettivamente domiciliata a La Parte_1 C.F._1
Spezia, via Niccolò Tommaseo n. 28, presso lo Studio degli avvocati
Massimiliano Ratti e Francesco Marzano, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti, attrice
CONTRO
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in Genova, Viale delle
Brigate Partigiane 2, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova che la rappresenta e difende ex lege,
convenuta
E CONTRO
( ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato a La Spezia, via XX Settembre 66, presso e nello Studio dell'avv.
Paolo Messuri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte attrice: “In via principale: dichiarare l'inesistenza e/o
l'illegittimità delle richieste di pagamento notificate a in data 11 Parte_1
marzo 2022, prot. 23559 e 26 luglio 2022, prot. 002088, per le ragioni suesposte. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per parte convenuta “Voglia codesto Ill.mo Controparte_1
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare la domanda avversaria perché infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_2
reiectis, previo accertamento dei fatti come in premessa narrati e solo nell'ipotesi in cui parte convenuta, dovesse costituirsi nel Controparte_1
presente giudizio richiedendo a sig. il pagamento integrale Controparte_2
dei canoni di occupazione di via dei Mille 70 La Spezia, accertare e dichiarare
l'illegittimità nel quantum richiesto e per l'effetto, rideterminare l'importo effettivamente dovuto per l'occupazione temporanea dell'immobile. Con riserva di meglio precisare le proprie conclusioni ed ulteriore difesa alla luce della costituzione in giudizio dell' ” Controparte_1
OGGETTO: Occupazione sine titulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità o meno delle due intimazioni di pagamento che l' Controparte_3
ha notificato a ex art.1, comma 274, legge
[...] Parte_1
n.311 del 2004 in data 11.3.2022 e 14.6.2022. Con tali atti, l' CP_1
ha ingiunto a il pagamento di Euro 62.853,48 a titolo di
[...] Parte_1
indennità di occupazione per avere occupato senza titolo l'immobile sito in La
Spezia, Via dei Mille n.70. Tale immobile è stato acquisito al a CP_1
seguito di confisca per equivalente in danno di disposta dal Controparte_2
Tribunale della Spezia con sentenza del 17/07/2013, confermata dalla Corte
d'Appello di Genova in data 11/11/2014 e passata in giudicato il 27/10/2015 a
2 seguito di sentenza della Corte di Cassazione. si è opposta alle Parte_1
due ingiunzioni di pagamento e le ha impugnate con l'odierno giudizio in cui ha citato, oltre all' , anche al fine di Controparte_1 Controparte_2 fare accertare l'inesistenza e/o l'illegittimità delle suddette richieste di pagamento sul presupposto che “l'abitazione è sempre stata nella disponibilità, possesso ed abitata dal solo . si è costituito e, per l'ipotesi CP_2 CP_2 in cui l' gli avesse chiesto il pagamento integrale dei canoni di CP_1
occupazione, ha domandato che fosse accertata l'illegittimità del quantum richiesto dall'Agenzia e che lo stesso fosse rideterminato.
Nel corso del giudizio sono state avanzate delle proposte conciliative;
successivamente, su richiesta dell' , è stata disposta una Controparte_1
c.t.u., volta alla quantificazione delle indennità di occupazione dovute.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice ha ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti richiesti con le ingiunzioni di pagamento prot. n. 2539 e n. 5759, notificate a Parte_1
dall' rispettivamente in data Controparte_3
11.3.2022 e 14.6.2022. Con tali atti, l' ha avviato la speciale Controparte_1
procedura prevista dall'art.1, comma 274, della legge n.311 del 2004, che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato”, prevede che “decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Controparte_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali”.
Trattasi di normativa che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis,
Cass. civ., sez. I, ord. 28/04/2022, n. 13403) “nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti”.
3 La giurisprudenza di legittimità precisa altresì che eventuali vizi attinenti certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti chiesti dall'Amministrazione devono “essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo" e che "la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata" (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).
Pertanto, eventuali vizi delle suddette richieste di pagamento possono essere fatti valere, entro novanta giorni dalla notificazione, dal privato dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria e, qualora quest'ultima accerti l'insussistenza dei suddetti vizi, le somme oggetto di richiesta di pagamento saranno automaticamente iscritte a ruolo e così riscosse dalla Pubblica Amministrazione.
Tanto premesso, le censure mosse dall'attrice alle suddette ingiunzioni di pagamento attengono fondamentalmente a tre diversi profili: la sussistenza del presupposto costitutivo dell'occupazione sine titulo, ossia la disponibilità dell'immobile da parte dell'attrice; l'omessa impugnazione da parte dell'Agenzia del decreto di omologa della separazione, attributivo di un “diritto di abitazione” all'attrice, ed, infine,
l'ammontare del quantum.
Sotto il primo profilo, che l'attrice sia sempre stata nella disponibilità dell'immobile emerge da diverse circostanze oggettive allegate dall' . Controparte_1
Innanzitutto, dal certificato di residenza del 27.11.2021 acquisito dall'Agenzia (doc.
4 risulta che a quella data sia che i due figli risiedessero CP_1 Parte_1 presso l'immobile sito a La Spezia in via dei Mille n.70. Nel corso del giudizio parte attrice non ha mai contestato tale certificato, né ha mai prodotto documentazione da cui risultasse una diversa residenza, limitandosi ad affermare, dapprima, di essersi trasferita dai genitori, a Vezzano Ligure, e, successivamente, sull'imbarcazione del nuovo compagno, ormeggiata a La Spezia presso Porto Lotti.
In secondo luogo, i funzionari dell'Agenzia convenuta hanno effettuato due ispezioni nel corso delle quali hanno constatato che l'attrice risiedeva presso l'immobile.
Durante la prima ispezione del 30.6.2017, i funzionari incaricati dell'Agenzia non sono riusciti ad accedere all'immobile e così si sono recati sul luogo di lavoro della chiedendole di consentire l'ispezione. Già da ciò è evidente che la fosse Pt_1 Pt_1
quantomeno nella disponibilità dell'immobile, avendone le chiavi e potendo, così, farvi accedere i funzionari incaricati. Durante tale ispezione “i funzionari hanno chiesto informazioni alla signora circa l'immobile e lo stato occupazionale Pt_1
4 dello stesso. Il soggetto ha dichiarato che presso l'unità immobiliare hanno la residenza insieme a lei i figli minori … e che è in corso la procedura di separazione legale dal sig. pendente dinanzi al Tribunale della Spezia” (doc. Controparte_2
3 Agenzia). I funzionari hanno, quindi, concluso che “il bene oggetto di accertamenti risulta utilizzato dalla SI e dai due figli minori senza un regolare Parte_1 titolo occupazionale” (doc. 3 Agenzia, pp. 3-4).
Alle stesse conclusioni sono addivenuti i funzionari dell' nel corso del CP_1
secondo sopralluogo, effettuato in data 9.6.2020, e, anche in quel caso, ad accoglierli vi era l'odierna attrice (doc. 14 Agenzia, pp. 3-4). Pt_1
Rilevante è, poi che, nel corso delle interlocuzioni con l' a partire dalla CP_1
prima richiesta delle indennità di occupazione nel luglio del 2017, l'attrice non abbia mai negato di essere nella disponibilità dell'immobile, né contestato la debenza delle relative indennità ma, semmai, la loro decorrenza – assumendo che la stessa dovesse partire dalla data di deposito della motivazione e non da quella di lettura del dispositivo della sentenza di confisca – e la loro entità (doc. 8-11-13 . CP_1
In particolare, l'allora difensore della ha affermato che quest'ultima aveva “la Pt_1 disponibilità dell'immobile quale assegnataria in sede di separazione omologata in data 14.2.2017. Prima di questa data viveva nell'appartamento unitamente ai figli minorenni in quanto coniuge in regime di separazione dei beni del proprietario
(doc. 11 Agenzia): è la stessa parte attrice, quindi, a dichiarare Controparte_2 di aver, prima, vissuto nell'immobile quale casa coniugale e, dopo la separazione, di averne comunque avuto la disponibilità quale assegnataria. Inoltre, nella citata corrispondenza con l' del Demanio, la si è dimostrata interessata a CP_1 Pt_1 permanere nella disponibilità dell'immobile dichiarandosi “disposta alla sottoscrizione di un contratto regolare di affitto al canone di €. 627 mensile (anche in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione ed a favore dei figli minori) con prelazione all'acquisto, nel contempo propone il pagamento dell'importo arretrato in rate mensili di € 500,00” (doc. 8 Agenzia).
Significativa anche la circostanza che la ha proposto di decurtare da tali Pt_1
somme le spese condominiali corrisposte fino a quella data, spese che evidentemente non avrebbe avuto motivo di sostenere se l'immobile non fosse stato quantomeno nella sua disponibilità.
L'occupazione sine titulo da parte dell'odierna attrice non è, poi, messa in discussione dalla diversa posizione che la stessa ad un certo punto ha assunto nei
5 confronti dell'Agenzia nella fase stragiudiziale antecedente l'odierno giudizio.
Infatti, come risulta dalla successiva corrispondenza (doc. 10 , durante un CP_1 incontro avvenuto l'8.2.2018, parte attrice ha iniziato a contestare la debenza delle indennità di occupazione per il periodo antecedente il 14.2.2017, data della sentenza di omologa della separazione dal sostenendo che fosse quest'ultimo CP_2
l'unico soggetto obbligato in qualità di proprietario dell'immobile dove essa viveva insieme ai figli solo in quanto coniuge. Tuttavia, come correttamente rilevato dall'Agenzia convenuta (doc. 10 , nel momento in cui la sentenza di CP_1
separazione del 14.2.2017 (doc. 5 ha riconosciuto alla il diritto ad CP_1 Pt_1 abitare l'immobile di cui è causa in quanto collocataria dei figli minori, l'immobile non era già più di proprietà dell'ex coniuge bensì dello Stato, a seguito CP_2 dell'avvenuta confisca, la cui sentenza dichiarativa è passata in giudicato il
27.10.2015 (doc. 2 . CP_1
Si deve inoltre sottolineare che l'occupazione è comunque perdurata fino alla restituzione dell'immobile in corso di causa, dopo che l'attrice ha liberato da ogni proprio bene l'immobile e restituito le chiavi, non avendo rilevanza se prima di allora la stessa abbia soggiornato per qualche periodo altrove.
Prive di pregio sono altresì le difese assunte da parte attrice nell'odierno giudizio, peraltro in contrasto con quanto dichiarato in fase stragiudiziale.
Infatti l'attrice, mentre nelle interlocuzioni con l'Agenzia in fase stragiudiziale aveva affermato di aver avuto la disponibilità dell'immobile senza soluzione di continuità, dapprima quale coniuge del proprietario e, in un secondo momento, quale CP_2 collocataria dei figli minori (doc. 11 e 13), poi, nel promuovere l'odierno giudizio, ha affermato di non aver “mai più abitato nell'immobile già nel primo periodo di crisi coniugale e nonostante fosse titolare del diritto di abitazione, mai in realtà goduto”.
Tale affermato “diritto di abitazione” dell'odierna attrice sarebbe stato compresso dal provvedimento che ammetteva il al lavoro esterno senza scorta dandogli il CP_2
diritto di trattenersi per pranzo in regime di detenzione domiciliare proprio presso l'immobile di via dei Mille n.70 (p. 3 citazione). Orbene, l'autorizzazione che il
Tribunale di sorveglianza di Genova ha dato al di trattenersi per il pranzo CP_2
e/o la cena presso quella che viene definita peraltro “l'abitazione della moglie”
(comunque in alternativa all'abitazione della madre) non vale ad escludere che la abitasse in via dei Mille n.70 o, quantomeno, ne avesse la disponibilità anche Pt_1
in quel periodo.
6 Passando, poi, al secondo argomento oggetto di censura da parte dell'odierna attrice, prive di pregio sono le difese che la stessa ha articolato in merito ad un asserito
“diritto di abitazione” che le sarebbe stato attribuito dal decreto di omologazione della separazione, che l'Agenzia convenuta non si sarebbe mai curata d'impugnare
(pp.
3-5 citazione).
Come correttamente rilevato dall'Agenzia (p. 4 comparsa), infatti, il verbale di separazione, poi omologato, non attribuisce a parte attrice un “diritto di abitazione” ma, da un lato, riconosce la libertà di ciascuno dei coniugi “di fissare la propria residenza ove meglio crederà” (doc. 2 attrice, p. 5) e, dall'altro, stabilisce che i figli, affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, “rimarranno collocati prevalentemente presso la madre, nella casa già residenza coniugale di via dei Mille
70” (doc. 2 attrice, p. 6).
Infine, parte attrice ha contestato le ingiunzioni di pagamento dell' anche CP_1
sotto il profilo del quantum richiesto, in particolare, eccependo la mancata predisposizione da parte di un tecnico di una relazione che quantificasse il valore di mercato dell'immobile o, quantomeno, il suo valore di locazione al metro quadro in applicazione dei parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, contestato la mancata considerazione da parte dell' di un abuso edilizio al piano superiore CP_1 dell'immobile che lo avrebbe reso parzialmente inutilizzabile diminuendone, così, il valore di mercato.
Neanche tali censure sono meritevoli di accoglimento.
L'Agenzia, infatti, ha effettuato due valutazioni tecnico estimative all'esito di apposita ispezione, la prima in data 18.7.2017 (doc. 7), la seconda in data 9.6.2020
(doc. 14). In particolare, questa seconda valutazione è scaturita proprio dalla richiesta di parte attrice di escludere dal calcolo del canone di locazione (cui sono state parametrate le indennità di occupazione) “le superfici relative al sottotetto che hanno destinazione sgombero e ripostiglio” (doc. 11). A tale richiesta l' pur CP_1
riservandosi ulteriori indagini presso gli Uffici comunali competenti per comprendere la reale situazione urbanistico – edilizia del piano superiore, ha risposto che per addivenire alla modifica del canone di locazione era necessario riportare il piano superiore alla situazione ante lavori e ricondurlo alla categoria catastale “locale di sgombero”, demolendo il wc non assentito e non utilizzando i locali come camere e studio (doc. 12). Quindi, a seguito della comunicazione dell'esecuzione di tali modifiche ad opera di parte attrice (doc. 13), l'Agenzia ha effettuato una seconda
7 ispezione (doc. 14) con relativa, nuova, valutazione tecnico estimativa (doc. 16). In questa sede, l' ha accertato “un utilizzo differente dei vani” rispetto alla CP_1 precedente ispezione del 2017, in quanto all'interno delle due camere non erano più presenti postazioni letto e i vani erano adibiti a locali deposito, inoltre nel wc non erano presenti sanitari e le dotazioni idrauliche erano state chiuse. Quindi, l'Agenzia ha concluso che il canone annuo di locazione dell'immobile era da determinarsi in
Euro 10.350,00 e, quindi, in Euro 862,50 al mese (doc. 16, p. 14, Agenzia) anziché in
Euro 12.500,00/anno e quindi in Euro 1.041,66 al mese, come stabilito all'esito della prima valutazione tecnico – estimativa (doc. 7, p. 1, Agenzia).
Successivamente, nel corso del giudizio, questo Giudice ha accolto la richiesta dell'Agenzia di una c.t.u. volta ad una quantificazione dell'indennità richiesta in pagamento. All'esito della perizia, il C.T.U., facendo riferimento ai canoni di locazione richiesti per immobili similari nella stessa zona, desunti sia da annunci immobiliari che dai valori OMI, ha concluso che “il valore di locazione medio dell'unità immobiliare sita in Comune di La Spezia, Via dei Mille 70/12, sulla base degli annunci immobiliari di tipologie residenziali similari all'attualità ammonta a
1.050,00 € al mese per un ammontare totale dal 1.11.2015 ad oggi pari a €. 113.400.
Il valore di locazione medio dell'unità in esame sulla base della consultazione dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare ammonta per gli anni 2015/2021 e 2023 ad € 1.204,00 mese e per l'anno 2022 ad €. 1.162,00 mese, per un ammontare totale dal 1.11.2015 ad oggi risulta pari a €. 115.584,00 + €. 13.944 = €. 129.528”.
Le somme quantificate dal C.T.U. sono ben maggiori di quelle richieste dall' CP_1 con le ingiunzioni di pagamento notificate all'attrice (Euro 62.853,48), le quali, pertanto, sono da considerarsi senz'altro legittime. A ciò si aggiunga che, mentre con le suddette ingiunzioni l' ha chiesto il pagamento dei canoni di occupazione CP_1 sino al 31.12.2021, in realtà essa è rientrata nel possesso dell'immobile solo in data
17.11.2023 (cfr. verbale ud. 11.1.2024): ciò, tuttavia, non ha rilevanza nell'odierno giudizio volto ad accertare i crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento notificate all'attrice.
In conclusione, da un lato, è stato provato che l'attrice è sempre rimasta Parte_1 nella disponibilità dell'immobile sito a La Spezia in via dei Mille n.70, anche dopo che lo stesso è diventato di proprietà dello Stato a seguito di confisca ai danni di e, dall'altro lato, all'esito di apposita c.t.u. è stato accertato che le Controparte_2
Con richieste di indennità di occupazione notificate all'odierna attrice dall'Agenzia
8 sono più che proporzionate rispetto ai canoni di locazione di immobili CP_1
similari.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata e, per l'effetto, devono essere dichiarate legittime ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 274, legge n.310 del 2004 le richieste di pagamento notificate a dall' Parte_1 [...]
in data 11 marzo 2022, prot. 23559 e 26 Controparte_3
luglio 2022, prot. 002088.
Infine, un breve cenno merita la posizione di ex coniuge Controparte_2 dell'attrice che la stessa ha convenuto in giudizio al solo fine di rendergli Pt_1
opponibile la lite, trattandosi di soggetto potenzialmente interessato in quanto proprietario dell'immobile della cui occupazione sine titulo si discute. si è costituito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità CP_2
nel quantum richiesto e per l'effetto, rideterminare l'importo effettivamente dovuto per l'occupazione temporanea dell'immobile”. Egli, tuttavia, ha subordinato tale domanda alla sola ipotesi in cui l' si fosse costituita in giudizio Controparte_1 chiedendogli il pagamento integrale dei canoni di occupazione dell'immobile. Tale circostanza non si è mai verificata, come ha chiarito la stessa Agenzia convenuta in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., laddove ha altresì eccepito un difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo al che avrebbe reso irrilevanti le CP_2
sue difese ed istanze.
Ciò posto, la domanda di va dichiarata inammissibile in quanto Controparte_2
trattasi di domanda riconvenzionale subordinata ad una eventualità mai verificatasi, ossia la proposizione di un'altra domanda nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste, a favore dell' CP_1
a carico dell'attrice ( soccombente sulle domande proposte contro Parte_1
l e del convenuto (soccombente sia nella sua posizione CP_1 Controparte_2
ad adiuvandum a favore dell'attrice sia nella domanda proposta contro l' in CP_1
solido tra loro. Le stesse vengono così liquidate in conformità ai valori medi per lo scaglione di riferimento che, considerato il decisum, è quello compreso tra € 52.001 ed € 260.000 ex Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014:
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.670,00
Fase decisionale € 4.253,00
9 TOTALE € 14.103,00.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite sono compensate tra parte attrice e parte convenuta Pt_1 CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara legittime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 274, legge n.310 del 2004, le richieste di pagamento notificate a dall' Parte_1 Controparte_3
in data 11 marzo 2022, prot. 23559 e 26 luglio 2022, prot.
[...]
P.IVA_2
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
- condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_1 Controparte_2 all' le spese di lite che liquida in € 14103,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta Pt_1 CP_2
Genova, 24.3.2025
Il Giudice
Ada Lucca
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