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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 945/2024 RG e vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti del giudizio di primo Parte_1 grado estesa anche alla presente fase e nonché procura in calce al presente atto, dagli avvocatiti
Vicenzo Di Girolamo e Riccardo Di Girolamo, con studio in Pescara, via Mazzarino n. 8;
appellante e
in persona del legale rappresentante pro- RO tempore, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce a comparsa di risposta dall'Avv. Stefano
Galasso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco di Tonto ed elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio del primo alla via D'Annunzio, 81;
appellata in persona del Procuratore ad negotia, Dr. Controparte_2
, munito di procura speciale del 28/05/2021, Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
Rep./fasc. n. , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Unione n°4, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Marino DI FELICE, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di rissposta;
altra appellata avverso la sentenza n. 1052/2024 del Tribunale di Pescara, resa nel giudizio n. 5043/2021, pubblicata il 16 settembre 2024 e notificata il 30 settembre 2024.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettando le conclusioni formulate dagli appellati, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara n.
1052/2024 pubblicata il 16/09/2024, notificata il 30/09/2024, emessa nella causa civile RG n.
5043/2021 nei termini richiesti e conseguentemente, per i motivi di impugnazione di cui al presente atto, disattesa ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione,
NEL MERITO, in accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra in primo Parte_1 grado:
- accertare e dichiarare che la responsabilità per la rovinosa caduta occorsa all'appellante in data
22/12/2018 mentre partecipava ad una lezione di gruppo “functional training” nella palestra
[...]
, grava su quest'ultima ex art. 2051 c.c.; CP_1
- ritenere quindi configurabile nella fattispecie in discussione la responsabilità della Controparte_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero, subordinatamente, ex art. 2043 c.c.;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza della suddetta caduta, l'appellante ha subito i danni descritti e documentati in corso di causa, da quantificare a mezzo di disponenda CTU medico legale;
- condannare la convenuta e la sua assicurazione al relativo risarcimento attualizzato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al soddisfo.
Con ogni ulteriore statuizione in merito alle spese ed i compensi del doppio grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere la prova per testi articolata nei paragrafi da B.1 a B.5 della II memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 07/10/2022 nel giudizio di primo grado, con il teste ivi indicato;
- ammettere CTU medico-legale volta alla ricostruzione del sinistro ed all'accertamento e quantificazione dell'entità del danno biologico temporaneo e permanente e di ogni altro danno per sofferenza soggettiva e non patrimoniale con la massima personalizzazione;
- dare atto della già avvenuta produzione degli atti e documenti indicati nell'atto di appello.”
per parte appellata RO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposta dalla sig. per le ragioni Parte_1 tutte di cui in narrativa, confermando la sentenza di primo grado appellata Tribunale di Pescara n.
1052/2024;
IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi, voglia accertare quantomeno il concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 cc della sig.ra per le ragioni esposte in narrativa con conseguente riduzione di Parte_1 ogni pretesa risarcitoria avanzata e comunque con riduzione e contestazione del quantum debeatur in quanto non provato ed eccessivo;
NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI ACCOGLIMENTO ANCHE SOLO PARZIALE DELLA
DOMANDA ATTOREA accertare e dichiarare che la terza chiamata è Controparte_2 tenuta, in forza di polizza assicurativa RC sopra indicata, a manlevare la convenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata a manlevare ad ogni effetto di legge la per quanto CP_1 pag. 2/10 fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice con rifusione - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione in ordine alla condotta assunta dalla ovvero se e CP_2 come previste in polizza - delle spese legali e di costituzione anche in favore della convenuta;
In ogni caso condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, la sig.ra Parte_1 per responsabilità aggravata e lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 cpc. Con vittoria di spese e competenze professionali anche della presente fase di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto confermare il contenuto della sentenza n. 1052/2024 Parte_2 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio R.G. 5043/2021, pubblicata il 16 settembre 2024.
Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite di questa fase di giudizio ".
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta e dalla terza chiamata che liquida, per ciascuna, in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione depositato il 22/12/2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio la esponendo che in data
[...] RO
22/12/2018, mentre partecipava ad una seduta di “functional training” all'interno della palestra gestita dalla cadeva a terra a causa di un'insidia nella pavimentazione, riportando CP_1 la frattura trans-cervicale del femore destro.
Assumendo che l'evento fosse da ricondurre alla responsabilità della convenuta ha chiesto, ex art
2051 c.c., la condanna della al risarcimento dei danni da lei subiti, RO quantificati nel complessivo importo di € 165.895,25 oltre accessori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16/03/2022, si è costituita la RO
, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la con la
[...] RT quale aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda invocando, in subordine, il concorso colposo della parte danneggiata, ex art. 1227 cc, contestando il quantum debeatur, ha chiesto di limitare il risarcimento al danno effettivamente subito dall'attrice. Ha chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese con condanna della medesima, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. pag. 3/10 Con comparsa depositata in data 15/06/2022, si è costituita RT contestando la domanda di parte attrice nell'an che nel quantum.
Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale e all'esito, ritenuto opportuno decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dall'attrice, prima di disporre la CTU medico legale richiesta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/05/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrata l'esistenza di sostanze liquide sulla pavimentazione, insidia addotta dall'attrice e addebitando la caduta all'uso di scarpe nuove da parte dell'attrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra con atto notificato il 30 settembre Parte_1
2024, articolando i seguenti motivi, volti ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie in senso a lei favorevole.
I MOTIVO: Violazione degli artt. 116, 132, n. 4, c.p.c. e 24 Costituzione in relazione all'affermata insussistenza dell'insidia sul parquet ed all'affermata prova dell'utilizzo di scarpe nuove.
II MOTIVO: Violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 116, 132 n. 4 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione ai capi della sentenza riguardanti la affermata insussistenza dell'insidia sul parquet e, di contro,
l'affermata sussistenza del fortuito individuato nell'uso di scarpe nuove da parte della . Parte_1
Entrambe le appellate si sono costituite in giudizio.
La ha insistito per il rigetto dell'appello, ribadendo che nessuna insidia era RO presente sul pavimento e che l'evento era da ricondursi esclusivamente alla condotta dell'appellante.
Ha richiamato, in proposito, le dichiarazioni testimoniali, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose e il rinvio a giudizio dell'appellante per calunnia, oltre ad eccepire il caso fortuito e, in subordine, il concorso di colpa.
dal canto suo, ha anch'essa contestato le doglianze dell'appellante, Controparte_2 sottolineando come le prove testimoniali acquisite, incluse quelle raccolte dalla stessa attrice, abbiano escluso la presenza di liquidi o sostanze scivolose. Ha, inoltre, evidenziato l'inammissibilità e l'irrilevanza delle ulteriori prove richieste ina appello.
Con ordinanza del 24.9.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha premesso che:” La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato unicamente la prova dell'esistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.”
Ha, quindi, respinto la domanda con le seguenti argomentazioni. pag. 4/10 “L'attrice ha dedotto che, a causa della presenza di una sostanza liquida sulla pavimentazione, era caduta scivolando sul pavimento della palestra “ ”, durante la fase di RO riscaldamento pre-allenamento, riportando gravi lesioni.
A seguito della caduta aveva riportato la “frattura transcervicale di femore destro” come diagnosticato dal Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara”.
Non essendo sono stati prodotti in giudizio fotografie o video che permettano di valutare le condizioni della pavimentazione della palestra al momento del sinistro e quindi di verificare la presenza dell'insidia sul parquet, occorre fare riferimento, al fine di effettuare una corretta ricostruzione del sinistro, a quanto dichiarato dai testi presenti sul luogo al momento della caduta.
Emerge, dalle dichiarazioni dei testi e una versione chiara e Tes_1 Tes_2 Tes_3 univoca degli eventi.
I testi, sentiti alle udienze del 13.9.2023 e del 22.11.2023, hanno riferito che il 22/12/2018 la sig.ra arrivò in ritardo rispetto all'orario di inizio del corso “functional training”, tenuto Parte_1 presso la sala “functional” della palestra “ ” e si inserì all'interno del gruppo in RO corsa, per cadere pochi secondi dopo il suo arrivo.
Per quanto riguarda la causa della caduta, questa non può essere individuata, così come indicato da parte attrice, nella presenza di acqua o di altra sostanza viscida presente sul pavimento della palestra, considerato che tale circostanza è stata smentita da tutti i testimoni presenti al momento del sinistro.
I testi hanno inoltre riferito che, sia al momento del fatto (cfr sub 7 teste;
sub 7 teste Tes_2
che successivamente (cfr sub 7 teste l'attrice aveva imputato la caduta Tes_1 Tes_3 all'utilizzo di scarpe nuove.
La teste che, al momento del fatto, si trovava a poca distanza dall'attrice ed insieme agli Tes_2 altri partecipanti alla lesione stava correndo intorno alla stanza per effettuare il riscaldamento, ha precisato che “io ero la prima della fila ..… quando la sig.ra è caduta era l'ultima della Parte_1 fila e quindi si trovava davanti a me, a qualche metro di distanza, circa 4 metri”.
La teste ha precisato che “il piede dell'attrice si è impuntato, come se avesse fatto attrito”.
Tale circostanza è stata confermata dalla teste la quale, pur trovandosi più distante Tes_3 dall'attrice, aveva visto che il piede della medesima era “scivolato di lato sotto l'altra gamba”.
I testi e anno escluso che, nel punto in cui era caduta l'attrice, vi Tes_1 Tes_2 Tes_3 fosse del bagnato, viscidume o altra insidia.
Considerato che l'utilizzo di scarpe nuove sul pavimento di parquet può determinare attrito, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'attrice sia al momento del fatto (cfr sub 7 teste;
sub 7 Tes_2 teste che successivamente (cfr sub 7 teste circa la riferibilità della caduta Tes_1 Tes_3 all'uso di scarpe nuove, non sussistono i presupposti per ascrivere alla convenuta la responsabilità del sinistro.
pag. 5/10 La domanda formulata dall'attrice va quindi rigettata.”
Ciò posto, valga quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO: sul quadro probatorio e l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il primo motivo l'appellante lamenta vizi nella valutazione delle prove, sostenendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di un'insidia sulla pavimentazione e dato credito a testimonianze contraddittorie.
Il motivo è infondato.
Le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado ( , sono Tes_2 Tes_3 Tes_1 risultate univoche nell'escludere la presenza di liquidi o insidie sul pavimento nel momento e nel punto in cui è avvenuta la caduta e tanto basterebbe a ritenere non provata la dinamica del sinistro occorso all'appellante, la quale continua ad assumere che il pavimento fosse bagnato col ricorrere a mere supposizioni, quale quella per cui nella giornata di sabato del 22 dicembre 2018, quindi in pieno inverno, la palestra fosse affollata e riscaldata e che all'interno della stessa si susseguissero lezioni che determinavano sudorazione abbondante degli atleti (vedi spinning) e saturazione di umidità degli ambienti.
Suppone, quindi, l'esistenza, in quel momento, di un ambiente nel quale l'umidità rende scivoloso/insidioso anche il parquet, sia per la saturazione dell'aria che gli atleti respiravano sotto sforzo, sia per la caduta del sudore, presumendo che non vi fosse prova che dopo la seduta di spinning del giorno 22 dicembre 2018 una pulizia, sia pur sommaria, fosse stata effettuata.
Detti argomenti non sono minimamente idonei a far reputare che nel punto preciso in cui l'appellante ebbe a cadere il parquet fosse bagnato, a maggior ragione perché il teste Tes_4
ha riferito che nella giornata del 22 dicembre 2018, nella sala in cui si era poi verificato il
[...] sinistro in questione, aveva tenuto una lezione di spinning terminata circa mezz'ora prima e che, alla Pt_ fine della lezione di spinning ogni atleta è onerato di spruzzare un liquido igienizzante sulla e passare poi la carta per terra, mentre lui stesso passava un attrezzo di panno con frange che si usa nei campi di basket.
Nessuno dei testi, abbia o meno assistito alla esatta dinamica della caduta, ha confermato la presenza di una macchia di umidità o di sudore, né è stata prodotta documentazione fotografica riferibile in modo certo al momento dell'incidente, nulla rilevando che la teste (udienza Tes_1
22/11/2023) abbia dichiarato che “La stanza veniva usata come palestra e si sudava”.
Come correttamente rilevato dagli appellati, le pur indicate contraddizioni tra le diverse dichiarazioni rese dai testimoni, in sede di indagine penale e in primo grado, non attengono alla presenza di sudore sul pavimento, in ogni caso esclusa.
In particolare, la teste ha sempre confermato l'assenza di acqua o materiale viscido sul Tes_3 pavimento, limitandosi a precisare la dinamica dell'evento senza reali contraddizioni.
pag. 6/10 In sede di SIT e, infatti, essa aveva dichiarato che si trovava dietro la sig.ra al momento Parte_1 della caduta ed aveva visto che “il suo piede si è bloccato sul pavimento, poi effettuava una torsione cadendo a terra con la parte laterale destra”.
All'udienza del 22/11/2023 ha così riferito: “stavamo correndo in cerchio e, rispetto a me, la NO
era quasi di fronte a me rispetto al cerchio. Io l'ho vista cadere, mi sembra le sia Parte_1 scivolato un piede di lato sotto l'altra gamba”.
La teste ha ribadito l'assenza di materiale insidioso sul parquet, precisando di non essere in Tes_1 grado di riferire la causa della caduta, sicchè appare inutile il richiamo operato dall'appellante alle SIT rese in sede penale, contrastanti con la deposizione in primo grado, nella quale ebbe a dichiarare di aver visto “la NO scivolare ma non è scivolata sull'acqua. In quel punto non c'era Parte_1 acqua…. non sono in grado di dire cosa ha causato la caduta della NO . Stavamo Parte_1 correndo intorno alla stanza. La NO è arrivata in ritardo e si è unita al gruppo che già Parte_1 correva. E' arrivata di fretta. Stavamo facendo il riscaldamento nella stanza….La stanza veniva usata come palestra e si sudava”.”
Vero è, infatti, che in sede di indagini preliminari essa aveva così testualmente risposto alle domande dei Carabinieri: “Il 22/12/2018, arrivavo in ritardo per la lezione di funzionale, entrata dentro la sala, ho subito notato la NO a terra con tutte le ragazze intorno, mentre l'istruttore Pt_1 CP_5
a teneva ferma… Io non ho visto la NO cadere e non ero presente durante l'accaduto…”,
[...] ma quale che conta è che la teste, presente o meno alla caduta, non abbia in entrambi i casi riferito di un pavimento bagnato.
Le dichiarazioni della teste di , pur presentando alcune differenze espressive, mantengono Tes_2 sostanziale coerenza sul dato essenziale dell'assenza di insidie: l'appellante fa rilevare che la teste, C sentita a l'11 aprile 2019 (a quattro mesi di distanza dall'evento) si era così testualmente espressa: “Io ero il capofila, mentre la NO era l'ultima della fila. Notavo la NO Pt_1 Pt_1 scivolare, cadere lateralmente sbattendo il fianco e una volta a terra urlava per il dolore… Non so perché sia caduta, ho solo notato che è scivolata.”, adducendo che ciò renderebbe contraddittoria la deposizione resa in primo grado “io ero la prima della fila ..… quando la sig.ra è caduta Parte_1 era l'ultima della fila e quindi si trovava davanti a me, a qualche metro di distanza, circa 4 metri…il piede dell'attrice si è impuntato, come se avesse fatto attrito”.
Questo Collegio non rileva, però, contraddizioni degne di rilievo.
Si aggiunga come il teste , indicato dalla stessa attrice, ha confermato che il pavimento era Tes_4 stato pulito dopo la lezione di spinning.
Il riferimento a condizioni ambientali generalmente umide o affollate è privo di valenza probatoria concreta. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non basta l'allegazione di un fatto astrattamente pericoloso: occorre la prova che esso fosse presente e che abbia concretamente determinato l'evento (Cass. civ. n. 2486/2021; n. 27724/2018).
Si rileva inoltre che l'appellante non è riuscita a identificare con precisione la natura dell'insidia, peraltro inesistente in esito all'istruttoria, parlando alternativamente e in termini di mera verosimiglianza di “macchie di umidità”, “sudore”, “liquidi”, fino a dedurre solo in appello una pag. 7/10 presunta inadeguatezza del parquet, senza mai fornire prova positiva del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
In ogni caso, la presenza di umidità o di un'area bagnata sul pavimento della palestra va processualmente esclusa.
Per quanto riguarda poi l'assenza di documenti fotografici, la circostanza che l'attrice non abbia potuto documentare fotograficamente l'insidia a causa delle sue condizioni non può comportare un'inversione dell'onere della prova. Del pari, la documentazione fotografica prodotta dall'appellante non è riferibile al momento del sinistro, come confermato dalla teste che ha dichiarato che: Tes_2
“la foto non è stata scattata al termine di quella lezione nella quale è avvenuto il sinistro, perché io non ci sono mentre ho partecipato a quella lezione”.
Analizzando ulteriormente il compendio istruttorio si rileva, in più, che il procedimento penale per lesioni colpose contro il legale rappresentante della palestra è stato archiviato dopo accurata indagine, non essendo “emersi riscontri alla tesi della querelante circa presenza (colpevole) di liquidi sul pavimento anzi vi è esplicito riferimento alla circostanza che la caduta possa ascriversi alla scarpa nuova della querelante”. L'appellante è stata, addirittura, rinviata a giudizio per calunnia in relazione ai medesimi fatti.
Il verbale di ricovero ospedaliero del 22.12.2018 riporta “trauma distorsivo accidentale”, confermando la natura fortuita dell'evento, salvo quanto si dirà in seguito.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente applicato i principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove testimoniali, privilegiando le testimonianze rese nel contraddittorio delle parti per quanto riguarda l'assenza di insidie liquide, il che rende palese come l'appellante non abbia minimamente dimostrato il fatto nella sua dinamicità, con la conseguenza per cui della pur avvenuta caduta non può rispondere la palestra custode del pavimento.
SUL SECONDO MOTIVO: sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. e sul presunto concorso colposo.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sostenendo che il ritenuto (dal Tribunale) uso di scarpe nuove non può configurare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della palestra.
Anche questo motivo è infondato, oltre che comunque irrilevante, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede che sia dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, sulla base delle testimonianze acquisite, che la caduta non è derivata da un'insidia del pavimento (presenza di liquidi o sostanze scivolose) e tanto bastava al rigetto della domanda, a prescindere dal ritenuto impuntamento del piede dell'attrice, verosimilmente dovuto all'attrito delle scarpe nuove sul parquet, dinamica che, in ogni caso, è quella ritenuta anche dal Procuratore della Repubblica di Pescara nella propria richiesta di archiviazione.
Quel che conta, invero, è che non risulta dimostrato che il pavimento presentasse caratteristiche anomale o difetti tali da renderlo inidoneo all'uso, sicchè l'avere l'appellante indossato scarpe nuove o usate (come avrebbe dovuto testimoniare suo marito), diviene circostanza irrilevante ai fini del pag. 8/10 rigetto della domanda risarcitoria, anche poiché dal verbale di ricovero redatto dall'Ospedale di
Pescara in data 22.12.2018, in base alle dichiarazioni rese dalla stessa , è scritto: “riferito Parte_1 trauma distorsivo accidentale dell'anca destra avvenuto in palestra con successiva caduta a terra con trauma dell'anca stessa” e nella perizia medico legale prodotta dall'attrice vengono citati un “blocco improvviso” del piede e una “torsione”.
Trattasi di elementi incompatibili con l'asserito scivolamento su un liquido presente a terra, che avrebbe determinato una caduta all'indietro, non certo un blocco improvviso del piede, men che meno un trauma distorsivo dell'anca.
Il trauma distorsivo dell'anca e/o l'impuntamento del piede per attrito delle scarpe, vecchie o nuove che fossero, configurano eventi estranei alla sfera di custodia, non prevedibili, né controllabili da parte del custode, costituendo, quindi e in assoluto, ossia anche a voler ipotizzare un nesso di causalità tra pavimento e caduta, caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva.
Anche l'alternativa prospettazione ai sensi dell'art. 2043 non può trovare accoglimento.
La dinamica dell'accaduto, così come ricostruita dagli stessi testimoni, ha rivelato che l'attrice è giunta in ritardo alla lezione, si è inserita nel gruppo già in corsa e ha perso in qualche modo l'equilibrio mentre svolgeva esercizi dinamici in un punto in cui il pavimento non era bagnato.
Non risulta dimostrata, quindi, alcuna condotta colposa della palestra nella gestione e manutenzione degli spazi. Le modalità di pulizia tra una lezione e l'altra, pur sommarie, non integrano negligenza quando non sia dimostrata la presenza effettiva di sostanze pericolose.
E' presumibile, in definitiva, che l'evento lesivo sia in ogni caso dipeso da una condotta incauta dell'attrice che, nella fretta di inserirsi nel gruppo già in movimento, ha perso in qualche modo il passo e l'equilibrio, con conseguente esclusione della responsabilità della struttura ospitante.
SULLA RICHIESTA ISTRUTTORIA
L'appellante chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli B1-B5 relativi all'acquisto e uso delle scarpe. La richiesta è inammissibile in quanto i fatti oggetto di prova (acquisto delle scarpe nel
2016, loro cessione alla moglie) non sono rilevanti ai fini della decisione;
l'eventuale prova contraria sull'uso di scarpe nuove non modificherebbe l'esito della causa.
L'appello, in definitiva, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente accertato l'assenza del nesso causale tra il pavimento della palestra e la caduta dell'attrice, individuando nell'impuntamento del piede per attrito delle scarpe la causa esclusiva dell'evento e la decisione di rigetto va confermata a prescindere dalla tipologia di scarpe indossata o dalla esatta dinamica della caduta, non ascrivibile a responsabilità di sorta dell'appellata.
L'appello deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Le spese vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione fino a 260.000,00, considerando il valore del petitum. pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1052/2024 del Parte_1
Tribunale di Pescara;
CONFERMA la sentenza impugnata in ogni sua parte;
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate, che liquida per ciascuna di esse in euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 945/2024 RG e vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti del giudizio di primo Parte_1 grado estesa anche alla presente fase e nonché procura in calce al presente atto, dagli avvocatiti
Vicenzo Di Girolamo e Riccardo Di Girolamo, con studio in Pescara, via Mazzarino n. 8;
appellante e
in persona del legale rappresentante pro- RO tempore, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce a comparsa di risposta dall'Avv. Stefano
Galasso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco di Tonto ed elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio del primo alla via D'Annunzio, 81;
appellata in persona del Procuratore ad negotia, Dr. Controparte_2
, munito di procura speciale del 28/05/2021, Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
Rep./fasc. n. , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Unione n°4, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Marino DI FELICE, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di rissposta;
altra appellata avverso la sentenza n. 1052/2024 del Tribunale di Pescara, resa nel giudizio n. 5043/2021, pubblicata il 16 settembre 2024 e notificata il 30 settembre 2024.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettando le conclusioni formulate dagli appellati, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara n.
1052/2024 pubblicata il 16/09/2024, notificata il 30/09/2024, emessa nella causa civile RG n.
5043/2021 nei termini richiesti e conseguentemente, per i motivi di impugnazione di cui al presente atto, disattesa ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione,
NEL MERITO, in accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra in primo Parte_1 grado:
- accertare e dichiarare che la responsabilità per la rovinosa caduta occorsa all'appellante in data
22/12/2018 mentre partecipava ad una lezione di gruppo “functional training” nella palestra
[...]
, grava su quest'ultima ex art. 2051 c.c.; CP_1
- ritenere quindi configurabile nella fattispecie in discussione la responsabilità della Controparte_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero, subordinatamente, ex art. 2043 c.c.;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza della suddetta caduta, l'appellante ha subito i danni descritti e documentati in corso di causa, da quantificare a mezzo di disponenda CTU medico legale;
- condannare la convenuta e la sua assicurazione al relativo risarcimento attualizzato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al soddisfo.
Con ogni ulteriore statuizione in merito alle spese ed i compensi del doppio grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere la prova per testi articolata nei paragrafi da B.1 a B.5 della II memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 07/10/2022 nel giudizio di primo grado, con il teste ivi indicato;
- ammettere CTU medico-legale volta alla ricostruzione del sinistro ed all'accertamento e quantificazione dell'entità del danno biologico temporaneo e permanente e di ogni altro danno per sofferenza soggettiva e non patrimoniale con la massima personalizzazione;
- dare atto della già avvenuta produzione degli atti e documenti indicati nell'atto di appello.”
per parte appellata RO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposta dalla sig. per le ragioni Parte_1 tutte di cui in narrativa, confermando la sentenza di primo grado appellata Tribunale di Pescara n.
1052/2024;
IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi, voglia accertare quantomeno il concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 cc della sig.ra per le ragioni esposte in narrativa con conseguente riduzione di Parte_1 ogni pretesa risarcitoria avanzata e comunque con riduzione e contestazione del quantum debeatur in quanto non provato ed eccessivo;
NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI ACCOGLIMENTO ANCHE SOLO PARZIALE DELLA
DOMANDA ATTOREA accertare e dichiarare che la terza chiamata è Controparte_2 tenuta, in forza di polizza assicurativa RC sopra indicata, a manlevare la convenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata a manlevare ad ogni effetto di legge la per quanto CP_1 pag. 2/10 fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice con rifusione - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione in ordine alla condotta assunta dalla ovvero se e CP_2 come previste in polizza - delle spese legali e di costituzione anche in favore della convenuta;
In ogni caso condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, la sig.ra Parte_1 per responsabilità aggravata e lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 cpc. Con vittoria di spese e competenze professionali anche della presente fase di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto confermare il contenuto della sentenza n. 1052/2024 Parte_2 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio R.G. 5043/2021, pubblicata il 16 settembre 2024.
Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite di questa fase di giudizio ".
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta e dalla terza chiamata che liquida, per ciascuna, in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione depositato il 22/12/2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio la esponendo che in data
[...] RO
22/12/2018, mentre partecipava ad una seduta di “functional training” all'interno della palestra gestita dalla cadeva a terra a causa di un'insidia nella pavimentazione, riportando CP_1 la frattura trans-cervicale del femore destro.
Assumendo che l'evento fosse da ricondurre alla responsabilità della convenuta ha chiesto, ex art
2051 c.c., la condanna della al risarcimento dei danni da lei subiti, RO quantificati nel complessivo importo di € 165.895,25 oltre accessori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16/03/2022, si è costituita la RO
, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la con la
[...] RT quale aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda invocando, in subordine, il concorso colposo della parte danneggiata, ex art. 1227 cc, contestando il quantum debeatur, ha chiesto di limitare il risarcimento al danno effettivamente subito dall'attrice. Ha chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese con condanna della medesima, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. pag. 3/10 Con comparsa depositata in data 15/06/2022, si è costituita RT contestando la domanda di parte attrice nell'an che nel quantum.
Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale e all'esito, ritenuto opportuno decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dall'attrice, prima di disporre la CTU medico legale richiesta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/05/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrata l'esistenza di sostanze liquide sulla pavimentazione, insidia addotta dall'attrice e addebitando la caduta all'uso di scarpe nuove da parte dell'attrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra con atto notificato il 30 settembre Parte_1
2024, articolando i seguenti motivi, volti ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie in senso a lei favorevole.
I MOTIVO: Violazione degli artt. 116, 132, n. 4, c.p.c. e 24 Costituzione in relazione all'affermata insussistenza dell'insidia sul parquet ed all'affermata prova dell'utilizzo di scarpe nuove.
II MOTIVO: Violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 116, 132 n. 4 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione ai capi della sentenza riguardanti la affermata insussistenza dell'insidia sul parquet e, di contro,
l'affermata sussistenza del fortuito individuato nell'uso di scarpe nuove da parte della . Parte_1
Entrambe le appellate si sono costituite in giudizio.
La ha insistito per il rigetto dell'appello, ribadendo che nessuna insidia era RO presente sul pavimento e che l'evento era da ricondursi esclusivamente alla condotta dell'appellante.
Ha richiamato, in proposito, le dichiarazioni testimoniali, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose e il rinvio a giudizio dell'appellante per calunnia, oltre ad eccepire il caso fortuito e, in subordine, il concorso di colpa.
dal canto suo, ha anch'essa contestato le doglianze dell'appellante, Controparte_2 sottolineando come le prove testimoniali acquisite, incluse quelle raccolte dalla stessa attrice, abbiano escluso la presenza di liquidi o sostanze scivolose. Ha, inoltre, evidenziato l'inammissibilità e l'irrilevanza delle ulteriori prove richieste ina appello.
Con ordinanza del 24.9.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha premesso che:” La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato unicamente la prova dell'esistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.”
Ha, quindi, respinto la domanda con le seguenti argomentazioni. pag. 4/10 “L'attrice ha dedotto che, a causa della presenza di una sostanza liquida sulla pavimentazione, era caduta scivolando sul pavimento della palestra “ ”, durante la fase di RO riscaldamento pre-allenamento, riportando gravi lesioni.
A seguito della caduta aveva riportato la “frattura transcervicale di femore destro” come diagnosticato dal Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara”.
Non essendo sono stati prodotti in giudizio fotografie o video che permettano di valutare le condizioni della pavimentazione della palestra al momento del sinistro e quindi di verificare la presenza dell'insidia sul parquet, occorre fare riferimento, al fine di effettuare una corretta ricostruzione del sinistro, a quanto dichiarato dai testi presenti sul luogo al momento della caduta.
Emerge, dalle dichiarazioni dei testi e una versione chiara e Tes_1 Tes_2 Tes_3 univoca degli eventi.
I testi, sentiti alle udienze del 13.9.2023 e del 22.11.2023, hanno riferito che il 22/12/2018 la sig.ra arrivò in ritardo rispetto all'orario di inizio del corso “functional training”, tenuto Parte_1 presso la sala “functional” della palestra “ ” e si inserì all'interno del gruppo in RO corsa, per cadere pochi secondi dopo il suo arrivo.
Per quanto riguarda la causa della caduta, questa non può essere individuata, così come indicato da parte attrice, nella presenza di acqua o di altra sostanza viscida presente sul pavimento della palestra, considerato che tale circostanza è stata smentita da tutti i testimoni presenti al momento del sinistro.
I testi hanno inoltre riferito che, sia al momento del fatto (cfr sub 7 teste;
sub 7 teste Tes_2
che successivamente (cfr sub 7 teste l'attrice aveva imputato la caduta Tes_1 Tes_3 all'utilizzo di scarpe nuove.
La teste che, al momento del fatto, si trovava a poca distanza dall'attrice ed insieme agli Tes_2 altri partecipanti alla lesione stava correndo intorno alla stanza per effettuare il riscaldamento, ha precisato che “io ero la prima della fila ..… quando la sig.ra è caduta era l'ultima della Parte_1 fila e quindi si trovava davanti a me, a qualche metro di distanza, circa 4 metri”.
La teste ha precisato che “il piede dell'attrice si è impuntato, come se avesse fatto attrito”.
Tale circostanza è stata confermata dalla teste la quale, pur trovandosi più distante Tes_3 dall'attrice, aveva visto che il piede della medesima era “scivolato di lato sotto l'altra gamba”.
I testi e anno escluso che, nel punto in cui era caduta l'attrice, vi Tes_1 Tes_2 Tes_3 fosse del bagnato, viscidume o altra insidia.
Considerato che l'utilizzo di scarpe nuove sul pavimento di parquet può determinare attrito, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'attrice sia al momento del fatto (cfr sub 7 teste;
sub 7 Tes_2 teste che successivamente (cfr sub 7 teste circa la riferibilità della caduta Tes_1 Tes_3 all'uso di scarpe nuove, non sussistono i presupposti per ascrivere alla convenuta la responsabilità del sinistro.
pag. 5/10 La domanda formulata dall'attrice va quindi rigettata.”
Ciò posto, valga quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO: sul quadro probatorio e l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il primo motivo l'appellante lamenta vizi nella valutazione delle prove, sostenendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di un'insidia sulla pavimentazione e dato credito a testimonianze contraddittorie.
Il motivo è infondato.
Le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado ( , sono Tes_2 Tes_3 Tes_1 risultate univoche nell'escludere la presenza di liquidi o insidie sul pavimento nel momento e nel punto in cui è avvenuta la caduta e tanto basterebbe a ritenere non provata la dinamica del sinistro occorso all'appellante, la quale continua ad assumere che il pavimento fosse bagnato col ricorrere a mere supposizioni, quale quella per cui nella giornata di sabato del 22 dicembre 2018, quindi in pieno inverno, la palestra fosse affollata e riscaldata e che all'interno della stessa si susseguissero lezioni che determinavano sudorazione abbondante degli atleti (vedi spinning) e saturazione di umidità degli ambienti.
Suppone, quindi, l'esistenza, in quel momento, di un ambiente nel quale l'umidità rende scivoloso/insidioso anche il parquet, sia per la saturazione dell'aria che gli atleti respiravano sotto sforzo, sia per la caduta del sudore, presumendo che non vi fosse prova che dopo la seduta di spinning del giorno 22 dicembre 2018 una pulizia, sia pur sommaria, fosse stata effettuata.
Detti argomenti non sono minimamente idonei a far reputare che nel punto preciso in cui l'appellante ebbe a cadere il parquet fosse bagnato, a maggior ragione perché il teste Tes_4
ha riferito che nella giornata del 22 dicembre 2018, nella sala in cui si era poi verificato il
[...] sinistro in questione, aveva tenuto una lezione di spinning terminata circa mezz'ora prima e che, alla Pt_ fine della lezione di spinning ogni atleta è onerato di spruzzare un liquido igienizzante sulla e passare poi la carta per terra, mentre lui stesso passava un attrezzo di panno con frange che si usa nei campi di basket.
Nessuno dei testi, abbia o meno assistito alla esatta dinamica della caduta, ha confermato la presenza di una macchia di umidità o di sudore, né è stata prodotta documentazione fotografica riferibile in modo certo al momento dell'incidente, nulla rilevando che la teste (udienza Tes_1
22/11/2023) abbia dichiarato che “La stanza veniva usata come palestra e si sudava”.
Come correttamente rilevato dagli appellati, le pur indicate contraddizioni tra le diverse dichiarazioni rese dai testimoni, in sede di indagine penale e in primo grado, non attengono alla presenza di sudore sul pavimento, in ogni caso esclusa.
In particolare, la teste ha sempre confermato l'assenza di acqua o materiale viscido sul Tes_3 pavimento, limitandosi a precisare la dinamica dell'evento senza reali contraddizioni.
pag. 6/10 In sede di SIT e, infatti, essa aveva dichiarato che si trovava dietro la sig.ra al momento Parte_1 della caduta ed aveva visto che “il suo piede si è bloccato sul pavimento, poi effettuava una torsione cadendo a terra con la parte laterale destra”.
All'udienza del 22/11/2023 ha così riferito: “stavamo correndo in cerchio e, rispetto a me, la NO
era quasi di fronte a me rispetto al cerchio. Io l'ho vista cadere, mi sembra le sia Parte_1 scivolato un piede di lato sotto l'altra gamba”.
La teste ha ribadito l'assenza di materiale insidioso sul parquet, precisando di non essere in Tes_1 grado di riferire la causa della caduta, sicchè appare inutile il richiamo operato dall'appellante alle SIT rese in sede penale, contrastanti con la deposizione in primo grado, nella quale ebbe a dichiarare di aver visto “la NO scivolare ma non è scivolata sull'acqua. In quel punto non c'era Parte_1 acqua…. non sono in grado di dire cosa ha causato la caduta della NO . Stavamo Parte_1 correndo intorno alla stanza. La NO è arrivata in ritardo e si è unita al gruppo che già Parte_1 correva. E' arrivata di fretta. Stavamo facendo il riscaldamento nella stanza….La stanza veniva usata come palestra e si sudava”.”
Vero è, infatti, che in sede di indagini preliminari essa aveva così testualmente risposto alle domande dei Carabinieri: “Il 22/12/2018, arrivavo in ritardo per la lezione di funzionale, entrata dentro la sala, ho subito notato la NO a terra con tutte le ragazze intorno, mentre l'istruttore Pt_1 CP_5
a teneva ferma… Io non ho visto la NO cadere e non ero presente durante l'accaduto…”,
[...] ma quale che conta è che la teste, presente o meno alla caduta, non abbia in entrambi i casi riferito di un pavimento bagnato.
Le dichiarazioni della teste di , pur presentando alcune differenze espressive, mantengono Tes_2 sostanziale coerenza sul dato essenziale dell'assenza di insidie: l'appellante fa rilevare che la teste, C sentita a l'11 aprile 2019 (a quattro mesi di distanza dall'evento) si era così testualmente espressa: “Io ero il capofila, mentre la NO era l'ultima della fila. Notavo la NO Pt_1 Pt_1 scivolare, cadere lateralmente sbattendo il fianco e una volta a terra urlava per il dolore… Non so perché sia caduta, ho solo notato che è scivolata.”, adducendo che ciò renderebbe contraddittoria la deposizione resa in primo grado “io ero la prima della fila ..… quando la sig.ra è caduta Parte_1 era l'ultima della fila e quindi si trovava davanti a me, a qualche metro di distanza, circa 4 metri…il piede dell'attrice si è impuntato, come se avesse fatto attrito”.
Questo Collegio non rileva, però, contraddizioni degne di rilievo.
Si aggiunga come il teste , indicato dalla stessa attrice, ha confermato che il pavimento era Tes_4 stato pulito dopo la lezione di spinning.
Il riferimento a condizioni ambientali generalmente umide o affollate è privo di valenza probatoria concreta. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non basta l'allegazione di un fatto astrattamente pericoloso: occorre la prova che esso fosse presente e che abbia concretamente determinato l'evento (Cass. civ. n. 2486/2021; n. 27724/2018).
Si rileva inoltre che l'appellante non è riuscita a identificare con precisione la natura dell'insidia, peraltro inesistente in esito all'istruttoria, parlando alternativamente e in termini di mera verosimiglianza di “macchie di umidità”, “sudore”, “liquidi”, fino a dedurre solo in appello una pag. 7/10 presunta inadeguatezza del parquet, senza mai fornire prova positiva del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
In ogni caso, la presenza di umidità o di un'area bagnata sul pavimento della palestra va processualmente esclusa.
Per quanto riguarda poi l'assenza di documenti fotografici, la circostanza che l'attrice non abbia potuto documentare fotograficamente l'insidia a causa delle sue condizioni non può comportare un'inversione dell'onere della prova. Del pari, la documentazione fotografica prodotta dall'appellante non è riferibile al momento del sinistro, come confermato dalla teste che ha dichiarato che: Tes_2
“la foto non è stata scattata al termine di quella lezione nella quale è avvenuto il sinistro, perché io non ci sono mentre ho partecipato a quella lezione”.
Analizzando ulteriormente il compendio istruttorio si rileva, in più, che il procedimento penale per lesioni colpose contro il legale rappresentante della palestra è stato archiviato dopo accurata indagine, non essendo “emersi riscontri alla tesi della querelante circa presenza (colpevole) di liquidi sul pavimento anzi vi è esplicito riferimento alla circostanza che la caduta possa ascriversi alla scarpa nuova della querelante”. L'appellante è stata, addirittura, rinviata a giudizio per calunnia in relazione ai medesimi fatti.
Il verbale di ricovero ospedaliero del 22.12.2018 riporta “trauma distorsivo accidentale”, confermando la natura fortuita dell'evento, salvo quanto si dirà in seguito.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente applicato i principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove testimoniali, privilegiando le testimonianze rese nel contraddittorio delle parti per quanto riguarda l'assenza di insidie liquide, il che rende palese come l'appellante non abbia minimamente dimostrato il fatto nella sua dinamicità, con la conseguenza per cui della pur avvenuta caduta non può rispondere la palestra custode del pavimento.
SUL SECONDO MOTIVO: sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. e sul presunto concorso colposo.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sostenendo che il ritenuto (dal Tribunale) uso di scarpe nuove non può configurare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della palestra.
Anche questo motivo è infondato, oltre che comunque irrilevante, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede che sia dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, sulla base delle testimonianze acquisite, che la caduta non è derivata da un'insidia del pavimento (presenza di liquidi o sostanze scivolose) e tanto bastava al rigetto della domanda, a prescindere dal ritenuto impuntamento del piede dell'attrice, verosimilmente dovuto all'attrito delle scarpe nuove sul parquet, dinamica che, in ogni caso, è quella ritenuta anche dal Procuratore della Repubblica di Pescara nella propria richiesta di archiviazione.
Quel che conta, invero, è che non risulta dimostrato che il pavimento presentasse caratteristiche anomale o difetti tali da renderlo inidoneo all'uso, sicchè l'avere l'appellante indossato scarpe nuove o usate (come avrebbe dovuto testimoniare suo marito), diviene circostanza irrilevante ai fini del pag. 8/10 rigetto della domanda risarcitoria, anche poiché dal verbale di ricovero redatto dall'Ospedale di
Pescara in data 22.12.2018, in base alle dichiarazioni rese dalla stessa , è scritto: “riferito Parte_1 trauma distorsivo accidentale dell'anca destra avvenuto in palestra con successiva caduta a terra con trauma dell'anca stessa” e nella perizia medico legale prodotta dall'attrice vengono citati un “blocco improvviso” del piede e una “torsione”.
Trattasi di elementi incompatibili con l'asserito scivolamento su un liquido presente a terra, che avrebbe determinato una caduta all'indietro, non certo un blocco improvviso del piede, men che meno un trauma distorsivo dell'anca.
Il trauma distorsivo dell'anca e/o l'impuntamento del piede per attrito delle scarpe, vecchie o nuove che fossero, configurano eventi estranei alla sfera di custodia, non prevedibili, né controllabili da parte del custode, costituendo, quindi e in assoluto, ossia anche a voler ipotizzare un nesso di causalità tra pavimento e caduta, caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva.
Anche l'alternativa prospettazione ai sensi dell'art. 2043 non può trovare accoglimento.
La dinamica dell'accaduto, così come ricostruita dagli stessi testimoni, ha rivelato che l'attrice è giunta in ritardo alla lezione, si è inserita nel gruppo già in corsa e ha perso in qualche modo l'equilibrio mentre svolgeva esercizi dinamici in un punto in cui il pavimento non era bagnato.
Non risulta dimostrata, quindi, alcuna condotta colposa della palestra nella gestione e manutenzione degli spazi. Le modalità di pulizia tra una lezione e l'altra, pur sommarie, non integrano negligenza quando non sia dimostrata la presenza effettiva di sostanze pericolose.
E' presumibile, in definitiva, che l'evento lesivo sia in ogni caso dipeso da una condotta incauta dell'attrice che, nella fretta di inserirsi nel gruppo già in movimento, ha perso in qualche modo il passo e l'equilibrio, con conseguente esclusione della responsabilità della struttura ospitante.
SULLA RICHIESTA ISTRUTTORIA
L'appellante chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli B1-B5 relativi all'acquisto e uso delle scarpe. La richiesta è inammissibile in quanto i fatti oggetto di prova (acquisto delle scarpe nel
2016, loro cessione alla moglie) non sono rilevanti ai fini della decisione;
l'eventuale prova contraria sull'uso di scarpe nuove non modificherebbe l'esito della causa.
L'appello, in definitiva, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente accertato l'assenza del nesso causale tra il pavimento della palestra e la caduta dell'attrice, individuando nell'impuntamento del piede per attrito delle scarpe la causa esclusiva dell'evento e la decisione di rigetto va confermata a prescindere dalla tipologia di scarpe indossata o dalla esatta dinamica della caduta, non ascrivibile a responsabilità di sorta dell'appellata.
L'appello deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Le spese vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione fino a 260.000,00, considerando il valore del petitum. pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1052/2024 del Parte_1
Tribunale di Pescara;
CONFERMA la sentenza impugnata in ogni sua parte;
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate, che liquida per ciascuna di esse in euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
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