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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 37/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. NN RI CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. BORSA FRANCESCA Parte_1
RECLAMANTE E
assistito e difeso dall'Avv. STRAMENGA GIOVANNI CP_1
RECLAMATO
avente ad oggetto : reclamo avverso la sentenza n. n.31/2025 pubblicata in data 22.01.2025, del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con ordinanza emessa in data 28.06.2023, a definizione della fase sommaria, il Giudice del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso proposto da , dichiarando la Parte_1 illegittimità del licenziamento comminato a con lettera del 27/01/2022 Parte_1 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso e, per l'effetto, ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della società datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il medesimo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e, in riforma della precedente ordinanza, ha dichiarato la legittimità CP_1 del licenziamento;
compensando le spese delle due fasi del giudizio. Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni preliminari afferenti la violazione del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e del principio di specificità dei motivi, ha accertato l'effettività della riorganizzazione aziendale, attuata mediante l'introduzione del nuovo software “Datamax” per la gestione digitale e semplificata, tramite tablet, degli ordini, ai fini di una più efficiente produzione nel reparto del con conseguente Parte_2 riduzione della forza lavoro ai danni del non già per la soppressione delle mansioni Pt_1 da lui svolte, ma perché sostanzialmente in esubero nel Reparto telai . Il Parte_3 primo giudice ha ritenuto che il lavoratore non poteva essere ricollocato nel reparto Telai Piccoli o NF – dove aveva lavorato solo occasionalmente nel corso del rapporto, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire esperienza – caratterizzato da attività specifiche e peculiari non interscambiabili, sia per la diversità di macchinari impiegati che per diversità delle attività di impianto, regolazione, funzionamento e infilaggio. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 22.1.2025 e non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato il 21.2.2025, chiedendone la riforma e Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, in particolare, in via principale
“accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in subordine per violazione dell'art. 7 comma 2 L. 604/1966, in ogni caso, per violazione dell'obbligo di repechage, con conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna della datrice al pagamento di tutte le mensilità dovute dal licenziamento illegittimo alla reintegra oltre rivalutazione ed interessi, oltre alle regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. In via subordinata, con condanna della società datrice alla corresponsione di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella inferiore ritenuta di giustizia”. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame il reclamante ha lamentato l'errata valutazione delle prove testimoniali, raccolte sia nella fase sommaria che in quella a cognizione piena, all'esito delle quali non è emerso alcun effettivo, reale e concreto riassetto organizzativo e produttivo della società o comunque una modifica sostanziale della organizzazione del lavoro tali da legittimare la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente, evidenziando altresì come nessuna spiegazione è stata offerta circa la non ricollocabilità del lavoratore in altra posizione esistente in azienda, in palese violazione dell'obbligo di repechage. Secondo il reclamante la società non avrebbe né allegato né dimostrato che l'introduzione del nuovo programma software DATAMAX, con gestione telematica degli ordinativi, dell'impianto per la realizzazione delle etichette e dei nastri e del lavoro sulle singole macchine, ha inciso sulla posizione del rendendola in esubero, né che le mansioni di Pt_1
pag. 2/8 quest'ultimo fossero infungibili, in quanto telaista tessitore di 4° livello, al pari degli altri addetti alle macchine telai piccoli NF, con un'esperienza ventennale e già assegnato, in più occasioni nel corso del rapporto, alle macchine telai piccoli. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Costituisce principio consolidato quello secondo cui la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa, gravando sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda come pure l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. In particolare per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; salvo l'accertamento, in concreto, dell'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, per cui il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta" (cfr. Cass. n. 752/2023). Nel caso in esame, dall'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, è emerso che la a partire dall'anno 2020, ha effettuato interventi innovativi consistiti CP_1 nella sostituzione di alcuni telai con altri più moderni, sempre della stessa tipologia e nella predisposizione di un nuovo gestionale Datamax, con dotazione ai lavoratori tessitori di un tablet per la consultazione della programmazione degli ordini (che automaticamente venivano riprogrammati nel caso di fermi macchina). In concreto, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non è cambiata l'attività svolta dai tessitori, ossia dagli operatori di produzione, che continuano ad eseguire le operazioni previste nella scheda e nell'ordine, tuttavia detta attività è agevolata dall'introduzione del software e dalla dotazione del tablet, che permettono una consultazione più celere degli ordinativi inseriti, una scaletta automatica di priorità agli ordini ma soprattutto il ripristino veloce della funzionalità del telaio, evitando interventi tecnici, in precedenza necessari, quando si verificavano rotture o “inceppamenti” dei macchinari, per cui l'addetto tessitore era costretto a fermare l'attività in attesa dell'intervento del caporeparto del turno successivo. Come rilevato anche dal giudice di primo grado, ciò ha comportato, nel reparto Parte_4
, cui era addetto il un nuovo assetto organizzativo della forza lavoro, attuato
[...] Pt_1 mediante l'organizzazione dei due tecnici caporeparto ( e Controparte_2 Per_1
pag. 3/8 in turni di otto ore ciascuno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore Per_2
22:00). Riguardo a questi ultimi, addetti alle stesse mansioni del nel reparto Telai Grandi, Pt_1 non è in contestazione la corretta applicazione dei criteri generali di comparazione tra i medesimi e lo stesso essendo gli stessi dotati di maggiore anzianità di servizio, Pt_1 maggiore specializzazione, più alto livello di inquadramento professionale e maggiori carichi familiari. Può pertanto affermarsi che, la società resistente, datrice di lavoro, ha dimostrato che le ragioni di licenziamento dalla stessa addotte, inerenti agli interventi operati con riguardo all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro e diretti ad una migliore efficienza gestionale, hanno determinato causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo aziendale tale da richiedere la soppressione di una posizione lavorativa individuata in quella occupata dal ricorrente. Ai fini della legittimità del recesso, tuttavia, non è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo, ma grava altresì sul datore di lavoro un onere di allegazione e di prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato ossia di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, non solo equivalenti ma anche inferiori (cfr. Cass. SSUU n.7755/1998 et al.). Il datore di lavoro, infatti, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative ed ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al lavoratore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore medesimo. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “l'art. 2103 c.c. si interpreta alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, in coerenza con la ratio di numerosi interventi normativi, sicchè ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativs sl recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale” (cfr. Cass. n. 23698/2015). Tanto premesso, nel caso in esame va evidenziato che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della (impresa che opera nel settore tessile e che si occupa della CP_1 produzione di tessuti mediante telai) in data 13 giugno 2000, con contratto di formazione lavoro e qualifica di “personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate”. Successivamente, in data 12 giugno 2002, senza soluzione di continuità, il lavoratore ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con impiego lavorativo a tempo pieno, e con la qualifica di “addetto a telai meccanici e macchinari per la
pag. 4/8 tessitura e la maglieria” e dopo l'iniziale collocazione professionale nel 2° livello, conservato sino al 2007, accedeva al 3° livello che manteneva sino al 2018, allorquando veniva inserito nel 4° livello, sino al licenziamento. Tenuto conto dell'organizzazione aziendale e del fatto che il ciclo produttivo era articolato in n. 2 reparti separati, denominati rispettivamente, “telai grandi” e “telai piccoli” o “NF”, il primo destinato alla produzione di “etichette” e il secondo riservato alla realizzazione di nastri, stante la assoluta coincidenza di inquadramento e di profilo professionale degli addetti all'uno e all'altro reparto, quanto sostenuto dalla datrice di lavoro – secondo la quale il non era in grado di occupare in concreto alcuno dei ruoli degli addetti ai “telai Pt_1 piccoli” o “NF” – non è sufficiente ai fini della prova dell'impossibilità del repechage, considerato che le mansioni a cui era addetto il ricorrente sono state ritenute specifiche e peculiari solo perché di pertinenza esclusiva del reparto “telai grandi” e non anche di quello "piccoli telai" o "NF" per nastri. Tantomeno è dirimente la circostanza allegata dalla datrice per cui nel reparto “piccoli telai”
“egli aveva lavorato solo raramente nel corso di 10 anni per non oltre 4/5 volte, per 5 giorni ogni volta, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire alcuna esperienza tale da consentirne l'impiego in maniera stabile”; al contrario la stessa è sintomatica proprio di quella “fungibilità di mansioni” richiesta ai fini del repechage, che non va confusa con la
“fungibilità tra lavoratori”, aventi maggiore o minore esperienza lavorativa nel settore, del tutto estranea alla problematica in oggetto. Ai fini della fungibilità delle mansioni, infatti, rileva la sola idoneità del lavoratore ad occupare una posizione lavorativa presente in altro settore e non è dirimente la diversità dei compiti svolti fino al licenziamento, rispetto a quelli in cui potrebbe essere ricollocato il dipendente, né tantomeno la ridotta o limitata esperienza maturata dal medesimo in dette ultime mansioni. Nel caso in esame, alcuna prova è stata offerta dalla società in ordine alla circostanza che le attività di pertinenza del reparto "telai piccoli" o "NF" implicassero competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale del mentre tenuto conto della lunga Pt_1 esperienza professionale conseguita dal medesimo e della qualifica di “addetto a telai meccanici e macchinari per la tessitura e la maglieria” posseduta dallo stesso, è ragionevole ritenere il contrario Sotto tale profilo, la stessa circostanza, allegata dalla datrice di lavoro, che nel gennaio 2020 il lavoratore sia stato assunto e collocato nel reparto “telai piccoli”, dimostra Parte_5 come non necessitassero competenze specifiche o peculiari, se non quelle esigibili anche da un neo assunto. Non si ignora la precedente pronuncia di questa Corte, in contenzioso vertente tra le medesime parti, in materia di risarcimento del danno per illegittimo collocamento in CIGO di
. e omessa rotazione con gli addetti al reparto NF, in cui, delineata la fonte Parte_1 dell'obbligo di rotazione nell'eventuale accordo sindacale conclusivo della procedura, o nell'eventuale volontà unilaterale dell'imprenditore manifestata in tal senso in sede di pag. 5/8 informazione sindacale, è stato affermato che l'adempimento di tale obbligo trova un limite nelle esigenze produttive e organizzative dell'azienda, nonché nei requisiti di professionalità e fungibilità dei singoli lavoratori, con onere della prova a totale carico del lavoratore.
In particolare, nella predetta sentenza è precisato che “non può ritenersi sussistente l'obbligo di rotazione dei lavoratori da collocare in c.i.g. in base alla sola fungibilità delle professionalità interessate, ma deve prioritariamente tenersi conto, in base all'espressa manifestazione di volontà datoriale, della compatibilità con le esigenze tecnico-produttive aziendali nel periodo di ricorso alla c.i.g.” e che “al riguardo va inoltre tenuto conto che il criterio della professionalità, da adottare nella scelta dei lavoratori da porre in c.i.g., deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale” (cfr. Cass. Sez. L. n. 1178 del 01/02/1993 rv. 480584 - 01)”.
Con riferimento alla posizione del è stata ritenuta legittima la scelta della di Pt_1 CP_1 non effettuare rotazione con gli altri lavoratori, in quanto, “in ragione della riduzione di attività nel periodo pandemico, con impiego di un solo operatore per turno, era possibile impiegare in turnazione esclusivamente i lavoratori in condizione di garantire, da soli, il funzionamento del singolo reparto, mentre il quanto al reparto denominato: Pt_1
“grandi telai”, o: “telai etichette-telai grandi jacquard”, aveva qualifica inferiore agli altri due addetti e non era in grado di sostituire e riparare le schede magneti, regolare e sostituire le pinze telai, sostituire i nastri telai, sostituire le coulisse ed il subbio, oltre ad altri piccoli interventi, che si rendevano necessari nell'ordinaria gestione dei telai del reparto, sicché non era in grado di coprire, da solo, il turno (cfr. pagg. 14 segg. della memoria di costituzione in primo grado e le corrispondenti deduzioni svolte nel ricorso in appello); ed egli, quanto al reparto denominato: “telai nastri”, o “NF”, non aveva le necessarie competenze tecniche per effettuare tutte le attività che vi si svolgevano, e vi era stato adibito solo per la conduzione e gestione dei fermi macchina, che costituiva una specifica funzione molto limitata rispetto all'intera attività del reparto stesso”.
Tuttavia, in quella sentenza si è dato atto che nè il ridimensionamento delle attività nè le connesse ragioni tecnico-organizzative erano stati in alcun modo contestati dal Pt_1 sicché non era giudizialmente sindacabile la determinazione datoriale di mantenere al lavoro solo i dipendenti che, adibiti ciascuno da solo per ogni turno di lavoro, fossero in grado di svolgere tutte le attività necessarie, in quanto correlata alla necessità di garantire la piena funzionalità di ciascun reparto, senza correre il rischio di dovere richiamare in servizio lavoratori dalla c.i.g.o..
L'accertamento contenuto nella sentenza citata ha riguardato dunque la circostanza che il da un lato non fosse provvisto di professionalità fungibile con quella degli altri Pt_1 addetti al reparto Grandi telai e dall'altro che era stato addetto al reparto NF solo per limitate attività e, a volte, per aiutare gli addetti nelle operazioni di annodatura ed infilaggio, ragion per cui non era in grado di svolgere, da solo, tutte le attività proprie del reparto.
pag. 6/8 Nella vicenda che oggi ci occupa, in cui l'onere della prova della infungibilità delle mansioni del grava unicamente sul datore di lavoro e prescinde dalla valutazione di contingenti Pt_1 esigenze tecnico-produttive aziendali, di utilizzo di un ridotto numero di lavoratori durante il turno, nessuna rilevanza acquista l'accertamento contenuto all'esito del diverso contenzioso relativo alla violazione dell'obbligo di rotazione durante la CIG, essendo, nel presente caso, a carico del datore di lavoro la prova della non ricollocabilità del lavoratore in alcuna altra posizione esistente in azienda, anche comportante l'assegnazione di mansioni inferiori.
In definitiva pertanto, la violazione dell'obbligo di repechage conduce all'accoglimento della domanda di e, in riforma della sentenza impugnata, all'annullamento del Parte_1 licenziamento intimato con lettera del 27.01.2022 ai sensi dell'art. 18 co. 4 L. n. 300/1970, con condanna della datrice di lavoro alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la limitazione delle dodici mensilità, oltre rivalutazione ed interessi.
La datrice di lavoro è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascuna fase, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata
- in accoglimento della domanda di , dichiara l'illegittimità del Parte_1 licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 27.01.2022 e per l'effetto dispone la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro;
- condanna la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura CP_1 pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione;
- condanna la società a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
pag. 7/8 - Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 2.800 per la fase sommaria, in € 3.800 per la fase di opposizione e in € 3.473 per il presente grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN RI CA IO Riga
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 37/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. NN RI CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. BORSA FRANCESCA Parte_1
RECLAMANTE E
assistito e difeso dall'Avv. STRAMENGA GIOVANNI CP_1
RECLAMATO
avente ad oggetto : reclamo avverso la sentenza n. n.31/2025 pubblicata in data 22.01.2025, del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con ordinanza emessa in data 28.06.2023, a definizione della fase sommaria, il Giudice del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso proposto da , dichiarando la Parte_1 illegittimità del licenziamento comminato a con lettera del 27/01/2022 Parte_1 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso e, per l'effetto, ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della società datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il medesimo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e, in riforma della precedente ordinanza, ha dichiarato la legittimità CP_1 del licenziamento;
compensando le spese delle due fasi del giudizio. Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni preliminari afferenti la violazione del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e del principio di specificità dei motivi, ha accertato l'effettività della riorganizzazione aziendale, attuata mediante l'introduzione del nuovo software “Datamax” per la gestione digitale e semplificata, tramite tablet, degli ordini, ai fini di una più efficiente produzione nel reparto del con conseguente Parte_2 riduzione della forza lavoro ai danni del non già per la soppressione delle mansioni Pt_1 da lui svolte, ma perché sostanzialmente in esubero nel Reparto telai . Il Parte_3 primo giudice ha ritenuto che il lavoratore non poteva essere ricollocato nel reparto Telai Piccoli o NF – dove aveva lavorato solo occasionalmente nel corso del rapporto, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire esperienza – caratterizzato da attività specifiche e peculiari non interscambiabili, sia per la diversità di macchinari impiegati che per diversità delle attività di impianto, regolazione, funzionamento e infilaggio. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 22.1.2025 e non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato il 21.2.2025, chiedendone la riforma e Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, in particolare, in via principale
“accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in subordine per violazione dell'art. 7 comma 2 L. 604/1966, in ogni caso, per violazione dell'obbligo di repechage, con conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna della datrice al pagamento di tutte le mensilità dovute dal licenziamento illegittimo alla reintegra oltre rivalutazione ed interessi, oltre alle regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. In via subordinata, con condanna della società datrice alla corresponsione di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella inferiore ritenuta di giustizia”. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame il reclamante ha lamentato l'errata valutazione delle prove testimoniali, raccolte sia nella fase sommaria che in quella a cognizione piena, all'esito delle quali non è emerso alcun effettivo, reale e concreto riassetto organizzativo e produttivo della società o comunque una modifica sostanziale della organizzazione del lavoro tali da legittimare la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente, evidenziando altresì come nessuna spiegazione è stata offerta circa la non ricollocabilità del lavoratore in altra posizione esistente in azienda, in palese violazione dell'obbligo di repechage. Secondo il reclamante la società non avrebbe né allegato né dimostrato che l'introduzione del nuovo programma software DATAMAX, con gestione telematica degli ordinativi, dell'impianto per la realizzazione delle etichette e dei nastri e del lavoro sulle singole macchine, ha inciso sulla posizione del rendendola in esubero, né che le mansioni di Pt_1
pag. 2/8 quest'ultimo fossero infungibili, in quanto telaista tessitore di 4° livello, al pari degli altri addetti alle macchine telai piccoli NF, con un'esperienza ventennale e già assegnato, in più occasioni nel corso del rapporto, alle macchine telai piccoli. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Costituisce principio consolidato quello secondo cui la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa, gravando sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda come pure l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. In particolare per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; salvo l'accertamento, in concreto, dell'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, per cui il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta" (cfr. Cass. n. 752/2023). Nel caso in esame, dall'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, è emerso che la a partire dall'anno 2020, ha effettuato interventi innovativi consistiti CP_1 nella sostituzione di alcuni telai con altri più moderni, sempre della stessa tipologia e nella predisposizione di un nuovo gestionale Datamax, con dotazione ai lavoratori tessitori di un tablet per la consultazione della programmazione degli ordini (che automaticamente venivano riprogrammati nel caso di fermi macchina). In concreto, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non è cambiata l'attività svolta dai tessitori, ossia dagli operatori di produzione, che continuano ad eseguire le operazioni previste nella scheda e nell'ordine, tuttavia detta attività è agevolata dall'introduzione del software e dalla dotazione del tablet, che permettono una consultazione più celere degli ordinativi inseriti, una scaletta automatica di priorità agli ordini ma soprattutto il ripristino veloce della funzionalità del telaio, evitando interventi tecnici, in precedenza necessari, quando si verificavano rotture o “inceppamenti” dei macchinari, per cui l'addetto tessitore era costretto a fermare l'attività in attesa dell'intervento del caporeparto del turno successivo. Come rilevato anche dal giudice di primo grado, ciò ha comportato, nel reparto Parte_4
, cui era addetto il un nuovo assetto organizzativo della forza lavoro, attuato
[...] Pt_1 mediante l'organizzazione dei due tecnici caporeparto ( e Controparte_2 Per_1
pag. 3/8 in turni di otto ore ciascuno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore Per_2
22:00). Riguardo a questi ultimi, addetti alle stesse mansioni del nel reparto Telai Grandi, Pt_1 non è in contestazione la corretta applicazione dei criteri generali di comparazione tra i medesimi e lo stesso essendo gli stessi dotati di maggiore anzianità di servizio, Pt_1 maggiore specializzazione, più alto livello di inquadramento professionale e maggiori carichi familiari. Può pertanto affermarsi che, la società resistente, datrice di lavoro, ha dimostrato che le ragioni di licenziamento dalla stessa addotte, inerenti agli interventi operati con riguardo all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro e diretti ad una migliore efficienza gestionale, hanno determinato causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo aziendale tale da richiedere la soppressione di una posizione lavorativa individuata in quella occupata dal ricorrente. Ai fini della legittimità del recesso, tuttavia, non è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo, ma grava altresì sul datore di lavoro un onere di allegazione e di prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato ossia di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, non solo equivalenti ma anche inferiori (cfr. Cass. SSUU n.7755/1998 et al.). Il datore di lavoro, infatti, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative ed ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al lavoratore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore medesimo. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “l'art. 2103 c.c. si interpreta alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, in coerenza con la ratio di numerosi interventi normativi, sicchè ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativs sl recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale” (cfr. Cass. n. 23698/2015). Tanto premesso, nel caso in esame va evidenziato che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della (impresa che opera nel settore tessile e che si occupa della CP_1 produzione di tessuti mediante telai) in data 13 giugno 2000, con contratto di formazione lavoro e qualifica di “personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate”. Successivamente, in data 12 giugno 2002, senza soluzione di continuità, il lavoratore ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con impiego lavorativo a tempo pieno, e con la qualifica di “addetto a telai meccanici e macchinari per la
pag. 4/8 tessitura e la maglieria” e dopo l'iniziale collocazione professionale nel 2° livello, conservato sino al 2007, accedeva al 3° livello che manteneva sino al 2018, allorquando veniva inserito nel 4° livello, sino al licenziamento. Tenuto conto dell'organizzazione aziendale e del fatto che il ciclo produttivo era articolato in n. 2 reparti separati, denominati rispettivamente, “telai grandi” e “telai piccoli” o “NF”, il primo destinato alla produzione di “etichette” e il secondo riservato alla realizzazione di nastri, stante la assoluta coincidenza di inquadramento e di profilo professionale degli addetti all'uno e all'altro reparto, quanto sostenuto dalla datrice di lavoro – secondo la quale il non era in grado di occupare in concreto alcuno dei ruoli degli addetti ai “telai Pt_1 piccoli” o “NF” – non è sufficiente ai fini della prova dell'impossibilità del repechage, considerato che le mansioni a cui era addetto il ricorrente sono state ritenute specifiche e peculiari solo perché di pertinenza esclusiva del reparto “telai grandi” e non anche di quello "piccoli telai" o "NF" per nastri. Tantomeno è dirimente la circostanza allegata dalla datrice per cui nel reparto “piccoli telai”
“egli aveva lavorato solo raramente nel corso di 10 anni per non oltre 4/5 volte, per 5 giorni ogni volta, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire alcuna esperienza tale da consentirne l'impiego in maniera stabile”; al contrario la stessa è sintomatica proprio di quella “fungibilità di mansioni” richiesta ai fini del repechage, che non va confusa con la
“fungibilità tra lavoratori”, aventi maggiore o minore esperienza lavorativa nel settore, del tutto estranea alla problematica in oggetto. Ai fini della fungibilità delle mansioni, infatti, rileva la sola idoneità del lavoratore ad occupare una posizione lavorativa presente in altro settore e non è dirimente la diversità dei compiti svolti fino al licenziamento, rispetto a quelli in cui potrebbe essere ricollocato il dipendente, né tantomeno la ridotta o limitata esperienza maturata dal medesimo in dette ultime mansioni. Nel caso in esame, alcuna prova è stata offerta dalla società in ordine alla circostanza che le attività di pertinenza del reparto "telai piccoli" o "NF" implicassero competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale del mentre tenuto conto della lunga Pt_1 esperienza professionale conseguita dal medesimo e della qualifica di “addetto a telai meccanici e macchinari per la tessitura e la maglieria” posseduta dallo stesso, è ragionevole ritenere il contrario Sotto tale profilo, la stessa circostanza, allegata dalla datrice di lavoro, che nel gennaio 2020 il lavoratore sia stato assunto e collocato nel reparto “telai piccoli”, dimostra Parte_5 come non necessitassero competenze specifiche o peculiari, se non quelle esigibili anche da un neo assunto. Non si ignora la precedente pronuncia di questa Corte, in contenzioso vertente tra le medesime parti, in materia di risarcimento del danno per illegittimo collocamento in CIGO di
. e omessa rotazione con gli addetti al reparto NF, in cui, delineata la fonte Parte_1 dell'obbligo di rotazione nell'eventuale accordo sindacale conclusivo della procedura, o nell'eventuale volontà unilaterale dell'imprenditore manifestata in tal senso in sede di pag. 5/8 informazione sindacale, è stato affermato che l'adempimento di tale obbligo trova un limite nelle esigenze produttive e organizzative dell'azienda, nonché nei requisiti di professionalità e fungibilità dei singoli lavoratori, con onere della prova a totale carico del lavoratore.
In particolare, nella predetta sentenza è precisato che “non può ritenersi sussistente l'obbligo di rotazione dei lavoratori da collocare in c.i.g. in base alla sola fungibilità delle professionalità interessate, ma deve prioritariamente tenersi conto, in base all'espressa manifestazione di volontà datoriale, della compatibilità con le esigenze tecnico-produttive aziendali nel periodo di ricorso alla c.i.g.” e che “al riguardo va inoltre tenuto conto che il criterio della professionalità, da adottare nella scelta dei lavoratori da porre in c.i.g., deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale” (cfr. Cass. Sez. L. n. 1178 del 01/02/1993 rv. 480584 - 01)”.
Con riferimento alla posizione del è stata ritenuta legittima la scelta della di Pt_1 CP_1 non effettuare rotazione con gli altri lavoratori, in quanto, “in ragione della riduzione di attività nel periodo pandemico, con impiego di un solo operatore per turno, era possibile impiegare in turnazione esclusivamente i lavoratori in condizione di garantire, da soli, il funzionamento del singolo reparto, mentre il quanto al reparto denominato: Pt_1
“grandi telai”, o: “telai etichette-telai grandi jacquard”, aveva qualifica inferiore agli altri due addetti e non era in grado di sostituire e riparare le schede magneti, regolare e sostituire le pinze telai, sostituire i nastri telai, sostituire le coulisse ed il subbio, oltre ad altri piccoli interventi, che si rendevano necessari nell'ordinaria gestione dei telai del reparto, sicché non era in grado di coprire, da solo, il turno (cfr. pagg. 14 segg. della memoria di costituzione in primo grado e le corrispondenti deduzioni svolte nel ricorso in appello); ed egli, quanto al reparto denominato: “telai nastri”, o “NF”, non aveva le necessarie competenze tecniche per effettuare tutte le attività che vi si svolgevano, e vi era stato adibito solo per la conduzione e gestione dei fermi macchina, che costituiva una specifica funzione molto limitata rispetto all'intera attività del reparto stesso”.
Tuttavia, in quella sentenza si è dato atto che nè il ridimensionamento delle attività nè le connesse ragioni tecnico-organizzative erano stati in alcun modo contestati dal Pt_1 sicché non era giudizialmente sindacabile la determinazione datoriale di mantenere al lavoro solo i dipendenti che, adibiti ciascuno da solo per ogni turno di lavoro, fossero in grado di svolgere tutte le attività necessarie, in quanto correlata alla necessità di garantire la piena funzionalità di ciascun reparto, senza correre il rischio di dovere richiamare in servizio lavoratori dalla c.i.g.o..
L'accertamento contenuto nella sentenza citata ha riguardato dunque la circostanza che il da un lato non fosse provvisto di professionalità fungibile con quella degli altri Pt_1 addetti al reparto Grandi telai e dall'altro che era stato addetto al reparto NF solo per limitate attività e, a volte, per aiutare gli addetti nelle operazioni di annodatura ed infilaggio, ragion per cui non era in grado di svolgere, da solo, tutte le attività proprie del reparto.
pag. 6/8 Nella vicenda che oggi ci occupa, in cui l'onere della prova della infungibilità delle mansioni del grava unicamente sul datore di lavoro e prescinde dalla valutazione di contingenti Pt_1 esigenze tecnico-produttive aziendali, di utilizzo di un ridotto numero di lavoratori durante il turno, nessuna rilevanza acquista l'accertamento contenuto all'esito del diverso contenzioso relativo alla violazione dell'obbligo di rotazione durante la CIG, essendo, nel presente caso, a carico del datore di lavoro la prova della non ricollocabilità del lavoratore in alcuna altra posizione esistente in azienda, anche comportante l'assegnazione di mansioni inferiori.
In definitiva pertanto, la violazione dell'obbligo di repechage conduce all'accoglimento della domanda di e, in riforma della sentenza impugnata, all'annullamento del Parte_1 licenziamento intimato con lettera del 27.01.2022 ai sensi dell'art. 18 co. 4 L. n. 300/1970, con condanna della datrice di lavoro alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la limitazione delle dodici mensilità, oltre rivalutazione ed interessi.
La datrice di lavoro è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascuna fase, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata
- in accoglimento della domanda di , dichiara l'illegittimità del Parte_1 licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 27.01.2022 e per l'effetto dispone la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro;
- condanna la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura CP_1 pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione;
- condanna la società a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
pag. 7/8 - Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 2.800 per la fase sommaria, in € 3.800 per la fase di opposizione e in € 3.473 per il presente grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN RI CA IO Riga
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