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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2676 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Mosetti.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giampaola Ministrini.
APPELLANTI
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
, (C.F. per il tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Controparte_3 P.IVA_3
Ferrari.
TERZA INTERVENUTA
2 CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
La terza intervenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i
motivi tutti fatti valere nella comparsa di intervento e risposta del 3.9.2019 e in corso di giudizio di
primo e secondo grado (da intendersi qui per integralmente trascritti), allo stato degli atti o, se
occorra, all'esito della ammissione delle subordinate richieste istruttorie come formulate e ribadite
(anche ex art. 216 cpc) in questo grado (da ultimo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
13.5.2025) e della reiezione di quelle avversarie: 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare
integralmente, perché infondato in fatto e in diritto e non provato, l'appello del e del Pt_2
2) Dichiarare inammissibili tutte le avversarie domande riconvenzionali, eccezioni Parte_1
3 riconvenzionali, controeccezioni, contestazioni, allegazioni e questioni nuove, nonché gli
ampliamenti e/o mutamenti di quelle originariamente proposte in prime cure, su cui non si accetta il
contraddittorio; 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della opposizione e del
gravame di controparte, condannare gli appellanti al pagamento della somma (eventualmente minore)
comunque dovuta, con gli interessi liquidati in d.i.; 4) In ogni caso condannare il e il Pt_2
al pagamento integrale, oltre che delle spese del monitorio e del 1° grado, pure di quelle del Parte_1
2° grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e quali fideiussori della società Parte_2 Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1372/ 2013 con Controparte_4
cui il Tribunale di Frosinone ingiungeva loro di pagare alla Controparte_1
la somma di € 570.768,08, oltre accessori, quale saldo passivo del conto corrente
[...]
n. 16404.65 (per un importo di € 55.567,70 €) e del conto corrente n. 14706.4 (per un importo di € 515.200,38) accesi dalla presso la Controparte_4 Controparte_5
(successivamente incorporata nella .
[...] Controparte_1
Gli opponenti deducevano che:
1) la aveva intrattenuto con la Controparte_4 Controparte_5
“diverse decine di rapporti” ulteriori rispetto a quelli per i quali la banca aveva agito in via monitoria;
2) sul conto corrente ordinario n. 14706 erano state illegittimamente addebitate le poste passive provenienti “dagli innumerevoli conti d'appoggio (conti anticipi o s.b.f.) per milioni di euro”;
3) sui conti correnti aperti per anticipazioni e sconto di fatture, la aveva CP_1
illegittimamente calcolato interessi anatocistici, commissioni, tassi e valute “difformi rispetto a quelle effettivamente da applicare”, girocontando tali competenze sul conto
4 corrente ordinario e concorrendo in tal modo a formare il saldo di cui è stato chiesto il pagamento in via monitoria;
4) era interesse degli opponenti, “esclusivamente qualora venisse accertata la natura di fideiussori degli stessi”, domandare il ricalcolo del saldo dei conti correnti e dei relativi conti di appoggio, espungendo dal calcolo l'applicazione di interessi, commissioni e altre competenze non dovute perché mai pattuite per iscritto;
5) occorreva altresì verificare se nel corso del rapporto fosse stato superato il tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996.
2. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 153/2019, rigettava l'opposizione.
Il giudice di primo grado rilevava che a fondamento della domanda monitoria vi era la garanzia fideiussoria prestata il 19.11.2007 fino a concorrenza della somma di € 2.590.000,00
e che la banca opposta aveva eccepito la “inammissibilità di tutte le doglianze degli opponenti”, perché costoro avevano prestato una garanzia a prima richiesta che comportava la rinuncia a sollevare qualunque eccezione, impedendo loro di contestare le singole poste attive e passive iscritte negli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti dalla
[...]
con la banca. Controparte_4
Il Tribunale inoltre negava l'efficacia del disconoscimento del documento contenente la fideiussione in quanto le generiche contestazioni degli opponenti nell'atto di opposizione non potevano valere come disconoscimento né della conformità all'originale della fotocopia del documento né della sottoscrizione apposta in calce allo stesso.
Quanto alla natura della garanzia prestata, il giudice osservava che sia l'art. 7 che l'art. 8
delle condizioni generali contenevano una deroga alla disciplina codicistica della fideiussione, ma che solo la clausola contenuta nell'art. 7 (relativa al c.d. «pagamento a prima richiesta») era stata specificamente sottoscritta dagli odierni opponenti, mentre non lo era stata la clausola contenuta nell'art. 8 (relativa alla c.d. «garanzia senza eccezioni»).
Andava pertanto escluso che la garanzia prestata dagli odierni opponenti fosse qualificabile come garanzia autonoma atipica, mentre piuttosto andava qualificata come garanzia «a
5 prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta», con cui il fideiussore si impegnava semplicemente a rinunziare a opporre - prima del pagamento e in deroga all'art. 1945 c.c. -
le eccezioni che gli competevano, risolvendosi tale limitazione in una clausola solve et repete.
Gli opponenti quindi non avevano la facoltà di sollevare eccezioni relative alla validità
del rapporto garantito prima di avere pagato l'importo per il quale era stata rilasciata la fideiussione;
quand'anche si fosse voluto ritenere opponibile in questo genere di rapporti l'exceptio doli generalis, essa non sarebbe stata comunque idonea a paralizzare la pretesa creditoria della banca, perché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si fondava sulla presunta usurarietà dei rapporti bancari (che il c.t.u. aveva escluso in radice) e su profili di nullità che – quand'anche fossero risultati fondati – non avrebbero dato luogo a violazione di norme imperative, vertendosi in materia di nullità di protezione.
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno da una parte lamentato il vizio di extrapetizione nella qualificazione della fideiussione come garanzia a prima richiesta, non potendo il giudice pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti.
La banca opposta difatti aveva fatto riferimento solo alla inammissibilità delle doglianze e alla rinuncia dei garanti a proporre qualsiasi eccezione, mentre il tribunale aveva fatto riferimento alla possibilità di proporre le eccezioni solo all'esito del pagamento.
Inoltre hanno lamentato che non era stata rilevata la nullità della fideiussione in quanto redatta sulla base dello schema predisposto dall'ABI antecedentemente al 2005 in materia di fideiussioni.
Con il secondo motivo hanno riproposto le seguenti questioni attinenti al merito dell'opposizione, non esaminate del Tribunale a causa della qualificazione della garanzia come a prima richiesta:
- omesso deposito della necessaria documentazione contrattuale;
- omesso deposito degli originali dei contratti di fideiussione, nonostante l'espresso disconoscimento delle fotocopie e la non necessità dell'utilizzo di formule particolari
6 ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ; la banca avrebbe dovuto produrre gli originali e formulare istanza di verificazione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ;
- omesso esame delle contestazioni della C.T.U. .
Con il terzo motivo gli appellanti hanno chiesto, come conseguenza della fondatezza dei precedenti motivi, la riforma della sentenza anche in punto di statuizione sulle spese di lite.
4. Mentre la è rimasta contumace, è intervenuta in Controparte_1
giudizio quale cessionaria dei crediti oggetto della presente Controparte_2
controversia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto nel merito.
5. Gli appellanti nella fase conclusionale hanno contestato l'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla terza intervenuta, in assenza del contratto di cessione dei crediti.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
7. Pure preliminarmente non è condivisibile la contestazione meramente generica della prova dei presupposti della legittimazione ad agire della terza intervenuta in qualità di cessionaria dei crediti.
La Corte di Cassazione, anche nella recente sentenza n. 15088/2025 citata nella comparsa conclusionale dagli stessi appellanti, ha ribadito che “Va tenuto presente che, come
condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso,
le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di
7 regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque
mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del
giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il
principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di
cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello
specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in
blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.”.
Nel caso in esame risulta rispettato il disposto degli artt. 1 e 4 (così come integrato dall'art. 7.1, commi 1 e 6) della legge n. 130/1999 che stabilisce che le cessioni aventi a oggetto crediti non individuati in blocco sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta.
I debitori ceduti, pur avendo la possibilità di verificare i dati dei crediti ceduti sull'apposito sito internet indicato in Gazzetta, non hanno specificamente contestato che il
8 credito per cui è causa fosse incluso nella cessione né hanno espressamente contestato l'esistenza di un contratto di cessione.
8. Il primo motivo d'appello è infondato.
La banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta aveva esplicitamente contestato la possibilità per i fideiussori di opporre eccezioni, a esclusione dell'exceptio doli,
trattandosi di garanzia a prima richiesta e il Tribunale ha aderito a tale ricostruzione, sia pure limitando le preclusioni fino all'avvenuto pagamento. Si tratta comunque di una qualificazione giuridica della fideiussione che può essere operata a prescindere da una eccezione di parte.
Quanto al profilo della nullità della fideiussione perché ricalcante lo schema predisposto dall' ABI nel 2005, si tratta di rilievo operato per la prima volta in appello e come tale inammissibile.
Il rilievo dei profili di nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust
è precluso dal principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Le nullità negoziali
che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello
o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
(…)” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02). Né, nel caso in esame era possibile un rilievo d'ufficio solo sulla base dei documenti ritualmente prodotti nel primo grado.
9. Quanto al secondo motivo d'appello, e con particolare riferimento alla contestazione dell'autenticità dei documenti aventi a oggetto la fideiussione, condivisibile è la valutazione del Tribunale che ha rilevato la genericità della contestazione, sia con riferimento all'eventuale difformità delle copie in atti dagli originali, sia con riferimento alla provenienza delle dichiarazioni contenute nei documenti. Gli opponenti avrebbero dovuto,
ai sensi dell'art. 2719 c.c., specificare i profili per cui le copie erano ritenute difformi dagli originali non limitandosi a contestarne il valore probatorio solo perché documenti prodotti in copia. Quanto al contenuto, pur trattandosi di fotocopie, essi avrebbero dovuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c negare espressamente di essere gli autori di tali dichiarazioni.
9 Gli altri motivi di merito dell'opposizione non sono stati analizzati dal giudice di primo grado, avendo questi affermato che, trattandosi di garanzia a prima richiesta, non potevano essere presi in considerazione alcuna eccezione o profilo di nullità e che assumeva rilevanza solo l'exceptio doli e l'eventuale usura, non ravvisabile però sulla base della C.T.U. espletata.
Gli appellanti non hanno contestato in sé la natura a prima richiesta della garanzia né le conseguenze in diritto, né hanno dedotto elementi da cui ravvisare l'usura. Solo nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non aveva considerato che la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione era priva dell'inciso “senza eccezioni” e quindi erroneamente non aveva considerato tutte le contestazioni dei fideiussori.
Si tratta di un motivo nuovo, come tale inammissibile, e comunque non condivisibile,
atteso che il Tribunale ha espressamente differenziato la clausola di garanzia a prima richiesta dalla fattispecie di contratto autonomo di garanzia e infatti, assimilando la clausola di garanzia a prima richiesta alla pattuizione della clausola “solve et repete”, ha specificato che qualsiasi eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere solo dopo il pagamento.
10. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato, anche con riferimento alla richiesta di riforma della statuizione sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Non sono emersi elementi per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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