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Sentenza 17 novembre 2020
Sentenza 17 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2020, n. 32254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32254 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'AR NT, n. a Catania il 18/04/1979, rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Cannata, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, n. 140/2020, in data 21/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21/02/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NT D'AR avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di ricettazione disposta dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18/01/2020. In data 17/01/2020, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32254 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/10/2020 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedevano al sequestro, a carico del D'AR, di n. 197 capi d'abbigliamento dotati di tagliando identificativo del marchio nonché della relativa placca antitaccheggio dei marchi "zara", "pull & bear", "bershka" e "stradivarius": la merce in questione non era né messa in vendita né occultata, essendo la stessa riposta all'interno di un camion, specificamente dentro scatole e buste in cellophane, ove erano accantonati anche altri capi di abbigliamento. Il D'AR veniva arrestato in flagranza del reato di ricettazione;
il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto per la mancanza della flagranza o quasi flagranza del reato, ma disponeva nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di NT D'AR, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e nella specie dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. (primo motivo); -erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si rileva la nullità dell'ordinanza genetica per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti utili ai fini della decisione dal momento che non risulta essere stato inviato all'organo di secondo grado il verbale stenotipico relativo all'udienza di convalida contenente dichiarazioni sia dell'indagato che del verbalizzante dei vigili urbani: dichiarazioni - quelle del D'AR - che venivano utilizzate dal giudice nell'ordinanza impositiva della misura cautelare. 2.2. In relazione al secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il Tribunale limitato a ritenere integrato il requisito sulle base delle sommarie informazioni testimoniali rese da SS OR e da CE Gangemi, nelle loro rispettive qualità di responsabile dell'area commerciale Lazio e Calabria per il gruppo Inditex, la prima e di responsabile del punto vendita di Zara di Reggio Calabria, la seconda. 2 L'affermazione del Tribunale secondo cui le suddette responsabili avrebbero, a seguito di un prelievo a campione tramite dispositivo di lettura ottica RFID, riconosciuto alcuni capi, confermandone l'origine illecita, non corrisponde assolutamente al vero, in quanto le stesse hanno solo riconosciuto che quella fosse merce appartenente al gruppo Inditex, ma non che fosse rubata. Al D'AR, al più, si sarebbe potuto contestare non il reato di ricettazione bensì quello dell'incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., possedendo costui sia le fatture d'acquisto che i documenti di trasporto, sintomi di una lecita attività di venditore ambulante posta in essere dallo stesso: circostanza che non consente di muovergli il rimprovero di aver accettato il rischio della provenienza delittuosa della merce ma, invece, quello di aver semmai potuto nutrire un mero sospetto, frutto di una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della merce. 2.3. In relazione al terzo motivo, si contesta il provvedimento impugnato che, lungi dall'evidenziare l'esistenza del "concreto ed attuale" pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, si limita a fare generico riferimento alla gravità dei fatti contestati, senza operare un'autonoma valutazione sulla configurabilità di un concreto pericolo di reiterazione. Anche in relazione alla scelta della misura, si rileva la mancanza di una corretta valutazione prognostica che, come richiesto dalla giurisprudenza, deve necessariamente basarsi su elementi concreti desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano, almeno in parte, principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi 3 materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima fade" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, AR e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto 4 tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame, non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (cfr., Sez. 6, n. 2276 del 17/12/2002, dep. 2003, Mancini, Rv 223507; Sez. 5, n. 1518 del 24/11/2003, dep. 2004, Esposito, Rv. 227191; Sez. 6, n. 24387 del 01/03/2005, Oleandro, Rv. 231859, nella quale si precisa che dalla mancata trasmissione di detto verbale d'interrogatorio non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309, comma 1 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698, secondo cui l'obbligo di trasmissione del pubblico ministero riguarda solo gli atti che lo stesso ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale;
Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, Foti, Rv. 277785, secondo cui l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza). 4. Aspecifico e comunque evocativo di non consentite censure in fatto è il secondo motivo. 5 Rileva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia denunciato il vizio motivazionale evocandolo indistintamente in riferimento a tutte le tipologie previste dal legislatore (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, AR ed altri), l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. "se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a- specíficità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritam ente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità ...". Orbene, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa del vizio motivazionale, va evidenziato come nella fattispecie, il ricorrente si sia limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute ai giudici del riesame e dagli stessi puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa 6 Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 5. Affetto da genericita e il terzo motivo. Il ricorrente denuncia l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio;
dall'altro, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. La nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve invece indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. 7 La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. Occorre allora, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione che si denuncia (cfr., Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Ciò non è stato fatto nel caso in esame, sicché si rileva la genericità del motivo. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/10/2020
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21/02/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NT D'AR avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di ricettazione disposta dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18/01/2020. In data 17/01/2020, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32254 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/10/2020 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedevano al sequestro, a carico del D'AR, di n. 197 capi d'abbigliamento dotati di tagliando identificativo del marchio nonché della relativa placca antitaccheggio dei marchi "zara", "pull & bear", "bershka" e "stradivarius": la merce in questione non era né messa in vendita né occultata, essendo la stessa riposta all'interno di un camion, specificamente dentro scatole e buste in cellophane, ove erano accantonati anche altri capi di abbigliamento. Il D'AR veniva arrestato in flagranza del reato di ricettazione;
il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto per la mancanza della flagranza o quasi flagranza del reato, ma disponeva nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di NT D'AR, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e nella specie dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. (primo motivo); -erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si rileva la nullità dell'ordinanza genetica per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti utili ai fini della decisione dal momento che non risulta essere stato inviato all'organo di secondo grado il verbale stenotipico relativo all'udienza di convalida contenente dichiarazioni sia dell'indagato che del verbalizzante dei vigili urbani: dichiarazioni - quelle del D'AR - che venivano utilizzate dal giudice nell'ordinanza impositiva della misura cautelare. 2.2. In relazione al secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il Tribunale limitato a ritenere integrato il requisito sulle base delle sommarie informazioni testimoniali rese da SS OR e da CE Gangemi, nelle loro rispettive qualità di responsabile dell'area commerciale Lazio e Calabria per il gruppo Inditex, la prima e di responsabile del punto vendita di Zara di Reggio Calabria, la seconda. 2 L'affermazione del Tribunale secondo cui le suddette responsabili avrebbero, a seguito di un prelievo a campione tramite dispositivo di lettura ottica RFID, riconosciuto alcuni capi, confermandone l'origine illecita, non corrisponde assolutamente al vero, in quanto le stesse hanno solo riconosciuto che quella fosse merce appartenente al gruppo Inditex, ma non che fosse rubata. Al D'AR, al più, si sarebbe potuto contestare non il reato di ricettazione bensì quello dell'incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., possedendo costui sia le fatture d'acquisto che i documenti di trasporto, sintomi di una lecita attività di venditore ambulante posta in essere dallo stesso: circostanza che non consente di muovergli il rimprovero di aver accettato il rischio della provenienza delittuosa della merce ma, invece, quello di aver semmai potuto nutrire un mero sospetto, frutto di una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della merce. 2.3. In relazione al terzo motivo, si contesta il provvedimento impugnato che, lungi dall'evidenziare l'esistenza del "concreto ed attuale" pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, si limita a fare generico riferimento alla gravità dei fatti contestati, senza operare un'autonoma valutazione sulla configurabilità di un concreto pericolo di reiterazione. Anche in relazione alla scelta della misura, si rileva la mancanza di una corretta valutazione prognostica che, come richiesto dalla giurisprudenza, deve necessariamente basarsi su elementi concreti desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano, almeno in parte, principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi 3 materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima fade" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, AR e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto 4 tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame, non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (cfr., Sez. 6, n. 2276 del 17/12/2002, dep. 2003, Mancini, Rv 223507; Sez. 5, n. 1518 del 24/11/2003, dep. 2004, Esposito, Rv. 227191; Sez. 6, n. 24387 del 01/03/2005, Oleandro, Rv. 231859, nella quale si precisa che dalla mancata trasmissione di detto verbale d'interrogatorio non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309, comma 1 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698, secondo cui l'obbligo di trasmissione del pubblico ministero riguarda solo gli atti che lo stesso ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale;
Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, Foti, Rv. 277785, secondo cui l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza). 4. Aspecifico e comunque evocativo di non consentite censure in fatto è il secondo motivo. 5 Rileva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia denunciato il vizio motivazionale evocandolo indistintamente in riferimento a tutte le tipologie previste dal legislatore (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, AR ed altri), l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. "se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a- specíficità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritam ente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità ...". Orbene, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa del vizio motivazionale, va evidenziato come nella fattispecie, il ricorrente si sia limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute ai giudici del riesame e dagli stessi puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa 6 Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 5. Affetto da genericita e il terzo motivo. Il ricorrente denuncia l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio;
dall'altro, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. La nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve invece indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. 7 La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. Occorre allora, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione che si denuncia (cfr., Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Ciò non è stato fatto nel caso in esame, sicché si rileva la genericità del motivo. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/10/2020