Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1953, n. 29
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17 febbraio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 7. - E' sostituito dal seguente "Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.
Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e di dieci membri fra i quali:
a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative dei pensionati;
b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) due funzionari del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Collegio dei sindaci e' costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale piu' rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni".

Entrata in vigore il 17 febbraio 1953