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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Cecconi
RICORRENTE
e
(Cf. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM - sede
Con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
FATTO
Premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con il signor in Rosignano IT (LI) in data 28/4/2001, Controparte_1 Per_ rilevando la nascita dei due figli e , rispettivamente il 12/9/2001 e Per_1 il 23.5.2003, brevemente narrando le vicende della vita coniugale e dando atto che, a causa di profonde incompatibilità, i coniugi già nell'anno 2020 decidevano di interrompere ogni tipo di rapporto per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, trovandosi ella anche costretta a lasciare la casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) unitamente ai due figli
1 senza avervi potuto più fare ritorno, con ricorso in data 16/4/2024 la sig.ra chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dal Parte_1 coniuge senza alcuna condizione. La ricorrente chiedeva infatti accogliersi la domanda concludendo per sentir “1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto in conformità di legge.
2. Niente a prevedere a titolo di mantenimento personale dei coniugi l'uno nei confronti dell'altra.
3. Niente a prevedere con riferimento all'assegnazione della casa coniugale nella quale abiterà la signora con conseguente obbligo di rilascio da parte del signor .
4. Pt_1 CP_1 Per Niente a prevedere a titolo di mantenimento per i figli e , Persona_3 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con provvedimento in data 20.4.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/9/2024, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte ed a quest'ultima termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza predetta il Giudice, rilevata la nullità della notifica effettuata nei riguardi del convenuto , assegnava alla ricorrente termine Controparte_1 per il rinnovo della notifica e fissava nuova udienza di comparizione in data
12.12.2024; alla suddetta udienza, constatato il mancato rispetto dei termini di comparizione indicati nel verbale del 19.9.2024 e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente, il Giudice assegnava nuovamente alla ricorrente termine per rinnovare la notifica nei riguardi del signor , CP_1 rinviando all'udienza del 3.4.2025.
In tale ultima udienza, considerata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia in causa del signor;
il Controparte_1 procuratore di parte ricorrente, riportandosi agli atti, chiedeva di poter concludere come da ricorso quanto alla pronuncia di separazione insistendo altresì, all'esito, quanto alla pronuncia di divorzio, con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai rispettivi termini difensivi.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
2 In particolare, nonostante la ritualità della notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza della resistente in Rosignano
IT), il signor non si è costituito, ciò che può essere Controparte_1 inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale;
ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, allegazioni ulteriormente confermate dalla signora , la quale, in Pt_1 udienza, ha confermato la volontà di separarsi dal coniuge non essendoci possibilità di riconciliazione con il marito.
Non devono darsi provvedimenti accessori, avendo la ricorrente rinunciato a qualunque contributo economico e attestato altresì l'autosufficienza economica Per_ dei due figli e , ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio:
- Dispone la separazione personale tra e Parte_2 CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano IT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano
IT (Li) in data 28/4/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 8 Parte 2 Serie A Anno 2001).
- Spese di lite al definitivo.
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
3 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Cecconi
RICORRENTE
e
(Cf. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM - sede
Con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
FATTO
Premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con il signor in Rosignano IT (LI) in data 28/4/2001, Controparte_1 Per_ rilevando la nascita dei due figli e , rispettivamente il 12/9/2001 e Per_1 il 23.5.2003, brevemente narrando le vicende della vita coniugale e dando atto che, a causa di profonde incompatibilità, i coniugi già nell'anno 2020 decidevano di interrompere ogni tipo di rapporto per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, trovandosi ella anche costretta a lasciare la casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) unitamente ai due figli
1 senza avervi potuto più fare ritorno, con ricorso in data 16/4/2024 la sig.ra chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dal Parte_1 coniuge senza alcuna condizione. La ricorrente chiedeva infatti accogliersi la domanda concludendo per sentir “1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto in conformità di legge.
2. Niente a prevedere a titolo di mantenimento personale dei coniugi l'uno nei confronti dell'altra.
3. Niente a prevedere con riferimento all'assegnazione della casa coniugale nella quale abiterà la signora con conseguente obbligo di rilascio da parte del signor .
4. Pt_1 CP_1 Per Niente a prevedere a titolo di mantenimento per i figli e , Persona_3 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con provvedimento in data 20.4.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/9/2024, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte ed a quest'ultima termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza predetta il Giudice, rilevata la nullità della notifica effettuata nei riguardi del convenuto , assegnava alla ricorrente termine Controparte_1 per il rinnovo della notifica e fissava nuova udienza di comparizione in data
12.12.2024; alla suddetta udienza, constatato il mancato rispetto dei termini di comparizione indicati nel verbale del 19.9.2024 e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente, il Giudice assegnava nuovamente alla ricorrente termine per rinnovare la notifica nei riguardi del signor , CP_1 rinviando all'udienza del 3.4.2025.
In tale ultima udienza, considerata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia in causa del signor;
il Controparte_1 procuratore di parte ricorrente, riportandosi agli atti, chiedeva di poter concludere come da ricorso quanto alla pronuncia di separazione insistendo altresì, all'esito, quanto alla pronuncia di divorzio, con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai rispettivi termini difensivi.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
2 In particolare, nonostante la ritualità della notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza della resistente in Rosignano
IT), il signor non si è costituito, ciò che può essere Controparte_1 inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale;
ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, allegazioni ulteriormente confermate dalla signora , la quale, in Pt_1 udienza, ha confermato la volontà di separarsi dal coniuge non essendoci possibilità di riconciliazione con il marito.
Non devono darsi provvedimenti accessori, avendo la ricorrente rinunciato a qualunque contributo economico e attestato altresì l'autosufficienza economica Per_ dei due figli e , ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio:
- Dispone la separazione personale tra e Parte_2 CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano IT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano
IT (Li) in data 28/4/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 8 Parte 2 Serie A Anno 2001).
- Spese di lite al definitivo.
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
3 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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