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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 106/2023 promossa in grado di appello d a
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Sergio Palesano.
APPELLANTE Contro
Controparte_1
CP_2
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 17 aprile 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso dell'8/03/2021 convenne in giudizio il Controparte_1 Parte_1
e l' e premesso di avere prestato attività lavorativa in favore dell'ente territoriale CP_2 quale L.S.U. dal 19.08.1998 al 30.12.2019, esponeva di avere accertato nel 2020, dall'esame dell'estratto conto contributivo, che, nonostante il D.lgs. 468/97 prescrivesse il riconoscimento d'ufficio dei contributi figurativi in favore dei soggetti utilizzati in Lavori Socialmente Utili, sussisteva un vuoto contributivo pari ad anni 16 e mesi 8 causato dall'omesso accreditamento della contribuzione figurativa in relazione al periodo 1.05.2003-30.12.2019, onde chiedeva la condanna dei convenuti all' adempimento dell'obbligo contributivo, mediante accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo controverso e, in via subordinata, al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c..
Nel contraddittorio delle parti, il G.L. , rilevato che successivamente al deposito del ricorso i contributi figurativi erano stati accreditati, dichiarava cessata la materia del contendere e ciò nondimeno condannava l' e il , in solido tra loro, CP_2 Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
Tanto sul presupposto che la responsabilità del ritardato accreditamento era dipesa dalla concorrente responsabilità dell' – che fino al 27/7/2018 aveva omesso di attivare la CP_2 piattaforma informatica sulla quale accreditare i contributi – e del , il Parte_1 quale, dopo l'attivazione della piattaforma, aveva atteso altri tre anni per l'inserimento dei dati del ricorrente che era avvenuto il 27/7/2021 . La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale lamenta Parte_1 che infondatamente il G.L. ha ritenuto di accomunare esso appellante nella responsabilità per il ritardato accreditamento dei contributi. Ribadisce, infatti che a fronte dell'indiscusso inadempimento dell' , il quale solo nel CP_2
2018 aveva attivato la piattaforma sulla quale caricare i contributi figurativi, i tempi tecnici di trattazione delle pratiche contributive che interessavano circa 3000 soggetti aventi diritto e le difficoltà organizzative correlate al loro disimpegno avevano determinato inevitabilmente l'ulteriore ritardo di circa tre anni non ascrivibili a responsabilità del Pt_1
L'appello è stato ritualmente notificato all ed al che non si sono costituiti in CP_2 CP_1 giudizio sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, nulla quaestio che la contribuzione figurativa in favore di per Controparte_1
l'attività di LSU svolta in utilizzazione presso il Comune di tra l'1/5/2003 ed il Pt_1
30/12/2019 è stata finalmente accreditata soltanto in data 27/7/2021 dopo che, nel 2018, l' aveva attivato la piattaforma telematica sulla quale caricare la contribuzione in CP_2 parola. La questione riproposta dal in appello poggia essenzialmente sulla Parte_1 rilevanza, quale fatto liberatorio della co-responsabilità, della circostanza, già disattesa dal G.L., che al momento dell'attivazione della piattaforma vi erano circa 3000 pratiche contributive da evadere, il che avrebbe determinato un intasamento burocratico tale da giustificare l'ulteriore ritardo dell'accreditamento L'argomento non persuade. Premesso che l'esonero dalla responsabilità contrattuale, nella quale si iscrive l'odierna vicenda, richiede la prova che l'inadempimento sia dipeso da un fatto non imputabile al debitore, nel caso di specie non soltanto la circostanza allegata afferisce ad una inefficienza organizzativa che ricadeva nella disponibilità del ma la stessa è Pt_1 rimasta del tutto sfornita di adeguata dimostrazione non essendo stata in alcun modo chiarita la ragione per cui anche 3000 pratiche amministrative di contribuzione abbiano richiesto quasi tre anni per la loro definizione. L'inconsistenza del motivo determina pertanto il rigetto del proposto gravame. Non risultando la costituzione di nessuna delle due parti appellate, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
Tuttavia va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, nella contumacia di e Controparte_1 dell' che dichiara , conferma la sentenza n. 2779/2022 emessa dal Tribunale di CP_2
Palermo in data 9 settembre 2022. Nulla per le spese del presente grado del giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Palermo 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria