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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 3 dicembre 2024 da
di IA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in IA, Via Sant'Eufemia, 28, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parenti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Verdi, 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Barberis, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Giordano Franchi, Sara Bittolo e Tommaso Maisano, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 convenuto contumace OGGETTO: mancato accredito delle trattenute i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE di IA: Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per i motivi esposti in fatto e in diritto, al pagamento delle somme dovute e non corrisposte da CP_2 titolo di trattenuta sindacale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alle deleghe sindacali dei lavoratori indicati nel presente atto e, per l'effetto, condannare la società in via solidale con la società CP_2 Controparte_3
[...
[...] [
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.703,80 o di
[...] quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
2) in ogni caso, nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c.;
3) su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
4) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
PER IL CONVENUTO COSTITUITO Controparte_1
a) in via pregiudiziale/preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e motivazioni esposte nella narrativa che precede, la carenza di legittimazione passiva in capo a con l'adozione di tutti i conseguenti Controparte_1 provvedimenti volti all'estromissione della stessa dal presente giudizio, ivi incluso il rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c.; b) in via principale, contrariis rejectis, rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal ricorrente contro in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondato per i motivi indicati nella presente memoria;
c) nel denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dal ricorso, accogliere la seguente domanda verso in persona del proprio CP_2 legale rappresentante pro tempore: dichiarare in persona del proprio CP_2 rappresentante legale pro tempore tenuta e/o a risarcire e/o a manlevare e/o a tenere indenne ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 da ogni Controparte_1 domanda contro di essa proposta dalla Ricorrente e da ogni conseguenza pregiudizievole per cui è causa, condannando in persona del proprio CP_2 rappresentante legale pro tempore a tutti o, salvo gravame, parte dei pagamenti denegatamente dovuti, a qualsiasi titolo e così anche a titolo di spese legali, all'esito del presente giudizio provvedendo direttamente a tutti i pagamenti e gli esborsi del caso;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 3 dicembre 2024, Pt_1
di IA ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del
[...] lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e di CP_2 Controparte_1
2 Rilevava di IA di essere un'associazione sindacale Parte_1 appartenente al sindacato , cui, negli anni 2022/2023 avevano aderito i Pt_1 lavoratori specificamente indicati in ricorso, dipendenti di CP_2
I lavoratori erano stati adibiti in via esclusiva presso l'appalto
[...]
CP_1
L'adesione all'associazione era avvenuta mediante la sottoscrizione di deleghe sindacali, trasmesse a via pec. aveva effettuato CP_2 CP_2 ogni mese la trattenuta di euro 12,50 relativamente ai lavoratori interessati, dalla data di decorrenza della delega sino alla cessazione del rapporto di lavoro oppure alla cessazione dell'appalto. aveva tuttavia omesso il versamento in favore della sigla CP_2 ricorrente, ad eccezione di un unico versamento di € 2.146,20 del 19 aprile 2023.
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, estese a in forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 Controparte_1 settembre 2003 n. 276. Si costituiva il convenuto eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva ed opponendosi in ogni caso nel merito alla domanda di di IA. Parte_1
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_2
All'udienza del 28 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di di IA è da accogliere, sebbene in Parte_1 esclusivo riferimento a CP_2
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore, tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). L'adesione a dei lavoratori indicati in ricorso avviene mediante la Parte_1 sottoscrizione di deleghe sindacali, trasmesse poi a via pec (docc. CP_2
2 e 3 fasc. ric.).
3 dimostra per tabulas (con le buste paga, sebbene non per tutto il Parte_1 periodo indicato) la trattenuta mensile di € 12,50 per i lavoratori interessati (doc. 4 fasc. ric.).
a quel che consta, si limita a corrispondere a un CP_2 Parte_1 unico versamento di € 2.146,20 del 19 aprile 2023 (doc. 5 fasc. ric.). L'onere della prova risulta quindi completamente adempiuto in capo al sindacato richiedente. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. I calcoli (doc. 6 fasc. ric.) sono corretti, per cui effettivamente risulta un credito della ricorrente di € 11.703,80, al netto del pagamento di cui s'è dato conto.
2. risulta invero estranea alla domanda di Controparte_1 Pt_1
.
[...]
La responsabilità solidale individuata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 deve essere limitata, come è noto, alla retribuzione ed alle quote di TFR maturate nel corso dell'appalto. Si tratta di una norma la cui ratio mira a rafforzare la garanzia patrimoniale in favore del lavoratore estendendo, entro questi limiti, la responsabilità ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro. La matrice esclusivamente retributiva, quindi, esclude che la responsabilità solidale indicata dall'art. 29 cit. possa estendersi ad un credito vantato dal sindacato cessionario sulla quota di retribuzione ceduta dal lavoratore. Peraltro, è noto il principio secondo cui è la cessione del contratto a operare il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi. La cessione del credito (quella in concreto attuata fra i lavoratori e ) ha Parte_1 un effetto più circoscritto, poiché limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. La cessione del credito produce, rispetto al diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente (qui il lavoratore), e l'esercizio, che è trasferito al cessionario (qui ). Fra i diritti derivanti Parte_1 dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali (oltra a quella di risoluzione per inadempimento del contratto sottostante: Cass. Sez. III, 6 luglio 2018 n. 17727 e da ultimo sez. II, 29 marzo 2024, n. 8579) quella relativa alla garanzia solidale del pagamento della retribuzione, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. La domanda di di IA nei confronti di Parte_1 Controparte_1 va quindi respinta.
[...]
4 3. Le spese seguono la soccombenza di e, tenuto conto del CP_2 valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (novità della questione trattata) per compensare integralmente fra le altre parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di di IA al pagamento delle Parte_1 somme dovute e non corrisposte da a titolo di trattenuta CP_2 sindacale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alle deleghe sindacali dei lavoratori prodotte in causa;
condanna al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della somma di € 11.703,80 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma c.p.c.;
2) rigetta il ricorso con riferimento a Controparte_1
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_2 processuali a vantaggio dell'Avv. Paolo Parenti, liquidate in complessivi € 3500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso il 28 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 3 dicembre 2024 da
di IA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in IA, Via Sant'Eufemia, 28, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parenti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Verdi, 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Barberis, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Giordano Franchi, Sara Bittolo e Tommaso Maisano, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 convenuto contumace OGGETTO: mancato accredito delle trattenute i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE di IA: Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per i motivi esposti in fatto e in diritto, al pagamento delle somme dovute e non corrisposte da CP_2 titolo di trattenuta sindacale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alle deleghe sindacali dei lavoratori indicati nel presente atto e, per l'effetto, condannare la società in via solidale con la società CP_2 Controparte_3
[...
[...] [
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.703,80 o di
[...] quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
2) in ogni caso, nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c.;
3) su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
4) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
PER IL CONVENUTO COSTITUITO Controparte_1
a) in via pregiudiziale/preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e motivazioni esposte nella narrativa che precede, la carenza di legittimazione passiva in capo a con l'adozione di tutti i conseguenti Controparte_1 provvedimenti volti all'estromissione della stessa dal presente giudizio, ivi incluso il rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c.; b) in via principale, contrariis rejectis, rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal ricorrente contro in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondato per i motivi indicati nella presente memoria;
c) nel denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dal ricorso, accogliere la seguente domanda verso in persona del proprio CP_2 legale rappresentante pro tempore: dichiarare in persona del proprio CP_2 rappresentante legale pro tempore tenuta e/o a risarcire e/o a manlevare e/o a tenere indenne ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 da ogni Controparte_1 domanda contro di essa proposta dalla Ricorrente e da ogni conseguenza pregiudizievole per cui è causa, condannando in persona del proprio CP_2 rappresentante legale pro tempore a tutti o, salvo gravame, parte dei pagamenti denegatamente dovuti, a qualsiasi titolo e così anche a titolo di spese legali, all'esito del presente giudizio provvedendo direttamente a tutti i pagamenti e gli esborsi del caso;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 3 dicembre 2024, Pt_1
di IA ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del
[...] lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e di CP_2 Controparte_1
2 Rilevava di IA di essere un'associazione sindacale Parte_1 appartenente al sindacato , cui, negli anni 2022/2023 avevano aderito i Pt_1 lavoratori specificamente indicati in ricorso, dipendenti di CP_2
I lavoratori erano stati adibiti in via esclusiva presso l'appalto
[...]
CP_1
L'adesione all'associazione era avvenuta mediante la sottoscrizione di deleghe sindacali, trasmesse a via pec. aveva effettuato CP_2 CP_2 ogni mese la trattenuta di euro 12,50 relativamente ai lavoratori interessati, dalla data di decorrenza della delega sino alla cessazione del rapporto di lavoro oppure alla cessazione dell'appalto. aveva tuttavia omesso il versamento in favore della sigla CP_2 ricorrente, ad eccezione di un unico versamento di € 2.146,20 del 19 aprile 2023.
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, estese a in forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 Controparte_1 settembre 2003 n. 276. Si costituiva il convenuto eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva ed opponendosi in ogni caso nel merito alla domanda di di IA. Parte_1
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_2
All'udienza del 28 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di di IA è da accogliere, sebbene in Parte_1 esclusivo riferimento a CP_2
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore, tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). L'adesione a dei lavoratori indicati in ricorso avviene mediante la Parte_1 sottoscrizione di deleghe sindacali, trasmesse poi a via pec (docc. CP_2
2 e 3 fasc. ric.).
3 dimostra per tabulas (con le buste paga, sebbene non per tutto il Parte_1 periodo indicato) la trattenuta mensile di € 12,50 per i lavoratori interessati (doc. 4 fasc. ric.).
a quel che consta, si limita a corrispondere a un CP_2 Parte_1 unico versamento di € 2.146,20 del 19 aprile 2023 (doc. 5 fasc. ric.). L'onere della prova risulta quindi completamente adempiuto in capo al sindacato richiedente. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. I calcoli (doc. 6 fasc. ric.) sono corretti, per cui effettivamente risulta un credito della ricorrente di € 11.703,80, al netto del pagamento di cui s'è dato conto.
2. risulta invero estranea alla domanda di Controparte_1 Pt_1
.
[...]
La responsabilità solidale individuata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 deve essere limitata, come è noto, alla retribuzione ed alle quote di TFR maturate nel corso dell'appalto. Si tratta di una norma la cui ratio mira a rafforzare la garanzia patrimoniale in favore del lavoratore estendendo, entro questi limiti, la responsabilità ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro. La matrice esclusivamente retributiva, quindi, esclude che la responsabilità solidale indicata dall'art. 29 cit. possa estendersi ad un credito vantato dal sindacato cessionario sulla quota di retribuzione ceduta dal lavoratore. Peraltro, è noto il principio secondo cui è la cessione del contratto a operare il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi. La cessione del credito (quella in concreto attuata fra i lavoratori e ) ha Parte_1 un effetto più circoscritto, poiché limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. La cessione del credito produce, rispetto al diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente (qui il lavoratore), e l'esercizio, che è trasferito al cessionario (qui ). Fra i diritti derivanti Parte_1 dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali (oltra a quella di risoluzione per inadempimento del contratto sottostante: Cass. Sez. III, 6 luglio 2018 n. 17727 e da ultimo sez. II, 29 marzo 2024, n. 8579) quella relativa alla garanzia solidale del pagamento della retribuzione, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. La domanda di di IA nei confronti di Parte_1 Controparte_1 va quindi respinta.
[...]
4 3. Le spese seguono la soccombenza di e, tenuto conto del CP_2 valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (novità della questione trattata) per compensare integralmente fra le altre parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di di IA al pagamento delle Parte_1 somme dovute e non corrisposte da a titolo di trattenuta CP_2 sindacale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alle deleghe sindacali dei lavoratori prodotte in causa;
condanna al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della somma di € 11.703,80 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma c.p.c.;
2) rigetta il ricorso con riferimento a Controparte_1
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_2 processuali a vantaggio dell'Avv. Paolo Parenti, liquidate in complessivi € 3500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso il 28 marzo 2025. Il giudice
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