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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4645/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, nata a [...]/SC, Brasile, il giorno 20 novembre 1990, titolare della carta Parte_1
d'identità RG: , iscritta al codice fiscale CPF , residente e domiciliata Numero_1 Num_2 C.F._1
a Concordia/SC, Brasile, in Via 29 de Julho, n° 1089, apto. 206B, bairro Itaiba, CAP: 89707-044;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02.11.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
1 In data 05.01.2024, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste della ricorrente.
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 11.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.02.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 10.02.2025 il si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto dei termini di CP_1
notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
In data 18.02.2025, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, il giudice fissava una nuova udienza per comparizione, precisazione delle conclusioni e discussione per il giorno 18 marzo 2025.
In data 10.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note.
Il nulla depositava. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Per quanto concerne la procedibilità della domanda, si rileva ch la ricorrente ha dato prova di aver tentato in diverse occasioni di prenotare un appuntamento al Consolato Generale D'Italia di
Curitiba in Brasile utilizzando il servizio Prenot@mi.it . Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il Tribunale rileva che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste, la data della convocazione è incerta e, conseguentemente, lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Si ritiene pertanto che tale incertezza possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Si rammenta comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo
2 tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda della ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
[...]
, figlio di e è cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3
italiano in quanto nato a [...] ( PN) il giorno 1° settembre 1880 e, pur se emigrato in Brasile, mai naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . Persona_1
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
3 Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La ricorrente ha altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Limitatamente al certificato di nascita di , madre della ricorrente, si osserva Persona_4
che è stato formato sulla base delle dichiarazioni rese in data 6 agosto 1965 da Persona_5
il quale, in presenza di due testimoni , ha dichiarato che in data 1 agosto 1965 in domicilio
[...]
paterno è nata . Sono genitori e I medesimi Persona_4 CP_2 Controparte_3
nominativi vengono riportati anche nel suo certificato di matrimonio.
Il Giudice rileva che tali dichiarazioni sono state rese in conformità alle previsioni di legge in materia di regolamento dei registri dello stato civile brasiliano contenute all'art, 65 comma 5 della legge n.
4.857 del 1929 che permetteva, in fase di compilazione dell'atto di nascita, che potessero rendere la dichiarazione di nascita, in caso di impedimento di entrambi i genitori, il parente prossimo maggiorenne d'età o dal personale ospedaliero, medici e ostetriche che avevano assistito al parto o infine da una persona se la nascita era avvenuta fuori dalla residenza della madre.
Né vi è alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionalmente inteso ai sensi dell'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto norma analoga è prevista attualmente dalla normativa nazionale. Difatti,
l'art. 30 del DPR 396/2000 così recita “ La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da
4 un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Va infine osservato che, sebbene gli atti dello stato civile brasiliani non godano di fede privilegiata essendo stati formato all'estero, essi godono però di una presunzione di legalità e validità
(Cass. 367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della
l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003). Inoltre tale atto gode di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del
18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte
e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza italiana da alla ricorrente Persona_4
risulta provata. Parte_2
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo
5 pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_1 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 09.05.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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