CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1378/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15127/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140074159100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160080173532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - INTIMAZIONE n. 07120259029814463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259029814463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1379/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259029814463/000, limitatamente alle cartelle esattoriali nr.
07120140074159100000 dell'importo di € 178,45 e nr. 07120160080173532000 dell'importo di € 737,85, relative a tassa auto rispettivamente 2009 e 2011, notificata il 25.07.2025.
A motivi deduce:
- Omessa notifica degli atti prodromici
- Intervenuta prescrizione triennale
- mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali
- Calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18,
15554/17, 5554/17, 4516/12 e 8651/09
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi, l'ADER in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto introdotta in violazione delle norme di cui al D. Lgs. 546/1992 oltre che dei termini decadenziali, in quanto il ricorrente ha prima formalizzato la costituzione in giudizio (ex art 22 d.lgs. 546/92) in data 02.09.2025 e solo successivamente alla stessa, in data 17.10.2025, ha effettuato tardivamente la notifica all'ADER.
Sostiene, quindi, l'inammissibilità del ricorso, perché depositato in violazione del termine decadenziale di cui all'art 23 d.lgs 546/92, di trenta giorni dalla notifica alla controparte, presso la segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso per essere state notificate a mezzo PEC, all'indirizzo INI-
PEC le cartelle di pagamento nn. 09320210001955376000 e 09320220006739506000.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria dispese;
Costituitasi, la Regione Campania ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le attività relative alla riscossione e nel merito l'inammissibilità del ricorso, per l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici, con conseguente interruzione della prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, affermando che sull'unica cartella esattoriale impugnata, n. ro 07120200063219253000 dell'importo 435,49 il ricorso va accolto atteso che manca la relata della notifica e che le notifiche depositate sono illegittime perché effettuate in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, poiché anche se il plico è stato consegnato a un soggetto diverso, non è stato effettuato l'invio della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da ADER.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento in data
25.07.2025 ha provveduto, tempestivamente, in data 02.09.2025 a notificare il ricorso all'ente impositore
Regione Campania e, contestualmente, in pari data, a depositare il ricorso alla Commissione tributaria per l'iscrizione a ruolo. Successivamente in data 23.10.2025 ha provveduto a notificare il ricorso anche ad
ADER ente della riscossione.
Orbene la tempestiva proposizione del ricorso nei confronti del litisconsorte necessario ex art. 14 comma
6 bis del D.Lgs 546/92 (avendo il ricorrente sostanzialmente impugnato le sottese cartelle di cui ha affermato non avere avuto la relativa notifica) e l'omessa notifica nei confronti dell'altro litisconsorte, nel spece dell'ente della riscossione, avrebbe comportato, non l'inammissibilità del ricorso ma l'ordine di integrazione del contraddittorio, integrazione che il ricorrente ha, evidentemente, inteso effettuare spontaneamente, senza attendere l'ordine della Corte.
In definitiva la tempestiva notifica del ricorso nei confronti di uno dei litisconsorti necessari e la successiva tempestiva iscrizione a ruolo non ha comportato alcuna decadenza al ricorrente.
Nel merito per la cartella 07120140074159100000 è stata prodotta la relata di notifica del 02.10.2012 effettuata a mani di persona qualificatasi come coniuge con successiva CAN notificata in data 25.10.2012
Per la cartella 07120160080173532000 è stata prodotta la relata di notifica dell'01.04.2017 per irreperibilità relativa, con deposito del plico alla casa comunale e successiva CAD perfezionata per compiuta giacenza il 07.06.2017.
Successivamente non risultano notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione atteso che per le relate prodotte relativamente ad un avviso di pignoramento non presentano elementi tali da poter essere ricondotte alle cartelle impugnate.
Ne consegue che in mancanza di ulteriori atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto, l'atto impugnato va annullato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 350,00 oltre CUT, con attribuzione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15127/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140074159100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160080173532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - INTIMAZIONE n. 07120259029814463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259029814463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1379/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259029814463/000, limitatamente alle cartelle esattoriali nr.
07120140074159100000 dell'importo di € 178,45 e nr. 07120160080173532000 dell'importo di € 737,85, relative a tassa auto rispettivamente 2009 e 2011, notificata il 25.07.2025.
A motivi deduce:
- Omessa notifica degli atti prodromici
- Intervenuta prescrizione triennale
- mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali
- Calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18,
15554/17, 5554/17, 4516/12 e 8651/09
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi, l'ADER in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto introdotta in violazione delle norme di cui al D. Lgs. 546/1992 oltre che dei termini decadenziali, in quanto il ricorrente ha prima formalizzato la costituzione in giudizio (ex art 22 d.lgs. 546/92) in data 02.09.2025 e solo successivamente alla stessa, in data 17.10.2025, ha effettuato tardivamente la notifica all'ADER.
Sostiene, quindi, l'inammissibilità del ricorso, perché depositato in violazione del termine decadenziale di cui all'art 23 d.lgs 546/92, di trenta giorni dalla notifica alla controparte, presso la segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso per essere state notificate a mezzo PEC, all'indirizzo INI-
PEC le cartelle di pagamento nn. 09320210001955376000 e 09320220006739506000.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria dispese;
Costituitasi, la Regione Campania ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le attività relative alla riscossione e nel merito l'inammissibilità del ricorso, per l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici, con conseguente interruzione della prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, affermando che sull'unica cartella esattoriale impugnata, n. ro 07120200063219253000 dell'importo 435,49 il ricorso va accolto atteso che manca la relata della notifica e che le notifiche depositate sono illegittime perché effettuate in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, poiché anche se il plico è stato consegnato a un soggetto diverso, non è stato effettuato l'invio della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da ADER.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento in data
25.07.2025 ha provveduto, tempestivamente, in data 02.09.2025 a notificare il ricorso all'ente impositore
Regione Campania e, contestualmente, in pari data, a depositare il ricorso alla Commissione tributaria per l'iscrizione a ruolo. Successivamente in data 23.10.2025 ha provveduto a notificare il ricorso anche ad
ADER ente della riscossione.
Orbene la tempestiva proposizione del ricorso nei confronti del litisconsorte necessario ex art. 14 comma
6 bis del D.Lgs 546/92 (avendo il ricorrente sostanzialmente impugnato le sottese cartelle di cui ha affermato non avere avuto la relativa notifica) e l'omessa notifica nei confronti dell'altro litisconsorte, nel spece dell'ente della riscossione, avrebbe comportato, non l'inammissibilità del ricorso ma l'ordine di integrazione del contraddittorio, integrazione che il ricorrente ha, evidentemente, inteso effettuare spontaneamente, senza attendere l'ordine della Corte.
In definitiva la tempestiva notifica del ricorso nei confronti di uno dei litisconsorti necessari e la successiva tempestiva iscrizione a ruolo non ha comportato alcuna decadenza al ricorrente.
Nel merito per la cartella 07120140074159100000 è stata prodotta la relata di notifica del 02.10.2012 effettuata a mani di persona qualificatasi come coniuge con successiva CAN notificata in data 25.10.2012
Per la cartella 07120160080173532000 è stata prodotta la relata di notifica dell'01.04.2017 per irreperibilità relativa, con deposito del plico alla casa comunale e successiva CAD perfezionata per compiuta giacenza il 07.06.2017.
Successivamente non risultano notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione atteso che per le relate prodotte relativamente ad un avviso di pignoramento non presentano elementi tali da poter essere ricondotte alle cartelle impugnate.
Ne consegue che in mancanza di ulteriori atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto, l'atto impugnato va annullato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 350,00 oltre CUT, con attribuzione.