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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Nella persona del Giudice dott. Aleardo Zangari Del Prato, all'esito dell'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4587 del Ruolo Generale dell'anno 2021 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 C.F._1
commerciale denominato “Pizzeria Mamma Rosa”, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla
Via Genova n. 5, presso lo studio dell'avv. Danila Gullì (C.F.: , dal quale C.F._2
è altresì rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE OPPONENTE -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Dirigente p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Catanzaro, via G. Da Fiore n.34, rappresentata e difesa dal Dirigente medesimo, dott.ssa
Mariacristina Medaglia (C.F. ); C.F._3
- RESISTENTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da verbale redatto all'udienza di cui in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.12.2021, parte deducente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 30361 del 24.11.2021 e notificata in data 30.11.2021, con la quale l' Controparte_1
aveva intimato a quale titolare
[...] Parte_1
dell'impresa commerciale “Pizzeria Mamma Rosa” con sede in Amaroni (CZ), alla Via Argada
n. 10, il pagamento della somma di euro 20.009,50 nonché la confisca di un personal computer, in considerazione dell'avvenuta violazione dell'art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, l. n. 208/2015 per aver rinvenuto, durante l'ispezione del 19.09.2017, all'interno dell'esercizio commerciale sopra indicato, un computer, che, attraverso la connessione telematica, consentiva ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online, senza le regolari concessioni ed autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
In particolare, parte deducente esponeva che requisito essenziale per poter contestare la violazione in questione fosse la presenza di un apparecchio finalizzato all'esercizio del gioco, tra quelli espressamente descritti nell'art. 110, comma 6 a), T.U. n. 773/1931 (“apparecchi idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro”) e che il personal computer rinvenuto in loco non presentasse le caratteristiche indicate nella norma suddetta.
Aggiungeva, poi, che durante l'ispezione, che aveva portato alla contestazione ed alla confisca del pc, non era stato rilevato alcuno degli indizi da ricercare quali indici di comportamenti fraudolenti secondo la normativa in materia e, cioè, che si trattasse di un apparecchio attivabile
“attraverso l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
che sia provvisto di dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket, e che la vincita sia erogata dalla macchina”.
Infine, osservava come la recente giurisprudenza resa in materia avesse escluso l'esistenza dell'ipotesi contestata, ogni qual volta, come accaduto nella specifica fattispecie, ci si fosse limitati a mettere a disposizione della clientela un computer che, lungi dal costituire elemento oggettivo agevolativo di condotte fraudolente nel campo delle scommesse, fosse invece da intendere come semplice servizio aggiuntivo per i propri clienti.
Alla luce di tali considerazioni, parte ingiunta chiedeva, quindi, accertare e dichiarare la “nullità dell'Ordinanza ingiunzione emessa dall data 24.11.2021 e della Controparte_2 sanzione pecuniaria e di quella della confisca, con ogni conseguenza di legge”, anche in ordine alla refusione di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale, nel Controparte_1
respingere la fondatezza dell'avversa ricostruzione giuridica dei fatti contestati, instava per il
“rigetto integrale del ricorso in argomento, con vittoria di spese e competenze”.
Secondo l' infatti, dalla documentazione presente in atti Controparte_1
emergeva evidente la inconsistenza dell'unica ragione di censura mossa dalla parte opponente che, in base a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, dimostrava di non aver ben compreso i presupposti di diritto che avevano portato all'emanazione del provvedimento impugnato e cioè il contenuto sia dell'art. 7 comma 3 – quater del D.L. 158/2012 (c.d. decreto
Balduzzi) che dell'art. 1 comma 646 della L. 190/2014.
Riportava, quindi, testualmente il contenuto sia della prima citata norma che della seconda;
La prima, recita : “Fatte salve se sanzioni previste nei confronti di chi eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Secondo la ricostruzione interpretativa della suddetta disposizione, data dalla parte opposta, “la condotta sanzionata si concretizza nella “messa a disposizione” della clientela di apparecchiature che consentano la connessione a siti di gioco on line, senza richiedere, ai fini della punibilità, che sia anche in atto un'azione di gioco. Viene così vietata una situazione ritenuta dal Legislatore di pericolo per la collettività, per la quale è irrogata solo una sanzione amministrativa, distinguendola in tal modo da più gravi illeciti penali (Cass. nn. 30803/2017; 25828/2016 e
40624/2013). Inoltre, l'ampia formulazione della disposizione, ed in particolare la mancata elencazione “positiva” delle caratteristiche degli apparecchi vietati, rappresenta una norma di
“chiusura” volta a sanzionare la messa a disposizione della clientela di normali personal computer o di apparecchi similari.
La norma in esame va letta in funzione delle finalità da essa perseguite nell'ambito della regolamentazione degli apparecchi destinati al gioco on line;
la sua violazione non presuppone necessariamente l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, essendo, invece, a tal fine, sufficiente la prova dell'Utilizzabilità come apparecchio da intrattenimento e ciò in relazione alla collocazione, all'assenza di accorgimenti tecnici che impediscano di accedere
a siti mediante i quali praticare gioco on line”.
Ciò che finiva, così, col rendere del tutto irrilevante ai fini che ci occupano l'eventuale circostanza “che il computer de quo non fosse esclusivamente dedicato al gioco e potesse – in via squisitamente teorica – essere utilizzato per la generica navigazione in internet”.
Quanto, poi, alla seconda, citata norma, rappresentata “dall'art. 1 comma 646 che testualmente recita : “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000,00 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998 n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000,00 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”, l faceva rilevare che la circostanza addotta dalla parte Controparte_1
ricorrente, “secondo cui, affinchè si potesse configurare l'ipotesi di cui all'art. 1 comma 646 L.
190/2014, era necessario rinvenire apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. A) del CP_3
citando appunto l'articolo di legge in questione”, tradiva una non corretta lettura dell'intero disposto normativo oggetto di disamina.
Ed infatti, appariva opportuno “rammentare che l'art. 110 comma 6 lett. A) del identificava CP_3
solo ed esclusivamente gli apparecchi che comunemente vengono chiamati slot machines e awp…o newslot e non già tutti gli apparecchi che invece sono ricompresi del dettato normativo di cui all'art. 1 comma 646 della L. 190/2014 e cioè “…qualunque altro apparecchio idoneo
a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro….”, rappresentato nel concreto dal personal computer rinvenuto in loco dal personale (pubblici ufficiali) dei a seguito CP_1
dell'avvenuto accesso.
Ne deriva, quindi, come sia del tutto “fuori luogo il riferimento alla norma di cui all'art. 110 comma 6 lett. A) del in quanto assolutamente fuorviante, inidoneo e soprattutto non CP_3
applicabile al caso di specie….L'art. 7 comma 3 – quater del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi) va, letto in funzione delle finalità da esso perseguite nell'ambito della regolamentazione degli apparecchi destinati al gioco online e può, quindi, trovare applicazione solo nei confronti delle apparecchiature che pur non equiparabili ai totem siano concretamente utilizzate per il gioco attraverso la rete internet (cfr. Sentenza Trib. Di Bari n. 1489/2021). In tal Contr senso devono essere intesi i chiarimenti forniti con la Circolare di prot. n. 19453 del
6.03.2014, invocata anche dalla ricorrente, che, nell'ipotesi di messa a disposizione dei OT, di cui dà ampia descrizione, chiarisce che “la violazione si concretizza solo nell'ipotesi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti, con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non esiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse dalla norma”, volendo significare che la norma sanziona la condotta di chi ponga nella disponibilità dei clienti elaboratori elettronici destinati alla connessione verso siti di gioco, che nel caso dei OT (ovvero di apparecchi costituiti per lo più da una struttura dotata di schermo touch screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata) è agevolmente constatabile per molteplici fattori che li connotano, mentre nei casi di altri apparecchi è necessaria una verifica più puntuale degli indici rivelatori di detta finalità”.
Ciò che ha portato l ad affermare, in conclusione, che la “circostanza – Controparte_1
per sintetizzare la doglianza mossa dalla ricorrente – che non vi fosse prova che la macchina sottoposta a sequestro facesse gioco con vincita in denaro, non soltanto risulta essere irrilevante, ma non esclude la responsabilità della per aver installato un apparecchio senza Parte_1 alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti”.
Assegnata la causa a questo giudice, il procedimento, istruito esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali presenti in atti, perveniva all'odierna udienza per la discussione orale sicché, al suo termine, e all'esito dell'assunta Camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura integrale del dispositivo e delle ragioni sottese all'assunta decisione.
***
L'opposizione appare infondata e, pertanto, va respinta per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, appare doveroso ed opportuno ricordare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza;
deve, quindi, rilevarsi che, nel caso di specie, durante l'accesso nel locale de quo, effettuato in data 19.09.2017, i funzionari dei constatavano “l'installazione di n. 1 pc all'interno CP_1
del locale aperto al pubblico” e che “da una prova di funzionamento risultava che il pc, attraverso la connessione telematica, consentiva ai clienti la libera navigazione in internet, lasciandogli la possibilità di connettersi ai siti di gioco legali ed illegali (vedi fotografie allegate)”.
Del pari, risulta che la stessa parte, titolare del locale, ebbe a dichiarare “di non essere a conoscenza della legge Balduzzi che vieta la messa a disposizione presso i locali pubblici, di apparecchiature che consentono la libera navigazione e quindi la possibilità di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line”.
Ciò che finisce, così, e dopo aver pienamente condiviso la interpretazione della disciplina vigente in materia, per come nel dettaglio partecipata, all'uopo, in premessa, col lasciar emergere la infondatezza della lagnanza oppositiva per come articolata e dedotta dalla odierna opponente, dovendosi ritenere, per come del resto affermato dalla stessa parte ingiungente in sede di costituzione, che la finalità di tutela dell'ordine pubblico, avuta di mira dal legislatore, attraverso la disciplina descritta in epigrafe, consente di ritenere che ciò che più rileva ai fini dei divieti posti dalla normativa sia non tanto l'insieme delle caratteristiche strutturali, meccaniche o di funzionamento dell'apparecchio, quanto le modalità di svolgimento del gioco con esso praticabile e le finalità dello stesso.
Ne deriva, pertanto, ed in conclusione, l'integrale rigetto della proposta opposizione, dimostratasi inidonea a condurre all'annullamento dell'impugnata Ordinanza di ingiunzione e confisca che continua a mantenere, quindi, piena valenza anche in punto di specifica quantificazione dell'importo preteso.
Nessuna pronuncia si impone, invece, sulle spese dell'intrapreso giudizio, visto che, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente, o avvalendosi di un suo funzionario all'uopo delegato (ex art. 23 L. 689/1981), come accaduto nel caso di specie, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente, soltanto alla refusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota, del tutto mancante nella specifica fattispecie
(cfr. ex multis Cass. nn. 11389/2011 e 17708/2005); non potendosi, per converso applicare, nella specifica fattispecie, la invocata disposizione (da parte dell'ente resistente) di cui all'art. 152 bis disp. Att. c.p.c., che, richiamando espressamente l'art. 417 bis c.p.c., opera solo nell'ambito dei rapporti lavorativi di pubblico impiego.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di cui in epigrafe;
- nulla dispone sulle spese;
Così deciso in Catanzaro il 27.03.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Nella persona del Giudice dott. Aleardo Zangari Del Prato, all'esito dell'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4587 del Ruolo Generale dell'anno 2021 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 C.F._1
commerciale denominato “Pizzeria Mamma Rosa”, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla
Via Genova n. 5, presso lo studio dell'avv. Danila Gullì (C.F.: , dal quale C.F._2
è altresì rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE OPPONENTE -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Dirigente p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Catanzaro, via G. Da Fiore n.34, rappresentata e difesa dal Dirigente medesimo, dott.ssa
Mariacristina Medaglia (C.F. ); C.F._3
- RESISTENTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da verbale redatto all'udienza di cui in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.12.2021, parte deducente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 30361 del 24.11.2021 e notificata in data 30.11.2021, con la quale l' Controparte_1
aveva intimato a quale titolare
[...] Parte_1
dell'impresa commerciale “Pizzeria Mamma Rosa” con sede in Amaroni (CZ), alla Via Argada
n. 10, il pagamento della somma di euro 20.009,50 nonché la confisca di un personal computer, in considerazione dell'avvenuta violazione dell'art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, l. n. 208/2015 per aver rinvenuto, durante l'ispezione del 19.09.2017, all'interno dell'esercizio commerciale sopra indicato, un computer, che, attraverso la connessione telematica, consentiva ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online, senza le regolari concessioni ed autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
In particolare, parte deducente esponeva che requisito essenziale per poter contestare la violazione in questione fosse la presenza di un apparecchio finalizzato all'esercizio del gioco, tra quelli espressamente descritti nell'art. 110, comma 6 a), T.U. n. 773/1931 (“apparecchi idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro”) e che il personal computer rinvenuto in loco non presentasse le caratteristiche indicate nella norma suddetta.
Aggiungeva, poi, che durante l'ispezione, che aveva portato alla contestazione ed alla confisca del pc, non era stato rilevato alcuno degli indizi da ricercare quali indici di comportamenti fraudolenti secondo la normativa in materia e, cioè, che si trattasse di un apparecchio attivabile
“attraverso l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
che sia provvisto di dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket, e che la vincita sia erogata dalla macchina”.
Infine, osservava come la recente giurisprudenza resa in materia avesse escluso l'esistenza dell'ipotesi contestata, ogni qual volta, come accaduto nella specifica fattispecie, ci si fosse limitati a mettere a disposizione della clientela un computer che, lungi dal costituire elemento oggettivo agevolativo di condotte fraudolente nel campo delle scommesse, fosse invece da intendere come semplice servizio aggiuntivo per i propri clienti.
Alla luce di tali considerazioni, parte ingiunta chiedeva, quindi, accertare e dichiarare la “nullità dell'Ordinanza ingiunzione emessa dall data 24.11.2021 e della Controparte_2 sanzione pecuniaria e di quella della confisca, con ogni conseguenza di legge”, anche in ordine alla refusione di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale, nel Controparte_1
respingere la fondatezza dell'avversa ricostruzione giuridica dei fatti contestati, instava per il
“rigetto integrale del ricorso in argomento, con vittoria di spese e competenze”.
Secondo l' infatti, dalla documentazione presente in atti Controparte_1
emergeva evidente la inconsistenza dell'unica ragione di censura mossa dalla parte opponente che, in base a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, dimostrava di non aver ben compreso i presupposti di diritto che avevano portato all'emanazione del provvedimento impugnato e cioè il contenuto sia dell'art. 7 comma 3 – quater del D.L. 158/2012 (c.d. decreto
Balduzzi) che dell'art. 1 comma 646 della L. 190/2014.
Riportava, quindi, testualmente il contenuto sia della prima citata norma che della seconda;
La prima, recita : “Fatte salve se sanzioni previste nei confronti di chi eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Secondo la ricostruzione interpretativa della suddetta disposizione, data dalla parte opposta, “la condotta sanzionata si concretizza nella “messa a disposizione” della clientela di apparecchiature che consentano la connessione a siti di gioco on line, senza richiedere, ai fini della punibilità, che sia anche in atto un'azione di gioco. Viene così vietata una situazione ritenuta dal Legislatore di pericolo per la collettività, per la quale è irrogata solo una sanzione amministrativa, distinguendola in tal modo da più gravi illeciti penali (Cass. nn. 30803/2017; 25828/2016 e
40624/2013). Inoltre, l'ampia formulazione della disposizione, ed in particolare la mancata elencazione “positiva” delle caratteristiche degli apparecchi vietati, rappresenta una norma di
“chiusura” volta a sanzionare la messa a disposizione della clientela di normali personal computer o di apparecchi similari.
La norma in esame va letta in funzione delle finalità da essa perseguite nell'ambito della regolamentazione degli apparecchi destinati al gioco on line;
la sua violazione non presuppone necessariamente l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, essendo, invece, a tal fine, sufficiente la prova dell'Utilizzabilità come apparecchio da intrattenimento e ciò in relazione alla collocazione, all'assenza di accorgimenti tecnici che impediscano di accedere
a siti mediante i quali praticare gioco on line”.
Ciò che finiva, così, col rendere del tutto irrilevante ai fini che ci occupano l'eventuale circostanza “che il computer de quo non fosse esclusivamente dedicato al gioco e potesse – in via squisitamente teorica – essere utilizzato per la generica navigazione in internet”.
Quanto, poi, alla seconda, citata norma, rappresentata “dall'art. 1 comma 646 che testualmente recita : “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000,00 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998 n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000,00 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”, l faceva rilevare che la circostanza addotta dalla parte Controparte_1
ricorrente, “secondo cui, affinchè si potesse configurare l'ipotesi di cui all'art. 1 comma 646 L.
190/2014, era necessario rinvenire apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. A) del CP_3
citando appunto l'articolo di legge in questione”, tradiva una non corretta lettura dell'intero disposto normativo oggetto di disamina.
Ed infatti, appariva opportuno “rammentare che l'art. 110 comma 6 lett. A) del identificava CP_3
solo ed esclusivamente gli apparecchi che comunemente vengono chiamati slot machines e awp…o newslot e non già tutti gli apparecchi che invece sono ricompresi del dettato normativo di cui all'art. 1 comma 646 della L. 190/2014 e cioè “…qualunque altro apparecchio idoneo
a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro….”, rappresentato nel concreto dal personal computer rinvenuto in loco dal personale (pubblici ufficiali) dei a seguito CP_1
dell'avvenuto accesso.
Ne deriva, quindi, come sia del tutto “fuori luogo il riferimento alla norma di cui all'art. 110 comma 6 lett. A) del in quanto assolutamente fuorviante, inidoneo e soprattutto non CP_3
applicabile al caso di specie….L'art. 7 comma 3 – quater del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi) va, letto in funzione delle finalità da esso perseguite nell'ambito della regolamentazione degli apparecchi destinati al gioco online e può, quindi, trovare applicazione solo nei confronti delle apparecchiature che pur non equiparabili ai totem siano concretamente utilizzate per il gioco attraverso la rete internet (cfr. Sentenza Trib. Di Bari n. 1489/2021). In tal Contr senso devono essere intesi i chiarimenti forniti con la Circolare di prot. n. 19453 del
6.03.2014, invocata anche dalla ricorrente, che, nell'ipotesi di messa a disposizione dei OT, di cui dà ampia descrizione, chiarisce che “la violazione si concretizza solo nell'ipotesi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti, con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non esiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse dalla norma”, volendo significare che la norma sanziona la condotta di chi ponga nella disponibilità dei clienti elaboratori elettronici destinati alla connessione verso siti di gioco, che nel caso dei OT (ovvero di apparecchi costituiti per lo più da una struttura dotata di schermo touch screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata) è agevolmente constatabile per molteplici fattori che li connotano, mentre nei casi di altri apparecchi è necessaria una verifica più puntuale degli indici rivelatori di detta finalità”.
Ciò che ha portato l ad affermare, in conclusione, che la “circostanza – Controparte_1
per sintetizzare la doglianza mossa dalla ricorrente – che non vi fosse prova che la macchina sottoposta a sequestro facesse gioco con vincita in denaro, non soltanto risulta essere irrilevante, ma non esclude la responsabilità della per aver installato un apparecchio senza Parte_1 alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti”.
Assegnata la causa a questo giudice, il procedimento, istruito esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali presenti in atti, perveniva all'odierna udienza per la discussione orale sicché, al suo termine, e all'esito dell'assunta Camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura integrale del dispositivo e delle ragioni sottese all'assunta decisione.
***
L'opposizione appare infondata e, pertanto, va respinta per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, appare doveroso ed opportuno ricordare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza;
deve, quindi, rilevarsi che, nel caso di specie, durante l'accesso nel locale de quo, effettuato in data 19.09.2017, i funzionari dei constatavano “l'installazione di n. 1 pc all'interno CP_1
del locale aperto al pubblico” e che “da una prova di funzionamento risultava che il pc, attraverso la connessione telematica, consentiva ai clienti la libera navigazione in internet, lasciandogli la possibilità di connettersi ai siti di gioco legali ed illegali (vedi fotografie allegate)”.
Del pari, risulta che la stessa parte, titolare del locale, ebbe a dichiarare “di non essere a conoscenza della legge Balduzzi che vieta la messa a disposizione presso i locali pubblici, di apparecchiature che consentono la libera navigazione e quindi la possibilità di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line”.
Ciò che finisce, così, e dopo aver pienamente condiviso la interpretazione della disciplina vigente in materia, per come nel dettaglio partecipata, all'uopo, in premessa, col lasciar emergere la infondatezza della lagnanza oppositiva per come articolata e dedotta dalla odierna opponente, dovendosi ritenere, per come del resto affermato dalla stessa parte ingiungente in sede di costituzione, che la finalità di tutela dell'ordine pubblico, avuta di mira dal legislatore, attraverso la disciplina descritta in epigrafe, consente di ritenere che ciò che più rileva ai fini dei divieti posti dalla normativa sia non tanto l'insieme delle caratteristiche strutturali, meccaniche o di funzionamento dell'apparecchio, quanto le modalità di svolgimento del gioco con esso praticabile e le finalità dello stesso.
Ne deriva, pertanto, ed in conclusione, l'integrale rigetto della proposta opposizione, dimostratasi inidonea a condurre all'annullamento dell'impugnata Ordinanza di ingiunzione e confisca che continua a mantenere, quindi, piena valenza anche in punto di specifica quantificazione dell'importo preteso.
Nessuna pronuncia si impone, invece, sulle spese dell'intrapreso giudizio, visto che, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente, o avvalendosi di un suo funzionario all'uopo delegato (ex art. 23 L. 689/1981), come accaduto nel caso di specie, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente, soltanto alla refusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota, del tutto mancante nella specifica fattispecie
(cfr. ex multis Cass. nn. 11389/2011 e 17708/2005); non potendosi, per converso applicare, nella specifica fattispecie, la invocata disposizione (da parte dell'ente resistente) di cui all'art. 152 bis disp. Att. c.p.c., che, richiamando espressamente l'art. 417 bis c.p.c., opera solo nell'ambito dei rapporti lavorativi di pubblico impiego.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di cui in epigrafe;
- nulla dispone sulle spese;
Così deciso in Catanzaro il 27.03.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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