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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 17.10.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 215/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv.ti Silvia Bartali e Gabriele Bonafede
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Massimo Autieri, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 19.10.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.10.2022 il Tribunale di Siena ha respinto l'opposizione proposta da (titolare di un'impresa Parte_1 individuale denominata la Bona osteria di ZZ NC) avverso l'avviso di addebito, che gli era stato notificato dall' il 10.12.2021 CP_1
e con il quale era stato ingiunto alla parte privata il pagamento della somma di € 34.719,18, a titolo di contributi, somme aggiuntive e interessi, relativi alle posizioni di due lavoratrici ( e Persona_1 e all'esito di un accertamento ispettivo conclusosi Persona_2 con verbale del 22.11.2019.
2. E' in fatto pacifico che le due lavoratrici, trovate al lavoro al momento del primo accesso ispettivo, nel giugno 2019, fossero all'epoca assunte come apprendiste e impiegate in cucina e in sala. _1 ER
3. E' pure incontroverso che, prima di quella data, esse avessero lavorato per un periodo significativo nell'azienda dell'odierno appellante, con varie forme contrattuali e senza soluzione di continuità. Più specificamente i loro rapporti di lavoro erano stati formalizzati come segue: a) entrambe avevano lavorato nell'esercizio commerciale gestito da dall'ottobre 2016 al maggio 2017 apparentemente nell'ambito Pt_1 di un appalto di servizi, con cui l'appellante aveva inteso affidare alla società M&G Cooperativa Multiservizi la gestione della “sala pizzeria”, come si legge nel contratto doc. 6 dell'appellante; b) aveva ER poi lavorato alle dipendenze dirette di con contratto di lavoro a Pt_1 chiamata dal 1.6.2017 al 30.6.2017, inquadrata come Commis di sala e bar, quindi con contratto a termine dal 1.7.2017 al 31.1.2019, sempre inquadrata come Commis di sala e bar 6° livello- operaia comune e formalizzato un orario part time di 20 ore settimanali;
infine era stata assunta come apprendista cameriera 5° livello operaia qualificata il 1.2.2019; il rapporto era stato formalizzato come part time a 24 ore settimanali fino al 30.4.2019, poi, a partire dal 1.5.2019,
l'orario era stato aumentato a 30 ore settimanali;
c) Persona_1 dopo avere lavorato apparentemente in forza dell'appalto sopra citato, era stata assunta con contratto a termine dal 1.6.2017 al 31.1.2019, inquadrata come 7° livello – operaia comune, quindi, dal CP_2
1.1.12019 al 31.8.2019 (quando si era dimessa) con contratto di apprendistato e inquadramento di Commis di Cucina 6° livello operaio qualificato, formalizzato l'orario come part time a 24 ore settimanali
2 dall'assunzione al 30.4.2019, quindi, fino alle dimissioni, come part time a 30 ore settimanali.
4. Al termine dell'accertamento (avviato nell'ambito di un'indagine più
), gli ispettori avevano ritenuto indimostrato l'appalto, sul presupposto che non vi fosse in atti evidenza di pattuizioni scritte, ma, anche sulla base delle dichiarazioni delle lavoratrici, avevano assunto che comunque esso fosse illecito, in quanto relativo alla fornitura di mera manodopera.
Secondo la loro ricostruzione, infatti, le due lavoratrici per tutto il periodo in cui avevano lavorato nell'azienda di con le diverse Pt_1 formalizzazioni sopra dette, avrebbero svolto in effetti sempre le stesse mansioni, esse tipiche dell'attività d'impresa dell'appellante, ricevendo da lui le necessarie direttive, mentre nessun preposto della cooperativa sarebbe stato mai presente in azienda nel periodo dell'assunto appalto.
La cooperativa d'altra parte non avrebbe avuto alcuna autorizzazione alla somministrazione di manodopera al momento delle assunzioni delle lavoratrici. Esse infine, indipendentemente da quanto riportato nei loro contratti e nel LUL, avrebbero sempre lavorato per cinque ore al giorno per sei giorni la settimana, con riposo variabile.
5. Assunto quindi che sia sia avessero lavorato alle _1 ER effettive dipendenze dell'opponente per un tempo significativo prima dell'assunzione come apprendiste, svolgendo sempre le medesime mansioni (la prima di aiuto cuoca, la seconda di cameriera, corrispondenti al 5° livello del CCNL del turismo), gli ispettori avevano ritenuto la nullità dell'apprendistato per difetto della causa formativa e perciò inquadrato le lavoratrici, ai fini previdenziali, sempre nel 5° livello in forza di ordinari rapporti di lavoro subordinato. Avevano quindi quantificato le differenze contributive conseguenti alla maggior durata dei rapporti di lavoro, al diverso orario e al differente inquadramento, oltre che alla ritenuta nullità del contratto di
3 apprendistato, somme il cui pagamento era stato poi ingiunto con l'avviso di addebito opposto.
6. Davanti al Tribunale la parte privata aveva contestato sotto tutti i profili le conclusioni degli ispettori, assumendo: a) che il contratto di appalto fosse stato redatto in forma scritta e concluso con un soggetto
(la cooperativa M&G Multiservizi), che all'epoca sarebbe stata in possesso di una valida autorizzazione ministeriale alla somministrazione di lavoro;
b) che le lavoratrici avessero sempre osservato l'orario formalizzato;
c) che esse non avessero mai svolto, prima dell'assunzione come apprendiste, le mansioni oggetto di quel contratto, che sarebbero state più qualificate di quelle precedentemente loro richieste. L'opponente aveva concluso quindi per l'annullamento del titolo opposto e l'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell' . CP_1
7. L'istituto si era costituito per resistere, argomentando la correttezza delle conclusioni raggiunte dagli ispettori.
8. Il Tribunale ha, come detto, respinto il ricorso, sostanzialmente aderendo alla prospettazione dell' . Ha quindi ritenuto che il CP_1 contratto di appalto non fosse stato redatto integralmente in forma scritta (in quanto alcuni dei documenti allegati e che ne costituivano parte integrante non erano stati sottoscritti), così che, secondo il primo giudice, gli ispettori avrebbero correttamente “riscontrato irregolarità formali tali da invalidare il contratto intercorso” (così testualmente la decisione di primo grado).
9. In ogni caso, nel merito, quel contratto sarebbe stato in effetti un appalto illecito di mera manodopera. Una qualificazione che gli ispettori avevano, secondo il Tribunale correttamente, desunto dal fatto che il luogo di lavoro delle lavoratrici fosse la sede dell'azienda di che gli strumenti di lavoro fossero forniti da lui, ma soprattutto Pt_1 dal fatto che entrambe svolgessero mansioni tipiche dell'attività
4 commerciale di ristorazione offerta dal ricorrente e ricevessero direttive da lui. Il Tribunale ha inoltre condiviso la prospettazione dell' CP_1 anche quanto all'inesistenza dell'autorizzazione alla somministrazione di lavoro, in capo alla cooperativa M&G, al momento della conclusione dell'appalto.
10. Analogamente, le conclusioni del verbale sarebbero state corrette quanto alla nullità dei contratti di apprendistato. Secondo il primo giudice infatti, in ragione del periodo di lavoro precedentemente svolto alle effettive dipendenze di e avrebbero già Pt_1 _1 ER avuto, al momento delle loro assunzioni come apprendiste, un'adeguata esperienza nelle mansioni, così che sarebbe stato
“destituito di fondamento l'elemento formativo tipico del contratto di apprendistato” (così testualmente la decisione impugnata).
11. impugna la sentenza e ne chiede la riforma, affidando le Pt_1 proprie ragioni a cinque motivi. Con il primo censura il capo della pronuncia relativo alla forma del contratto di appalto, giacché, a suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato una presunta invalidità del contratto con M&G per difetto di forma scritta. Un vizio mai menzionato dai verbalizzanti (che si sarebbero limitati a riferire di non avere reperito un contratto scritto di appalto), in fatto del tutto inesistente e su cui comunque il Tribunale non avrebbe potuto statuire in assenza dell'altro contraente. Al contrario, secondo la prospettazione dell'appellante, il contratto sarebbe stato perfettamente valido così che, per la durata della relativa relazione negoziale, i rapporti di lavoro di e avrebbero dovuto essere _1 ER imputati alla cooperativa e non si sarebbero svolti di conseguenza, senza soluzione di continuità alle dipendenze di come invece Pt_1 assunto dai verbalizzanti.
12. Con il secondo e il terzo motivo l'appellante argomenta, come già in primo grado e sotto vari profili, la legittimità anche nel merito del
5 contratto con M&G, che avrebbe avuto, all'epoca, una valida autorizzazione alla somministrazione di lavoro, che avrebbe regolarmente assunto e e le avrebbe poi “distaccate _1 ER presso la ditta appellante per svolgere l'attività tipica di quest'ultima”
(così testualmente l'atto di appello). avrebbe così agito in buona Pt_1 fede, tanto che, avvedutosi, a suo dire, della “scarsa affidabilità della cooperativa”, era receduto dal contratto commerciale, assumendo direttamente le lavoratrici. In costanza dell'appalto tuttavia esse sarebbero state correttamente inquadrate secondo il CCNL applicato dalla loro datrice di lavoro, né l avrebbe dato prova CP_1 dell'applicabilità comunque, in quel periodo, del CCNL del turismo.
Come pure l'istituto non avrebbe in alcun modo dimostrato lo svolgimento, da parte delle lavoratrici, nel periodo de quo, di mansioni diverse da quelle formalizzate.
13. Con il quarto motivo l'appellante lamenta infine che il Tribunale non abbia affatto motivato quanto al maggior orario sul quale l' CP_1 aveva preteso i contributi, senza tuttavia offrire del suo assunto la necessaria prova.
14. La parte privata ha concluso quindi chiedendo, previa eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste in ricorso, la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado.
15. L' si è costituito per resistere e chiedere il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria.
16. La Corte, ritenutane la necessità, ha disposto il libero interrogatorio delle lavoratrici interessate all'accertamento. Infine, all'esito della discussione orale, ha deciso come segue.
17. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello
è infondato.
6 18. In proposito si è detto in narrativa come gli ispettori abbiano contestato a in primo luogo l'inesistenza, e comunque l'illiceità, Pt_1 dell'appalto in forza del quale la prestazione di e era _1 ER stata impiegata nell'esercizio commerciale dell'appellante dall'ottobre
2016 al maggio 2017.
19. Ora sul punto deve rilevarsi come, indipendentemente da ogni questione in ordine alla regolarità formale di quel contratto, sia indubitabile, già sulla base della prospettazione dell'appellante, che si sia trattato di un appalto illecito, in quanto consistente nella fornitura di mera manodopera.
20. In diritto merita infatti rammentare come la norma dell'art. 29 del
D.L.gs. 276/2003 disponga che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
21. Una piana lettura della disposizione consente di rilevare subito, del resto in accordo con la nozione codicistica di appalto, la centralità quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile, appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge.
7 22. La relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione di un servizio, il servizio appaltato, è allora centrale nell'indagine in ordine alla liceità dell'appalto sotto due profili: a) innanzi tutto in quanto è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, una nozione che già sul piano semantico rimanda a un insieme di operazioni e condotte umane connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile;
b) in secondo luogo perché impone di considerare la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo, così che l'organizzazione potrà risultare anche nell'esercizio del potere conformativo della prestazione dei lavoratori impiegati nell'appalto, sempre che tuttavia, come accade negli appalti labour intensive, sia il lavoro umano (più che gli altri fattori della produzione) l'elemento decisivo ai fini della realizzazione del servizio.
23. E proprio la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio di cui dice la norma dell'art. 29 consente, ad avviso della Corte del tutto correttamente, alla giurisprudenza di richiamare, ai fini dell'indagine in ordine alla liceità degli appalti anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs. 276/2003, la consolidata elaborazione formatasi nel periodo di vigenza della L. 1369/1960.
24. Come ben noto, secondo quella giurisprudenza, in estrema sintesi,
l'imprenditore ha la facoltà legittima di affidare in appalto “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (così testualmente ex plurimis Cass. Sez. lav.
14302/2002).
8 25. Si affermavano così lecitamente affidabili a terzi anche attività
“concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo”
(così Cass. sez. un., 20 gennaio 1996, n. 446), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. 26 giugno 1998, n. 6347).
26. E proprio in questi casi, i casi cioè di appalti endoaziendali (quale sarebbe in ipotesi quello di causa), la riferibilità del negozio alla fattispecie lecita di cui all'art. 3 della L. 1369/1969, ovvero a quella vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente appunto dalla qualificabilità dell'oggetto dell'appalto come servizio, opus astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi, mentre non valeva ex se a escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa – perché era piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto - e neppure la stipulazione di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (cfr. Cass., sez. un., 21 marzo
1997, n. 2517).
27. Da tali premesse questa consolidata giurisprudenza faceva seguire l'affermazione di illiceità di appalti “il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della
9 continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (così testualmente Cass.,
14302/2002; cfr. anche Cass. 7089/2000; Cass., 7917/2000, n.
7917; Cass., 11040/2000).
28. La giurisprudenza di legittimità attinge ampiamente a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 276/2003.
29. La Corte regolatrice ha infatti affermato che “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile,
l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell che pu anche risultare in relazione alle esigenze o del servizio dedotti contratto dall potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell nonch per la assunzione medesimo appaltatore rischio d>>” (così testualmente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15615).
30. Così anche più di recente Cass. civ. Sez. lavoro, 27.3.2017, n. 7796, desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
10 31. Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità di cui sopra si è detto, che emerge con chiarezza dal testo normativo e che risulta utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite, anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa.
32. Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora perché l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio. Un potere che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro, nella relazione negoziale con il lavoratore e che lo autorizzano tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente (autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro). Ciò che rileva ai fini di interesse, in accordo con il condivisibile orientamento di legittimità di cui si è detto, è piuttosto un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio.
33. D'altra parte alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente
(si tratta di un tema che emerge frequentemente nella giurisprudenza
11 di legittimità che più di recente si è occupata di queste questioni;
cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-07-2017, n. 18808, della sezione tributaria). Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
34. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie di causa, deve rilevarsi come il presunto appalto, secondo quanto risulta dal doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante, avesse come oggetto la
“gestione della sala pizzeria” e non prevedesse altro che l'obbligo della formale appaltatrice di adibire a tale “servizio” almeno un operatore per un numero di giornate minimo mensile.
35. E' quindi di una certa evidenza come quello apparentemente esternalizzato non fosse in effetti un servizio, cioè una fase del processo produttivo aziendale suscettibile di produrre un risultato produttivo autonomo, giacché non si vede come potesse darsi un'autonoma organizzazione, da parte del terzo appaltatore, dei gesti professionali del personale di sala o della pizzeria rispetto al resto dell'attività del committente, che gestiva proprio un ristorante pizzeria e cui restavano riferibili tutti i mezzi della produzione diversi dal personale del formale appaltatore. E infatti è del tutto pacifico che le lavoratrici, nel periodo in cui erano state formalmente dipendenti della cooperativa, fossero impiegate in sala e in cucina e il loro lavoro fosse diretto da mentre non ha il minimo rilievo che esse fossero Pt_1 retribuite dalla cooperativa (o almeno dovessero esserlo), dato che, per quanto sopra detto, la riferibilità alla formale appaltatrice delle attività di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro è perfettamente compatibile con un'interposizione fittizia di manodopera.
36. E' quindi certo che l'accordo tra e la cooperativa M&G non Pt_1 potesse qualificarsi come appalto, già sulla base del programma negoziale documentato nel contratto doc. 6 dell'appellante.
12 37. Questi assume tuttavia che, anche qualificato come somministrazione di lavoro, l'accordo fosse tuttavia lecito, in quanto
M&G avrebbe avuto, all'epoca dei fatti, un'autorizzazione ministeriale alla somministrazione di lavoro. Circostanza che l' ha contestato, CP_1 allegando che gli ispettori avessero verificato l'assenza di tale autorizzazione e che l'appellante ha invece inteso provare a mezzo della copia informale di un'autorizzazione provvisoria, che assume essergli stata esibita dalla cooperativa al momento della conclusione del contratto (doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Non vi è tuttavia in atti altra evidenza che M&G (che dalla visura camerale, prodotta dall' in primo grado, risulta cancellata dal 2019) sia CP_1 stata mai effettivamente iscritta nell'apposito albo per le agenzie per il lavoro, previsto dal D.L.gs. 276/2003, non risultando nemmeno dal documento prodotto sub 8 dall'appellante il numero dell'autorizzazione che le sarebbe stata concessa.
38. Fermi questi dati, peraltro, ad avviso del collegio la prova più evidente che la cooperativa non avesse un'autorizzazione alla somministrazione di lavoro - qualunque documento essa avesse ipoteticamente esibito al momento della conclusione del contratto - è il fatto che essa non avesse in effetti stipulato con un contratto Pt_1 di somministrazione, bensì, formalmente, un appalto, nonostante le pattuizioni documentate sub 6 del fascicolo dell'appellante fossero evidentemente incompatibili con il tipo negoziale formalizzato, per quanto già si è detto. E merita aggiungere che qualsiasi attore negoziale qualificato, quale è un imprenditore commerciale, anche grazie alle professionalità di cui si avvale, avrebbe dovuto rilevare l'incongruità di una pretesa agenzia di lavoro somministrato che, a fronte di un accordo evidentemente diretto alla fornitura di mera manodopera (quale in sostanza anche l'appellante riconosce essere
13 stato quello concluso con la cooperativa), propone la sottoscrizione di un contratto completamente diverso, quale l'appalto.
39. Deve quindi ritenersi che del tutto correttamente i verbalizzanti abbiano qualificato quel contratto come illecito e riferito a i Pt_1 rapporti di lavoro di e per la durata del presunto _1 ER appalto, e quindi fino dall'ottobre 2016. I primi due motivi di appello e il terzo, nella parte in cui riguarda anch'esso, come i primi due, la legittimità dell'appalto, vanno quindi respinti.
40. Il quarto motivo e in parte qua il terzo hanno invece a oggetto l'orario svolto dalle lavoratrici e le mansioni loro richieste prima delle assunzioni come apprendiste. Si è detto infatti in narrativa come, secondo la prospettazione della parte privata, e _1 ER avrebbero sempre osservato l'orario formalizzato nei loro contratti e, prima delle assunzioni come apprendiste, avrebbero svolto mansioni diverse ed inferiori (così che i contratti di apprendistato sarebbero stati del tutto legittimi).
41. Sul punto merita innanzi tutto rilevare come, ascoltata dagli ispettori al momento del primo accesso, nel giugno 2019, _1 avesse dichiarato di avere lavorato come aiuto cuoca, già nel periodo in cui era stata formalmente dipendente della cooperativa e di avere poi svolto sempre quelle mansioni, mentre, a suo dire, aveva fatto la lavapiatti quando aveva saltuariamente lavorato per (con Pt_1 voucher) prima di essere assunta dalla cooperativa (quindi prima del periodo che interessa). Aveva detto anche di lavorare e avere lavorato anche in passato dalle 18 alle 23 per sei giorni alla settimana. dal canto suo, sentita nella stessa occasione, aveva detto di ER avere svolto sempre mansioni di cameriera e di lavorare dalle 18 alle
23, orario che già avrebbe osservato nel periodo in cui era formalmente dipendente della cooperativa.
14 42. Sono dichiarazioni che fanno riferimento a circostanze molto precise e che sono state rese in un contesto prossimo, dal punto di vista temporale, ai fatti su cui le dichiaranti erano interrogate e nel quale esse non potevano avere cognizione delle conseguenze giuridiche delle loro asserzioni. Si tratta quindi di dichiarazioni da ritenersi attendibili, considerato anche che non risulta che le lavoratrici abbiano mai avuto controversie con l'appellante.
43. Tali deposizioni meritano allora di essere valorizzate anche rispetto a quelle rese in giudizio, in questo grado, dalle lavoratrici, a distanza di diversi anni dai fatti. Davanti alla Corte infatti, quanto all'orario,
e hanno riferito di non averne memoria esatta, _1 ER sebbene entrambe abbiano detto, genericamente e in forma dubitativa, di un orario inizialmente più ridotto, dichiarando di avere comunque lavorato secondo quanto indicato nei loro contratti. In ordine alle mansioni poi a dichiarato di avere fatto la lavapiatti anche nel _1 corso del rapporto con la cooperativa e poi dei rapporti a termine, in un contrasto piuttosto evidente con la dichiarazione resa agli ispettori, mentre ha detto di avere fatto all'inizio accoglienza in sala, ER di avere apparecchiato, sparecchiato e pulito, mentre, dopo essere stata assunta come apprendista avrebbe “cominciato a essere più presente in sala” (così l'informatrice), a prendere le comande e a gestire le prenotazioni.
44. Sembra allora alla Corte che, quanto all'orario, le dichiarazioni rese dalle lavoratrici siano state in giudizio molto più generiche, a fronte dei riferimenti precisi contenuti in quelle rese agli ispettori (all'orario svolto al momento delle loro dichiarazioni e al fatto che lo avessero osservato anche in passato). Quanto alle mansioni poi, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni di in giudizio e quelle da lei rese _1 agli ispettori, deve ritenersi la maggiore attendibilità di queste ultime, in quanto rese nell'immediatezza e in modo spontaneo, quindi, come
15 già detto, senza avere cognizione delle conseguenze che esse avrebbero potuto avere per il datore di lavoro. Quanto a le sue ER dichiarazioni davanti alla Corte hanno rappresentato modeste differenze nell'esecuzione delle mansioni, che ben possono riferirsi a una maggiore esperienza nello svolgimento dei medesimi compiti di cameriera, che l'informatrice aveva dichiarato agli ispettori di avere sempre svolto. Una conclusione che è ulteriormente avvalorata dal fatto che, per lei come per non vi sia traccia in atti del progetto _1 formativo che esse avrebbero dovuto seguire nel corso dell'apprendistato e quindi neppure dell'addestramento, anche pratico, che avrebbero dovuto ricevere. Un addestramento professionale che, all'evidenza, non coincide con le direttive e indicazioni impartite a qualsiasi lavoratore o lavoratrice nell'esecuzione delle mansioni assegnate e che dipendono in concreto anche dall'esperienza che lui o lei abbiano del lavoro. Ma di un tale addestramento, che costituisce il proprium dell'apprendistato, non vi
è in atti la minima evidenza né ad esso hanno fatto alcun riferimento, in nessuna sede, le lavoratrici. Così che è ragionevole ritenere che taluni modesti mutamenti nella loro attività, come quelli riferiti in giudizio da siano stati piuttosto riferibili al mero ER affinamento dell'esperienza nel tempo maturata nelle medesime mansioni.
45. Per tutti questi motivi deve ritenersi la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, che obiettivamente sostengono la prospettazione dell' , quanto al maggior orario come CP_1 alle mansioni loro richieste. E la circostanza che e _1 ER avessero già svolto, per un periodo considerevole, le medesime mansioni apparentemente oggetto del contratto di apprendistato prima delle loro assunzioni come apprendiste, priva il contratto di apprendistato della sua causa tipica, come ritenuto dal Tribunale.
16 46. L'appello deve essere quindi integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
47. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
48. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.10.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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