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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7400/2019 depositato il 28/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1433/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02248 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa eseguiva un controllo nei confronti del contribuente Resistente_1 - esercente l'attività di “servizi degli studi odontoiatrici” - all'esito del quale emetteva gli avvisi di accertamento n. TY7013N02247-2014 per Irpef, Add. Reg, Addizionale comunale ed TY70A3N02248-2014 per AP (cfr. provvedimenti in atti).
Il contribuente impugnava i citati provvedimenti deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1436/06/2019 depositata il 29/04/2019, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che il contribuente, sia in sede di contraddittorio che in sede contenziosa, aveva fatto presente che il reddito esposto in dichiarazione è ben superiore a quello risultante dai movimenti bancari (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che,in tema di indagine finanziarie, l'onere della prova può ritenersi soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti del contribuente (Cassazione civile n.
10036/2011).
E' il contribuente che “ … deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili …” (Cassazione civile, n. 1180/2012). Considerato che nella materia che qui ci occupa sussiste una “presunzione legale” (per cui opera l'inversione dell'onere della prova) alla presunzione (legale relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione (semplice) ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità
(Cassazione civile n. 6906/2011).
2.- Il Contribuente ha omesso di produrre (sia in sede amministrativa che contenziosa) apprezzabili prove documentali idonee a vincere la “presunzione legale” stabilita a favore dell'Amministrazione limitandosi a ribadire di aver dichiarato un volume d'affari superiore a quello accertato con le indagini finanziarie (cfr. sentenza di I grado in atti).
Giova rammentare che la Giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamenti bancari ha ritenuto che il giudice debba operare una valutazione analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Ordinanza n.
30786/2018).
3.- Nella fattispecie qui in esame, il primo Giudice si è limitato a rilevare che il contribuente, sia in sede di contraddittorio che davanti alla Commissione, aveva evidenziato che il proprio reddito esposto era superiore a quello risultante dalle indagini bancarie (cfr. sentenza di I grado) astenendosi dal porre in essere un esame analitico dei versamenti.
Ed infatti, la Corte di legittimità (Ordinanza n. 26985 del 22 ottobre 2019) ha ritenuto che in presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi dell'art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente dimostrare che proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbano essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni, o perché non fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.500,00 (tremila500/00).
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN ID UC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7400/2019 depositato il 28/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1433/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02247 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N02248 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa eseguiva un controllo nei confronti del contribuente Resistente_1 - esercente l'attività di “servizi degli studi odontoiatrici” - all'esito del quale emetteva gli avvisi di accertamento n. TY7013N02247-2014 per Irpef, Add. Reg, Addizionale comunale ed TY70A3N02248-2014 per AP (cfr. provvedimenti in atti).
Il contribuente impugnava i citati provvedimenti deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1436/06/2019 depositata il 29/04/2019, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che il contribuente, sia in sede di contraddittorio che in sede contenziosa, aveva fatto presente che il reddito esposto in dichiarazione è ben superiore a quello risultante dai movimenti bancari (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che,in tema di indagine finanziarie, l'onere della prova può ritenersi soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti del contribuente (Cassazione civile n.
10036/2011).
E' il contribuente che “ … deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili …” (Cassazione civile, n. 1180/2012). Considerato che nella materia che qui ci occupa sussiste una “presunzione legale” (per cui opera l'inversione dell'onere della prova) alla presunzione (legale relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione (semplice) ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità
(Cassazione civile n. 6906/2011).
2.- Il Contribuente ha omesso di produrre (sia in sede amministrativa che contenziosa) apprezzabili prove documentali idonee a vincere la “presunzione legale” stabilita a favore dell'Amministrazione limitandosi a ribadire di aver dichiarato un volume d'affari superiore a quello accertato con le indagini finanziarie (cfr. sentenza di I grado in atti).
Giova rammentare che la Giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamenti bancari ha ritenuto che il giudice debba operare una valutazione analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Ordinanza n.
30786/2018).
3.- Nella fattispecie qui in esame, il primo Giudice si è limitato a rilevare che il contribuente, sia in sede di contraddittorio che davanti alla Commissione, aveva evidenziato che il proprio reddito esposto era superiore a quello risultante dalle indagini bancarie (cfr. sentenza di I grado) astenendosi dal porre in essere un esame analitico dei versamenti.
Ed infatti, la Corte di legittimità (Ordinanza n. 26985 del 22 ottobre 2019) ha ritenuto che in presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi dell'art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente dimostrare che proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbano essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni, o perché non fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.500,00 (tremila500/00).
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN ID UC