Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n°2038/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2038 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Felice Chiarelli come da procura in atti
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Luigia Scarbaci come da procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio Controparte_1 con quest'ultima in Bagheria, in data 12.7.1996, e che dall'unione matrimoniale erano nate (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), già maggiorenni, esponeva che la convivenza matrimoniale, iniziata e continuata negli anni serenamente, era divenuta intollerabile a causa delle difficoltà economiche che avevano colpito lo stesso ricorrente e la sua famiglia, tanto da determinare la separazione di fatto delle parti già da oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio.
Chiedeva, pertanto, emettersi pronuncia di separazione giudiziale, senza nessun'altra statuizione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1 rappresentazione dei fatti fornita dal ricorrente deducendo che la separazione fosse da addebitare al comportamento del marito, da sempre sostenuto nello svolgimento delle proprie attività e, soprattutto, nei momenti di difficoltà economica, il quale dal 2021 aveva lasciato la casa coniugale per iniziare una convivenza con un'altra donna, ospitata negli immobili che erano utilizzati dalla famiglia.
Esponendo di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, da sempre impegnata ad aiutare il marito nelle proprie attività, ancora floride, chiedeva un assegno di mantenimento mensile per sé di € 3.000,00, un assegno di mantenimento per le figlie, impegnate negli studi universitari, di € 1.500,00 per ciascuna, oltre all'80% delle spese straordinarie, nonché
l'assegnazione della casa coniugale sita in Bagheria nel c.so Umberto I°
n°76 o, alternativamente, di quella sita in Bagheria nella via Papa Giovanni
n°26, o, ancora, di quella sita in Altavilla Milica, via Passi n. 7.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione e sentite le figlie della coppia, con provvedimento del 3 luglio 2023, adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'assegnazione della casa coniugale sita in
2 Altavilla Milicia, via Passi n. 7, alla madre, convivente con le due figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2 prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari a complessivi € 2.800,00 mensili, di cui € 1.000,00 per ciascuna delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed € 800,00 per la moglie;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
In data 24.12.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione tra le parti e, con ordinanza di rimessione sul ruolo istruttorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie, il giudice, con ordinanza del 20.6.2024, onerava le parti di produrre documentazione reddituale e rinviava all'udienza cartolare del 18.11.2024.
Rappresentando di aver raggiunto un accordo, telematicamente depositato in data 14.11.2024, all'udienza cartolare del 18 novembre 2024, le parti chiedevano la trasformazione del rito e l'omologa dell'accordo contenente le condizioni della separazione.
Rinviato il procedimento all'udienza del 28.1.2025 e invitate le parti a formulare conclusioni congiunte con rinuncia ai termini dei cui all'art. 190
c.p.c., alla predetta udienza le parti concludevano congiuntamente e la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Orbene, ciò posto in punto di fatto, e rilevato che con sentenza non definitiva, pubblicata in data 24 dicembre 2023, è stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, è necessario pronunciarsi sulle ulteriori domande.
A riguardo si rileva che le parti hanno concluso all'udienza indicata in epigrafe, riportandosi alle statuizioni contenute nell'accordo telematicamente depositato già in data 14.11.2024, con le quali chiedono la conferma dei provvedimenti provvisori adottati all'esito dell'udienza presidenziale, fatta eccezione per il mantenimento delle figlie, e Per_1
, da attuarsi in unica soluzione mediante obbligo di trasferimento Per_2
3 alle stesse, da potere del padre, della nuda proprietà dell'immobile sito in
Palermo, via Alloro nn. 97/99, piani terra, primo, secondo e terzo, con riserva di usufrutto, e della proprietà dell'immobile sito in Palermo, via
Alloro nn. 97/99 piano quarto, con atti da stipularsi entro il 30.6.2025.
Per tutte le condizioni ulteriori stabilite dai coniugi, deve farsi rinvio all'accordo telematicamente depositato in data 14.11.2024 e debitamente sottoscritto dalle parti e dai propri procuratori.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando e facendo seguito alla separazione giudiziale delle parti già pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1444/2023 così provvede:
- i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni puntualmente indicate nell'accordo sottoscritto da queste ultime, telematicamente depositato in data 14 novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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