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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3055/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3055/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. LAURO MATTEO per parte ricorrente , presente di persona Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. PIZZOFERRATO Controparte_1
ALBERTO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3055/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LAURO MATTEO e dall'Avv. D'ONOFRIO ENRICO MARIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PIZZOFERRATO ALBERTO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: rapporto di collaborazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 13 1) Parte ricorrente, premesso di aver sottoscritto un primo contratto di collaborazione professionale con la Regione Emilia-Romagna di durata annuale e rinnovabile, collegato alle attività previste dal PNRR e di aver svolto detto incarico in maniera puntuale, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati, rilevato di aver stipulato un secondo contratto (questa volta biennale), lamenta la risoluzione anticipata del rapporto per asserito grave inadempimento.
La doglianza della ricorrente risiede nel fatto che nessun inadempimento contrattuale potrebbe esserle imputato e che la condotta dell'Amministrazione reginale avrebbe prodotto una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali a carico dell'Arch. . Pt_1
Chiedeva, dunque di «accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del provvedimento di risoluzione adottato dalla odierna convenuta per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della Regione EmiliaRomagna in persona del legale rappresentate pro tempore: IN VIA PRINCIPALE alla riattivazione del contratto di collaborazione ovvero al pagamento di tutte le competenze che l'Arch.
avrebbe ricevuto in vigenza degli accordi contrattuali sottoscritti ossia, tutte le Pt_1
somme relative al periodo che va dal Gennaio 2024 al Dicembre 2024 prendendo in considerazione il compenso medio annuo dalla predetta ricevuto negli anni 2022 e
2023 pari ad € 85.000,00 o a quella superiore o inferiore somma che codesto Ill.mo
Giudice dovesse ritenere equa e di giustizia. - IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere non accoglibile la suddetta pretesa, alla luce del palese danno emergente e da lucro cessante e/o quantomeno da perdita di chance subito dalla Ricorrente, si chiede che la CP_1
venga condannata al risarcimento del danno causato dalla succitata illegittima condotta posta in essere quantificando lo stesso, anche in via equitativa e/o ai sensi degli artt. 1123, 2227 ecc. c.c., in una somma pari ad € 85.000,00 corrispondente al mancato guadagno collegabile all'anticipato recesso. - in ogni caso condannare la
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla Ricorrente per effetto CP_1 dell'illegittima condotta posta in essere da parte convenuta e del danno biologico nella misura che verrà quantificata dell'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
pagina 3 di 13 Lavoro dell' o alla somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, Parte_2
eventualmente all'esito di apposita CTU medico-legale, nonché esistenziale e morale equitativamente determinato in Euro 30.000,00 o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia».
Si costituiva l' convenuto, eccependo la legittimità dell'operato CP_2
amministrativo sulla base della normativa di settore, insistendo per l'accertamento dei fatti così come imputati alla ricorrente, posti a fondamento del provvedimento risolutivo.
2) In via preliminare, non è contestata tra le parti la natura del rapporto, nonché la sua genuinità in termini di lavoro autonomo.
Nel merito della domanda, parte resistente con la determina del dicembre 2023 imputava in via prioritaria la violazione da parte della ricorrente del suo obbligo di fornire la prestazione in presenza.
In particolare, veniva evidenziato che «-nei primi mesi dell'anno
l'Amministrazione veniva a conoscenza per le vie brevi, di comportamenti tenuti da parte di alcuni esperti, tra cui l'esperta di cui trattasi, non rispettosi dell'obbligo di presenza nei termini previsti dal contratto;
- in data 29 giugno 2023, in occasione della riunione in plenaria con tutti gli esperti, il responsabile del progetto comunicava - proprio al fine di effettuare un controllo puntuale sul rispetto di tale adempimento – che, dalle successive rendicontazioni, quindi dal bimestre luglio-agosto, gli esperti avrebbero dovuto evidenziare le giornate in presenza nei rispettivi Time Sheets;
- in data 29 agosto veniva trasmessa una e-mail a tutti gli esperti in cui si fornivano nuove istruzioni sulla modalità di rendicontazione e in cui si ribadiva, nuovamente, che: “in ragione del profilo massimo attribuito da questa Regione (parametro economico più alto come profilo senior A-PROJECT MANAGER), l'impegno richiesto correlato alla complessità del progetto e alla presenza richiesta sul territo, è altrettanto massimo” ricordando l'obbligo di indicare, nei Timesheet, le giornate lavorative svolte in presenza;
- in data 16/10/2023 veniva comunicato a mezzo e-mail a tutti gli esperti che la rilevazione delle presenze effettuata nel bimestre luglio-agosto era acquisita come
pagina 4 di 13 modalità ordinaria e doveva essere rispettata anche nei due successivi bimestri;
-
l'esperta in oggetto non ottemperava all'obbligo di presenza previsto dal contratto in quanto, come emerge dal rispettivo time sheet relativo al bimestre luglio-agosto, le giornate in presenza risultano pari a 0».
Ancora, veniva contestata alla la rendicontazione illegittima di tre Pt_1
giornate lavorative, le quali infatti erano state escluse nel bimestre settembre/ottobre, nonché venivano contestate «criticità anche sugli aspetti relazionali dell'esperta, in particolare: comportamenti non appropriati all'incarico ricoperto, atteggiamenti poco collaborativi di chiusura e rigidità, modalità fortemente critiche e ostative verso il lavoro prodotto o progettato dai colleghi, che non favorivano relazioni serene e che, in alcune circostanze, avevano alimentato conflitti e tensioni sia nei confronti degli altri membri del team che in occasione di incontri con sindaci, altri rappresentati istituzionali e funzionari degli enti locali del territorio manifestando nei loro confronti ostilità e atteggiamenti inutilmente intransigenti».
Dunque, sono tre le contestazioni poste dall'Amministrazione a fondamento dell'operatività della clausola di cui all'art. 10 del contratto stipulato tra le parti
(secondo il quale «Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che: - la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9; - l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto - nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione della volontà da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata») e, in particolare: violazione dell'obbligo di presenza;
errata rendicontazione;
criticità relazionali.
3) Per quanto concerne la rendicontazione di tre giornate non configurabili quali
“giornate lavorative”, la contestazione non può essere condivisa.
pagina 5 di 13 Infatti, a prescindere dalla correttezza dell'operato delle parti (che, nel caso oggetto di giudizio, non è in contestazione al fine della contabilizzazione e del pagamento), deve rilevarsi come si tratta di una dinamica ordinaria nel momento in cui è necessario contabilizzare i periodi di lavoro in un rapporto di collaborazione che preveda un compenso per giornata lavorata.
In altre parole, parte ricorrente si è limitata (probabilmente commettendo un errore ricostruttivo) a rendicontare tre giornate specifiche, ritenendo che potessero considerarsi lavorative ai fini del compenso, valutazione che non condivisa dall'Amministrazione resistente, la quale, infatti, ha provveduto a non contabilizzare le suddette tre giornate nella quantificazione del compenso.
Non vi sono, dunque, conseguenze negative per la , né sono stati CP_1
allegati, e tantomeno dimostrati, intenti fraudolenti da parte della collaboratrice.
In definitiva, si tratta di una condotta sicuramente non inadempiente degli obblighi contrattuali e irrilevante ai fini della risoluzione del rapporto.
Con riferimento alle criticità relazioni, occorre osservare che in tutti i rapporti lavorativi di squadra sono fisiologiche tensioni, conflitti e diverse vedute sulle attività da svolgere e le modalità di esecuzione.
Perché una simile, fisiologica, connotazione assuma rilievo ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, è necessario che assurga ad un livello tale da rendere impossibile, ovvero limitare in maniera rilevante il lavoro di squadra.
Nel caso di specie, la determinata di risoluzione di limita ad una elencazione generica, senza evidenziare particolari episodi e, anche volendo operare una correlazione con il verbale dell'incontro richiamato espressamente, si è in presenza di dichiarazioni della Team Leader del gruppo ove operava la ricorrente, la quale, sempre genericamente, riferisce, oltre alle criticità sul mancato lavoro in presenza (di cui tratteremo successivamente), valutazioni personali sul clima di lavoro, su contrasti all'interno del gruppo e rigidità nei confronti delle Amministrazioni comunali destinatarie del servizio, limitandosi a riportare un episodio singolo («relativo all'incontro con il Comune di Fornovo dove , a seguito di una ruvida critica Pt_1
pagina 6 di 13 sull'operato del team da parte di una funzionaria comunale, si rivolgeva alla stessa in modo maleducato e inopportuno, con un atteggiamento poco consono al contesto e all'obiettivo di trovare una interlocuzione costruttiva con le diverse parti dell'ente, soprattutto avendo già avuto modo di prendere consapevolezza dell'esistenza di forti criticità all'interno dell'ente»).
Come anticipato, si tratta di dinamiche lavorative, probabilmente non idilliache, ma che non sembrano violare gli obblighi contrattuali assunti dalla ricorrente e individuati dal Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna all'art. 3, comma 1, lett. a), c), d), f), g), h), j) e k).
Nemmeno le prove richieste sul punto avrebbero potuto aggiungere le caratteristiche necessarie di continuità e rilevanza delle condotte, considerando che si presentano estremamente generiche e non circostanziate.
4) L'aspetto preminente, però, risulta essere quello legato alle modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore, che hanno rappresentato, tanto nella determina della risoluzione anticipata, quanto nelle difese dell'Amministrazione regionale resistente, il principale addebito rivolta alla ricorrente.
L'art. 4 del contratto di collaborazione (cfr., doc. 3 e 8, fasc. ricorrente) sottoscritto dalle parti del presente giudizio prevede, per la parte che interessa in questa sede, che «L'Esperto espleta il presente incarico con mezzi e organizzazione propri e, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, si obbliga a rendere le proprie prestazioni con le modalità di esecuzione concordate con il Direttore generale della Direzione Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, ivi compreso il luogo di svolgimento della prestazione. […] La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore dell'Amministrazione , oggetto del presente contratto, comporta che le stesse ferme restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e
l'autonomia di esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: attività desk o field presso l'Amministrazione , enti locali del territorio od altri soggetti pubblici e privati interessati dalle misure di semplificazione oggetto del presente incarico consistente in produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi
pagina 7 di 13 e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette e indirette, partecipazioni a riunioni coerentemente con le attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 3 del presente contratto. […]. L'esperto dovrà essere disponibile a svolgere la prestazione professionale su tutto il territorio regionale, in presenza, senza alcun rimborso o compenso aggiuntivo. La prestazione professionale, da svolgersi in presenza, richiede un impegno indicativo di quattro giornate alla settimana e per circa 170 giornate all'anno, parametrate sulla base della decorrenza contrattuale (indicativamente 15 giornate/mese)».
Dunque, fina dall'inizio del primo rapporto doveva ritenersi chiaro tra le parti che la prestazione per circa 4 giorni a settimana fosse prevista “in presenza”, così come risulta evidente la possibilità di concordare modalità di esecuzione della prestazione.
Risulta allegato dalla ricorrente e non contestato in maniera specifica, che la abbia svolto una parte delle giornate lavorative “da remoto” fin dal primo Pt_1
rapporto.
Parimenti non contestato e, in ogni modo, documentato, può dirsi il fatto che la stessa ricorrente abbia svolto, nel periodo luglio – dicembre 2023, la propria prestazione per cinquanta giorni su ottantatré in modalità “da remoto” (cfr., doc. 18,
18bis e 18ter, fasc. resistente).
In particolare, tutte le giornate nel bimestre luglio/agosto (per un totale di venti), e trenta giornate da settembre a dicembre.
Secondo la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, tale circostanza avrebbe comportato la violazione dell'obbligo delle quattro giornate settimanali in presenza.
Per la difesa della , al contrario, vi sarebbe stata una implicita adesione Pt_1
a tale modalità di prestazione, derivata dall'assenza di contestazioni per oltre un anno e mezzo di rapporto, modalità, peraltro, utilizzata indistintamente dai collaboratori.
pagina 8 di 13 Occorre, allora, verificare la cogenza della prescrizione dell'obbligo di frequenza, così come formalizzato dal testo contrattuale, tenendo conto altresì della possibilità di concordare modalità di esecuzione della prestazione.
5) Sul punto, vi sono alcuni dati documentali che rappresentano un parametro sicuro attraverso il quale valutare il comportamento delle parti e l'eventuale inadempimento addebitato alla ricorrente.
Innanzitutto, parte resistente allega che alla fine del giugno 2023 il Direttore generale avrebbe, in sede di riunione plenaria, richiamato l'attenzione sulla necessità di svolgere l'attività in presenza da parte dei collaboratori, rilevando che proprio dal bimestre luglio/agosto gli esperti avrebbero dovuto indicare quali giornate fossero state lavorate in presenza e quali da remoto.
Tale concetto risulta poi essere stato formalmente ribadito con la comunicazione del 29 agosto 2023 (cfr., doc. 16, fasc. ricorrente), evidenziando che «i timesheet dovranno contenere per ogni giornata rendicontata, o mezza giornata
(ricordo che Funzione Pubblica preferisce giornate intere) l'indicazione P (se l'attività è stata svolta in presenza) oppure R (nel caso sia svolta in remoto)».
Dalle allegazioni suddette emerge un dato dirimente: le giornate “da remoto” avevano la stessa valenza di quelle in presenza, ferma la necessità di garantire il massimo impegno verso quest'ultima modalità.
Il facsimile di time sheet allegato alla comunicazione dell'agosto 2023 ne è prova lampante, considerando che vengono rendicontate tanto giornate in presenza quanto giornate da remoto.
Per il bimestre luglio/agosto, dunque, parte ricorrente ha correttamente indicato la tipologia di giornate, le quali sono state validate e pagate.
Ma è alla conclusione del bimestre successivo (quello settembre/ottobre 2023) che la riceve una comunicazione probabilmente decisiva per la risoluzione del Pt_1 caso di specie, in quanto, effettuata la rendicontazione e validata la stessa (con esclusione delle tre giornate sopra ricordate, cfr., doc. 17, fasc. ricorrente), parte pagina 9 di 13 resistente ha inviato alla collaboratrice una comunicazione precisa rilevando che «con la presente per comunicarle che, a seguito della verifica della documentazione da Lei presentata per la rendicontazione del bimestre settembre-ottobre 2023,
l'amministrazione ha rilevato la non osservanza dell'obbligo di presenza richiesto dal suo contratto. Le ricordiamo, infatti, che il contratto da Lei sottoscritto prevede (art. 4) che la prestazione debba essere garantita in presenza indicativamente per 4 giorni a settimana, ragion per cui l'amministrazione ritiene di richiedere un impegno in presenza pari almeno al 50% delle giornate complessive rendicontate. Come già in precedenza comunicatole, la sperimentazione avviata nel bimestre luglio-agosto 2023
è divenuta la modalità ordinaria di rilevazione delle presenze, pertanto, a partire dal prossimo bimestre novembre-dicembre 2023, le giornate lavorative non in presenza che supereranno la suddetta percentuale non saranno considerate ai fini del relativo pagamento» (cfr., doc. 18, fasc. ricorrente).
Con la riportata comunicazione, in sostanza, parte resistente contesta per la prima volta che nel bimestre settembre/ottobre la ricorrente non abbia rispettato la proporzione tra giornate in presenza e giornate da remoto, per poi rilevare che soltanto dal bimestre successivo la modalità sperimentale iniziata a luglio avrebbe avuto conseguenze in termini di verifica della prestazione.
Ma non solo, vengono, per la prima volta (almeno nei limiti di quanto dimostrato in giudizio) fissato il limite minimo delle giornate in presenza, in numero del 50% del totale, prescrivendo, poi, che le giornate da remoto oltre il limite del 50% sarebbero state considerate da scorporare dalla rendicontazione.
In questo quadro ricostruttivo appare chiaro come soltanto per l'ultimo bimestre dell'anno la direttiva datoriale ha acquisito un livello di dettaglio tale da permettere una verifica in termini di inadempimento contrattuale, inadempimento, peraltro, che, nel caso della ricorrente, per detto bimestre non risulta maturato, avendo svolto oltre il 50% delle giornate rendicontate in presenza.
Ma anche volendo considerare il bimestre settembre/ottobre 2023 (il primo dopo la mail del 29 agosto), la percentuale complessiva di giornate in presenza risulta superiore.
pagina 10 di 13 In definitiva, pur insistendo come direttrice nella preferenza per le giornate in presenza, l'Amministrazione, prima della comunicazione sopra riportata e allegata al doc. 18 del fascicolo ricorrente, ha sempre considerato le giornate da remoto come rendicontabili e, dunque, come prestazione resa in adempimento del contratto, con la conseguenza che, certamente un preciso onere di rispetto di determinate proporzioni
(indicato solo per il bimestre novembre/dicembre 2023) non potrebbe essere radicato in capo alla collaboratrice.
Peraltro, il solo dato gravemente squilibrato in relazione alla è quello Pt_1
dei mesi estivi, ma è un dato che oltre a collocarsi fuori dal perimetro della precisa direttiva successiva, potrebbe essere davvero un momento episodico, considerando l'andamento dei quattro mesi successivi.
Né vi sono prove specifiche circa il fatto che anche negli anni precedenti vi fossero state evenienze così incisivamente sbilanciate verso la prestazione da remoto, tali da corroborare la contestazione da parte della , non potendo considerarsi CP_1
idoneo in tal senso il verbale delle dichiarazioni della Team Leader della ricorrente, in quanto generico sul punto.
Per le ragioni indicate, considerando che le parti, apponendo il termine al contratto e regolando in maniera espressa la possibilità di risoluzione anticipata, hanno espressamente rinunciato al recesso ad nutum, la risoluzione contrattuale deve considerarsi illegittima.
6) In merito alle conseguenze della declaratoria sopra accertata, parte ricorrente ha diritto a ricevere il corrispettivo pattuito con il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, corrispettivo che avrebbe percepito nel caso in cui il rapporto non fosse stato
(illegittimamente) risolto anticipatamente.
Sul punto, non possono essere condivise le eccezioni della parte resistente, secondo la quale «non essendo questo un rapporto subordinato, mancando totalmente la controprestazione del ricorrente, l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio dovrà necessariamente essere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto».
pagina 11 di 13 In realtà, pur non vertendosi in una ipotesi di lavoro subordinato, il contratto stipulato tra le parti prevedeva un termine di durata e un compenso precisamente individuato in 500,00 euro per giornata lavorata, con un massimo rendicontabile di
170 giornate annue.
Al fine di accertare, entro questo limite massimo, come possa essere quantificato il pregiudizio patito dalla ricorrente è possibile ricorrere ai criteri previsti per la perdita di chance e, nello specifico, verificare quanto la collaboratrice ha incassato in precedenza, sempre nella vigenza del medesimo accordo economico.
Risulta in atti che la nei primi due anni di rapporto abbia sempre Pt_1
raggiunto il tetto massimo di euro 85.000,00 (cfr., doc. 12, fasc. ricorrente), con la conseguenza che non vi sono ragioni per non ritenere che anche nel periodo gennaio
– dicembre 2024 l'Esperta non avrebbe maturato un compenso di tale portata.
Parte resistente, poi, eccepisce la necessità di sottrarre dall'importo risarcitorio, quanto la ricorrente avrebbe incassato (o avrebbe potuto) durante l'anno.
Il presupposto, però, non è coerente con la tipologia contrattuale (contratto di lavoro autonomo) e con lo stesso testo dell'accordo, che all'art.
4.5 espressamente prevede la possibilità per il collaboratore di effettuare prestazioni professionali in favore di soggetti terzi durante la vigenza del contratto, purché non creino situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.
Da quanto rilevato, parte resistente deve essere condanna al pagamento dell'importo di euro 85.000 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante.
Al contrario, non possono essere accolte le ulteriori domande risarcitorie della ricorrente
Proprio sul danno non patrimoniale, infatti, convergono le carenze del presente giudizio.
In altre parole, considerando che un danno non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento della controparte e non può
pagina 12 di 13 prescindere innanzitutto da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio.
Detto pregiudizio, in ogni modo, anche laddove vi sia un principio di prova, non si può porre quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante, con la conseguenza che non sarebbe sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta altrui, ma incombe sul richiedente non solo di allegare l'inadempimento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. tanto del danno non patrimoniale, quanto del nesso di causalità con l'inadempimento.
Proprio in merito al nesso causale non vi sono sufficienti allegazioni e la relativa carenza sotto questo profilo comporta, dunque, l'impossibilità di accoglimento delle domande ulteriori
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
I) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 85.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
II) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.900,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Bologna il 11/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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