TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Thiene (VI), Viale Bassani Parte_3 C.F._3
88/90, presso e nello studio dell'Avv. BETTANIN ELEONORA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro
(C.F.: ), difesosi in proprio, a seguito della rinuncia al mandato Controparte_1 C.F._4
in data 5.9.2023 del precedente difensore Avv. DALL'IGNA LORENZO del Foro di Vicenza, ed ancora elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo in THIENE (VI), Via Corner 19, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto loro notificato in rinnovazione da CP_1
pagina 1 di 5 esponendo: che quest'ultimo affermava di essere creditore di;
che la sentenza CP_1 Persona_1
del Tribunale di Vicenza n. 1470/2016 aveva accertato che era titolare di un debito nei Controparte_2
confronti di;
che dunque aveva agito esecutivamente contro gli Persona_1 Controparte_1
odierni opponenti, quali soci di notificando loro il relativo atto di pignoramento e Controparte_2
instaurando il processo esecutivo iscritto con R.G. 698/2009; che tuttavia anche Controparte_2
vantava fin dal 2001 un credito nei confronti di per € 70.002,21 come accertato dal Persona_1
Tribunale di Vicenza con ordinanza non impugnata del 28.1.2022; che essendo tale credito sorto in data anteriore al pignoramento, lo stesso poteva essere opposto in compensazione al creditore procedente;
che dunque l'atto di precetto andava dichiarato nullo nella parte in cui portava “gli importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017”; che l'atto di precetto andava dichiarato nullo anche con riguardo all'ingiunzione delle “spese successive”, sia con riguardo alle voci inerenti a spese di notifica di precedenti atti di precetto e di pignoramento, in quanto spese processuali, nemmeno liquidate con provvedimento giudiziario, che dovrebbero essere oggetto piuttosto di assegnazione in sede esecutiva, sia con riguardo alle restanti voci che risultavano vieppiù illegittime per errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Gli opponenti chiedevano dunque che venisse dichiarata l'invalidità o nullità o inefficacia del pignoramento notificato a e ai suoi soci Controparte_2
in data 14.9.2009, nonché dell'atto di precetto opposto.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il giudicato sull'esistenza del debito di Controparte_1 CP_2
nei confronti di era maturato senza che in quel giudizio fosse stato dedotto
[...] Persona_1
l'asserito controcredito;
che l'ordinanza passata in giudicato che invece molti anni dopo aveva accertato tale controcredito non era opponibile al creditore procedente, estraneo al relativo giudizio;
che i compensi liquidati nei vari procedimenti esecutivi erano portati da statuizioni divenute ormai definitive, in quanto non opposte;
che l'imposta sul valore aggiunto non era in effetti dovuta.
chiedeva dunque la conferma del precetto opposto per quanto di giustizia. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione del titolo opposto, mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183
c.p.c. veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c.,
pagina 2 di 5 non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo” (Cass. n. 12690/2022).
Orbene, è vero che gli odierni opponenti hanno instaurato un processo di cognizione ordinaria per accertare giudizialmente il controcredito di nei confronti di (R.G. n. Controparte_2 Persona_1
3907/2021), ottenendo tale accertamento in data successiva all'assegnazione del credito all'odierna parte opposta, avvenuta in data 5.7.2017. Ma il predetto processo aveva ad oggetto l'accertamento, quale fatto genetico del menzionato controcredito, di un fatto non sopravvenuto rispetto alla conclusione del processo esecutivo, ma anteriore addirittura all'instaurazione del processo esecutivo in questione.
Eppure, dal chiaro tenore letterale del suindicato principio di diritto, nonché di quelli enunciati dalle diverse pronunce della Corte di Cassazione richiamate da entrambe le parti costituite in causa, si evince che - successivamente all'assegnazione ex art. 533 c.p.c. - il terzo pignorato può opporsi alla pretesa creditoria del creditore procedente sì instaurando un giudizio ordinario, ma solo per addurre fatti successivi alla predetta assegnazione.
Detto altrimenti, e con riguardo al caso di specie, una volta assegnate al creditore procedente (i.e. a
) le somme dovute dal debitor debitoris (i.e. da e, a seguito della sua Controparte_1 Controparte_2
infruttuosa escussione, dai suoi tre soci personalmente e illimitatamente responsabili), il debitor debitoris poteva opporgli in compensazione un controcredito solo se sorto o divenuto esigibile successivamente all'assegnazione medesima, a prescindere dalla data del suo accertamento giudiziale. Viceversa, se il fatto genetico del controcredito (peraltro vantato nei confronti non dell'assegnatario, ma dell'originario debitore esecutato, ossia ) risale a una data Persona_1
anteriore all'ordinanza di cui all'art. 533 c.c. (qui addirittura all'anno 2001) lo stesso non può essere più opposto in compensazione al creditore procedente, anche se divenuto posteriormente oggetto di accertamento giudiziale (con una pronuncia che peraltro non ha efficacia costitutiva, ma meramente dichiarativa).
Peraltro, tenuto conto della vicenda processuale narrata in atti, aveva avuto almeno Controparte_2
pagina 3 di 5 una precedente occasione giudiziale per opporre in compensazione a il proprio Controparte_1
controcredito, ossia nel procedimento incidentale all'esecuzione esitato con la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1470/2016, nella quale è stato accertato, a beneficio dell'attore , che la Controparte_1
predetta società era appunto debitrice di per € 33.000,00: era rimasta Persona_1 Controparte_2
però contumace, così perdendo l'occasione di far accertare il proprio controcredito di € 70.002,21 oltre interessi (che, se ivi accertato, avrebbe escluso il diritto di di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti).
Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione è lo stesso creditore opposte che riconosce come non dovute sia le prime quattordici voci dell'elenco di “spese successive” indicate nell'atto di precetto opposto (per € 833,18) sia l'importo calcolato a titolo di imposta sul valore aggiunto non dovuta (cfr. da ultimo pag. 13 della comparsa conclusiva). Quanto alle restanti voci, si condivide l'orientamento giurisprudenziale citato dagli opponenti, secondo cui le spese liquidate all'esito di procedure esecutive risultate anche solo parzialmente infruttuose non possono essere recuperate aliunde (Cass.
n. 3720/2020). Per cui l'atto di precetto opposto è illegittimo, nella parte relativa all'elenco di “spese successive”, anche con riguardo alle voci dalla quindicesima alla venticinquesima: trattasi infatti di procedure esecutive diverse da quella esitata nell'assegnazione del credito del debitor debitoris da cui prende le mosse l'atto di precetto in questa sede opposto.
Fanno eccezione le sole spese del giudizio di opposizione, anziché di stretta esecuzione (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di parte opposta), vale a dire € 200,00 per imposta di registrazione ed €
3.000,00 per compenso del predetto giudizio, oltre spese generali al 15% e oneri previdenziali
(diciannovesima e ventesima voce), per complessivi € 3.788,00. La ratio dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non riguarda infatti tali importi, che anche al di fuori del processo esecutivo rimangono esigibili nei confronti del soggetto tenuto a corrisponderle.
Parimenti dovute sono le spese di redazione dell'atto di precetto opposto, al netto dell'i.v.a. per quanto riconosciuto dallo stesso creditore opposto, per € 282,26 oneri tariffari e previdenziali inclusi.
Quindi, rigettata ogni ulteriore e diversa eccezione degli opponenti, l'atto di precetto opposto va dichiarato nullo per quanto riguarda i soli importi diversi da quelli riportati sub “A) importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017” – dovuti in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di compensazione del controcredito vantato da nei confronti di – e Controparte_2 Persona_1
diversi, quanto all'elenco riportato sub “B) spese successive”, dagli importi di € 3.788,00 e di € 282,26
pagina 4 di 5 per complessivi € 4.070,26.
In forza del principio della prevalente soccombenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico degli opponenti e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase esecutiva, atteso il deposito delle sole memorie ex art. 183 c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto per quanto riguarda gli importi diversi da quelli riportati sub “A) importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017” e per quanto riguarda gli importi diversi, quanto all'elenco riportato sub “B) spese successive”, dalla somma di €
4.070,26 come meglio individuata in parte motiva;
2. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere in favore di dell'Avv. i residui due Parte_3 Controparte_1
terzi, per la frazione liquidati in € 3.507,33 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota.
Vicenza, 29 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Thiene (VI), Viale Bassani Parte_3 C.F._3
88/90, presso e nello studio dell'Avv. BETTANIN ELEONORA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro
(C.F.: ), difesosi in proprio, a seguito della rinuncia al mandato Controparte_1 C.F._4
in data 5.9.2023 del precedente difensore Avv. DALL'IGNA LORENZO del Foro di Vicenza, ed ancora elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo in THIENE (VI), Via Corner 19, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto loro notificato in rinnovazione da CP_1
pagina 1 di 5 esponendo: che quest'ultimo affermava di essere creditore di;
che la sentenza CP_1 Persona_1
del Tribunale di Vicenza n. 1470/2016 aveva accertato che era titolare di un debito nei Controparte_2
confronti di;
che dunque aveva agito esecutivamente contro gli Persona_1 Controparte_1
odierni opponenti, quali soci di notificando loro il relativo atto di pignoramento e Controparte_2
instaurando il processo esecutivo iscritto con R.G. 698/2009; che tuttavia anche Controparte_2
vantava fin dal 2001 un credito nei confronti di per € 70.002,21 come accertato dal Persona_1
Tribunale di Vicenza con ordinanza non impugnata del 28.1.2022; che essendo tale credito sorto in data anteriore al pignoramento, lo stesso poteva essere opposto in compensazione al creditore procedente;
che dunque l'atto di precetto andava dichiarato nullo nella parte in cui portava “gli importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017”; che l'atto di precetto andava dichiarato nullo anche con riguardo all'ingiunzione delle “spese successive”, sia con riguardo alle voci inerenti a spese di notifica di precedenti atti di precetto e di pignoramento, in quanto spese processuali, nemmeno liquidate con provvedimento giudiziario, che dovrebbero essere oggetto piuttosto di assegnazione in sede esecutiva, sia con riguardo alle restanti voci che risultavano vieppiù illegittime per errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Gli opponenti chiedevano dunque che venisse dichiarata l'invalidità o nullità o inefficacia del pignoramento notificato a e ai suoi soci Controparte_2
in data 14.9.2009, nonché dell'atto di precetto opposto.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il giudicato sull'esistenza del debito di Controparte_1 CP_2
nei confronti di era maturato senza che in quel giudizio fosse stato dedotto
[...] Persona_1
l'asserito controcredito;
che l'ordinanza passata in giudicato che invece molti anni dopo aveva accertato tale controcredito non era opponibile al creditore procedente, estraneo al relativo giudizio;
che i compensi liquidati nei vari procedimenti esecutivi erano portati da statuizioni divenute ormai definitive, in quanto non opposte;
che l'imposta sul valore aggiunto non era in effetti dovuta.
chiedeva dunque la conferma del precetto opposto per quanto di giustizia. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione del titolo opposto, mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183
c.p.c. veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c.,
pagina 2 di 5 non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo” (Cass. n. 12690/2022).
Orbene, è vero che gli odierni opponenti hanno instaurato un processo di cognizione ordinaria per accertare giudizialmente il controcredito di nei confronti di (R.G. n. Controparte_2 Persona_1
3907/2021), ottenendo tale accertamento in data successiva all'assegnazione del credito all'odierna parte opposta, avvenuta in data 5.7.2017. Ma il predetto processo aveva ad oggetto l'accertamento, quale fatto genetico del menzionato controcredito, di un fatto non sopravvenuto rispetto alla conclusione del processo esecutivo, ma anteriore addirittura all'instaurazione del processo esecutivo in questione.
Eppure, dal chiaro tenore letterale del suindicato principio di diritto, nonché di quelli enunciati dalle diverse pronunce della Corte di Cassazione richiamate da entrambe le parti costituite in causa, si evince che - successivamente all'assegnazione ex art. 533 c.p.c. - il terzo pignorato può opporsi alla pretesa creditoria del creditore procedente sì instaurando un giudizio ordinario, ma solo per addurre fatti successivi alla predetta assegnazione.
Detto altrimenti, e con riguardo al caso di specie, una volta assegnate al creditore procedente (i.e. a
) le somme dovute dal debitor debitoris (i.e. da e, a seguito della sua Controparte_1 Controparte_2
infruttuosa escussione, dai suoi tre soci personalmente e illimitatamente responsabili), il debitor debitoris poteva opporgli in compensazione un controcredito solo se sorto o divenuto esigibile successivamente all'assegnazione medesima, a prescindere dalla data del suo accertamento giudiziale. Viceversa, se il fatto genetico del controcredito (peraltro vantato nei confronti non dell'assegnatario, ma dell'originario debitore esecutato, ossia ) risale a una data Persona_1
anteriore all'ordinanza di cui all'art. 533 c.c. (qui addirittura all'anno 2001) lo stesso non può essere più opposto in compensazione al creditore procedente, anche se divenuto posteriormente oggetto di accertamento giudiziale (con una pronuncia che peraltro non ha efficacia costitutiva, ma meramente dichiarativa).
Peraltro, tenuto conto della vicenda processuale narrata in atti, aveva avuto almeno Controparte_2
pagina 3 di 5 una precedente occasione giudiziale per opporre in compensazione a il proprio Controparte_1
controcredito, ossia nel procedimento incidentale all'esecuzione esitato con la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1470/2016, nella quale è stato accertato, a beneficio dell'attore , che la Controparte_1
predetta società era appunto debitrice di per € 33.000,00: era rimasta Persona_1 Controparte_2
però contumace, così perdendo l'occasione di far accertare il proprio controcredito di € 70.002,21 oltre interessi (che, se ivi accertato, avrebbe escluso il diritto di di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti).
Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione è lo stesso creditore opposte che riconosce come non dovute sia le prime quattordici voci dell'elenco di “spese successive” indicate nell'atto di precetto opposto (per € 833,18) sia l'importo calcolato a titolo di imposta sul valore aggiunto non dovuta (cfr. da ultimo pag. 13 della comparsa conclusiva). Quanto alle restanti voci, si condivide l'orientamento giurisprudenziale citato dagli opponenti, secondo cui le spese liquidate all'esito di procedure esecutive risultate anche solo parzialmente infruttuose non possono essere recuperate aliunde (Cass.
n. 3720/2020). Per cui l'atto di precetto opposto è illegittimo, nella parte relativa all'elenco di “spese successive”, anche con riguardo alle voci dalla quindicesima alla venticinquesima: trattasi infatti di procedure esecutive diverse da quella esitata nell'assegnazione del credito del debitor debitoris da cui prende le mosse l'atto di precetto in questa sede opposto.
Fanno eccezione le sole spese del giudizio di opposizione, anziché di stretta esecuzione (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di parte opposta), vale a dire € 200,00 per imposta di registrazione ed €
3.000,00 per compenso del predetto giudizio, oltre spese generali al 15% e oneri previdenziali
(diciannovesima e ventesima voce), per complessivi € 3.788,00. La ratio dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non riguarda infatti tali importi, che anche al di fuori del processo esecutivo rimangono esigibili nei confronti del soggetto tenuto a corrisponderle.
Parimenti dovute sono le spese di redazione dell'atto di precetto opposto, al netto dell'i.v.a. per quanto riconosciuto dallo stesso creditore opposto, per € 282,26 oneri tariffari e previdenziali inclusi.
Quindi, rigettata ogni ulteriore e diversa eccezione degli opponenti, l'atto di precetto opposto va dichiarato nullo per quanto riguarda i soli importi diversi da quelli riportati sub “A) importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017” – dovuti in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di compensazione del controcredito vantato da nei confronti di – e Controparte_2 Persona_1
diversi, quanto all'elenco riportato sub “B) spese successive”, dagli importi di € 3.788,00 e di € 282,26
pagina 4 di 5 per complessivi € 4.070,26.
In forza del principio della prevalente soccombenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico degli opponenti e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase esecutiva, atteso il deposito delle sole memorie ex art. 183 c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto per quanto riguarda gli importi diversi da quelli riportati sub “A) importi di cui all'ordinanza di assegnazione 05.07.2017” e per quanto riguarda gli importi diversi, quanto all'elenco riportato sub “B) spese successive”, dalla somma di €
4.070,26 come meglio individuata in parte motiva;
2. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere in favore di dell'Avv. i residui due Parte_3 Controparte_1
terzi, per la frazione liquidati in € 3.507,33 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota.
Vicenza, 29 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5