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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9817/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Angela Baraldi, nella causa iscritta al n.r.g. 9817/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], Pt_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RICCI EMILIO RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Preliminarmente, ANNULLARE il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara n. 75/2024-2^ per omessa traduzione. In via principale, previa fissazione udienza, ANNULLARE il provvedimento della Questura di n. 75/2024-2^ per violazione falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del CP_1
d.lgs. 286/98 e per l'effetto, ordinare all'Autorità competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari come richiesto a mezzo di istanza di coesione famigliare avendo la ricorrente i requisiti richiesti dalla legge. In subordine, previa fissazione udienza, ANNULLARE il decreto n. 75/2024-2^ e, per l'effetto, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 DL 34/2020 all'epoca presentata con indicazione specifica di un nuovo datore di lavoro ovvero concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (PDS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 11 bis d.lgs n. 109/2012 (cfr. TAR Puglia, Sent. n. 1140 del 26 settembre 2023)».”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
FATTO
1.1 Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 05/07/2024, la ricorrente, nata a [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificatole in data 05/06/2024, recante la seguente motivazione: “accertato che l'istante è entrata nel territorio Schengen in data 27/09/2018, che non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, permanendo regolarmente sul T.N. e che ha contratto matrimonio con
[...]
nato il 07/01/1977 in [...], in data [...] nel Comune di Vigarano Mainarda (FE); considerato che, Per_1 ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto d'ingresso al seguito del proprio familiare;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
accertato che non si trova in alcuna delle Pt_1 condizioni sopra elencate, attesa la sua irregolare permanenza sul territorio Schengen dal 07/10/2018, data di scadenza del visto per turismo;
rilevato, pertanto, la mancanza dei requisiti previsti e l'assoluta carenza di presupposti normativi essenziali in capo all'istante per il soggiorno nel territorio dello Stato che non consentono il rilascio di un permesso di soggiorno”.
Par
1.2. La Sig.ra dunque, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara e, per l'effetto, in via principale, ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via subordinata, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 D.L. n. 34/2020.
1.3. A tal fine, la ricorrente ha premesso di essere giunta, in data 27/09/2018, in Grecia e di essersi trasferita successivamente in Polonia al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
di essersi trasferita, nel dicembre 2019, in Italia, dove ha conosciuto il Sig. e con cui, a seguito Per_1 di relazione sentimentale more uxorio, ha contratto matrimonio in data 24/06/2023; di essere, quindi, in possesso di tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare (legami affettivi, disponibilità di alloggio e redditi conformi); di aver ricevuto, in data 05/06/2024, oltre al provvedimento di diniego, il decreto del Prefetto di con l'odine di espulsione. CP_1
1.4. Il giudice, dunque, in data 08/07/2024, ritenuti sussistenti nel caso di specie sia il fumus che il periculum, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.5. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_1 la contumacia.
1.6. All'udienza di comparizione delle parti, in data 19/11/2024, nessuno è comparso per il resistente;
quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione (copia della sentenza del giudice di pace di con cui è stato annullato il decreto di espulsione) e l'audizione del marito della ricorrente CP_1 che, prestato l'impegno di rito, ha dichiarato: “sono il marito della ricorrente;
viviamo insieme. Sono operaio confezionista assunto a tempo indeterminato;
mia moglie aveva tentato la regolarizzazione ma non è andata bene. Mia moglie è in Italia dal 2018, aspettava la sanatoria e poi è andata male. Ha chiesto il pds per motivi di famiglia.”.
Il difensore ha richiamato la documentazione depositata in questura e la nota di costituzione della Questura dinanzi al giudice di pace e, inoltre, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1.7. Il giudice ha concesso termine fino al 21/11/2024 per deposito della documentazione e ha rinviato all'udienza del 26/11/2024 per la discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1.8. Depositate regolarmente la documentazione e le note scritte, la causa viene ora in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. DIRITTO
2.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stata decretata l'inammissibilità (rectius, rigetto) dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2.2. Innanzitutto va rilevato che la Questura, nel provvedimento di diniego, ha evidenziato soltanto Par l'assenza del requisito della regolare permanenza della Sig.ra sul territorio Shengen dal 07/10/2018, data di scadenza del suo visto turistico, mentre non ha contestato nulla in merito agli altri requisiti.
2.3. Pertanto, l'unico elemento da esaminare nell'attuale procedimento è l'assenza del regolare soggiorno della ricorrente sul territorio nazionale.
2.4. In merito a ciò, va osservato che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 23316/2018), in relazione alla domanda fondata su motivi familiari, occorre “tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime” e che, quanto al presupposto del soggiorno regolare sul territorio nazionale dello straniero che chiede il ricongiungimento o invoca il principio di coesione familiare, occorre tenere in considerazione il complesso della normativa comunitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, che esclude che “ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita” dalla normativa stessa.
2.5. E, nella specie, viene in rilievo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che
“ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
2.6. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nell'adottare “il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, la citata norma deve trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato. D'altronde, come pure evidenziato nella citata pronuncia della Suprema Corte, “la mancata previsione di una tutela rafforzata rispetto all'espulsione a favore di stranieri che soggiornano con la famiglia, nei termini di esclusione di automatismi espulsivi, viola l'art. 8 CEDU, così come applicato dalla Corte Europea, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., comma 1”.
2.7. In particolare, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998, cioè “…si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine…”. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto coniugale merita una tutela particolare data l'innegabile stabilità della relazione (dal 2019 ad oggi), poi confluita in un matrimonio, e, di conseguenza, la sussistenza di un diritto all'unità familiare in capo alla ricorrente.
3.1. Ciò chiarito, la ricorrente, moglie del Sig. ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno Per_1 per motivi familiari, in presenza degli altri requisiti di legge che, si ribadisce, non sono stati contestati, in sede amministrativa, dalla Questura. Che, anzi, come emerge dalle note prodotte nell'ambito del giudizio instaurato dopo l'impugnazione dell'espulsione amministrativa ha evidenziato come la ricorrente avrebbe potuto richiedere il ricongiungimento munendosi di visto di ingresso.
3.2. Il giudice, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3.3. Nulla sulle spese avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Pt_1 motivi familiari;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Angela Baraldi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Angela Baraldi, nella causa iscritta al n.r.g. 9817/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], Pt_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RICCI EMILIO RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Preliminarmente, ANNULLARE il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara n. 75/2024-2^ per omessa traduzione. In via principale, previa fissazione udienza, ANNULLARE il provvedimento della Questura di n. 75/2024-2^ per violazione falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del CP_1
d.lgs. 286/98 e per l'effetto, ordinare all'Autorità competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari come richiesto a mezzo di istanza di coesione famigliare avendo la ricorrente i requisiti richiesti dalla legge. In subordine, previa fissazione udienza, ANNULLARE il decreto n. 75/2024-2^ e, per l'effetto, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 DL 34/2020 all'epoca presentata con indicazione specifica di un nuovo datore di lavoro ovvero concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (PDS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 11 bis d.lgs n. 109/2012 (cfr. TAR Puglia, Sent. n. 1140 del 26 settembre 2023)».”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
FATTO
1.1 Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 05/07/2024, la ricorrente, nata a [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificatole in data 05/06/2024, recante la seguente motivazione: “accertato che l'istante è entrata nel territorio Schengen in data 27/09/2018, che non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, permanendo regolarmente sul T.N. e che ha contratto matrimonio con
[...]
nato il 07/01/1977 in [...], in data [...] nel Comune di Vigarano Mainarda (FE); considerato che, Per_1 ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto d'ingresso al seguito del proprio familiare;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
accertato che non si trova in alcuna delle Pt_1 condizioni sopra elencate, attesa la sua irregolare permanenza sul territorio Schengen dal 07/10/2018, data di scadenza del visto per turismo;
rilevato, pertanto, la mancanza dei requisiti previsti e l'assoluta carenza di presupposti normativi essenziali in capo all'istante per il soggiorno nel territorio dello Stato che non consentono il rilascio di un permesso di soggiorno”.
Par
1.2. La Sig.ra dunque, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara e, per l'effetto, in via principale, ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via subordinata, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 D.L. n. 34/2020.
1.3. A tal fine, la ricorrente ha premesso di essere giunta, in data 27/09/2018, in Grecia e di essersi trasferita successivamente in Polonia al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
di essersi trasferita, nel dicembre 2019, in Italia, dove ha conosciuto il Sig. e con cui, a seguito Per_1 di relazione sentimentale more uxorio, ha contratto matrimonio in data 24/06/2023; di essere, quindi, in possesso di tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare (legami affettivi, disponibilità di alloggio e redditi conformi); di aver ricevuto, in data 05/06/2024, oltre al provvedimento di diniego, il decreto del Prefetto di con l'odine di espulsione. CP_1
1.4. Il giudice, dunque, in data 08/07/2024, ritenuti sussistenti nel caso di specie sia il fumus che il periculum, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.5. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_1 la contumacia.
1.6. All'udienza di comparizione delle parti, in data 19/11/2024, nessuno è comparso per il resistente;
quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione (copia della sentenza del giudice di pace di con cui è stato annullato il decreto di espulsione) e l'audizione del marito della ricorrente CP_1 che, prestato l'impegno di rito, ha dichiarato: “sono il marito della ricorrente;
viviamo insieme. Sono operaio confezionista assunto a tempo indeterminato;
mia moglie aveva tentato la regolarizzazione ma non è andata bene. Mia moglie è in Italia dal 2018, aspettava la sanatoria e poi è andata male. Ha chiesto il pds per motivi di famiglia.”.
Il difensore ha richiamato la documentazione depositata in questura e la nota di costituzione della Questura dinanzi al giudice di pace e, inoltre, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1.7. Il giudice ha concesso termine fino al 21/11/2024 per deposito della documentazione e ha rinviato all'udienza del 26/11/2024 per la discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1.8. Depositate regolarmente la documentazione e le note scritte, la causa viene ora in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. DIRITTO
2.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stata decretata l'inammissibilità (rectius, rigetto) dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2.2. Innanzitutto va rilevato che la Questura, nel provvedimento di diniego, ha evidenziato soltanto Par l'assenza del requisito della regolare permanenza della Sig.ra sul territorio Shengen dal 07/10/2018, data di scadenza del suo visto turistico, mentre non ha contestato nulla in merito agli altri requisiti.
2.3. Pertanto, l'unico elemento da esaminare nell'attuale procedimento è l'assenza del regolare soggiorno della ricorrente sul territorio nazionale.
2.4. In merito a ciò, va osservato che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 23316/2018), in relazione alla domanda fondata su motivi familiari, occorre “tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime” e che, quanto al presupposto del soggiorno regolare sul territorio nazionale dello straniero che chiede il ricongiungimento o invoca il principio di coesione familiare, occorre tenere in considerazione il complesso della normativa comunitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, che esclude che “ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita” dalla normativa stessa.
2.5. E, nella specie, viene in rilievo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che
“ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
2.6. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nell'adottare “il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, la citata norma deve trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato. D'altronde, come pure evidenziato nella citata pronuncia della Suprema Corte, “la mancata previsione di una tutela rafforzata rispetto all'espulsione a favore di stranieri che soggiornano con la famiglia, nei termini di esclusione di automatismi espulsivi, viola l'art. 8 CEDU, così come applicato dalla Corte Europea, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., comma 1”.
2.7. In particolare, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998, cioè “…si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine…”. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto coniugale merita una tutela particolare data l'innegabile stabilità della relazione (dal 2019 ad oggi), poi confluita in un matrimonio, e, di conseguenza, la sussistenza di un diritto all'unità familiare in capo alla ricorrente.
3.1. Ciò chiarito, la ricorrente, moglie del Sig. ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno Per_1 per motivi familiari, in presenza degli altri requisiti di legge che, si ribadisce, non sono stati contestati, in sede amministrativa, dalla Questura. Che, anzi, come emerge dalle note prodotte nell'ambito del giudizio instaurato dopo l'impugnazione dell'espulsione amministrativa ha evidenziato come la ricorrente avrebbe potuto richiedere il ricongiungimento munendosi di visto di ingresso.
3.2. Il giudice, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3.3. Nulla sulle spese avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Pt_1 motivi familiari;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Angela Baraldi