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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5286/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA DEL FERVORE 64, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO GERLANDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL FERVORE 64, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO GERLANDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 4 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Trabia, il 30 giugno
2012).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Art. 2) Affido condiviso. Le figlie e rimangono affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e avranno il domicilio prevalente presso la dimora materna.
La casa familiare, sita in questa via Montevergini N. 19, è assegnata al Sig.
unitamente ad arredo e corredo. La moglie ha già la disponibilità di un CP_1 immobile presso il quale si trasferà unitamente alle figlie successivamente all'iscrizione a ruolo del presente ricorso. Le spese del trasloco sono poste a carico del marito.
Art. 3) Mantenimento ordinario dei figli. Il marito, quale contributo al mantenimento delle due figle minori, verserà alla moglie mensilmente e per dodici mensilità, entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 200,00
(duecentocinquanta/00 euro) per ciascuna figlia, somma che verrà rivalutata su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. L'assegno unico universale, allo stato pari ad € 408,00, verrà percepito per intero dalla moglie ed utilizzato nell'interesse delle figlie. I coniugi, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, concordano di destinare complessivamente non più di € 150,00 mensili per spese di baby sitter. Tali somme verrano ancicipate dalla moglie e rimborsate pro-quota mensilmente dal marito.
Art. 4) Le spese straordinarie verranno sopportate da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Le modalità inerenti tali spese seguono quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Palermo approvato in data 2 luglio
2019, che gli istanti dichiarno di conoscere.
Art. 5) Regime di incontri. Il padre avrà facoltà di vedere e avere con sé le proprie figlie il Martedì dall'uscita di scuola sino all'inizio delle lezioni del
Mercoledì successivo, ed a settimane alterne dal Venerdì, dall'uscita di scuola, fino all'inizio delle lezioni del lunedì successivo. Tale diritto di visita potrà, di
2 comune accordo, essere modificato in base alle esigenze scolastiche e ricreative dei figli e lavorative o personali dei genitori. Per le festività natalizie i minori trascorreranno il Natale (24 e 25 Dicembre con pernottamento dalle ore 15.00 del 24 alle ore 22.30 del 25) ed il Capodanno (31 Dicembre e Primo
Gennaio con pernottamento dalle ore 15.00 del 31 alle ore 22.30 del primo
Gennaio) in modo alternato con i genitori (quest'anno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre); così per le festività di Pasqua e successivo
Lunedì (quest'anno la Pasqua con la madre ed il Lunedi successivo con il padre); nel giorno del compleanno i figli, in mancanza di diverso accordo, trascorreranno il pranzo o la cena in modo alternato con uno dei genitori. I minori trascorreranno, comunque, tutte le feste calendate alternativamente con uno dei genitori. Per il periodo feriale trascorreranno con il padre e con la madre 15 giorni consecutivi, anche frazionati, corrispondenti alle ferie assegnate agli stessi, salvo diversa intesa tra i genitori. Conseguentemente dovranno comunicare il proprio periodo feriale all'altro genitore entro il 31
Maggio di ogni anno. In mancanza di comunicazione o di accordo il periodo sarà dal giorno 1 al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto in modo alternato. In tali periodi i genitori potranno spostarsi anche fuori dal territorio del Comune di
Palermo. I genitori, nei rispettivi tempi di permanenza con i figli avranno cura di assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore.
Art. 6) Le parti prestano sin da adesso il proprio assenso al rilascio, in favore di ciascuna di esse e dei propri figli minori, della documentazione valida per l'espatrio.
Art.7) Le parti dichiarano di avere per il resto già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali anche con riferimento alla divisione dei beni comuni e fatta eccezione dei seguenti beni che la moglie provvederà a portare con sè in occasione del trasloco: arredi della camera da letto matrimoniale, arredi della camera da letto delle minori, divano del soggiorno, utensili della cucina, scrivania del soggiorno, sgabelli della cucina. Con riguardo ai rapporti bancari, i coniugi sono titolari ciascuno del proprio conto corrente bancario.
Quanto alla titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati, il marito è proprietario della casa coniugale e comproprietario unitamente ad alcuni suoi familiari degli immobili di cui alla allegata documentazione. La
3 moglie è proprietaria dell'autovettura Volkswagen, T-Cross, targata GH234FM
Le parti convengono che tale autovettura, sino alla eventuale vendita, rimarrà nella disponibilità di entrambi i genitori e verrà utilizzata dando priorità alle esigenze della prole e lavorative della moglie. Delle relative spese (bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria/straordinaria, rimessa al coperto) se ne farà carico la moglie nella misura del 70% ed il marito per la restante parte. È espressamente convenuto che, su semplice richiesta della parte che via abbia interesse, si procederà alla vendita mediante pubblicazione dell'annucio su almeno due piattaforme on line al prezzo medio di mercato. Il ricavato verrà ripartito nella misura del 70% al marito e la restante parte alla moglie.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trabia (atto n. 4, P. I, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5286/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA DEL FERVORE 64, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO GERLANDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL FERVORE 64, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO GERLANDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 4 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Trabia, il 30 giugno
2012).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Art. 2) Affido condiviso. Le figlie e rimangono affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e avranno il domicilio prevalente presso la dimora materna.
La casa familiare, sita in questa via Montevergini N. 19, è assegnata al Sig.
unitamente ad arredo e corredo. La moglie ha già la disponibilità di un CP_1 immobile presso il quale si trasferà unitamente alle figlie successivamente all'iscrizione a ruolo del presente ricorso. Le spese del trasloco sono poste a carico del marito.
Art. 3) Mantenimento ordinario dei figli. Il marito, quale contributo al mantenimento delle due figle minori, verserà alla moglie mensilmente e per dodici mensilità, entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 200,00
(duecentocinquanta/00 euro) per ciascuna figlia, somma che verrà rivalutata su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. L'assegno unico universale, allo stato pari ad € 408,00, verrà percepito per intero dalla moglie ed utilizzato nell'interesse delle figlie. I coniugi, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, concordano di destinare complessivamente non più di € 150,00 mensili per spese di baby sitter. Tali somme verrano ancicipate dalla moglie e rimborsate pro-quota mensilmente dal marito.
Art. 4) Le spese straordinarie verranno sopportate da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Le modalità inerenti tali spese seguono quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Palermo approvato in data 2 luglio
2019, che gli istanti dichiarno di conoscere.
Art. 5) Regime di incontri. Il padre avrà facoltà di vedere e avere con sé le proprie figlie il Martedì dall'uscita di scuola sino all'inizio delle lezioni del
Mercoledì successivo, ed a settimane alterne dal Venerdì, dall'uscita di scuola, fino all'inizio delle lezioni del lunedì successivo. Tale diritto di visita potrà, di
2 comune accordo, essere modificato in base alle esigenze scolastiche e ricreative dei figli e lavorative o personali dei genitori. Per le festività natalizie i minori trascorreranno il Natale (24 e 25 Dicembre con pernottamento dalle ore 15.00 del 24 alle ore 22.30 del 25) ed il Capodanno (31 Dicembre e Primo
Gennaio con pernottamento dalle ore 15.00 del 31 alle ore 22.30 del primo
Gennaio) in modo alternato con i genitori (quest'anno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre); così per le festività di Pasqua e successivo
Lunedì (quest'anno la Pasqua con la madre ed il Lunedi successivo con il padre); nel giorno del compleanno i figli, in mancanza di diverso accordo, trascorreranno il pranzo o la cena in modo alternato con uno dei genitori. I minori trascorreranno, comunque, tutte le feste calendate alternativamente con uno dei genitori. Per il periodo feriale trascorreranno con il padre e con la madre 15 giorni consecutivi, anche frazionati, corrispondenti alle ferie assegnate agli stessi, salvo diversa intesa tra i genitori. Conseguentemente dovranno comunicare il proprio periodo feriale all'altro genitore entro il 31
Maggio di ogni anno. In mancanza di comunicazione o di accordo il periodo sarà dal giorno 1 al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto in modo alternato. In tali periodi i genitori potranno spostarsi anche fuori dal territorio del Comune di
Palermo. I genitori, nei rispettivi tempi di permanenza con i figli avranno cura di assicurare il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore.
Art. 6) Le parti prestano sin da adesso il proprio assenso al rilascio, in favore di ciascuna di esse e dei propri figli minori, della documentazione valida per l'espatrio.
Art.7) Le parti dichiarano di avere per il resto già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali anche con riferimento alla divisione dei beni comuni e fatta eccezione dei seguenti beni che la moglie provvederà a portare con sè in occasione del trasloco: arredi della camera da letto matrimoniale, arredi della camera da letto delle minori, divano del soggiorno, utensili della cucina, scrivania del soggiorno, sgabelli della cucina. Con riguardo ai rapporti bancari, i coniugi sono titolari ciascuno del proprio conto corrente bancario.
Quanto alla titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati, il marito è proprietario della casa coniugale e comproprietario unitamente ad alcuni suoi familiari degli immobili di cui alla allegata documentazione. La
3 moglie è proprietaria dell'autovettura Volkswagen, T-Cross, targata GH234FM
Le parti convengono che tale autovettura, sino alla eventuale vendita, rimarrà nella disponibilità di entrambi i genitori e verrà utilizzata dando priorità alle esigenze della prole e lavorative della moglie. Delle relative spese (bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria/straordinaria, rimessa al coperto) se ne farà carico la moglie nella misura del 70% ed il marito per la restante parte. È espressamente convenuto che, su semplice richiesta della parte che via abbia interesse, si procederà alla vendita mediante pubblicazione dell'annucio su almeno due piattaforme on line al prezzo medio di mercato. Il ricavato verrà ripartito nella misura del 70% al marito e la restante parte alla moglie.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trabia (atto n. 4, P. I, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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