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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2620/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2620/2025, promossa con ricorso depositato il 24.06.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina Tailandese, C.F. , C.F._1 residente in [...] ,
con l'Avv. Lucia Mazzocchin
e 2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Annalisa Toso
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bangkok Thailandia il 3 gennaio 2014 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Arcisate ( anno 2014 atto nr. 1 parte II serie C anno 2014)
con il seguente figlio: nato il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 6 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé
3) Per espresso accordo tra i coniugi, continuerà a vivere presso la casa Per_1 familiare con il padre , al quale pertanto verrà assegnata la stessa. Il Signor Pt_2
continuerà a provvedere in via esclusiva al pagamento del mutuo Parte_2 acceso per l'acquisto dell'immobile casa coniugale pari ad €.800,00 mensili . Inoltre lo stesso, si dichiara disposto a provvedere a versare a favore della signora
, la somma mensile di €. 390,00 a titolo di pagamento del Parte_1 canone mensile di locazione che la stessa sostiene, pari ad €. 390,00 mensili.
Suddetto importo verrà versato a mezzo bonifico sul conto della signora.
4) Per quanto concerne le modalità di visita e di intrattenimento della madre con il figlio minore , i genitori si sono accordati come segue: Per_1
a) durante la settimana: starà con la madre i giorni di mercoledì e venerdì Per_1 dalle 16.00 alle 20.00 ;
b) Week – end: la madre potrà, altresì, tenere con sé il figlio minore per due Per_1 fine settimana alternati al mese, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici e non dello stesso, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della
Domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione paterna, salvo diverso accordo.
c) Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore un mese , anche non Per_1 consecutivo, tale periodo verrà concordato tra i coniugi entro il 31 marzo di ogni anno o in ogni caso appena gli stessi verranno a conoscere il loro periodo di ferie lavorative. Nel caso in cui il periodo di ferie lavorative dei genitori coincida, gli stessi si accorderanno al fine di suddividersi equamente le vacanze da trascorrere con il figlio. Il padre e la madre dovranno comunicare l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza.
d) Festività Natalizie: trascorrerà ogni anno le festività Natalizie, dal 23/12 Per_1 sino al 30/12 con un genitore e, dal 31/12 sino al 6/01, con l'altro genitore, in pagina2 di 6 alternanza tra loro di anno in anno. Nei giorni in cui non è a loro affidato i genitori, in accordo tra loro, avranno comunque la possibilità di vedere il figlio per un tempo limitato.
e) Festività Pasquali: resterà, alternativamente di anno in anno, dal giovedì Per_1 al sabato Santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore. trascorrerà, ad anni alterni, Pasqua e Lunedì Per_1 dell'Angelo con uno o l'altro genitore.
Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, questi provvederanno ad accompagnare il figlio alle attività sportive del medesimo eventualmente Per_1 svolte e/o in altro luogo si rendesse necessario, nonché a coadiuvare il minore nello svolgimento dei compiti.
Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, i sigg.ri e si accordano nel senso di Parte_1 Parte_2 considerare lo schema sopra indicato come un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti, sempre e comunque nell'interesse primario del figlio tenuto conto delle sue esigenze Per_1
e dei suoi desideri;
5) Quanto al contributo al mantenimento di le parti si accordano che la Per_1
Signora non verserà alcun importo a favore del Signor Parte_3 Parte_2
, e che entrambe le parti provvederanno al mantenimento del figlio minore per
[...] intero quando è affidato allo stesso genitore, mentre le spese straordinarie per
, saranno sopportate per l'80 % dal signor e pel il restante 20 Per_1 Parte_2
% dalla , precisamente: Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
o farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure pagina3 di 6 dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica o fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano
(bus/treno/traghetto) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali scorporando la quota dovuta per il pasto avente carattere ordinario); c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di m@ indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
pagina4 di 6 La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata dal sig. Parte_2
6)I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, rinunciando reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
7)Le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi intercorrente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al di fuori di quanto pattuito nel presente ricorso.
8) I sig.ri esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_4 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo degli stessi per il figlio minore Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 03.01.2014 in Bangkok Thailandia, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arcisate (anno 2014 atto nr. 1 parte II serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025. pagina5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2620/2025, promossa con ricorso depositato il 24.06.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina Tailandese, C.F. , C.F._1 residente in [...] ,
con l'Avv. Lucia Mazzocchin
e 2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Annalisa Toso
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bangkok Thailandia il 3 gennaio 2014 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Arcisate ( anno 2014 atto nr. 1 parte II serie C anno 2014)
con il seguente figlio: nato il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 6 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé
3) Per espresso accordo tra i coniugi, continuerà a vivere presso la casa Per_1 familiare con il padre , al quale pertanto verrà assegnata la stessa. Il Signor Pt_2
continuerà a provvedere in via esclusiva al pagamento del mutuo Parte_2 acceso per l'acquisto dell'immobile casa coniugale pari ad €.800,00 mensili . Inoltre lo stesso, si dichiara disposto a provvedere a versare a favore della signora
, la somma mensile di €. 390,00 a titolo di pagamento del Parte_1 canone mensile di locazione che la stessa sostiene, pari ad €. 390,00 mensili.
Suddetto importo verrà versato a mezzo bonifico sul conto della signora.
4) Per quanto concerne le modalità di visita e di intrattenimento della madre con il figlio minore , i genitori si sono accordati come segue: Per_1
a) durante la settimana: starà con la madre i giorni di mercoledì e venerdì Per_1 dalle 16.00 alle 20.00 ;
b) Week – end: la madre potrà, altresì, tenere con sé il figlio minore per due Per_1 fine settimana alternati al mese, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici e non dello stesso, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della
Domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione paterna, salvo diverso accordo.
c) Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore un mese , anche non Per_1 consecutivo, tale periodo verrà concordato tra i coniugi entro il 31 marzo di ogni anno o in ogni caso appena gli stessi verranno a conoscere il loro periodo di ferie lavorative. Nel caso in cui il periodo di ferie lavorative dei genitori coincida, gli stessi si accorderanno al fine di suddividersi equamente le vacanze da trascorrere con il figlio. Il padre e la madre dovranno comunicare l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza.
d) Festività Natalizie: trascorrerà ogni anno le festività Natalizie, dal 23/12 Per_1 sino al 30/12 con un genitore e, dal 31/12 sino al 6/01, con l'altro genitore, in pagina2 di 6 alternanza tra loro di anno in anno. Nei giorni in cui non è a loro affidato i genitori, in accordo tra loro, avranno comunque la possibilità di vedere il figlio per un tempo limitato.
e) Festività Pasquali: resterà, alternativamente di anno in anno, dal giovedì Per_1 al sabato Santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore. trascorrerà, ad anni alterni, Pasqua e Lunedì Per_1 dell'Angelo con uno o l'altro genitore.
Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, questi provvederanno ad accompagnare il figlio alle attività sportive del medesimo eventualmente Per_1 svolte e/o in altro luogo si rendesse necessario, nonché a coadiuvare il minore nello svolgimento dei compiti.
Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, i sigg.ri e si accordano nel senso di Parte_1 Parte_2 considerare lo schema sopra indicato come un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti, sempre e comunque nell'interesse primario del figlio tenuto conto delle sue esigenze Per_1
e dei suoi desideri;
5) Quanto al contributo al mantenimento di le parti si accordano che la Per_1
Signora non verserà alcun importo a favore del Signor Parte_3 Parte_2
, e che entrambe le parti provvederanno al mantenimento del figlio minore per
[...] intero quando è affidato allo stesso genitore, mentre le spese straordinarie per
, saranno sopportate per l'80 % dal signor e pel il restante 20 Per_1 Parte_2
% dalla , precisamente: Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
o farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure pagina3 di 6 dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica o fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano
(bus/treno/traghetto) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali scorporando la quota dovuta per il pasto avente carattere ordinario); c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di m@ indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
pagina4 di 6 La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata dal sig. Parte_2
6)I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, rinunciando reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
7)Le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi intercorrente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro al di fuori di quanto pattuito nel presente ricorso.
8) I sig.ri esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_4 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo degli stessi per il figlio minore Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 03.01.2014 in Bangkok Thailandia, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arcisate (anno 2014 atto nr. 1 parte II serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025. pagina5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6